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Sentenza 23 agosto 2023
Sentenza 23 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/08/2023, n. 35443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35443 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KU VI nato a [...]( ALBANIA) il 23/04/1979 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
_ udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI I che ha concluso chiedendo T l udito il difensore i Trattazione scritta Penale Sent. Sez. 1 Num. 35443 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 07/02/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Stefano Tocci, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo il 2 maggio 2016, il Tribunale di Monza condannava MA LE alla pena di un anno di reclusione per il reato, accertato il 2 novembre 2015, di rientro non autorizzato nel territorio dello Stato successivo ad espulsione ordinata dal Prefetto di Milano. Il «Dispositivo di Sentenza» reperito fra gli atti reca il seguente testo: IC MA LE responsabile del fatto a lui ascritto e lo condanna alla pena di anni 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese di lite. Pena sospesa. Dispone l'espulsione nei confronti di MA LE con accompagnamento immediato alla frontiera. Termine di giorni 15 per la motivazione». Il dispositivo della sentenza depositata il 6 maggio 2016 reca il seguente testo: «dichiara MA LE responsabile del fatto a lui ascritto e lo condanna alla pena di anni 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Si dispone l'espulsione nei confronti di MA LE con accompagnamento immediato alla frontiera. Riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni 15». Nella motivazione di tale sentenza si legge, fra l'altro: «Con riguardo alla indicazione in dispositivo della sospensione della pena, deve ritenersi trattare di mero errore materiale (dovuto alla presenza in atti di plurimi certificati del casellario giudiziario relativi ai diversi alias dell'imputato), non essendo possibile la previsione di tale condizione, avendone l'imputato già beneficiato nelle due condanne precedentemente riportate (cfr. certificato relativo all'alias MA Paulin)». 2. Avverso la decisione di primo grado MA LE proponeva appello, criticando fra l'altro la statuizione circa la sospensione condizionale della pena e, con atto di motivi nuovi, la difformità, sul punto, del testo del dispositivo riportato nella sentenza depositata il 6 maggio 2016 rispetto a quello letto in udienza il 2 maggio 2016. L'appello veniva rigettato dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 30 maggio 2019. 3. MA LE proponeva ricorso per cassazione. La Corte Suprema di cassazione, Prima Sezione penale, con sentenza del 9 febbraio 2021, n. 2 20568/2021, accoglieva la censura riguardante la nullità generale assoluta derivante dall'omissione della notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di appello e annullava la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 4. La Corte di appello di Milano, in esito al giudizio di rinvio, con sentenza del 20 gennaio 2022 confermava la citata sentenza del Tribunale di Monza. Con particolare riguardo al punto relativo alla sospensione condizionale della pena, il giudice del rinvio affermava «Infine non può che essere considerata errore materiale (come motivato in sentenza) la concessione della sospensione condizionale della pena, la cui applicazione sarebbe stata fatta in violazione di legge, in ragione dei precedenti penali dell'imputato, di cui uno a pena sospesa (condanna del 3.3.2008 peri/reato ex art. 13 c. 13 D.L.vo 286/98)». 5. Avverso la sentenza del 20 gennaio 2022 emessa dalla Corte di appello di Milano in sede di rinvio, la difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della pronuncia impugnata. Con unico motivo di ricorso deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione al capo della decisione relativo alla sospensione condizionale della pena. Afferma che l'iter argomentativo sul punto è carente ed illogico. Secondo il ricorrente, la Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare che la concessione del beneficio in sede di lettura del dispositivo in udienza, da parte del giudice di primo grado, abbia integrato un errore materiale. Si contesta l'utilizzo nel caso di specie dell'istituto della correzione dell'errore materiale, che si sostiene non possa mai comportare una modificazione essenziale dell'atto - come sarebbe avvenuto nel caso concreto - poiché il dispositivo è l'atto che estrinseca la volontà del giudice e non può subire modifiche in occasione del successivo deposito del provvedimento finale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base 3 della motivazione (Sez. 4 - , Sentenza n. 48766 del 24/10/2019, Rv. 277874 - 01). 1.2. Nel caso in esame, emerge dagli atti che il Tribunale di Monza diede lettura, alla pubblica udienza del 2 maggio 2016, del primo dispositivo di sentenza sopra riportato, recante, fra l'altro, l'indicazione «Pena sospesa». Non contestualmente, ma solo nella sentenza depositata successivamente, cioè il 6 maggio 2016, il Tribunale di Monza, come sopra notato, affermò che l'inserimento nel primo dispositivo della «Pena sospesa» costituiva un mero errore materiale. In applicazione del principio sopra richiamato, poiché non si versava in una ipotesi di formazione e pubblicazione contestuale del dispositivo e della motivazione in un unico documento, non era legittimo, per il giudice di primo grado, interpretare o anche integrare il dispositivo in motivazione. Pertanto, il giudice di appello avrebbe dovuto affermare: che il Tribunale non poteva modificare il testo del primo dispositivo letto in udienza il 2 maggio 2016; che la sentenza del Tribunale depositata il 6 maggio 2016 era affetta da errore di diritto perché essa, indebitamente, recava nel suo dispositivo un testo difforme da quello del primo dispositivo quanto all'indicazione della pena sospesa e recava in motivazione l'erronea qualificazione dell'inserimento nel primo dispositivo della «Pena sospesa» come mero errore materiale;
che, in mancanza di proposizione da parte del Pubblico Ministero di un appello volto a far valere l'erroneità della concessione del beneficio avvenuta con il primo dispositivo di sentenza pubblicato il 2 maggio 2016, rimaneva preclusa ogni valutazione circa la legittimità della concessione della sospensione condizionale della pena e, quindi, la sentenza depositata il 6 maggio 2016 doveva essere riformata in favore dell'imputato, in accoglimento della doglianza proposta dallo stesso avverso la negazione del beneficio in quest'ultima. 2. In conclusione, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 20 gennaio 2022, qui impugnata, deve essere annullata limitatamente al punto relativo al rigetto del motivo di appello inerente alla sospensione della pena. In applicazione dell'art. 620, lett. /), cod. proc. pen., senza alcuna necessità di rinvio, deve accogliersi tale motivo di appello, confermando la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena già stabilita con il dispositivo di sentenza emesso dal Tribunale di Monza il 2 maggio 2016. 4 IL PRESIDENTE
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al rigetto del motivo di appello sulla sospensione condizionale della pena e conferma la concessione del beneficio. Roma, 7 febbraio 2023.- IL CONSIGLIERE ESTENSORE LU BR TO NC CORTE UP AV DepOS;
1.313 in Can ,Ileria Roma, ....Lo:-
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
_ udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI I che ha concluso chiedendo T l udito il difensore i Trattazione scritta Penale Sent. Sez. 1 Num. 35443 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 07/02/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Stefano Tocci, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo il 2 maggio 2016, il Tribunale di Monza condannava MA LE alla pena di un anno di reclusione per il reato, accertato il 2 novembre 2015, di rientro non autorizzato nel territorio dello Stato successivo ad espulsione ordinata dal Prefetto di Milano. Il «Dispositivo di Sentenza» reperito fra gli atti reca il seguente testo: IC MA LE responsabile del fatto a lui ascritto e lo condanna alla pena di anni 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese di lite. Pena sospesa. Dispone l'espulsione nei confronti di MA LE con accompagnamento immediato alla frontiera. Termine di giorni 15 per la motivazione». Il dispositivo della sentenza depositata il 6 maggio 2016 reca il seguente testo: «dichiara MA LE responsabile del fatto a lui ascritto e lo condanna alla pena di anni 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Si dispone l'espulsione nei confronti di MA LE con accompagnamento immediato alla frontiera. Riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni 15». Nella motivazione di tale sentenza si legge, fra l'altro: «Con riguardo alla indicazione in dispositivo della sospensione della pena, deve ritenersi trattare di mero errore materiale (dovuto alla presenza in atti di plurimi certificati del casellario giudiziario relativi ai diversi alias dell'imputato), non essendo possibile la previsione di tale condizione, avendone l'imputato già beneficiato nelle due condanne precedentemente riportate (cfr. certificato relativo all'alias MA Paulin)». 2. Avverso la decisione di primo grado MA LE proponeva appello, criticando fra l'altro la statuizione circa la sospensione condizionale della pena e, con atto di motivi nuovi, la difformità, sul punto, del testo del dispositivo riportato nella sentenza depositata il 6 maggio 2016 rispetto a quello letto in udienza il 2 maggio 2016. L'appello veniva rigettato dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 30 maggio 2019. 3. MA LE proponeva ricorso per cassazione. La Corte Suprema di cassazione, Prima Sezione penale, con sentenza del 9 febbraio 2021, n. 2 20568/2021, accoglieva la censura riguardante la nullità generale assoluta derivante dall'omissione della notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di appello e annullava la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 4. La Corte di appello di Milano, in esito al giudizio di rinvio, con sentenza del 20 gennaio 2022 confermava la citata sentenza del Tribunale di Monza. Con particolare riguardo al punto relativo alla sospensione condizionale della pena, il giudice del rinvio affermava «Infine non può che essere considerata errore materiale (come motivato in sentenza) la concessione della sospensione condizionale della pena, la cui applicazione sarebbe stata fatta in violazione di legge, in ragione dei precedenti penali dell'imputato, di cui uno a pena sospesa (condanna del 3.3.2008 peri/reato ex art. 13 c. 13 D.L.vo 286/98)». 5. Avverso la sentenza del 20 gennaio 2022 emessa dalla Corte di appello di Milano in sede di rinvio, la difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della pronuncia impugnata. Con unico motivo di ricorso deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione al capo della decisione relativo alla sospensione condizionale della pena. Afferma che l'iter argomentativo sul punto è carente ed illogico. Secondo il ricorrente, la Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare che la concessione del beneficio in sede di lettura del dispositivo in udienza, da parte del giudice di primo grado, abbia integrato un errore materiale. Si contesta l'utilizzo nel caso di specie dell'istituto della correzione dell'errore materiale, che si sostiene non possa mai comportare una modificazione essenziale dell'atto - come sarebbe avvenuto nel caso concreto - poiché il dispositivo è l'atto che estrinseca la volontà del giudice e non può subire modifiche in occasione del successivo deposito del provvedimento finale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base 3 della motivazione (Sez. 4 - , Sentenza n. 48766 del 24/10/2019, Rv. 277874 - 01). 1.2. Nel caso in esame, emerge dagli atti che il Tribunale di Monza diede lettura, alla pubblica udienza del 2 maggio 2016, del primo dispositivo di sentenza sopra riportato, recante, fra l'altro, l'indicazione «Pena sospesa». Non contestualmente, ma solo nella sentenza depositata successivamente, cioè il 6 maggio 2016, il Tribunale di Monza, come sopra notato, affermò che l'inserimento nel primo dispositivo della «Pena sospesa» costituiva un mero errore materiale. In applicazione del principio sopra richiamato, poiché non si versava in una ipotesi di formazione e pubblicazione contestuale del dispositivo e della motivazione in un unico documento, non era legittimo, per il giudice di primo grado, interpretare o anche integrare il dispositivo in motivazione. Pertanto, il giudice di appello avrebbe dovuto affermare: che il Tribunale non poteva modificare il testo del primo dispositivo letto in udienza il 2 maggio 2016; che la sentenza del Tribunale depositata il 6 maggio 2016 era affetta da errore di diritto perché essa, indebitamente, recava nel suo dispositivo un testo difforme da quello del primo dispositivo quanto all'indicazione della pena sospesa e recava in motivazione l'erronea qualificazione dell'inserimento nel primo dispositivo della «Pena sospesa» come mero errore materiale;
che, in mancanza di proposizione da parte del Pubblico Ministero di un appello volto a far valere l'erroneità della concessione del beneficio avvenuta con il primo dispositivo di sentenza pubblicato il 2 maggio 2016, rimaneva preclusa ogni valutazione circa la legittimità della concessione della sospensione condizionale della pena e, quindi, la sentenza depositata il 6 maggio 2016 doveva essere riformata in favore dell'imputato, in accoglimento della doglianza proposta dallo stesso avverso la negazione del beneficio in quest'ultima. 2. In conclusione, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 20 gennaio 2022, qui impugnata, deve essere annullata limitatamente al punto relativo al rigetto del motivo di appello inerente alla sospensione della pena. In applicazione dell'art. 620, lett. /), cod. proc. pen., senza alcuna necessità di rinvio, deve accogliersi tale motivo di appello, confermando la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena già stabilita con il dispositivo di sentenza emesso dal Tribunale di Monza il 2 maggio 2016. 4 IL PRESIDENTE
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al rigetto del motivo di appello sulla sospensione condizionale della pena e conferma la concessione del beneficio. Roma, 7 febbraio 2023.- IL CONSIGLIERE ESTENSORE LU BR TO NC CORTE UP AV DepOS;
1.313 in Can ,Ileria Roma, ....Lo:-