Sentenza 29 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di cause di giustificazione, lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia (nella specie: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare) non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare - in linea con l'art. 3 Cost. - la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica.
Commentari • 6
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Il principio di obbligatorietà della legge penale trova il suo fondamento generale nell'art. 54, comma 1 della Costituzione, secondo cui “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi”, e nell'art. 73, comma 3 della Costituzione, che prevede l'entrata in vigore delle leggi nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le stesse stabiliscano un termine diverso. Ugualmente l'art. 10, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale. Si è stabilito che l'obbligatorietà delle fonti di diritto ha in sè la capacità di vincolare i soggetti dell'ordinamento giuridico, del quale le norme da esse prodotte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2015, n. 14960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14960 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 29/01/2015
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 340
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 50295/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- E.H.S. , nato il (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 22 maggio 2013 n. 1919;
sentita la relazione svolta dal Pres. Dott. S. F. MANNINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la requisitoria del P.G., in persona del Sostituto Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 22 maggio 2013 n. 1919 - che ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Asti de 12 aprile 2012 r.g. 1988/13, con la quale era stato dichiarato colpevole a) del reato di cui all'art. 572 c.p. per aver sottoposto a maltrattamenti di carattere psichico e fisico la moglie A.S. in G. , dal mese di marzo 2006 al 18 gennaio 2010; b) del reato di cui all'art. 609 bis c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 609 septies c.p., n. 4, art. 81 cpv. c.p. perché al fine di eseguire il reato di cui al capo a), in plurime occasioni, aveva costretto la moglie A. .S. con violenza ad avere rapporti sessuali completi benché incinta, in G. , dal mese di febbraio 2008 al mese di gennaio 2010; c) del reato di cui all'art. 570, commi 1 e 2 per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore W. , in G. , dal mese di agosto 2009 fino al mese di gennaio 2010 e condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, con la continuazione e la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione nonché alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore della parte civile A.S. - E.H.S. ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
- mancanza di motivazione con riferimento al primo e al terzo motivo di gravame ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); col primo motivo si era si era richiamata l'attenzione sull'elemento soggettivo, ritenendosi che i comportamenti di E.H. fossero espressione socioculturale dello stesso e tali da escluderlo, in quanto la moglie era come un oggetto di sua esclusiva proprietà, concetto di una condizione di subcultura, per cui si era invocata l'esimente putativa dell'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.): col terzo motivo si era sostenuta la non configurabilità del reato di cui all'art. 570 c.p., commi 1 e 2 in quanto la stessa parte offesa nel verbale del 25
maggio 2010 aveva affermato di essere stata autorizzata a fare acquisiti in un negozietto di G. , ove risiedeva.
Il 2 luglio 2014 il Difensore ha presentato per fax memoria con considerazioni sulla configurabilità del reato di cui all'art. 609 bis c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 609 septies c.p., n. 4 e art. 81 cpv. c.p., nonché sulla sussistenza dell'esimente putativa dell'esercizio di un diritto;
e sulla configurabilità del reato di cui all'art. 570 c.p., commi 1 e 2. L'impugnazione è inammissibile.
1. Il ricorrente nella sua memoria del 1 luglio 2014 - dopo un generico richiamo all'inverosimiglianza delle circostanze riferite dalla parte offesa relative alla violenza sessuale e all'assoluta mancanza di riscontri esterni a tali dichiarazioni, eccepite nei motivi d'appello - si riporta alla questione, pure in quella sede prospettata, attinente alla valenza della scriminante putativa ex art. 51 c.p. per le facoltà consentite dal diritto straniero in quanto E.H. , cittadino marocchino, avrebbe compiuto nel territorio italiano attività astrattamente configurabili come reato per il nostro ordinamento nell'esercizio, tuttavia, di facoltà consentita nel proprio stato di provenienza.
Secondo il ricorrente, al fine di evitare che l'eguaglianza di trattamento si trasformi in trattamento diseguale se applicato a stranieri, costretti a sottomettersi a costumi da loro non conosciuti e spesso contrari alle loro abitudini, La Corte di merito avrebbe dovuto valutare nel caso concreto se il diverso patrimonio culturale di E.H. , appena giunto in Italia, le sue differenti abitudini e la sua diversa percezione della liceità o dell'illiceità dei fatti avrebbero potuto integrare una situazione di scriminante erroneamente supposta. Lo stesso avrebbe potuto ritenere per errore incolpevole che sussistesse una scriminante - che nella realtà non esisteva - ma nell'agire trascenderne i limiti, con una forma di eccesso che esula dalla disciplina dell'art. 55 c.p. ed è riconducibile alla figura generale dell'art. 59 c.p., comma 3, parte 2a.
Al riguardo si osserva che in una società multietnica non è concepibile la scomposizione dell'ordinamento in altrettanti statuti individuali quante sono le etnie che la compongono, non essendo compatibile con l'unicità della tessuto sociale - e quindi con l'unicità dell'ordinamento giuridico - l'ipotesi della convivenza in un unico contesto civile di culture tra loro configgenti. La soluzione - costituzionalmente orientata in relazione alla disposizione dell'art. 3 Cost. Rep., che in unico contesto normativo attribuisce a tutti i cittadini pari dignità sociale e posizione di uguaglianza nei confronti della legge, senza distinzione, in particolare, di sesso, di razza, di lingua, di religione, e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana - civilmente e giuridicamente praticabile è quella opposta, che armonizza i comportamenti individuali rispondenti alla varietà delle culture in base al principio unificatore della centralità della persona umana, quale denominatore minimo comune per l'instaurazione di una società civile.
In questo quadro concettuale si profila, come essenziale per la stessa sopravvivenza della società multietnica, l'obbligo giuridico di chiunque vi si inserisce di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina, non essendo di conseguenza riconoscibile una posizione di buona fede in chi, pur nella consapevolezza di essersi trasferito in un paese diverso e in una società in cui convivono culture e costumi differenti dai propri, presume di avere il diritto - non riconosciuto da alcuna norma di diritto internazionale - di proseguire in condotte che, seppure ritenute culturalmente accettabili e quindi lecite secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, risultano oggettivamente incompatibili con le regole proprie della compagine sociale in cui ha scelto di vivere. In tali condotte non è pertanto configurabile una scriminante, anche solo putativa, fondata sull'esercizio di un presunto diritto escluso in linea di principio dall'ordinamento (Cass., Sez. 6, 26 aprile 2011 n. 26153, ric. c), e quindi neppure l'eccesso colposo nella scriminante stessa.
Nella specie la condotta dell'E.H. - consistente nella sottoposizione della moglie a percosse e a maltrattamenti vari, inflitti in stato di ubriachezza, anche come ritorsione per aver fatto nascere il suo bambino in Francia, dove si era rifugiata presso i suoi parenti, e non in Italia, con pregiudizio per il suo permesso di soggiorno, in vista del quale l'aveva sposata;
e, pur esercitando un lavoro retribuito, nel lasciare lei ed il figlio senza mezzi di sussistenza - appare contraria a qualsiasi principio e non può ritenersi espressione di alcuna cultura e, in particolare, di quella di appartenenza dell'imputato. Infatti, nella stessa memoria successiva al ricorso si fa presente come esuli dalla cultura del marocchino di fede musulmana di stretta osservanza non prendersi cura del primo figlio di sesso maschile, specie nella prima infanzia, privandolo del necessario.
Il motivo di ricorso in esame si rivela perciò manifestamente infondato.
2. Altrettanto manifestamente infondato è il motivo di ricorso, peraltro meramente rivalutativo delle prove esaminate nel provvedimento impugnato, nella parte relativa alla non configurabilità del reato di cui all'art. 570 c.p., commi 1 e 2. Il Giudice d'appello ha reso ampia motivazione sul punto e la contestazione in fatto fondata su un dato escerpito dal complesso delle dichiarazioni della parte offesa, relativo all'autorizzazione ricevuta dal marito.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2015