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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 640 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. ) in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Murano, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_2
Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberta De Castro, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 18 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la propose opposizione Pt_2
Proc. n. 640/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. avverso il DI n. 172/2018, emesso dal Tribunale di Brindisi, con il quale, su istanza della le veniva ingiunto il pagamento della Controparte_2
somma di € 24.764,72, oltre interessi e spese della procedura, a fronte di 22 fattu-
re, emesse dalla per lo svolgimento di lavori di manutenzione, Parte_1
presso presidi ospedalieri, il cui credito, originariamente di € 27.836,72 ed ineren-
te anche ulteriori fatture, era stato ceduto dall'opposta alla banca MP.
L'opponente chiese che venisse dichiarato nullo ovvero inefficace il DI opposto,
eccependo di avere già pagato le fatture azionate, dal momento che aveva prov-
veduto a pagare una somma addirittura maggiore di quella portata dalle fatture cedute dalla in favore di MP. Dedusse che, infatti, aveva adem- Parte_1
piuto alle statuizioni di tre sentenze emesse, anche in contraddittorio con l'opponente, dal Tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro, con le quali, in solido con la era stata condannata al paga- Parte_3
mento, ex art. 1676 cod. civ., degli emolumenti spettanti in favore di tre dipen-
denti della medesima. Eccepì, inoltre, il difetto di legittimazione at- Parte_3
tiva della opposta, stante l'avvenuta cessione dei crediti.
si costituì contestando l'opposizione, in particolare Controparte_2
Part sostenendo che il pagamento non aveva liberato la stante il fatto che la ces-
sione del credito alla MP, ad opera della era antecedente alla Parte_1
domanda ex art. 1676 cod. civ., avanzata dai dipendenti della società medesima.
Chiese il rigetto dell'opposizione e l'autorizzazione a chiamare in causa la MP
perché fosse dichiarata responsabile ex art. 1267 cod. civ. con condanna al risar-
cimento dei danni.
Autorizzata la richiesta di chiamata in causa di MP, questa non venne formal-
Proc. n. 640/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. mente evocata in giudizio.
La causa, istruita unicamente a mezzo produzione documentale, venne decisa con sentenza n. 984/2022, pubblicata in data 28/06/2022, con la quale il Tribu-
nale di Brindisi accolse l'opposizione e per l'effetto revocò il DI opposto.
Il Giudice rilevò che il credito azionato era stato estinto dalla attraverso il Pt_2
pagamento dei dipendenti dell'appaltatore, come consentito dall'art. 1676 cod.
civ. - di qui l'infondatezza dell'eccezione dell'opposta, secondo cui il pagamento non liberava il debitore.
Evidenziò che, infatti, nella fattispecie concreta, “in disparte la considerazione del difet-
to di legittimazione attiva stante la cessione del credito che ha comunque privato il cedente del di-
ritto di procedere al recupero del relativo credito, nonché della mancata prova della notifica della
cessione del credito in data anteriore alla instaurazione delle procedure cautelari espropriative da
parte degli ausiliari dell'appaltatore nei confronti del committente, va rilevato che questo tribunale,
con le sentenze nn. 500/14 499/14 e 497/14 rese tra le stesse parti all'esito della opposizione
alla esecuzione proposte da ha affermato la non opponibilità alle Controparte_3
stazioni appaltanti delle cessioni del credito anche in questa sede in esame, perché non stipu-
late mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata” (cfr. sentenza).
Avverso la sentenza, notificata in data 01/07/2022, ha proposto appello la Pt_4
con atto di citazione notificato in data Parte_5
29/07/2022, chiedendone la riforma con quattro motivi.
Si è costituita la resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Pt_2
All'udienza Collegiale del 18 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclu-
sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in deci-
sione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
Proc. n. 640/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo rubricato “sulla sussistenza del credito ed omissione di pronuncia per
il mancato esame di istanze istruttorie” l'appellante lamenta che il Tribunale non ha di-
sposto l'ammissione del mezzo istruttorio a mezzo ordine di esibizione della no-
tifica della cessione del credito. La prova di tale notifica sarebbe stata rilevante ai fini della decisione. In via istruttoria, in questa sede, chiede l'ordine di esibizione della notifica dell'avvenuta cessione del credito nei confronti di parte opponente e del terzo chiamato in garanzia.
Con il secondo motivo rubricato “difetto di motivazione in ordine alla legittimazione at-
tiva della cedente” l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto non sussisten-
te la legittimazione ad agire della società stante la cessione del credito. Il giudice avrebbe omesso di considerare che nella fattispecie la cessione era pro solvendo a scopo di garanzia e perciò non aveva liberato il cedente, il quale era rimasto sempre obbligato nei confronti del cessionario.
I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
Premesso che nelle tre sentenze emesse dal giudice del lavoro l'opponente non ha in alcun modo dedotto la inaccoglibilità della richiesta ex art. 1676 cod. civ.
avuto riguardo alla già avvenuta cessione del credito, rileva la corte che l'appellante si è diffusamente soffermato su due profili (la prova della notifica della cessione e la legittimazione attiva), affrontati dal giudice di prime cure in via secondaria, omettendo tuttavia di censurare la vera ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, il primo giudice ha fatto riferimento a tre sentenze emesse in altrettanti giudizi di opposizione all'esecuzione proposti da
[...]
– sentenze prodotte dall'opponente in primo grado e dalle quali Parte_6
Proc. n. 640/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. risulta, tra l'altro, il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice del lavoro –
giudizi conclusi con il rigetto della opposizione sul rilievo della non opponibilità
della cessione del credito, alle stazioni appaltanti in quanto non stipulata median-
te atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il primo giudice ha fatto proprie le conclusioni dei giudizi di opposizione all'esecuzione. Come si è detto, in assenza di specifiche censure mosse con il gravame, la statuizione deve ritenersi ormai definitiva. In ogni caso la decisione è
certamente corretta.
Infatti l'art. 117 co. I del D.lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici, ratione
temporis applicabile), dispone espressamente che: “La cessione dei crediti relativi ai cor-
rispettivi dovuti per le prestazioni effettuate nell'ambito di contratti pubblici è efficace nei con-
fronti delle stazioni appaltanti solo se stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata au-
tenticata”. È facile comprendere che la norma ha una funzione pubblicistica di ga-
ranzia e di certezza nei rapporti tra appaltatore e pubblica amministrazione, im-
ponendo forme solenni per la validità e l'opponibilità della cessione del credito.
In particolare, essa mira a:
- assicurare la certezza dell'identità delle parti e della data della cessione;
- garantire la tutela dell'interesse pubblico sotteso alla gestione delle risorse finanziarie della P.A.;
- evitare che la stazione appaltante si trovi esposta a pretese creditorie non previamente comunicate o formalizzate in maniera certa e verificabile;
- assicurare la tracciabilità e trasparenza dei rapporti giuridici nell'ambito dell'evidenza pubblica.
In assenza di tali requisiti formali, (la cui prova nemmeno in termini di semplice
Proc. n. 640/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. allegazione è stata minimamente fornita), la cessione (a prescindere dalla data della sua notifica ove effettivamente avvenuta) non può considerarsi opponibile alla stazione appaltante, la quale, pertanto, è legittimata a non riconoscere il terzo cessionario come avente diritto al pagamento, permanendo il vincolo originario
Part con il cedente. Pertanto legittimamente la si è liberata del suo debito nei con-
fronti dell'appaltatore eseguendo le sentenze civili di lavoro che la vedevano con-
dannata in solido con la cooperativa medesima, come già deciso dal Tribunale.
Con il terzo motivo rubricato “omessa pronuncia ovvero omessa e/o insufficiente motiva-
zione in ordine alla condanna della chiamata in causa ” Controparte_4
l'appellante lamenta che il giudice non avrebbe deciso in ordine alla domanda di condanna di MP ex art. 1367 cod. civ..
Anche tale motivo di appello non ha pregio in quanto, come anche riportato dal-
la sentenza impugnata, MP non risulta evocata in giudizio dalla società istante.
Infatti questa non produceva la prova della notifica e il giudice non disponeva il rinnovo della citazione “risultando così il terzo non evocato in giudizio” (cfr. sentenza).
Risulta quindi del tutto inammissibile una domanda formulata nei confronti di una parte estranea al giudizio.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'eccessività delle spese di lite liquidate dal Tribunale in complessivi € 4.835,00 per compenso.
Il motivo è infondato in quanto non censura la decisione con riguardo alla cor-
retta applicazione DM 55/2014, ma introduce argomenti del tutto irrilevanti e non considerevoli di nota.
In ogni caso, e anche a voler concedere degno di attenzione quanto dedotto, ri-
sulta che – avuto riguardo al valore (€ 24.764,72) dichiarato della causa – il giudi-
Proc. n. 640/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ce ha proceduto a una liquidazione compresa tra il minimo e il massimo dei pa-
rametri previsti dal citato decreto. La liquidazione operata dal giudice risulta co-
munque congrua, alla luce della corposa documentazione prodotta dalle parti che
è stato necessario esaminare, la redazione delle note ex art. 183 co. VI cod. proc.
civ., la redazione delle difese finali e la partecipazione a n. 4 udienze.
Ne deriva il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17,
della Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del
D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774).
P.Q.M.
La Corte,
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata del-
le spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre
IVA, CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 640/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 640 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. ) in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Murano, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_2
Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberta De Castro, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 18 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la propose opposizione Pt_2
Proc. n. 640/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. avverso il DI n. 172/2018, emesso dal Tribunale di Brindisi, con il quale, su istanza della le veniva ingiunto il pagamento della Controparte_2
somma di € 24.764,72, oltre interessi e spese della procedura, a fronte di 22 fattu-
re, emesse dalla per lo svolgimento di lavori di manutenzione, Parte_1
presso presidi ospedalieri, il cui credito, originariamente di € 27.836,72 ed ineren-
te anche ulteriori fatture, era stato ceduto dall'opposta alla banca MP.
L'opponente chiese che venisse dichiarato nullo ovvero inefficace il DI opposto,
eccependo di avere già pagato le fatture azionate, dal momento che aveva prov-
veduto a pagare una somma addirittura maggiore di quella portata dalle fatture cedute dalla in favore di MP. Dedusse che, infatti, aveva adem- Parte_1
piuto alle statuizioni di tre sentenze emesse, anche in contraddittorio con l'opponente, dal Tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro, con le quali, in solido con la era stata condannata al paga- Parte_3
mento, ex art. 1676 cod. civ., degli emolumenti spettanti in favore di tre dipen-
denti della medesima. Eccepì, inoltre, il difetto di legittimazione at- Parte_3
tiva della opposta, stante l'avvenuta cessione dei crediti.
si costituì contestando l'opposizione, in particolare Controparte_2
Part sostenendo che il pagamento non aveva liberato la stante il fatto che la ces-
sione del credito alla MP, ad opera della era antecedente alla Parte_1
domanda ex art. 1676 cod. civ., avanzata dai dipendenti della società medesima.
Chiese il rigetto dell'opposizione e l'autorizzazione a chiamare in causa la MP
perché fosse dichiarata responsabile ex art. 1267 cod. civ. con condanna al risar-
cimento dei danni.
Autorizzata la richiesta di chiamata in causa di MP, questa non venne formal-
Proc. n. 640/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. mente evocata in giudizio.
La causa, istruita unicamente a mezzo produzione documentale, venne decisa con sentenza n. 984/2022, pubblicata in data 28/06/2022, con la quale il Tribu-
nale di Brindisi accolse l'opposizione e per l'effetto revocò il DI opposto.
Il Giudice rilevò che il credito azionato era stato estinto dalla attraverso il Pt_2
pagamento dei dipendenti dell'appaltatore, come consentito dall'art. 1676 cod.
civ. - di qui l'infondatezza dell'eccezione dell'opposta, secondo cui il pagamento non liberava il debitore.
Evidenziò che, infatti, nella fattispecie concreta, “in disparte la considerazione del difet-
to di legittimazione attiva stante la cessione del credito che ha comunque privato il cedente del di-
ritto di procedere al recupero del relativo credito, nonché della mancata prova della notifica della
cessione del credito in data anteriore alla instaurazione delle procedure cautelari espropriative da
parte degli ausiliari dell'appaltatore nei confronti del committente, va rilevato che questo tribunale,
con le sentenze nn. 500/14 499/14 e 497/14 rese tra le stesse parti all'esito della opposizione
alla esecuzione proposte da ha affermato la non opponibilità alle Controparte_3
stazioni appaltanti delle cessioni del credito anche in questa sede in esame, perché non stipu-
late mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata” (cfr. sentenza).
Avverso la sentenza, notificata in data 01/07/2022, ha proposto appello la Pt_4
con atto di citazione notificato in data Parte_5
29/07/2022, chiedendone la riforma con quattro motivi.
Si è costituita la resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Pt_2
All'udienza Collegiale del 18 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclu-
sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in deci-
sione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
Proc. n. 640/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo rubricato “sulla sussistenza del credito ed omissione di pronuncia per
il mancato esame di istanze istruttorie” l'appellante lamenta che il Tribunale non ha di-
sposto l'ammissione del mezzo istruttorio a mezzo ordine di esibizione della no-
tifica della cessione del credito. La prova di tale notifica sarebbe stata rilevante ai fini della decisione. In via istruttoria, in questa sede, chiede l'ordine di esibizione della notifica dell'avvenuta cessione del credito nei confronti di parte opponente e del terzo chiamato in garanzia.
Con il secondo motivo rubricato “difetto di motivazione in ordine alla legittimazione at-
tiva della cedente” l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto non sussisten-
te la legittimazione ad agire della società stante la cessione del credito. Il giudice avrebbe omesso di considerare che nella fattispecie la cessione era pro solvendo a scopo di garanzia e perciò non aveva liberato il cedente, il quale era rimasto sempre obbligato nei confronti del cessionario.
I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
Premesso che nelle tre sentenze emesse dal giudice del lavoro l'opponente non ha in alcun modo dedotto la inaccoglibilità della richiesta ex art. 1676 cod. civ.
avuto riguardo alla già avvenuta cessione del credito, rileva la corte che l'appellante si è diffusamente soffermato su due profili (la prova della notifica della cessione e la legittimazione attiva), affrontati dal giudice di prime cure in via secondaria, omettendo tuttavia di censurare la vera ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, il primo giudice ha fatto riferimento a tre sentenze emesse in altrettanti giudizi di opposizione all'esecuzione proposti da
[...]
– sentenze prodotte dall'opponente in primo grado e dalle quali Parte_6
Proc. n. 640/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. risulta, tra l'altro, il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice del lavoro –
giudizi conclusi con il rigetto della opposizione sul rilievo della non opponibilità
della cessione del credito, alle stazioni appaltanti in quanto non stipulata median-
te atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il primo giudice ha fatto proprie le conclusioni dei giudizi di opposizione all'esecuzione. Come si è detto, in assenza di specifiche censure mosse con il gravame, la statuizione deve ritenersi ormai definitiva. In ogni caso la decisione è
certamente corretta.
Infatti l'art. 117 co. I del D.lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici, ratione
temporis applicabile), dispone espressamente che: “La cessione dei crediti relativi ai cor-
rispettivi dovuti per le prestazioni effettuate nell'ambito di contratti pubblici è efficace nei con-
fronti delle stazioni appaltanti solo se stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata au-
tenticata”. È facile comprendere che la norma ha una funzione pubblicistica di ga-
ranzia e di certezza nei rapporti tra appaltatore e pubblica amministrazione, im-
ponendo forme solenni per la validità e l'opponibilità della cessione del credito.
In particolare, essa mira a:
- assicurare la certezza dell'identità delle parti e della data della cessione;
- garantire la tutela dell'interesse pubblico sotteso alla gestione delle risorse finanziarie della P.A.;
- evitare che la stazione appaltante si trovi esposta a pretese creditorie non previamente comunicate o formalizzate in maniera certa e verificabile;
- assicurare la tracciabilità e trasparenza dei rapporti giuridici nell'ambito dell'evidenza pubblica.
In assenza di tali requisiti formali, (la cui prova nemmeno in termini di semplice
Proc. n. 640/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. allegazione è stata minimamente fornita), la cessione (a prescindere dalla data della sua notifica ove effettivamente avvenuta) non può considerarsi opponibile alla stazione appaltante, la quale, pertanto, è legittimata a non riconoscere il terzo cessionario come avente diritto al pagamento, permanendo il vincolo originario
Part con il cedente. Pertanto legittimamente la si è liberata del suo debito nei con-
fronti dell'appaltatore eseguendo le sentenze civili di lavoro che la vedevano con-
dannata in solido con la cooperativa medesima, come già deciso dal Tribunale.
Con il terzo motivo rubricato “omessa pronuncia ovvero omessa e/o insufficiente motiva-
zione in ordine alla condanna della chiamata in causa ” Controparte_4
l'appellante lamenta che il giudice non avrebbe deciso in ordine alla domanda di condanna di MP ex art. 1367 cod. civ..
Anche tale motivo di appello non ha pregio in quanto, come anche riportato dal-
la sentenza impugnata, MP non risulta evocata in giudizio dalla società istante.
Infatti questa non produceva la prova della notifica e il giudice non disponeva il rinnovo della citazione “risultando così il terzo non evocato in giudizio” (cfr. sentenza).
Risulta quindi del tutto inammissibile una domanda formulata nei confronti di una parte estranea al giudizio.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'eccessività delle spese di lite liquidate dal Tribunale in complessivi € 4.835,00 per compenso.
Il motivo è infondato in quanto non censura la decisione con riguardo alla cor-
retta applicazione DM 55/2014, ma introduce argomenti del tutto irrilevanti e non considerevoli di nota.
In ogni caso, e anche a voler concedere degno di attenzione quanto dedotto, ri-
sulta che – avuto riguardo al valore (€ 24.764,72) dichiarato della causa – il giudi-
Proc. n. 640/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ce ha proceduto a una liquidazione compresa tra il minimo e il massimo dei pa-
rametri previsti dal citato decreto. La liquidazione operata dal giudice risulta co-
munque congrua, alla luce della corposa documentazione prodotta dalle parti che
è stato necessario esaminare, la redazione delle note ex art. 183 co. VI cod. proc.
civ., la redazione delle difese finali e la partecipazione a n. 4 udienze.
Ne deriva il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17,
della Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del
D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774).
P.Q.M.
La Corte,
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata del-
le spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre
IVA, CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 640/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.