Ordinanza collegiale 14 giugno 2024
Decreto presidenziale 24 luglio 2024
Ordinanza cautelare 2 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/12/2025, n. 9988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9988 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09988/2025REG.PROV.COLL.
N. 03858/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3858 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Centonze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Toma n. 45,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 5262/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025, il Cons. LO OB CE e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il signor -OMISSIS-, straniero di origine srilankese, ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana in data 16 ottobre 2015 ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. e) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’interno, dopo aver esperito l’istruttoria di rito improntata alla disamina circa la sussistenza di determinati requisiti stabiliti dall’ordinamento, ma altresì su una serie di ulteriori elementi riguardanti l’opportunità o meno di inserire stabilmente uno straniero nella comunità nazionale avendo riguardo ai principi posti a presidio della sicurezza nazionale, ha infine respinto l’istanza con decreto ministeriale del 24 aprile 2018 a seguito del riscontro di “ elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza; che i richiamati elementi provengono da organismi istituzionalmente preposti ad operare per la sicurezza dello Stato e dunque sono riconducibili a fonti affidabili di cui non è dato dubitare ”.
2. – Lo straniero è insorto avverso il prefato provvedimento con rituale ricorso innanzi al TAR per il Lazio domandandone l’annullamento per violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 10- bis l. n. 241/90, e per eccesso di potere sub specie di carenza motivazionale e difetto di istruttoria per l’omessa valutazione dell’integrazione del ricorrente. Il giudice di prime cure ha disposto incombenti istruttori per l’approfondimento degli elementi ostativi alla concessione dello status civitatis , sicché l’Amministrazione ha depositato documentazione classificata come “riservata” su supporto cartaceo da cui si desumerebbe che l’appellante, appartenente ad un comunità etnica in una provincia del Sud Italia, avrebbe svolto dal 2006 al 2008 l’attività di raccolta fondi tra i propri connazionali a beneficio di un’organizzazione terroristica estera.
3. – Il TAR adìto, nel respingere il gravame, ha disatteso la censura sul lamentato vulnus alle garanzie partecipative giacché l’omessa comunicazione del preavviso di diniego può essere giustificata alla luce del fatto che l’emanando provvedimento era destinato ad essere supportato da elementi di carattere “riservato”, ai quali non avrebbe potuto comunque essere consentito l’accesso, mentre con riguardo alla denunciata carenza motivazionale e istruttoria ha rimarcato che nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento è da ritenersi sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l’ iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell’atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo. Nel caso specifico, a seguito dell’accesso alle relazioni riservate depositate dall’Amministrazione è emerso che il ricorrente, in quanto appartenente ad una specificità comunità di connazionali - che ha cessato la propria attività nel 2009 -, è stato particolarmente attivo, dal 2006 al 2008, in raccolte fondi e sospettato di inviare il denaro raccolto ad un’organizzazione terroristica operante all’estero; conseguentemente, il Collegio di primo grado ha ritenuto che tali elementi informativi esibiti dal Ministero integrino gli estremi di un motivo ostativo di sicurezza della Repubblica, specie se si considera che l’acquisto della cittadinanza potrebbe costituire presupposto per più incisive attività potenzialmente pericolose.
4. – Lo straniero ha avversato la prefata decisione con rituale ricorso in appello, assistito da istanza cautelare, innanzi a questo Consiglio di Stato: in estrema sintesi, il deducente contesta ogni addebito segnalando che le attività ascrittegli costituivano raccolte fondi condotte per sostenere la popolazione locale, di maggioranza tamil, alla ricostruzione all’indomani dello tsunami del 2004, quindi anche assai risalenti, inoltre allega di essere perfettamente integrato nel tessuto socio-economico italiano, dove risiede e lavora regolarmente con la propria famiglia. Nell’atto di impugnazione aziona due specifiche censure imperniate rispettivamente, sull’omissione del preavviso di rigetto e sull’irragionevole esercizio di potere discrezionale di cui dispone l’Amministrazione in subiecta materia in ragion del fatto che avrebbe del tutto obliterato i sostanziali indici di sana integrazione e radicamento nel territorio italiano dell’appellante – nella specie, i comprovati redditi stabili, la costituzione di un nucleo familiare ben integrato nel contesto socio-economico e l’incensuratezza della condotta – a fronte di condotte assai risalenti ispirate da intenti solidaristici di sostegno alla propria comunità di origine, severamente colpita dall’evento calamitoso del 2004, e del tutto scevre da connotazioni illecite.
5. – Il Ministero dell’interno si è costituito per il tramite della difesa erariale con mera comparsa di stile.
6. – All’esito della trattazione cautelare nella camera di consiglio del 13 giugno 2024, il Collegio ha disposto l’acquisizione in via istruttoria della produzione ministeriale riservata, già versata agli atti del giudizio di primo grado esclusivamente su supporto cartaceo.
Esaminata l’informativa classificata prodotta dagli Organismi di sicurezza – resa disponibile alla sola presa visione anche alla difesa dell’appellante - il Collegio ha avuto modo di appurare che l’appellante, quale membro della comunità tamil leccese, fu particolarmente attivo nella raccolta di fondi tra connazionali ed è stato sospettato di inviare il denaro raccolto ad una organizzazione terroristica estera. Indi, all’esito della camera di consiglio del 29 agosto 2024, il Collegio ha ritenuto che l’apprezzamento ministeriale, fondato sui ridetti elementi informativi, in quanto esercizio della lata discrezionalità che compete all’Amministrazione in sede di concessione dello status civitatis , non si presti al sindacato del giudice amministrativo, fatti salvi i casi di manifesta abnormità, ingiustizia o irragionevolezza – non ricorrenti nel caso di specie – e ha conclusivamente rigettato l’istanza sospensiva.
7. – In vista dell’udienza pubblica di discussione, l’appellante ha svolto ulteriori difese con apposita memoria nella quale, nel ribadire gli indici di chiara integrazione e radicamento nella comunità nazionale in adesione alle leggi e ai valori civili della Repubblica, ha segnalato che, nelle more del giudizio di impugnazione, sarebbe stato pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka del 30 maggio 2025 l’elenco nominativo dei cittadini srilankesi nel mondo sospettati di appartenenza o comunque di vicinanza ad organizzazioni terroristiche e che, all’interno del suddetto elenco non comparirebbe il nome dell’odierno appellante. Al riguardo, ha anche versato in atti copia dell’edizione della Gazzetta della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka del maggio 2025 recante il ridetto elenco.
Il Ministero dell’interno non ha controdedotto alcunché in replica.
8. – La causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 6 novembre 2025 ed è stata successivamente trattenuta in decisione.
9. – L’appello è infondato per quanto si espone dappresso.
10. – La disamina deve prendere le mosse dalla consolidata elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi in materia di concessione dello status civitatis che riafferma tradizionalmente la natura squisitamente discrezionale di “alta amministrazione” del provvedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “ status illesae dignitatis ” di colui che lo richiede (Cons. Stato, sez. I, 20 gennaio 1993, n. 1878; id . 12 aprile 1995, n. 1834; id . 26 agosto 1998, n. 1108; id . 3 marzo 1999, n. 29; Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; id . 25 agosto 2016, n. 3696). La concessione dello status civitatis incarna, infatti, l’archetipo provvedimentale di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2018, n. 6374; id . 27 febbraio 2019, n. 1390), da cui consegue che l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’Amministrazione ritenga che lo straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. Stato, Sez. III, 24 dicembre 2024, n. 10373).
10.1. – Nel delicato apprezzamento di opportunità e convenienza, l’Autorità ministeriale deve soppesare prudentemente i contrapposti interessi tra quello dello straniero ad entrare a far parte della comunità nazionale con tutti i crismi dello status civitatis e quello della sicurezza della Repubblica che non può recedere dall’esigenza di rigorosa adesione, da parte degli aspiranti cittadini, al patrimonio ideale e morale dei valori costituzionali che fondano la pacifica convivenza e la proficua collaborazione dei consociati facenti parte della comunità di cittadini.
L'Amministrazione, quindi, una volta accertati i requisiti richiesti per la presentazione della domanda di cittadinanza, svolge una valutazione del tutto discrezionale circa l’opportunità che lo straniero venga inserito stabilmente nel tessuto nazionale, valutando inter alia la sua integrazione nel territorio, il rispetto delle regole civili, sociali e giuridiche e la presenza di eventuali condanne penali.
In tale giudizio di bilanciamento l’Autorità deve correttamente privilegiare la salvaguardia dell’interesse pubblicistico pur se a discapito dell’interesse legittimo pretensivo dell’aspirante cittadino, stante il rango indiscutibilmente superiore rivestito dall’interesse alla sicurezza della Repubblica, sia nella sua dimensione interna, sia nella cornice dei rapporti internazionali: per tali ragioni, l’interesse del privato deve essere sottoposto ad una stringente verifica istruttoria, svolta non solo dalle autorità locali di pubblica sicurezza, ma anche dagli organismi preposti al servizio della sicurezza nazionale ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2022, n. 11387).
11. – Venendo al merito della prima censura, concernente la lamentata violazione delle garanzie partecipative scaturente dalla pretermissione del preavviso di rigetto ex art. 10- bis legge n. 241/1990 il Collegio ribadisce che nel procedimento di concessione dello status civitatis vengono coinvolti importanti interessi della comunità nazionale, primo tra tutti la sicurezza, che, ove necessario, costringono l'Amministrazione a un modus operandi connotato da riservatezza, più che dai canoni di piena trasparenza, cui essa è normalmente orientata (cfr. Cons. Stato, sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326). Sicché, “ lo stesso obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di un indiscriminato e incontrollato palesamento dei fatti accertati dall'Amministrazione e degli strumenti istruttori utilizzati: sì da legittimare un assolvimento "attenuato" dell'obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento, da parte dell'Amministrazione, quando una più ampia disclosure , già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell’Amministrazione potrebbe costituire, come nella specie, un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi ” (Cons. Stato, sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326; Cons. Stato, sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102). In altre parole, nel caso in cui il diniego di cittadinanza sia fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, l’onere di adeguata motivazione può ritenersi soddisfatto quando consente di comprendere l’ iter logico seguito dall'amministrazione nell’adozione dell’atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti e i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo ( cfr . Cons. Stato, sez. III, ord. 30 agosto 2024, n. 3235).
11.1. – Questa peculiare modulazione dell’onere motivazionale nelle ipotesi di determinazioni assunte per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica sulla scorta di informazioni riservate fornite dagli organismi di sicurezza non può non riverberarsi anche sulla portata dell’obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10- bis legge n. 241/1990 la cui omissione nel caso di specie si appalesa priva di alcun effetto invalidante a mente del carattere classificato dei documenti informativi su cui si è basato l’impugnato diniego – indi sottratti all’ostensione, come previsto dall’art. 2, co. 1, lett. d), del decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1998.
12. – Non coglie nel segno neanche il secondo profilo di censura che contesta gli addebiti di fatto e rivendica la sussistenza di plurimi indici di integrazione nel tessuto socio-economico della comunità nazionale.
Dalla disamina dei documenti riservati prodotti agli atti in formato esclusivamente cartaceo – di cui, si precisa, l’appellante ha preso cognizione nella forma della presa visione - il Collegio ha appurato che gli Organismi di sicurezza della Repubblica hanno sospettato l’appellante di essere finanziatore, o comunque sostenitore a distanza, di una organizzazione terroristica estera operante attivamente nel territorio dello Sri Lanka. Pur se risalente nel tempo (anni 2006-2008), tale attività è stata valutata come espressiva di un potenziale grado di pericolo per la sicurezza dello Stato – che costituisce interesse essenziale ed insopprimibile della collettività, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro interesse concorrente.
12.1. – Il primo giudice opina condivisibilmente che la delicatezza delle questioni in gioco, fra cui anche la possibilità di ripercussioni nei rapporti internazionali a causa di atti commessi da un (neo) cittadino italiano nei confronti di Paesi terzi, giustifica pienamente l’utilizzo di parametri rigorosi nell’accertamento dell’assenza di pericolosità del richiedente la cittadinanza, malgrado l’asserita assenza di conseguenze sul piano processuale penale e la predicata integrazione nel tessuto sociale italiano. Nel caso di specie, la concessione della cittadinanza ad un soggetto sospettato di avere o di avere avuto legami di qualsivoglia genere con organizzazioni terroristiche estere esporrebbe la sicurezza delle relazioni internazionali dello Stato a possibili tensioni o inasprimenti con gli Stati stranieri interessati dalle attività illecite; in aggiunta, siffatta contiguità ostacola una prognosi completamente liberatoria circa la futura buona condotta dell’interessato anche all’interno della comunità di cui ambisce a far parte. Siffatte conclusioni, nel loro spessore intrinsecamente inferenziale, costituiscono l’esito di un giudizio prognostico improntato alla regola di giudizio del “ più probabile che non ” e basato sulle risultanze dell’attività info-investigativa condotta riservatamente dagli Organismi per la sicurezza – risultanze che godono di rilievo privilegiato in virtù della loro provenienza istituzionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289 e 8 ottobre 2021, n. 6720), senza necessità di esternare maggiori dettagli sulle fonti per evidenti ragioni di opportunità.
12.2. – In linea con la costante giurisprudenza amministrativa in materia, a fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che nella presente fattispecie hanno evidenziato - con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria - possibili criticità (Cons. Stato, sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326). Sicché lo stesso obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti (Cons. Stato, sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102).
Il provvedimento di diniego della richiesta cittadinanza italiana, dunque, non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni del rifiuto senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio di pericolosità sociale del richiedente.
Come più volte chiarito (Cons. Stato, sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326), non sono negati diritti fondamentali della persona garantiti a livello costituzionale, comunitario o internazionale; è stato, invece, negato un beneficio la cui concessione è subordinata ad una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale e informata a principi di cautela, nell’interesse nazionale, senza che sia peraltro preclusa al richiedente la riproposizione dell’istanza, alla luce di eventuali successivi ed ulteriori elementi (in tesi) "favorevoli" alla sua posizione (Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2022, n. 8051).
13. – Tanto precisato, giova ulteriormente puntualizzare che le ultime produzioni documentali di parte appellante recanti l’elenco nominativo dei cittadini srilankesi nel mondo sospettati di appartenenza o comunque di vicinanza a movimenti terroristici interni allo Sri Lanka, pubblicato nella Gazzetta della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka del 30 maggio 2025 non valgono a scalfire la determinazione discrezionale assunta il 24 aprile 2018 dal Ministero e quivi impugnata: al riguardo va segnalato che, a seguito della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU 1373 (2001), il Ministero degli Affari esteri dello Sri Lanka ha adottato il Regolamento n. 1/2012 per assicurare l’implementazione della Risoluzione ONU che demandata alle Istituzioni srilankesi di identificare e congelare i beni delle persone fisiche e giuridiche collegate al terrorismo o finanzianti le attività terroristiche nello Sri Lanka; tale regolamento attribuisce specifici poteri al Segretario generale del Ministero degli affari esteri del paese di redigere una lista consolidata di persone ed entità legate al terrorismo interno.
13.1. – Orbene, l’appellante non figura in tale elenco – a differenza dell’organizzazione terroristica estera di cui si sospetta la sua affiliazione, essa sì chiaramente censita in elenco -, ma non può sottacersi la significativa cesura temporale che demarca il momento di emanazione del decreto ministeriale di reiezione – 24 aprile 2018 – dalla pubblicazione del ridetto elenco sulla Gazzetta Ufficiale srilankese (30 maggio 2025), di tal ché non possono nutrirsi dubbi di legittimità del provvedimento gravato alla luce di una sopravvenienza manifestamente – e considerevolmente – postuma in forza del principio tempus regit actum che governa la fattispecie in esame.
Senonché, tale nuova risultanza documentale ben potrà essere valorizzata dall’appellante in sede di riproposizione dell’istanza una volta decorso il termine quinquennale di cui all’art. 8, co. 1 legge n. 91/1992 (“ L’istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento ”) e il Ministero dell’interno, a sua volta, potrà tenerne conto nella riattualizzazione dell’istruttoria affidata, come dianzi visto, non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato.
14. – Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere conclusivamente respinto in quanto infondato. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OL D'LO, Presidente
Luca Di Raimondo, Consigliere
LO OB CE, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO OB CE | OL D'LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.