Sentenza 2 febbraio 2017
Massime • 1
È legittima la testimonianza degli investigatori operanti "sotto copertura" su quanto hanno appreso dall'imputato nel corso dell'investigazione, posto che, nell'ambito dell'operazione svolta, sono stati soggetti partecipanti all'azione e non hanno agito come ufficiali di polizia giudiziaria con i poteri autoritativi e certificatori connessi alla qualifica. (Nel ribadire il principio, la Corte ha peraltro sottolineato che nella fattispecie, riguardante indagini per l'accertamento di reati in materia di stupefacenti, l'agente infiltrato non aveva neppure testimoniato su dichiarazioni direttamente resegli dall'imputato, limitandosi a riferire su un mero fatto storico avvenuto sotto la sua diretta percezione, quale la circostanza di aver assistito ad alcune affermazioni dell'imputato relative a possibili futuri acquisti di droga).
Commentario • 1
- 1. Standard di garanzie ed indagini sotto copertura nei reati contro la P.A.Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 5 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2017, n. 11572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11572 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2017 |
Testo completo
1 1572-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 02/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 438/2017 -Presidente - PIERO SAVANI REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.51627/2015 LUCA RAMACCI GI TI LL DI AS BA CR ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL IG nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/02/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI Udito il Procuratore Generale in persona del IG OM che ha concluso per me mbre del come RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20/2/2015 ha parzialmente confermato, assolvendo un coimputato del reato ascrittogli per non aver commesso il fatto, la decisione con la quale, in data 10/7/2008, a seguito di giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella città aveva ritenuto IG LL responsabile del reato di illecito acquisto e detenzione, a fini di spaccio, di oltre 1.000 pastiglie di sostanza stupefacente del tipo ecstasy (in Bologna, dal 29\12\1996 ai primi giorni del febbraio 1997) e CO NE dell'acquisto e detenzione, per fini di spaccio, di gr. 100 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (in Bologna, prima metà di ottobre 1996). Avverso tale pronuncia i predetti propongono separatamente ricorso per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. IG LL deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che l'affermazione attribuitagli, in ordine alla possibilità di effettuare altri acquisti di ecstasy, sarebbe una mera vanteria inidonea a costituire valido riscontro alla chiamata di correità, mentre la dichiarazione ricevuta in tal senso da un agente sotto copertura sarebbe, invece, inutilizzabile perché resa da soggetto non consapevole del fatto di essere sottoposto ad indagine. Aggiunge che, in assenza di sequestro dello stupefacente e di specifici accertamenti sulla natura della sostanza, non avrebbe potuto escludersi che le pastiglie contenessero MDMB, sostanza non compresa tra gli stupefacenti all'epoca de fatti, in luogo dell MDMA che, al contrario, vi era ricompresa, sicché risulterebbe illogico il ragionamento dei giudici dell'appello sul punto.
3. CO NE deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge 1 Q ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della chiamata di correità ed alla sussistenza di riscontri effettuata dalla Corte di appello, facendo rilevare contraddizioni e discrasie nelle dichiarazioni accusatorie, nonché l'inadeguatezza dei risconti individuati dai giudici del merito. Entrambi insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Con memoria del 16/1/2017 il NE illustrava ulteriormente le proprie ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. La Corte territoriale, richiamando quanto rilevato dal giudice di primo grado, ha posto in evidenza come l'affermazione di responsabilità nei confronti degli odierni ricorrenti sia fondata sulle dichiarazioni accusatorie rese dai fornitori dello stupefacente (tali PE IN e ED LL CO), le quali trovavano riscontro nelle dichiarazioni rese dalla moglie del IN, la quale era a conoscenza delle attività del coniuge e nelle attività investigative effettuate mediante personale infiltrato, documentazione fotografica degli incontri finalizzati al traffico di stupefacenti, sequestri di rilevanti quantitativi di droga. I giudici del gravame hanno dedicato particolare attenzione alla verifica dell'attendibilità dei due collaboranti, dando atto del fatto che costoro, nell'immediatezza dell'arresto, si erano autoaccusati di condotte ben più gravi di quelle oggetto di giudizio, sicché poteva escludersi la esclusiva o prevalente finalità auto-premiale, così come non si ravvisavano intenti calunniatori, anche in considerazione dei rapporti intercorrenti con gli imputati, di natura amicale o, comunque, finalizzati alla conclusione di proficui traffici illeciti. Con specifico riferimento alla posizione del LL, i giudici dell'appello richiamano le dichiarazioni dei suddetti collaboranti relative all'acquisto di 25.000 pastiglie di ecstasy, 1.000 delle quali venivano successivamente cedute a tale "IGone", da entrambi identificato nel ricorrente, il quale, peraltro, aveva ammesso 2 di conoscere uno dei dichiaranti (LL CO). Tale circostanza è stata ritenuta dalla Corte territoriale quale dato di riscontro delle dichiarazioni accusatorie, così come quanto riferito dall'agente sotto copertura, il quale aveva ricordato di aver incontrato, in una casa di campagna, l'imputato e di averlo sentito vantarsi di poter effettuare altri acquisti di ecstasy "del tipo di quelle ricevute da ED" (LL CO) "in quanto, a suo dire, avevano avuto un notevole successo".
2. Il ricorrente, come si è detto in premessa, contesta l'utilizzabilità di quanto riportato dall'agente infiltrato, ipotizzando la violazione degli artt. 60, 61 e 191, comma 2 cod. proc. pen. Va a tale proposito osservato che, sulla base di quanto testualmente riportato in sentenza, non si tratterebbe neppure di dichiarazioni direttamente ricevute dall'agente, il quale, secondo i giudici del gravame, avrebbe sentito l'imputato mentre affermava di poter procedere ad altri acquisti di stupefacente, riferendo, quindi, di un mero fatto storico avvenuto sotto la sua diretta percezione. In ogni caso, la Corte del merito ha affrontato comunque la questione dell'utilizzabilità della deposizione su quanto appreso dall'imputato, giungendo ad una conclusione giuridicamente corretta, perché perfettamente aderente ad un principio, più volte affermato, che va in questa occasione ribadito, essendo pienamente condiviso dal Collegio. Si è infatti stabilito, proprio in tema di indagini per l'accertamento dei reati concernenti gli stupefacenti, che gli investigatori che operano "sotto copertura" possono rendere testimonianza anche su quanto hanno appreso dall'imputato nel corso dell'investigazione, poiché, nell'ambito dell'operazione svolta, sono stati soggetti partecipanti all'azione e non hanno agito come ufficiali di polizia giudiziaria con i poteri autoritativi e certificatori connessi alla qualifica (Sez. 3, n. 37805 del 9/5/2013, Jendoubi e altro, Rv. 25767401. Conf. Sez. 2, n. 38488 del 28/5/2008, Cuzzucoli e altri, Rv. 24144101; Sez. 6, n. 41730 del 5/12/2006, Ani ed altri, Rv. 23559001; Sez. 4, n. 6702 del 30/11/2004 (dep. 2005), Meta, Rv. 23072001; Sez. 4, n. 33561 del 29/5/2001, Tomassini ed altri, Rv. 22026301). е 3 Quanto al fatto, pure valorizzato in ricorso, che quanto dichiarato sarebbe mera vanteria, non necessariamente corrispondente al vero, va rilevato, sempre tenuto conto di quanto osservato nella sentenza impugnata, che, semmai, oggetto della supposta vanteria sarebbe la possibilità di acquisto di ulteriori quantità di ecstasy, mentre i giudici del gravame, indipendentemente dalla veridicità o meno di tale affermazione, hanno considerato, ai fini del riscontro della chiamata di correità, l'inequivoco riferimento all'acquisto precedentemente effettuato ed al positivo riscontro degli acquirenti. Risulta dunque di macroscopica evidenza l'infondatezza delle argomentazioni sviluppate sul punto in ricorso.
3. Parimenti caratterizzata da manifesta infondatezza risulta l'ulteriore censura sulla natura stupefacente della sostanza, perché prospettata in maniera tale da stravolgere il significato di quanto affermato nella sentenza impugnata. Afferma infatti il ricorrente che la Corte del merito avrebbe incongruamente fatto riferimento ad accertamenti tossicologici (termine, quest'ultimo, più volte ripetuto) in realtà mai effettuati perché lo stupefacente non sarebbe stato sequestrato, incorrendo così in un vizio logico. In realtà, la Corte di appello non ha in alcun modo richiamato accertamenti chimici o tossicologici compiuti sullo stupefacente ricevuto dall'imputato, essendosi limitata ad osservare che quelli eseguiti sulle sostanze commercializzate dai due dichiaranti, sequestrate in corso di indagini, avevano rivelato la presenza di MDMA e che tali accertamenti rientravano tra quelli utilizzabili in ragione del rito prescelto dagli imputati. In tale affermazione non si rinviene alcuna illogicità o manifesta contraddizione, atteso che la stessa Corte territoriale, in precedenza, aveva chiarito come le 1.000 pastiglie detenute dall'imputato erano parte di un più rilevante quantitativo di 25.000 acquistato in precedenza dai due collaboranti. Nella sentenza impugnata viene peraltro posto in evidenza come nessun elemento positivo di riscontro consentisse di ritenere che lo stupefacente fosse MDMB, come ipotizzato nell'atto di appello o non avesse comunque proprietà в 4 stupefacenti, dato il riferimento al successo ottenuto con gli acquirenti del quale aveva appreso l'agente sotto copertura.
4. Neppure il ricorso del NE appare idoneo a superare la soglia dell'ammissibilità. Rispetto alla sua posizione, la Corte di appello ha riferito nel dettaglio i contenuti delle plurime dichiarazioni rese dal IN e dal LL OS in ordine alla cessione all'imputato di 100 grammi di cocaina, dando atto delle critiche formulate con l'atto di appello e fornendo alle stesse adeguata risposta, in particolare chiarendo che le segnalate discrasie sui quantitativi di cocaina commercializzati, sul mancato ricordo del numero di telefono dell'imputato, non apparivano indicative di un eventuale mendacio ed erano giustificate dal numero delle cessioni e dalla lontananza nel tempo delle condotte poste in essere. I giudici del gravame ponevano in evidenza anche la presenza di riscontri quali le dichiarazioni della moglie del IN e dell'agente sotto copertura. Si tratta di argomentazioni caratterizzate da tenuta logica e coerenza strutturale, che non vengono minimamente intaccate dalle censure svolte in ricorso, le quali, riproponendo in questa sede le medesime questioni, sottopongono a questa Corte una lettura alternativa delle emergenze processuali che, come è noto, non può avere ingresso in questa sede di legittimità, poiché il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa, al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano, ad esempio, limitatamente alla pronunce successive alle modifiche apportate all'articolo 606 cod. proc. pen. dalla Legge 46\2006, Sez. 3, n. 12110 del 21/11/2008 (dep. 2009), Campanella, Rv. 243247; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155; Sez. 6, n. 14054 del 24/3/2006, Strazzanti, Rv. 233454; Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Casula, Rv. 233708). в 5 5. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2.2.2017 Il Consigliere Estensore In Presidente (Dott.. Luca RAMACCI) (Dott. Piero SAVANI) DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 MAR 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 205* 6