Art. 3.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze e per il tesoro, provvede con decreto all'affidamento della concessione di cui all'articolo precedente con lo stesso decreto approva, previo parere del Consiglio di Stato, e sentiti i rappresentanti della regione Lazio, del comune di Roma e dell'IRI, la relativa convenzione.
La durata della concessione e' fissata in 35 anni, decorrenti dalla data del decreto di cui al comma precedente.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze e per il tesoro, provvede con decreto all'affidamento della concessione di cui all'articolo precedente con lo stesso decreto approva, previo parere del Consiglio di Stato, e sentiti i rappresentanti della regione Lazio, del comune di Roma e dell'IRI, la relativa convenzione.
La durata della concessione e' fissata in 35 anni, decorrenti dalla data del decreto di cui al comma precedente.