Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2003, n. 5818
CASS
Sentenza 16 dicembre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di esecuzione della pena nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria, accertata ai sensi del secondo comma dell'art. 286-bis cod proc. pen., l'obbligo di sospensione o di applicazione della detenzione domiciliare si determina per il giudice solo quando le patologie sono documentate secondo le procedure stabilite dalla legge e dai pertinenti decreti ministeriali. Nondimeno, nei casi in cui dette patologie risultino provate mediante una documentazione incompleta od irrituale, poiché la legge riconosce al giudice la possibilità di applicare anche d'ufficio la detenzione domiciliare, è comunque necessario che la diversa opzione di disporre l'esecuzione della pena in sede carceraria sia specificamente motivata, di guisa che l'assenza di indicazioni in proposito è sanzionata, a norma dell'art. 125 comma terzo cod. proc. pen., con previsione di nullità del relativo provvedimento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2003, n. 5818
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5818
    Data del deposito : 16 dicembre 2003

    Testo completo