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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/11/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1083/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Anna Bora Presidente dott. Paola Mureddu Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 1083 del Ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore della Parte_2
(C.F.P.IVA ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 in entrambe le vesti dall'avv. Elio Michele Gnocato per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, attraverso la procuratrice a CP_2 propria volta rappresentata e difesa dall'avv. Villeado Craia per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
NONCHE' CONTRO
dell'eredità giacente di in persona del CP_3 Controparte_4 curatore
- Appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 888 pubblicata in data 02.11.2023 dal
Tribunale di Macerata
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.mo Collegio, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, per le ragioni esposte, (…) RIFORMARE integralmente la sentenza n. 888/2023 - R.G.N. 1471/2019 resa dal Tribunale di Macerata e pubblicata in data 02.11.2023, per l'effetto, rigettarsi le averse domande perché destituite in fatto e in diritto In via istruttoria: prova per interpello testi per come dedotto in primo grado In punto spese: con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA per i quali il procuratore si dichiara antistatario.”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, dichiarare inammissibile e, comunque, respingere per quanto di diritto e ragione l'avversario appello, confermando l'impugnata decisione;
in subordine, in via istruttoria pagina 2 di 8 accogliere tutte le istanze ed eccezioni formulate negli scritti difensivi e nei verbali di causa e disporre l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti, respingendo le istanze avversarie e modificando per quanto di ragione gli adottati contrari provvedimenti;
nel merito riconosciuto per quanto di ragione la esistenza dei crediti enunciati in premessa, accogliere le proposte azioni e per l'effetto disporre le revoca ex art. 2901 c.c. e, quindi, dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità degli atti pubblici in data 13.5.2014 ai rogiti del Notaio e precisamente (…) Persona_1 in subordine accertare e dichiarare la natura simulata degli atti dispositivi sopra descritti e per l'effetto dichiararne la nullità/inefficacia ai sensi dell'art. 1418 c.c. e/o comunque l'inefficacia nei confronti della Controparte_1
Vinte le spese”
FATTI DI CAUSA
(attraverso il procuratore ha convenuto Controparte_1 Parte_3 dinanzi al Tribunale di Macerata e la società agricola Parte_1 [...] al fine di sentir dichiarare inefficaci nei Parte_2 propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. o comunque nulli o assolutamente simulati il contratto con cui in data 13.05.2014 ha Controparte_4 donato alla figlia i beni immobili ivi meglio indicati, nonché l'atto con cui Pt_1 nella medesima data ha conferito nella società gli ulteriori beni di Parte_2 cui era proprietario;
l'attrice ha dedotto a riguardo che il donante era debitore nei propri confronti per l'importo pari ad euro 156.856,03 portato dal decreto ingiuntivo n. 1683/2015, che si è spogliato di tutti i propri beni attraverso entrambi gli atti indicati e che, dopo la sua morte, tutte le persone chiamate all'eredità (tra cui l'odierna convenuta) vi hanno rinunciato.
si è costituita dinanzi al primo giudice sia in proprio, sia Parte_1 quale legale rappresentante della società agricola contestando la Parte_2 fondatezza della domanda attorea.
All'esito dell'integrazione del contraddittorio con la curatela dell'eredità giacente di
(rimasta contumace) e dell'assegnazione dei termini Controparte_4
pagina 3 di 8 previsti dall'art. 183 comma VI c.p.c., con sentenza in data 30.10.2023 il
Tribunale di Macerata ha accolto la domanda, dichiarando inefficaci nei confronti dell'attrice entrambi gli atti oggetto di causa e condannando la convenuta costituita alla refusione delle spese di lite.
Il primo giudice ha rilevato che non è stata mai contestata la titolarità in capo alla società attrice del diritto su cui si fonda la domanda e che è Parte_3 intervenuta quale sua procuratrice e non quale cessionaria del credito, come invece dedotto dalla convenuta nella comparsa conclusionale;
ha ritenuto ricorrenti per il resto tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c..
Avverso tale pronuncia ha proposto appello precisando Parte_1 che intendeva eccepire il difetto di legittimazione della società appellata e non della sua procuratrice;
l'appellante ha poi contestato che la controparte abbia fornito un'effettiva prova in merito al credito posto a fondamento della domanda ed alla sussistenza dei presupposti dell'eventus damni e della scientia damni.
Si è costituita nel presente grado questa volta Controparte_1 rappresentata dalla la quale ha eccepito l'inammissibilità CP_2 dell'appello e ne ha comunque contestato la fondatezza.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, ha preferito restare contumace anche nella presente fase la curatela dell'eredità giacente di CP_4
.
[...]
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 20.11.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza Parte_1 nel capo in cui il primo giudice ha ravvisato in capo alla società attrice la titolarità del credito su cui si fonda la domanda;
l'appellante contesta invece pagina 4 di 8 che dall'avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale sia possibile individuare i crediti effettivamente ceduti alla Controparte_5
Tale censura, seppure formulata in modo specifico solo nella presente sede, può essere esaminata in quanto integrante una mera difesa (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, sentenza n. 15832 del 19.07.2011), ma dev'essere comunque rigettata nel merito.
Dall'avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale, sin dall'inizio prodotto quale allegato n. 1 all'atto di citazione, risulta infatti che sono stati ceduti all'odierna appellata tutti i rapporti giuridici che facevano capo alla
[...]
sino alla data del 31.12.2016, classificati “in Controparte_6 sofferenza” o per cui comunque il debitore fosse stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, purché il rapporto non fosse garantito da uno degli istituti ivi meglio indicati.
Nel caso di specie, si discute di crediti sicuramente qualificabili “in sofferenza”, tanto che già in data 24.11.2015 avevano giustificato la concessione di un decreto ingiuntivo in favore della Controparte_6
; non è stato neppure comprovato (né è stato mai dedotto) che uno
[...] tra gli istituti citati nell'avviso di cessione avesse concesso la propria garanzia in favore del de cuius.
Risulta in ogni caso indicativo il fatto che l'odierna appellata disponga del titolo esecutivo e di tutta la documentazione contrattuale relativa ai rapporti intercorsi con il debitore.
La sentenza dev'essere quindi confermata nel capo in cui il primo giudice ha ravvisato in capo a la titolarità dei crediti su cui è Controparte_5 stata fondata la domanda.
2. Con il secondo motivo, censura la sentenza nel capo Parte_1 in cui il primo giudice ha ritenuto che la domanda attorea sia fondata su una valida ragione di credito;
secondo l'appellante, invece, l'effettiva sussistenza del debito nei confronti del proprio padre avrebbe dovuto essere verificata rideterminando il saldo dei rapporti di conto corrente alla luce dell'affidamento che gli era stato concesso.
pagina 5 di 8 L'appello dev'essere disatteso anche sotto tale profilo, tenuto conto che la domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. può essere fondata anche su un credito eventuale o litigioso (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n. 15275 del 30.05.2023); nel caso di specie, peraltro, il credito è stato accertato in modo non più sindacabile nel decreto ingiuntivo sopra citato, mai opposto.
3. Con il terzo motivo d'appello, censura la sentenza Parte_1 nel capo in cui il primo giudice ha ravvisato il presupposto del c.d. eventus damni; l'appellante contesta invece che la banca abbia effettivamente provato l'idoneità degli atti oggetto di causa ad incidere sulla garanzia patrimoniale offerta al creditore.
Tale motivo dev'essere rigettato, essendo non contestato che attraverso entrambi gli atti il debitore si è liberato di tutti i beni immobili di cui era proprietario o comproprietario trasferendoli alla propria figlia o all'azienda agricola che aveva appena costituito unitamente a lei.
Neppure la del resto, è stata in grado di indicare Parte_1 eventuali cespiti rimasti nel patrimonio del proprio padre dopo la stipula degli atti oggetto del presente giudizio.
4. Con il quarto motivo d'appello, da ultimo, censura la Parte_1 sentenza nel capo in cui il primo giudice l'ha ritenuta consapevole del pregiudizio che gli atti dispositivi oggetto di causa avrebbero determinato ai creditori del proprio padre;
l'appellante contesta invece che sia stata offerta una compiuta prova a riguardo, ribadendo che il donante intendeva solo assicurarsi che la figlia continuasse ad assisterlo.
Anche tale censura dev'essere disattesa, essendo stato chiarito che “il requisito della scientia damni richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto” (leggasi ad esempio Cass. Sez.
I, ordinanza n. 9192 del 02.04.2021).
pagina 6 di 8 Nel caso di specie si discute in primo luogo di una donazione, che costituisce atto di liberalità anche qualora gravata da un modus (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, ordinanza n 28857 del 19.10.2021).
Anche per quanto riguarda gli atti a titolo oneroso (tra i quali può ricondursi il conferimento dei beni nell'azienda), è stato in ogni caso chiarito che il requisito della scientia damni può “essere ricavato anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti (…) tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ordinanza n.10928 del 09.06.2020, nonché Cass. Sez. III, ordinanza n. 1286 del
18.01.2019 e Cass. Sez. III, sentenza n. 5359 del 05.03.2009, relativa proprio ad una fattispecie in cui il debitore “si era spogliato di tutti i propri beni immobiliari in favore della figlia e delle nuore”).
Risulta quindi arduo sostenere che l'odierna appellante fosse totalmente ignara dei rilevanti debiti gravanti sul proprio padre, anche in considerazione delle gravi condizioni di salute che da ultimo imponevano alla figlia di assisterlo in ogni sua esigenza, come più volte evidenziato dalla stessa parte nel corso del processo;
non occorre del resto che il beneficiario dell'atto conosca lo specifico credito per cui è stata proposta l'azione, essendo sufficiente la consapevolezza “della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale” del debitore
(leggasi ad esempio Cass. Sez. I, sentenza n.16825 del 05.07.2013).
In tale complessivo contesto, risultano evidentemente superflue le prove orali di cui la sollecita l'ammissione anche nella presente Parte_1 sede.
5. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, s'impone la condanna dell'odierna appellante a rifondere nei confronti dell'appellata costituita anche le spese del presente grado, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
pagina 7 di 8 Sussistono altresì i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 888 pubblicata in data 02.11.2023 dal Tribunale di
[...]
Macerata, così dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza appellata.
CONDANNA al pagamento delle spese anticipate nel Pt_1 Parte_1 presente grado da liquidate nell'importo complessivamente Controparte_1 pari ad euro 8.000,00, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Anna Bora
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Anna Bora Presidente dott. Paola Mureddu Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 1083 del Ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore della Parte_2
(C.F.P.IVA ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 in entrambe le vesti dall'avv. Elio Michele Gnocato per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, attraverso la procuratrice a CP_2 propria volta rappresentata e difesa dall'avv. Villeado Craia per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
NONCHE' CONTRO
dell'eredità giacente di in persona del CP_3 Controparte_4 curatore
- Appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 888 pubblicata in data 02.11.2023 dal
Tribunale di Macerata
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.mo Collegio, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, per le ragioni esposte, (…) RIFORMARE integralmente la sentenza n. 888/2023 - R.G.N. 1471/2019 resa dal Tribunale di Macerata e pubblicata in data 02.11.2023, per l'effetto, rigettarsi le averse domande perché destituite in fatto e in diritto In via istruttoria: prova per interpello testi per come dedotto in primo grado In punto spese: con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA per i quali il procuratore si dichiara antistatario.”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, dichiarare inammissibile e, comunque, respingere per quanto di diritto e ragione l'avversario appello, confermando l'impugnata decisione;
in subordine, in via istruttoria pagina 2 di 8 accogliere tutte le istanze ed eccezioni formulate negli scritti difensivi e nei verbali di causa e disporre l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti, respingendo le istanze avversarie e modificando per quanto di ragione gli adottati contrari provvedimenti;
nel merito riconosciuto per quanto di ragione la esistenza dei crediti enunciati in premessa, accogliere le proposte azioni e per l'effetto disporre le revoca ex art. 2901 c.c. e, quindi, dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità degli atti pubblici in data 13.5.2014 ai rogiti del Notaio e precisamente (…) Persona_1 in subordine accertare e dichiarare la natura simulata degli atti dispositivi sopra descritti e per l'effetto dichiararne la nullità/inefficacia ai sensi dell'art. 1418 c.c. e/o comunque l'inefficacia nei confronti della Controparte_1
Vinte le spese”
FATTI DI CAUSA
(attraverso il procuratore ha convenuto Controparte_1 Parte_3 dinanzi al Tribunale di Macerata e la società agricola Parte_1 [...] al fine di sentir dichiarare inefficaci nei Parte_2 propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. o comunque nulli o assolutamente simulati il contratto con cui in data 13.05.2014 ha Controparte_4 donato alla figlia i beni immobili ivi meglio indicati, nonché l'atto con cui Pt_1 nella medesima data ha conferito nella società gli ulteriori beni di Parte_2 cui era proprietario;
l'attrice ha dedotto a riguardo che il donante era debitore nei propri confronti per l'importo pari ad euro 156.856,03 portato dal decreto ingiuntivo n. 1683/2015, che si è spogliato di tutti i propri beni attraverso entrambi gli atti indicati e che, dopo la sua morte, tutte le persone chiamate all'eredità (tra cui l'odierna convenuta) vi hanno rinunciato.
si è costituita dinanzi al primo giudice sia in proprio, sia Parte_1 quale legale rappresentante della società agricola contestando la Parte_2 fondatezza della domanda attorea.
All'esito dell'integrazione del contraddittorio con la curatela dell'eredità giacente di
(rimasta contumace) e dell'assegnazione dei termini Controparte_4
pagina 3 di 8 previsti dall'art. 183 comma VI c.p.c., con sentenza in data 30.10.2023 il
Tribunale di Macerata ha accolto la domanda, dichiarando inefficaci nei confronti dell'attrice entrambi gli atti oggetto di causa e condannando la convenuta costituita alla refusione delle spese di lite.
Il primo giudice ha rilevato che non è stata mai contestata la titolarità in capo alla società attrice del diritto su cui si fonda la domanda e che è Parte_3 intervenuta quale sua procuratrice e non quale cessionaria del credito, come invece dedotto dalla convenuta nella comparsa conclusionale;
ha ritenuto ricorrenti per il resto tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c..
Avverso tale pronuncia ha proposto appello precisando Parte_1 che intendeva eccepire il difetto di legittimazione della società appellata e non della sua procuratrice;
l'appellante ha poi contestato che la controparte abbia fornito un'effettiva prova in merito al credito posto a fondamento della domanda ed alla sussistenza dei presupposti dell'eventus damni e della scientia damni.
Si è costituita nel presente grado questa volta Controparte_1 rappresentata dalla la quale ha eccepito l'inammissibilità CP_2 dell'appello e ne ha comunque contestato la fondatezza.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, ha preferito restare contumace anche nella presente fase la curatela dell'eredità giacente di CP_4
.
[...]
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 20.11.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza Parte_1 nel capo in cui il primo giudice ha ravvisato in capo alla società attrice la titolarità del credito su cui si fonda la domanda;
l'appellante contesta invece pagina 4 di 8 che dall'avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale sia possibile individuare i crediti effettivamente ceduti alla Controparte_5
Tale censura, seppure formulata in modo specifico solo nella presente sede, può essere esaminata in quanto integrante una mera difesa (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, sentenza n. 15832 del 19.07.2011), ma dev'essere comunque rigettata nel merito.
Dall'avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale, sin dall'inizio prodotto quale allegato n. 1 all'atto di citazione, risulta infatti che sono stati ceduti all'odierna appellata tutti i rapporti giuridici che facevano capo alla
[...]
sino alla data del 31.12.2016, classificati “in Controparte_6 sofferenza” o per cui comunque il debitore fosse stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, purché il rapporto non fosse garantito da uno degli istituti ivi meglio indicati.
Nel caso di specie, si discute di crediti sicuramente qualificabili “in sofferenza”, tanto che già in data 24.11.2015 avevano giustificato la concessione di un decreto ingiuntivo in favore della Controparte_6
; non è stato neppure comprovato (né è stato mai dedotto) che uno
[...] tra gli istituti citati nell'avviso di cessione avesse concesso la propria garanzia in favore del de cuius.
Risulta in ogni caso indicativo il fatto che l'odierna appellata disponga del titolo esecutivo e di tutta la documentazione contrattuale relativa ai rapporti intercorsi con il debitore.
La sentenza dev'essere quindi confermata nel capo in cui il primo giudice ha ravvisato in capo a la titolarità dei crediti su cui è Controparte_5 stata fondata la domanda.
2. Con il secondo motivo, censura la sentenza nel capo Parte_1 in cui il primo giudice ha ritenuto che la domanda attorea sia fondata su una valida ragione di credito;
secondo l'appellante, invece, l'effettiva sussistenza del debito nei confronti del proprio padre avrebbe dovuto essere verificata rideterminando il saldo dei rapporti di conto corrente alla luce dell'affidamento che gli era stato concesso.
pagina 5 di 8 L'appello dev'essere disatteso anche sotto tale profilo, tenuto conto che la domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. può essere fondata anche su un credito eventuale o litigioso (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n. 15275 del 30.05.2023); nel caso di specie, peraltro, il credito è stato accertato in modo non più sindacabile nel decreto ingiuntivo sopra citato, mai opposto.
3. Con il terzo motivo d'appello, censura la sentenza Parte_1 nel capo in cui il primo giudice ha ravvisato il presupposto del c.d. eventus damni; l'appellante contesta invece che la banca abbia effettivamente provato l'idoneità degli atti oggetto di causa ad incidere sulla garanzia patrimoniale offerta al creditore.
Tale motivo dev'essere rigettato, essendo non contestato che attraverso entrambi gli atti il debitore si è liberato di tutti i beni immobili di cui era proprietario o comproprietario trasferendoli alla propria figlia o all'azienda agricola che aveva appena costituito unitamente a lei.
Neppure la del resto, è stata in grado di indicare Parte_1 eventuali cespiti rimasti nel patrimonio del proprio padre dopo la stipula degli atti oggetto del presente giudizio.
4. Con il quarto motivo d'appello, da ultimo, censura la Parte_1 sentenza nel capo in cui il primo giudice l'ha ritenuta consapevole del pregiudizio che gli atti dispositivi oggetto di causa avrebbero determinato ai creditori del proprio padre;
l'appellante contesta invece che sia stata offerta una compiuta prova a riguardo, ribadendo che il donante intendeva solo assicurarsi che la figlia continuasse ad assisterlo.
Anche tale censura dev'essere disattesa, essendo stato chiarito che “il requisito della scientia damni richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto” (leggasi ad esempio Cass. Sez.
I, ordinanza n. 9192 del 02.04.2021).
pagina 6 di 8 Nel caso di specie si discute in primo luogo di una donazione, che costituisce atto di liberalità anche qualora gravata da un modus (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, ordinanza n 28857 del 19.10.2021).
Anche per quanto riguarda gli atti a titolo oneroso (tra i quali può ricondursi il conferimento dei beni nell'azienda), è stato in ogni caso chiarito che il requisito della scientia damni può “essere ricavato anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti (…) tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ordinanza n.10928 del 09.06.2020, nonché Cass. Sez. III, ordinanza n. 1286 del
18.01.2019 e Cass. Sez. III, sentenza n. 5359 del 05.03.2009, relativa proprio ad una fattispecie in cui il debitore “si era spogliato di tutti i propri beni immobiliari in favore della figlia e delle nuore”).
Risulta quindi arduo sostenere che l'odierna appellante fosse totalmente ignara dei rilevanti debiti gravanti sul proprio padre, anche in considerazione delle gravi condizioni di salute che da ultimo imponevano alla figlia di assisterlo in ogni sua esigenza, come più volte evidenziato dalla stessa parte nel corso del processo;
non occorre del resto che il beneficiario dell'atto conosca lo specifico credito per cui è stata proposta l'azione, essendo sufficiente la consapevolezza “della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale” del debitore
(leggasi ad esempio Cass. Sez. I, sentenza n.16825 del 05.07.2013).
In tale complessivo contesto, risultano evidentemente superflue le prove orali di cui la sollecita l'ammissione anche nella presente Parte_1 sede.
5. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, s'impone la condanna dell'odierna appellante a rifondere nei confronti dell'appellata costituita anche le spese del presente grado, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
pagina 7 di 8 Sussistono altresì i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 888 pubblicata in data 02.11.2023 dal Tribunale di
[...]
Macerata, così dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza appellata.
CONDANNA al pagamento delle spese anticipate nel Pt_1 Parte_1 presente grado da liquidate nell'importo complessivamente Controparte_1 pari ad euro 8.000,00, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Anna Bora
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