Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2002, n. 8828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8828 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
8 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAI SEZION08 DICASSAZIONE LA CORTE SUP Oggetto rafforts d'agevie ECONDA CIVILE movifiour - difference Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 18674/99 Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere 21324/99 Consigliere Cron. 24088Dott. Giovanni SETTIMJ Rep. 1801 MAZZIOTTI DI CELSO Dott. Lucio - Consigliere Ud.17/12/01 Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE N T ENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 3.10 sul ricorso proposto da: APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI SRL IN LIQUIDAZIONE, ✓ CANCELLIERE liquidatore p.t. NI NA in persona del elettivamente domiciliata in ROMA VIA TRIPALDI, MONTEBUONO 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRIGNOLA, difesa dall'avvocato VA IA, giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente
contro
GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEM SPA;
- intimato 2001 e sul 2° ricorso n° 21324/99 proposto da: 1735 -1- G.E. MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, in persona del Presidente del Cons.d'Amm.ne e legale rappr.Cesare SCALFI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CAVASOLA, che lo difende unitamente agli avvocati VA ERCOLI, FRANCESCO MILANESE, giusta delega in atti;
- ricorrente nonchè
contro
ELETTROMEDICALI SRL in liquidazione, APPARECCHIATURE in persona del liquidatore p.t.NI NA TRIPALDI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEBUONO 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRIGNOLA, difeso dall'avvocato VA IA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - avversO la sentenza n. 3164/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 27/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del primo, del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, accoglimento del quarto motivo;
il -2- rigetto del ricorso incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 15 aprile/7 agosto 1993, il Tribunale di Monza, in accoglimento della domanda proposta dalla società Apparecchiature Elettromedicali con riguardo al rapporto di agenzia intercorso negli anni dal 1973 al 1986 con la società G.E. Medical Systems Italia, già società Italia Compagnia Generale di Radiologia, condannava tale ultima impresa a pagare alla prima la somma di lire 440.588.233, per differenze provvigionali, con legali e rivalutazione monetaria dal interessi dovuto al saldo. La società G.E. Medical Systems Italia interponeva gravame, cui resisteva la controparte. Deduceva la società appellante l'insussistenza del diritto ex adverso preteso per differenze provvi- gionali, posto che la controparte (agente) non aveva mai contestato il conto delle provvigioni di volta in volta riconosciute. Riproponeva, altresì, l'eccezione di prescrizione di quel diritto, per gli affari pervenuti a buon fine in data anteriore al 31 maggio 1981 (risalendo il primo atto inter- ruttivo al 31 maggio 1986) ovvero per le provvigio- ni maturate anteriormente al 31 maggio 1981 secondo (essendosi le previste scadenze contrattuali 3 bis concordato, per alcuni affari, il pagamento frazio- nato della provvigione, in percentuale del 15% alla conferma d'ordine, del 20% all'emissione fattura e del 65% al saldo integrale del prezzo da parte del cliente). Assumeva, infine, che il giudice di primo grado aveva in ogni caso errato il calcolo del dovuto (col portare in detrazione una somma infe- riore а quella effettivamente corrisposta per provvigioni e con l'attribuire una provvigione, sulla fattura n. 125/82 USL 2 Potenza, quando invece spettava un premio di importo inferiore), così peraltro incorrendo in vizio di ultrapetizio- ne. Con sentenza del 6 ottobre/27 novembre 1998, la Corte d'appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame, riformava la decisione di primo grado, condannando la società G.E. Medical Systems Italia a pagare alla società Apparecchiature Elettromedi- cali "la somma di L. 114.526.000, con gli interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di differenze provvigioni, nonché di L. 19.969.000 per indennità suppletiva di clientela e L.
8.706.000 per indenni- tà di risoluzione con gli interessi legali dal dovuto al saldo". A motivo della decisione, segnatamente osservava: ५ a) che la prima richiesta di pagamento delle provvigionali pretese risaliva al 29 differenze maggio 1986; b) che il diritto a tali provvigioni 4 c.C.,era prescritto, ai sensi dell'art. 2948 n. per gli affari conclusi entro il 29 maggio 1981, laddove per affari conclusi dovevano intendersi quelli andati a buon fine, con il pagamento dell'intero prezzo di vendita delle merci%;B c) che l'onere probatorio del buon fine degli affari conclusi incombeva sull'agente; d) che, al di là di tale onere probatorio, diversamente attribuito dal giudice di primo grado, gli accertamenti compiuti dal c.t.u. consentivano di stabilire con sicurezza la data della conclusione dei singoli affari, cui si riferivano le differenze provvigionali richie- ste;
e) che il c.t.u., esaminati tutti i documenti contabili disponibili, tra cui il registro delle aveva appunto individuato il buonfatture sospese, fine degli affari conclusi al momento dello scarico delle relative fatture in quel registro;
f) che, secondo minuziosi ed analitici conteggi del c.t.u., le somme ancora dovute per provvigioni ammontavano a lire 114.256.000 (escluse, oltre quelle prescritte, quelle relative ad affari non provvigionabili perché non attinenti ad apparec- 5 chiature elettromedicali), secondo calcolo effet- tuato sui prezzi effettivi di vendita delle merci (non già su quelli di listino) e tenuto conto degli importi provvigionali, regolarmente pagati dopo il 29 maggio 1981. Per la cassazione di tale sentenza, la società Apparecchiature Elettromedicali ha proposto ricorso in forza di quattro motivi. La società G.E. Medical System Italia ha resistito con controricorso e, al contempo, ha proposto ricorso incidentale in forza di tre motivi. Succes- sivamente, ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va disposta la riunione dei 1. ricorsi perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Sul ricorso principale della società Apparec- chiature Elettromedicali. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2935 C.C., nonché vizi di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia valutato e deciso anche il punto della maturazione delle provvigioni, da essa ricorrente richieste e riconosciute dal giudice di primo grado con individuazione degli affari andati a buon fine, quando invece il gravame della
contro
- parte devolveva alla cognizione di quella Corte soltanto la questione relativa alla prescrizione del relativo diritto di credito. Si duole, altresì, per non essersi considerato che il diritto alle provvigioni "coincide non con la conclusione dell'affare bensì con la regolare esecuzione del contratto e quindi con la data di pagamento da parte del cliente". Il motivo è infondato. Ed invero, al di là di ogni altra considerazione (sulla stessa coerenza tra doglianza e denuncia formulate), l'esame degli atti, consentito dalla particolare natura della questione posta, evidenzia che il gravame proposto avverso la decisione di primo grado investiva, palesemente, anche la questione della maturazione delle provvigioni pretese dalla ricorrente, per i contratti dalla stessa conclusi, quale agente della prima, questio- ne questa- che la Corte di merito risulta avere per l'appunto valutato e deciso, a mente di quella stessa regola, che la ricorrente assume invece negletta, secondo cui il diritto alla provvigione sorge per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione, siano cioè andati a C. d. buon fine f (art. 1748 c.c.), salvo diverso accordo. Con il secondo motivo, denunciando omessa e insuf- ficiente motivazione su punto decisivo della controversia, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia aderito pedissequamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, senza considerare le critiche da essa ricorrente rivolte avverso quella consulenza, la quale aveva inopinatamente considerato quale data di incasso delle fatture quella di scarico delle stesse, annotata sul registro delle fatture sospese. Il motivo non ha pregio. Ed invero, al di là della genericità della doglian- ravvisabile nel non avere la ricorrente indica-za, to momento e mezzo delle critiche, che assume rivolte alla consulenza d'ufficio e non considerate dalla Corte di merito, va osservato che tale Corte non è affatto incorsa nei vizi di motivazione denunciati, avendo appunto argomentato che la prescrizione del diritto dell'agente alla provvi- gione decorreva 'da ogni singola scadenza contrat- tuale" e che il consulente d'ufficio aveva indivi- duato, ragionevolmente, in mancanza d'altro, all'esito di analitico esame "di tutti i documenti contabili a disposizione", il tempo di maturazione 8 delle provvigioni spettanti all'agente con quello di incasso delle singole fatture, come risultante dal "registro delle fatture sospese e di alcuni libri giornali esibiti dalla C.G.R.". Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del secondo comma dell'art. 1193 c.C., nonché omessa motivazione su punto decisivo, la ricorrente si duole che la Corte di merito, pur recependo il rilievo del c.t.u. sulla maturazione di provvigioni per complessive lire 205.468.857, provvigioni non prescritte perché relative ad affari andati a buon fine dopo il 29 maggio 1981, abbia poi detratto da tale somma gli importi per complessive lire 90.942.766, che ad essa ricorrente erano stati versati dopo quella data, senza alcuna imputazione a specifici affari. Siffatta mancanza di imputazione di pagamento, deduce la ricorrente, comportava che quegli importi dovessero essere imputati ai debiti più antichi, ai sensi dell'art. 1193 c.c., e, quindi, ai debiti per provvigioni maturate prima del giugno 1981, ritenu- te prescritte. Il motivo non ha pregio. La ricorrente, infatti, neppure prospetta di aver sollevato nel giudizio di merito la questione de q qua, sulla imputazione di pagamento tra più debiti, peraltro coinvolgente accertamenti di fatto, di cui non v'è cenno alcuno nella sentenza impugnata. Ed invero, in sede di legittimità, come ripetuta- mente chiarito da questa Corte, non sono proponibi- li nuove questioni di diritto ○ temi di contesta- zione diversi da quelli dedotti nel giudizio di -che, palesemente, non merito, tranne l'ipotesi questioni rilevabili di ricorre nella specie di ufficio (v. ex plurimis Cass. n. 32491/99, n. 3737/99, n. 2934/99, n. 9861/98, n. 4910/98 e n. 4000/98). Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., anche in relazione all'art. 342 c.p.c., nonché omessa motivazione su punto decisivo della
contro
- versia, la ricorrente si duole che la Corte di merito, pur in mancanza di specifico motivo di gravame, abbia esteso la propria cognizione sulla rivalutazione monetaria delle somme riconosciute per differenze provvigionali, riformando la senten- za appellata e negando tale rivalutazione. Peraltro, deduce la ricorrente, la Corte di merito ha omesso qualsivoglia motivazione sul punto, tanto da far ritenere che ciò sia dipeso da una dimenti- 10 canza piuttosto che da una valutazione negativa della questione, che doveva ritenersi coperta da giudicato in difetto di motivo specifico di grava- me. Il motivo non ha pregio. Ed invero, la sentenza impugnata non è incorsa nella denunciata violazione o falsa applicazione di legge, né nel vizio di omessa motivazione su punto decisivo della controversia. In effetti, non essendo stata oggetto di specifico motivo di gravame la rivalutazione monetaria, che riconosciuto sulil giudice di primo grado aveva credito spettante alla ricorrente per differenze provvigionali, credito poi riconosciuto per importo minore dalla sentenza impugnata, la Corte di merito, quale giudice del gravame, nulla doveva esaminare al riguardo, circoscritta com'era la sua cognizione alle sole questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di motivi specifici (il giudizio d'appello non è un iudicium novum, ma una revisio prioris instantiae). Correttamente, dunque, la sentenza impugnata nulla ha esposto (o disposto) al riguardo, così che essa sentenza, per il minore e riconosciuto importo del credito per differenze provvigionali, deve ritener- si abbia tenuto ferma la statuizione del giudice di primo grado quanto alla rivalutazione monetaria di quel credito. Né rilievo contrario può assumere il fatto che il dispositivo della sentenza in oggetto preveda la corresponsione dal dovuto al saldo degli interessi legali (e non anche della rivalutazione monetaria) sull'accertato credito per differenze provvigiona- li, posto che tale corresponsione si raffigura come mera ripetizione di quanto già riconosciuto dal giudice di primo grado, a tale titolo, un titolo appunto- anch'esso non oggetto di specifico motivo di gravame e anch'esso privo di qualsivoglia motivazione da parte della Corte di merito, che, significativamente, nel concludere l'esposizione delle ragioni di decisione adottate, ha sottolinea- to come la sentenza del giudice di primo grado "riducendosi l'importodovesse essere riformata riconosciuto alla società agente per differenze provvigionali non prescritte".
3. Sul ricorso incidentale della società G.E. Medical Systems Italia. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2935 C.C., nonché vizi di motivazione, la ricorrente si duole che la 12 Corte di merito, dopo aver formalmente e corretta- mente affermato che incombeva sulla controparte (agente) l'onere di provare il c.d. buon fine degli affari, abbia poi finito, sostanzialmente e inopi- natamente, con l'addossare ad essa ricorrente (preponente) quell'onere probatorio. La Corte di merito, infatti, a dire della ricorren- te, avrebbe "ritenuto non prescritte le provvigioni sulle fatture che il Consulente d'ufficio non ha potuto con certezza indicare come pagate prima della data limite del 31 maggio 1981", avrebbe cioè "semplicemente dedotto dalla prova spontaneamente esibita dalla CGR del saldo avvenuto ante 31 maggio 1981 di un gruppo di fatture (in concreto quelle 16 della relazione)riportate fino a pag. l'acquisizione della prova di segno contrario per tutte le altre! Conclusione questa.. in manifesto contrasto con gli accertamenti peritali che solo come ipotesi di lavoro hanno considerate saldate in data posteriore al 29 maggio 1981 il gruppo di fatture indicate a pag. 16 dell'elaborato..”. Il motivo non ha pregio perché generico. Ed invero, l'evidente non piena intelligibilità delle doglianze sollevate è accompagnata dalla mancanza di indicazioni compiute sia in ordine agli 13 stessi elementi di fatto, su cui si fondano, e sia in ordine alla stessa incidenza concreta, che i denunciati errori di giudizio avrebbero avuto sulla sentenza resa dalla Corte di merito, che, in sé, espone adeguata e coerente motivazione in ordine alla questione relativa alla prescrizione del diritto di credito in oggetto, per differenze provvigionali, recependo le risultanze della disposta consulenza tecnica, nel loro complesso, senza alcuna controindicazione, anche quanto alla individuazione della data di esecuzione (c.d. buon fine) dei singoli affari, cui quelle differenze provvigionali si riferivano. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2935 c.c. e dell'art. 115 c.p.C., nonché vizi di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte di merito, al fine di accertare quali delle provvigioni richieste non fossero prescritte, abbia disposto consulenza tecnica, con correlata esibizione di documenti da parte di essa ricorrente, una consulenza -appunto- "surrogatoria" dell'insoddisfatto "esplorativa" e onere probatorio, gravante sulla controparte. Il motivo è infondato. Ed invero, come più volte chiarito da questa Corte 14 in tema di rapporto di agenzia, l'esibizione delle scritture contabili del preponente e la consulenza tecnica sulle stesse, per accertare il c.d. buon fine degli affari conclusi per il tramite dell'agente, ben può essere disposta, soprattutto quando -come, nella specie, la Corte di merito mostra di aver ritenuto- l'agente non sia stato posto nella condizione di dimostrare i propri assunti (v. ex plurimis Cass. n. 1361/00 e n. 9802/98); e ciò, tanto più se si consideri che tali mezzi di prova sono rimessi all'iniziativa e al discrezionale apprezzamento del giudice di merito. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2935 C.C., la ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia considerato che il problema prescrizionale era facilmente risolvibile già e soltanto sulla base della pattuizione contrattuale di maturazione del diritto alla provvigione in tre distinte e cronologicamente successive scadenze, coincidenti rispettivamente con la conferma dell'ordine (un primo 15%), con l'emissione della fattura (un altro 20%), mentre il residuo 65% dovuto all'integrale incasso della fattura (cfr. doc. 1/2 fascicolo appello) veniva in realtà accreditato in coinciden- 15 za con i singoli versamenti in acconto. Deduce la ricorrente che l'avere identificato nella data dei singoli pagamenti il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale, come identifi- cato dalla Corte di merito, è accertamento corret- to in astratto, ma tale invece non è nello specifi- CO della sopraindicata pattuizione contrattuale, essendo stata posta la controparte (agente) nella condizione di potere e, quindi, di dovere rivendi- care "la maggior percentuale, con la quale sapeva le sarebbe stato calcolato il 65% all'incasso". Il motivo non ha pregio. Esso motivo, infatti, origina da una impropria valutazione dell'istituto della prescrizione, nella specie correttamente applicato dalla Corte di merito, in ragione del rilievo che "al pagamento del dovuto da parte del preponente all'agente è applicabile la prescrizione quinquennale... con decorrenza da ogni singola scadenza contrattuale (v. Cass. n. 34/80 e n. 1452/69)”. Ed invero, la decorrenza del termine di prescrizio- ne di un diritto non può che postularne l'esistenza, esistenza -questa- che la ricorrente impropriamente prospetta in forza di una mera aspettativa e non già di una effettiva e pur concordata insorgenza dello stesso diritto.
4. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, entrambi i ricorsi vanno rigettati. La reciproca soccombenza giustifica la compensazio- ne totale, tra le parti, delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 17 dicembre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Ilcons.fis aspal the Il presidente рассовы IL CANCELLIERE C1 fance Ca tania 109T129,11 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 456T 51,65 Roma 1.8 GIU. 2002 IL CANCELLIERE C1 TOT: 180 $6 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 17 SET 2007 Serie 4 alfri. 38734 180.76 Regis (euro CENTOYTANCE 46 isate n. 3 Dingent Area Servizi (Doissa Maja FILIPPO: #Responsabile Service Atti Giudiziari (DEM BACHCH R T A T E 0 3 0 17