Sentenza 17 giugno 2008
Massime • 2
In tema di giudizio abbreviato, il capo della sentenza di condanna relativo alla concessione delle attenuanti generiche e di quella del fatto di lieve entità con riguardo alle violazioni in materia di stupefacenti, non modifica il titolo del reato e dunque non può essere oggetto di appello da parte del pubblico ministero.
In tema di giudizio abbreviato, qualora il pubblico ministero abbia proposto appello avverso un capo della sentenza e ricorso in cassazione con riguardo ad altro capo della stessa sentenza, per il quale l'appello gli era precluso, non ricorrono i presupposti per la conversione del ricorso in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., per il quale è necessario che i mezzi di impugnazione siano stati presentati da soggetti diversi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/06/2008, n. 37062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37062 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente - del 17/06/2008
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 1197
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 018654/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di FIRENZE;
nei confronti di:
1) SA ME AD, N. IL 05/06/1984;
2) EN LÌ IZ, N. IL 08/12/1975;
3) ED DI, N. IL 04/03/1977;
avverso SENTENZA del 12/02/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FOTI GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Stabile Carmine, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. OSSERVA
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze propone ricorso avverso la sentenza della medesima Corte, del 12 febbraio 2004, che, giudicando sull'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Pisa avverso la sentenza del Gup presso lo stesso tribunale, del 12.2.03, dopo avere affermato la penale responsabilità degli imputati AL JR AD, EN LÌ ZI e DR DI anche per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 79 - capo d) dell'imputazione -, ha dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi di gravame - con i quali l'appellante aveva chiesto l'esclusione dell'attenuante di cui al citato D.P.R., art. 73, comma 5, concessa a tutti gli imputati, e quella di cui all'art. 62 bis c.p., riconosciuta solo a DR DI - avendo ritenuto trattarsi di motivi suscettibili solo di ricorso per IO e non ricorrere i presupposti per il ricorso all'art.568 c.p.p., comma 5. Deduce il ricorrente erronea applicazione dell'art. 43 c.p.p., comma 3, e mancata applicazione dell'art. 580 c.p.p..
Premesso che deve ritenersi applicabile anche al giudizio abbreviato la disposizione dettata dall'art. 580 c.p.p., che prevede la conversione del ricorso in appello ove avverso la medesima sentenza siano proposti mezzi d'impugnazione diversi, rileva il ricorrente che tale regola deve essere applicata, non solo nei casi in cui il PM, a fronte di pronuncia per lui inappellabile, abbia proposto ricorso per IO (che si converte in appello ove l'imputato proponga appello), ma anche nei casi in cui il PM sia legittimato a proporre appello per alcuni capi e ricorso per IO per altri. In tali casi, invero, si aggiunge nel ricorso, potrà proporsi il primo mezzo di gravame anche con riguardo agli altri capi suscettibili di ricorso.
Conclude, quindi, il ricorrente, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è infondato.
La sentenza di condanna, resa in esito al giudizio abbreviato, non è appellabile dal PM, a norma dell'art. 443 c.p.p., comma 3, salvo che non sia modificativa del titolo del reato. Poiché tale ultima ipotesi è pacificamente da escludersi nel caso di specie, legittimamente la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal PM con riguardo ai motivi di gravame relativi alle riconosciute attenuanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5 e art. 62 bis c.p..
Il ricorso all'ari 580, proposto dal ricorrente, non sembra praticabile, non solo per il rischio che il principio di conversione divenga strumento per aggirare la preclusione di cui al citato art.443 c.p.p., comma 3, e per derogare al principio di tassatività
delle impugnazioni, ma anche perché il riferimento, contenuto nello stesso art. 580 c.p.p., alla proposizione di "mezzi d'impugnazione diversi", che determina la conversione del ricorso in appello, presuppone l'ipotesi di impugnazioni proposte da soggetti diversi, non, come di specie, da un unico soggetto;
caso nel quale, accogliendo la tesi del ricorrente, ancor più verrebbe accreditato il sospetto di un tentativo di aggiramento della predetta preclusione.
La Corte territoriale, d'altra parte, non ha omesso di considerare la possibilità di conversione, pur parziale, dell'appello in ricorso per IO, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5; possibilità tuttavia esclusa nel caso di specie, in ragione delle censure esclusivamente di merito, e dunque non proponibili nella sede di legittimità, proposte dal PM avverso la sentenza di primo grado, afferenti la gravità del fatto (che, secondo il PM impugnante, avrebbe dovuto precludere la concessione dell'attenuante di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) e la pericolosità degli imputati (che, sempre a giudizio del PM, avrebbe dovuto escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2008