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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 4800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4800 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2397/2022/CC, avverso la sentenza n. 2473/2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 10 marzo 2022, notificata il 28 aprile 2022;
TRA
(C.F.: ), nato il giorno Parte_1 CodiceFiscale_1
11.07.1958 a Napoli, ove risiede in Via Manzoni n. 190, rappresentato e difeso dall'avv. Pacifico Borriello (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Napoli, come da Email_1 procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta di primo grado;
APPELLANTE
E
avv. (C.F.: ), nato il Pt_1 CP_1 CodiceFiscale_3
20.01.1956, e (C.F.: , nato Controparte_2 CodiceFiscale_4 il giorno 08.08.1954 a Napoli, ove domiciliano in Via Ponte di Tappia n. 47, entrambi in proprio e nella loro qualità di eredi di e di Persona_1
rappresentati e difeso dal primo, avv. IA De IE Persona_2
(C.F.: PEC: CodiceFiscale_3
, del foro di Napoli, come da Email_2
1 procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione di primo grado;
APPELLATI
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_3 CodiceFiscale_5
02.11.1966, residente a [...], n. 90 Winchester Street, in proprio e nella sua qualità di erede di e di Persona_1 Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Maria Russo (C.F.: C.F._6
; PEC: ), del foro di Napoli,
[...] Email_3 come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F.: , nata il Controparte_4 CodiceFiscale_7
22.04.1961 a Napoli, ove risiede in Via Bernardo Cavallino n. 38, in proprio e nella sua qualità di erede di e di Persona_1 Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv. Ferruccio Di Martino (C.F.: C.F._8
; PEC: , del foro di Napoli, come da
[...] Email_4 procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 26 maggio 2022, proponeva appello innanzi a questa Corte avverso la Parte_1 sentenza n. 2473/2022, resa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 10 marzo
2022, notificata il 28 aprile 2022, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., con la quale il primo giudice adito, in riferimento all'originaria domanda attrice proposta da IA De IE e da CP_2
iscritta a R.G.N. 23874/2018/CC, aveva così testualmente stabilito:
[...]
2 “1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese compensate tra le parti.”
2. - Con la comparsa di risposta depositata il 20 ottobre 2022, si costituivano in giudizio IA De IE e eccependo, Controparte_2 in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per il preteso difetto del contraddittorio, oltre che per non avere una ragionevole probabilità di essere accolto, ex art. 348-bis c.p.c., contestandone, nel merito, la fondatezza, concludendo per l'inammissibilità, ovvero per il rigetto dello stesso e per la conferma integrale della sentenza di primo grado, con la contestuale istanza di condanna della parte impugnante al pagamento del risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., oltre che delle spese di lite.
In subordine, tali appellati riproponevano, ex art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado.
3. - Con la comparsa di risposta depositata il 2 novembre 2022, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_4 dell'avversa impugnazione, ex artt. 348-bis e 342 c.p.c., nonché l'infondatezza nel merito della medesima, chiedendone la reiezione, formulando l'appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale mediante la riproposizione, ex art. 346 c.p.c., delle proprie domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado.
4. - Con la comparsa di risposta depositata il 4 novembre 2022, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_3 dell'avverso gravame, ex art. 348-bis c.p.c., nonché l'infondatezza nel merito dello stesso, chiedendone in ogni caso il rigetto, formulando l'appello incidentale, finalizzato a conseguire la condanna degli attori in primo grado al pagamento delle spese legali di tale fase del giudizio, proponendo l'ulteriore appello incidentale, subordinatamente e condizionatamente all'eventuale accoglimento dell'appello principale mediante la riproposizione, ex art. 346
c.p.c., delle domande e delle eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, formalizzate nella comparsa di risposta, nonché nella memoria integrativa, ai sensi della disposizione di cui al n. 1 del comma 6 dell'art. 183
c.p.c., vigente ratione temporis.
3 5. - Le parti costituite non effettuavano il deposito telematico delle note di trattazione scritta per due udienze consecutive ovvero per quelle del giorno
15 aprile 2025 e del 30 settembre 2025, proveniente quest'ultima dal rinvio ai sensi del comma 4 dell'art. 127-ter c.p.c., ritualmente comunicato, che agli effetti processuali, di cui alla disposizione normativa de qua, deve equipararsi alla mancata comparizione in udienza in presenza, di cui agli artt. 181 e 309
c.p.c.
6. - Con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 7 ottobre 2025, la causa,
a seguito dell'udienza tenutasi mediante trattazione scritta il giorno 30 settembre 2025, era riservata a sentenza, senza la concessione alle parti dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c.
7. - Sulla scorta di quanto innanzi, il Collegio rileva che il richiamato omesso deposito telematico delle note di trattazione scritta per le due menzionate udienze impone il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo con la contestuale declaratoria d'estinzione del processo, così come disciplinato dal comma 4 dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 142, in vigore dal giorno 1° gennaio 2023.
8. - Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, per cui ne va disposta l'integrale compensazione tra le medesime.
9. - La declaratoria d'estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. V, Ord., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2473/2022 del Tribunale di
Napoli, pubblicata il 10 marzo 2022, notificata il 28 aprile 2022; visto l'art. 127-ter c.p.c., così provvede:
1) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
4 Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della
Corte di Appello di Napoli, in data 7 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2397/2022/CC, avverso la sentenza n. 2473/2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 10 marzo 2022, notificata il 28 aprile 2022;
TRA
(C.F.: ), nato il giorno Parte_1 CodiceFiscale_1
11.07.1958 a Napoli, ove risiede in Via Manzoni n. 190, rappresentato e difeso dall'avv. Pacifico Borriello (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Napoli, come da Email_1 procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta di primo grado;
APPELLANTE
E
avv. (C.F.: ), nato il Pt_1 CP_1 CodiceFiscale_3
20.01.1956, e (C.F.: , nato Controparte_2 CodiceFiscale_4 il giorno 08.08.1954 a Napoli, ove domiciliano in Via Ponte di Tappia n. 47, entrambi in proprio e nella loro qualità di eredi di e di Persona_1
rappresentati e difeso dal primo, avv. IA De IE Persona_2
(C.F.: PEC: CodiceFiscale_3
, del foro di Napoli, come da Email_2
1 procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione di primo grado;
APPELLATI
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_3 CodiceFiscale_5
02.11.1966, residente a [...], n. 90 Winchester Street, in proprio e nella sua qualità di erede di e di Persona_1 Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Maria Russo (C.F.: C.F._6
; PEC: ), del foro di Napoli,
[...] Email_3 come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F.: , nata il Controparte_4 CodiceFiscale_7
22.04.1961 a Napoli, ove risiede in Via Bernardo Cavallino n. 38, in proprio e nella sua qualità di erede di e di Persona_1 Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv. Ferruccio Di Martino (C.F.: C.F._8
; PEC: , del foro di Napoli, come da
[...] Email_4 procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 26 maggio 2022, proponeva appello innanzi a questa Corte avverso la Parte_1 sentenza n. 2473/2022, resa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 10 marzo
2022, notificata il 28 aprile 2022, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., con la quale il primo giudice adito, in riferimento all'originaria domanda attrice proposta da IA De IE e da CP_2
iscritta a R.G.N. 23874/2018/CC, aveva così testualmente stabilito:
[...]
2 “1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese compensate tra le parti.”
2. - Con la comparsa di risposta depositata il 20 ottobre 2022, si costituivano in giudizio IA De IE e eccependo, Controparte_2 in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per il preteso difetto del contraddittorio, oltre che per non avere una ragionevole probabilità di essere accolto, ex art. 348-bis c.p.c., contestandone, nel merito, la fondatezza, concludendo per l'inammissibilità, ovvero per il rigetto dello stesso e per la conferma integrale della sentenza di primo grado, con la contestuale istanza di condanna della parte impugnante al pagamento del risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., oltre che delle spese di lite.
In subordine, tali appellati riproponevano, ex art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado.
3. - Con la comparsa di risposta depositata il 2 novembre 2022, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_4 dell'avversa impugnazione, ex artt. 348-bis e 342 c.p.c., nonché l'infondatezza nel merito della medesima, chiedendone la reiezione, formulando l'appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale mediante la riproposizione, ex art. 346 c.p.c., delle proprie domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado.
4. - Con la comparsa di risposta depositata il 4 novembre 2022, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_3 dell'avverso gravame, ex art. 348-bis c.p.c., nonché l'infondatezza nel merito dello stesso, chiedendone in ogni caso il rigetto, formulando l'appello incidentale, finalizzato a conseguire la condanna degli attori in primo grado al pagamento delle spese legali di tale fase del giudizio, proponendo l'ulteriore appello incidentale, subordinatamente e condizionatamente all'eventuale accoglimento dell'appello principale mediante la riproposizione, ex art. 346
c.p.c., delle domande e delle eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, formalizzate nella comparsa di risposta, nonché nella memoria integrativa, ai sensi della disposizione di cui al n. 1 del comma 6 dell'art. 183
c.p.c., vigente ratione temporis.
3 5. - Le parti costituite non effettuavano il deposito telematico delle note di trattazione scritta per due udienze consecutive ovvero per quelle del giorno
15 aprile 2025 e del 30 settembre 2025, proveniente quest'ultima dal rinvio ai sensi del comma 4 dell'art. 127-ter c.p.c., ritualmente comunicato, che agli effetti processuali, di cui alla disposizione normativa de qua, deve equipararsi alla mancata comparizione in udienza in presenza, di cui agli artt. 181 e 309
c.p.c.
6. - Con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 7 ottobre 2025, la causa,
a seguito dell'udienza tenutasi mediante trattazione scritta il giorno 30 settembre 2025, era riservata a sentenza, senza la concessione alle parti dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c.
7. - Sulla scorta di quanto innanzi, il Collegio rileva che il richiamato omesso deposito telematico delle note di trattazione scritta per le due menzionate udienze impone il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo con la contestuale declaratoria d'estinzione del processo, così come disciplinato dal comma 4 dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 142, in vigore dal giorno 1° gennaio 2023.
8. - Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, per cui ne va disposta l'integrale compensazione tra le medesime.
9. - La declaratoria d'estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. V, Ord., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2473/2022 del Tribunale di
Napoli, pubblicata il 10 marzo 2022, notificata il 28 aprile 2022; visto l'art. 127-ter c.p.c., così provvede:
1) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
4 Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della
Corte di Appello di Napoli, in data 7 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
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