Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5562 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
LA CORTE SU0 5562 / 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLO ITALIAN Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO R.G.N. 18065/00 12278Consigliere Dott. Renato RORDORF - Cron. Rep. 1522 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 12/12/02Dott. Sergio DI AMATO Consigliere - Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FA DI RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BONIFACIO VIII 22, presso l'avvocato EGIDIO MUROLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MO LO, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI 88, presso l'avvocato MASSIMO DE BONIS, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
2002 sentenza n. 1369/00 della Corte d'Appello 2355 avverso la -1- di ROMA, depositata il 21/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente, l'Avvocato DE BONIS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. -2- 1 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 25-10-93, OM LO conveniva innanzi al Tribunale di Roma AG LA MA per sentirlo condannare al pagamento di un assegno di mantenimento per la figlia naturale IA, nata il [...] e da lui riconosciuta il 5-10-92, pari all'importo di £ 1.000.000 mensile, oltre rivalutazione monetaria, nonché al pagamento degli arretrati dal giorno della nascita della figlia, per un importo complessivo di £ 17.833.833, detratte le somme già versate (versamenti di £ 500.000 mensili dal settembre 92 al febbraio 93). L'adito Tribunale, costituitosi il AG, con sentenza n° 10721/97, “considerati i redditi delle parti...e che il convenuto è coniugato con due figli anche se separato", determinava in £ 700.000 mensili, dal giugno 97, il mantenimento a carico del AG. A seguito dell'impugnazione proposta dall'OM, la Corte d'Appello di Roma costituitosi il AG, con sentenza n° 1369/2000, in parziale accoglimento dell'appello, determinava il contributo in questione in £ 1.000.000 mensili con decorrenza dal giugno 97, oltre rivalutazione monetaria dal giugno 98, sulla base degli indici Istat, e oltre gli interessi legali, detratte le somme già corrisposte;
fissava in £ 650.000 mensili, con decorrenza dalla data della nascita e fino a maggio 97, l'importo della somma da rimborsare all'OM, oltre rivalutazione ed interessi. Avverso detta ultima decisione, con atto di citazione, notificato in data 4/7/2000, il AG proponeva ricorso per revocazione ex art.395 n°4 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale aveva errato nel ritenere come sussistente la circostanza dello svolgimento da parte sua di libera attività professionale. La Corte d'Appello di Roma, costituitasi la OM, con decisione del 7-8-2000, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, proposta dal AG ai sensi dell'art. 401 c.p.c. e non disponeva la sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione ex art. 398, ultimo comma, c.p.c.. Ricorre per cassazione il AG, avverso la sentenza n°1369/2000, con quattro motivi;
resiste con controricorso la OM. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., e relativo difetto di motivazione sul punto relativo all'assegno di mantenimento il cui importo è stato elevato a £ 1.000.000 sulla "presunzione" che il AG ricavasse ulteriori incrementi economici "dall'esercizio della libera professione". Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e sempre in relazione alla circostanza dell'esercizio della libera professione. Con il terzo motivo si deduce ancora la violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. nonché 112 e 115 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, in ordine alla valutazione delle situazioni reddituali delle parti in causa. Con il quarto motivo, infine, si deduce la violazione degli artt. 1298, 1299, 2031, 2697 c.c. nonché 112 e 113 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, in ordine al rimborso statuito a carico dell'odierno ricorrente ed alla liquidazione del relativo importo. Il ricorso non merita accoglimento. Deve premettersi che tutte le sue esposte doglianze, da esaminarsi congiuntamente, attengono al profilo del difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali da parte della Corte territoriale riguardo alla liquidazione dell'assegno di mantenimento in questione. In proposito, è da rilevare che i giudici di secondo grado hanno sufficientemente, e con logiche argomentazioni, determinato l'importo di detto assegno a carico del AG, prendendo in considerazione l'entità del suo reddito, quale derivantegli dall'esercizio della professione medica (oggettivamente accertata in £ 4.600.000 nette mensili), con l'evidenziazione di ulteriori guadagni su base presuntiva (correttamente individuata ai sensi dell'art. 2729 c.c.), provvedendo altresì ad effettuare, anche se in modo sintetico, la dovuta comparazione con la situazione reddituale dell'odierna resistente. Non ricorre pertanto il dedotto difetto di motivazione della sentenza impugnata, fermo restando che un ulteriore esame dei dati riguardanti i redditi delle parti in causa, e in particolare del AG, non è ovviamente consentito nella presente sede di legittimità. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, il 12-12-2002 L'estensore Il Presidente Tosaro IL CANCELLIERE Somenico lazzza lufi CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia CONT delle Entrate di Roma 2 il 28/7/2003 Prima fa serie 4 al n. 27797 versate € 149.77 Depositate apposta in calce alla copia autentica 9 APR. 2003 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Hlad il IL CAN ARE IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricor