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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa riunite n. 722/2025 RG + 784/2025 RG promosse con ricorso in opposizione da da
in proprio + in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore
rappresentati e difesi dall'Avv. Luca De Berardinis del foro di Roma
OPPONENTI contro
Controparte_2
rappresentato e difeso dai funzionari delegati ai sensi degli artt. 6 D. Lgs. n. 150/2011 e 9 D. Lgs. n. 149/2015
OPPOSTO in punto: opposizione a verbale di accertamento decisa il 16.12.2025
FATTO
Con distinti ricorsi poi riuniti depositati il 4.4.2025 e il 15.4.2025 nato a [...] il 20 Parte_1 ottobre 1982, e la con sede legale in Via Nino Bixio n.
9- Messina– Controparte_1
(ME), c.f. e P. VA , hanno opposto il verbale unico di accertamento e notificazione dell' P.IVA_1
di n. 2024-VE-000801 del 14/08/2024, di contestazione alla medesima CP_2 [...]
Controparte_1
1) di aver violato l'art. 39, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 112 del 2008 e successive modifiche, per infedeli registrazioni sul LUL per più di 10 lavoratori e per un periodo superiore ai 12 mesi , per 9 lavoratori e per due distinti periodi: settembre-dicembre 2022 e successivamente maggio 2023- novembre 2023 (dunque per 11 mesi separati in due periodi) con accertamento concluso il 24 febbraio 2024;
2) di aver violato l'art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche, per essersi verificata una fattispecie di interposizione illecita o pseudo distacco, per 9 lavoratori su periodi diversi, alcuni nel
2022 altri nel 2023. Con accertamento concluso il 30 novembre 2023 .
Sono fatti valere sia vizi formali della procedura, in particolare la “irrogazione” del verbale oltre i termini previsti dalle norme per la sua legittima adozione, sia l' infondatezza delle contestazioni nel merito per insussistenza delle violazioni ascritte prive di fondamento siccome costruite intorno ad una serie di mere deduzioni prive di riscontro nella realtà dei fatti, contraddistinta dalla stipula da parte di nel corso del tempo di un contratto di rete con la società , e dall' effettuazione di CP_4 CP_5
numerosi distacchi, soprattutto, ma non solo, presso i cantieri del cosiddetto data la assoluta Pt_2 peculiarità dell'attività della società specializzata nella costruzione e modifica di reti elettriche e impianti atti alla predisposizione di reti elettriche.
L' si è costituito eccependo in via preliminare l' inammissibilità del ricorso e contestando in ogni caso la duplice opposizione anche nel merito.
All' esito di odierna udienza da remoto, previo deposito medio tempore di note autorizzate, la causa è stata trattenuta in decisione sull' eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dall'
[...]
CP_6
Il duplice ricorso è, come eccepito dall' Ente convenuto, inammissibile in quanto - secondo consolidato orientamento di Cassazione anche a ss.uu. n. 11369 del 12 giugno 2020, Cass. n. 16319 del 2010, n.
11281 del 2010 e n. 18320 del 2007, Cass. Sezioni Unite n. 16 del 2007; conf. Cass. n. 18320 del 2007 -
l'impugnazione autonoma in sede giurisdizionale del verbale accertamento dell Controparte_2
non è consentita.
L' interesse ad agire sorge solo con la notifica, ex ante eventuale, dell' ordinanza ingiunzione, che è l' unico provvedimento a rilevanza esterna idoneo a incidere nella sfera patrimoniale del datore di lavoro.
Un'azione di accertamento negativo per rimuovere l' incertezza sul raporto previdenziale e sulle obbli - gazioni contributive derivanti dalle risultanze ispettive è di contro pacificamente ammissibile.
L'accertamento ex articolo 24 del Decreto legislativo n. 46/1999 si riferisce infatti a crediti già iscritti a ruolo degli enti previdenziali e dà la possibilità di ricorso davanti all'autorità giudiziaria.
L' interessato può preliminarmente impugnare il verbale di accertamento ispettivo avanti all'Inps, che assume la veste di legittimato passivo. Al contrario, la legittimazione ad agire nei confronti dell' come unico Controparte_2
contraddittore (come nel caso di specie) sorge quando l' Ufficio abbia adottato, a conclusione dell'iter procedimentale, l'ordinanza ingiunzione, che, appunto, rappresenta l'unico provvedimento a rilevanza esterna idoneo a incidere nella sfera giuridico-patrimoniale del ritenuto trasgressore, laddove il verbale di accertamento ispettivo ha mera rilevanza endoprocedimentale e, perciò, non fa sorgere l'interesse all'accertamento giudiziale negativo.
Ne consegue la non ammissibilità all'autonoma azione di accertamento del verbale dell'Ispettorato del lavoro, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie.
Si tratta di orientamento consolidato, recepito dall' Ufficio anche recentemente (vd sentenza 599/2025 est doc 6 in fascicolo RG 784/2025 riunito ) e cui va data continuità. Pt_3
In merito alla diversa posizione espressa da Cass n. 27132/2025 invocata dagli opponenti va semplicemente osservato che l' esposizione dell' azienda, in ragione del contenuto del verbale, a recupero contributivo non cambia il fatto che, rispetto all' , fino all' adozione del definitivo provvedimento ingiuntivo della sanzione, non vi è un atto amministrativo impugnabile, laddove d'altro canto avverso l'eventuale successiva adozione di atti esecutivi da parte degli Enti previdenziali sono esperibili appositi rimedi atti a garantire il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Così in particolare l' ottenimento della sospensione dell' esecutività dell' ava opposto.
Ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015 (e in precedenza già dal D.M. 24 ottobre 2007 oggi abrogato) in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la sospensione della cartella amministrativa/AVA a seguito di proposizione di apposito ricorso amministrativo o giudiziario il DURC viene, infatti, rilasciato
(cfr. art. 3, c.2, lett. f) di cui al D.M. 30 gennaio 2015, e in precedenza art. 8, c. 1 di cui al D.M. 24 ottobre
2007.
Così come irrilevante ai fini dell' interesse giuridico all' impugnazione in senso proprio risulta la documentata richiesta di emissione, nel caso di specie, di decreto penale di condanna originato dal verbale ispettivo (vd richiesta depositata in pct dagli opponenti l' 11.12.2025).
Ed infatti il verbale dell'ispettorato del lavoro costituisce sì informativa di reato, ma, stante l'assenza di connessione giuridica tra i due procedimenti, va escluso che tale valenza sia atta a fondare un interesse giuridico (giuridico, non di mero fatto) tale da rendere l' impugnazione autonoma ammissibile.
Il duplice ricorso in opposizione va dunque dichiarato inammissibile.
Spese rifuse in base a soccombenza, liquidate come in dispositivo
pqm
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1) dichiara la duplice opposizione inammissibile;
2) condanna gli opponenti in via interna solidale alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro
3.500,00 oltre accessori.
Così deciso in Venezia , 16.12.2025
Il Giudice