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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2024, n. 12970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12970 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposto da: LE IO nato a [...] il 11106/1972 SS RO nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 03/04/2023 dalla CORTE di APPELLO di NE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA OR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentiti i difensori, Avv. RICCARDO BELLOTTA del foro di Palermo e Avv. VALERIO VIANELLO ACCORRETTI del foro di Roma per il CE, Avv. LL TT del foro di Torino per la SS che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/04/2023 la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Verona del 15/09/2022 con la quale MA CE e SA SS erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili dei reati, entrambi, di rapina aggravata ai danni di un istituto bancario e, il CE, anche del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (contraffazione di una targa automobilistica). Penale Sent. Sez. 2 Num. 12970 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 31/01/2024 2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono i difensori di fiducia degli imputati. 2.1. Nell'interesse del CE con i primi due motivi si è eccepita violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione: a) agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. nonché agli artt. 110, 628, comma terzo, cod. pen. per l'assenza di prove certe sulla responsabilità, basata su un modus operandi riferito non solo ad altra rapina ma ad una condotta usuale in episodi delittuosi analoghi (in particolare, non era dimostrata con certezza la disponibilità dell'autovettura SK TT utilizzata durante la fuga, il rapporto diretto con il soggetto che l'aveva noleggiata, la permanenza nel Nord Italia anziché in Palermo sulla base dei dati dei tabulati telefonici); b) agli artt. 530 cod. proc. pen. nonché 110, 61 n.2, 477 e 482 cod. pen. circa la contraffazione della targa SK, utilizzata per la rapina, in mancanza di prove in tal senso. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'entità del trattamento sanzionatorio, in quanto la pena base era stata determinata in misura superiore al minimo edittale sulla base dei precedenti penali, con incongruo aumento per la continuazione. 2.2. Nell'interesse di SA SS con un primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'acquisizione della annotazione di PG circa gli accertamenti effettuati sulla SK inquadrata dal sistema di videosorveglianza e utilizzata per la rapina;
con un secondo motivo si lamenta il travisamento della prova e il vizio di motivazione, fondandosi la ricostruzione del tragitto percorso dalla SK su tracciati GPS non presenti nel fascicolo processuale;
con l'ultimo motivo si deduce il travisamento della prova circa la rilevanza attribuita ad una foto rinvenuta sul telefono cellulare della ricorrente, nell'impossibilità di risalire alla data e all'orario in cui fu scattata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi reiterativi, correttamente definiti dalla corte territoriale, e, comunque non consentiti in sede di legittimità. 2. I motivi di ricorso, comuni agli imputati, riguardano l'accertamento di responsabilità in relazione ai reati in questione. Occorre premettere a riguardo, in primo luogo, che nel caso - come quello di specie - di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, D., Rv. 283777). Inoltre, la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono, risultare di spessore tale da essere percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato a riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convinc:imento senza vizi giuridici. Ne discende, è stato da tempo chiarito„ che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire a diversa conclusione del processo„ sicché sono inammissibili tutte le doglianze che - proprio come nei ricorsi in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (di recente, sez. 2, n.9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3. Le argomentazioni dei ricorrenti consistono in una alternativa e frammentaria lettura delle risultanze istruttorie e non inficiano la tenuta logica della motivazione, alla stregua dei principi richiamati in precedenza;
si traducono pertanto in censure di merito che attengono alla ricostruzione in fatto della condotta delittuosa, prive di rilevanza in sede di legittimità. La corte territoriale, richiamati in relazione ad entrambi i reati gli accertamenti investigativi valorizzati dal tribunale veronese ed esaminati i rilievi difensivi, ha analizzato le ragioni in base alle quali ha ritenuto provato che la SS si fosse spostata da Palermo fino a Soave per effettuare un sopralluogo nella banca oggetto di rapina pochi giorni dopo, spostamento avvenuto in parallelo a quello della SK Octavia, noleggiata a Palermo;
si è soffermata sulla disponibilità di tale vettura, utilizzata per la rapina, da parte del CE e sul rnodus operandi dei rapinatori (pagine 10 e seguenti della sentenza impugnata, alte quali si rinvia per l'analitica analisi del quadro indiziario, in una lettura unitaria degli indizi stessi, così come riportati nei punti da A ad I). 6L Sono state indicate le fonti di prova (intercettazioni, immagini dei sistemi di videosorveglianza, servizi di osservazione, rilevazioni dei sistemi del GPS sulla SK noleggiata, analisi delle celle telefoniche e dei tabulati delle utenze in uso al CE, esito del sequestro del cellulare e degli abiti della SS, dichiarazioni testimoniali degli ufficiali di pg) e sono stati altresì ritenuti superflui ulteriori approfondimenti istruttori sulla vettura (pagina 15), evidenziandosi che l'attribuzione della falsità della targa al CE risulti strettamente funzionale alla consumazione della rapina, in un disegno unitario finalizzato ad evitare sospetti sulla sua persona. Quanto al travisamento della prova in ordine alla ricostruzione del tragitto percorso dalla SK su tracciati GPS che la SS assume non essere presenti nel fascicolo processuale, trattasi di eccezione non devoluta in appello e proposta per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità del rilievo (la lettura dell'atto di appello - pag.
4 - evidenzia come sia contestata l'analisi dei tracciati ma non la loro rituale acquisizione al processo). Anche il trattamento sanzionatorio è esente dai rilievi genericamente formulati dal CE, avendo la Corte di appello giustificato il lieve discostamento dal minimo edittale per la rapina, in ragione dell'intensità del idolo, e confermato l'esiguità dell'aumento per la continuazione. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA OR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentiti i difensori, Avv. RICCARDO BELLOTTA del foro di Palermo e Avv. VALERIO VIANELLO ACCORRETTI del foro di Roma per il CE, Avv. LL TT del foro di Torino per la SS che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/04/2023 la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Verona del 15/09/2022 con la quale MA CE e SA SS erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili dei reati, entrambi, di rapina aggravata ai danni di un istituto bancario e, il CE, anche del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (contraffazione di una targa automobilistica). Penale Sent. Sez. 2 Num. 12970 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 31/01/2024 2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono i difensori di fiducia degli imputati. 2.1. Nell'interesse del CE con i primi due motivi si è eccepita violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione: a) agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. nonché agli artt. 110, 628, comma terzo, cod. pen. per l'assenza di prove certe sulla responsabilità, basata su un modus operandi riferito non solo ad altra rapina ma ad una condotta usuale in episodi delittuosi analoghi (in particolare, non era dimostrata con certezza la disponibilità dell'autovettura SK TT utilizzata durante la fuga, il rapporto diretto con il soggetto che l'aveva noleggiata, la permanenza nel Nord Italia anziché in Palermo sulla base dei dati dei tabulati telefonici); b) agli artt. 530 cod. proc. pen. nonché 110, 61 n.2, 477 e 482 cod. pen. circa la contraffazione della targa SK, utilizzata per la rapina, in mancanza di prove in tal senso. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'entità del trattamento sanzionatorio, in quanto la pena base era stata determinata in misura superiore al minimo edittale sulla base dei precedenti penali, con incongruo aumento per la continuazione. 2.2. Nell'interesse di SA SS con un primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'acquisizione della annotazione di PG circa gli accertamenti effettuati sulla SK inquadrata dal sistema di videosorveglianza e utilizzata per la rapina;
con un secondo motivo si lamenta il travisamento della prova e il vizio di motivazione, fondandosi la ricostruzione del tragitto percorso dalla SK su tracciati GPS non presenti nel fascicolo processuale;
con l'ultimo motivo si deduce il travisamento della prova circa la rilevanza attribuita ad una foto rinvenuta sul telefono cellulare della ricorrente, nell'impossibilità di risalire alla data e all'orario in cui fu scattata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi reiterativi, correttamente definiti dalla corte territoriale, e, comunque non consentiti in sede di legittimità. 2. I motivi di ricorso, comuni agli imputati, riguardano l'accertamento di responsabilità in relazione ai reati in questione. Occorre premettere a riguardo, in primo luogo, che nel caso - come quello di specie - di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, D., Rv. 283777). Inoltre, la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono, risultare di spessore tale da essere percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato a riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convinc:imento senza vizi giuridici. Ne discende, è stato da tempo chiarito„ che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire a diversa conclusione del processo„ sicché sono inammissibili tutte le doglianze che - proprio come nei ricorsi in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (di recente, sez. 2, n.9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3. Le argomentazioni dei ricorrenti consistono in una alternativa e frammentaria lettura delle risultanze istruttorie e non inficiano la tenuta logica della motivazione, alla stregua dei principi richiamati in precedenza;
si traducono pertanto in censure di merito che attengono alla ricostruzione in fatto della condotta delittuosa, prive di rilevanza in sede di legittimità. La corte territoriale, richiamati in relazione ad entrambi i reati gli accertamenti investigativi valorizzati dal tribunale veronese ed esaminati i rilievi difensivi, ha analizzato le ragioni in base alle quali ha ritenuto provato che la SS si fosse spostata da Palermo fino a Soave per effettuare un sopralluogo nella banca oggetto di rapina pochi giorni dopo, spostamento avvenuto in parallelo a quello della SK Octavia, noleggiata a Palermo;
si è soffermata sulla disponibilità di tale vettura, utilizzata per la rapina, da parte del CE e sul rnodus operandi dei rapinatori (pagine 10 e seguenti della sentenza impugnata, alte quali si rinvia per l'analitica analisi del quadro indiziario, in una lettura unitaria degli indizi stessi, così come riportati nei punti da A ad I). 6L Sono state indicate le fonti di prova (intercettazioni, immagini dei sistemi di videosorveglianza, servizi di osservazione, rilevazioni dei sistemi del GPS sulla SK noleggiata, analisi delle celle telefoniche e dei tabulati delle utenze in uso al CE, esito del sequestro del cellulare e degli abiti della SS, dichiarazioni testimoniali degli ufficiali di pg) e sono stati altresì ritenuti superflui ulteriori approfondimenti istruttori sulla vettura (pagina 15), evidenziandosi che l'attribuzione della falsità della targa al CE risulti strettamente funzionale alla consumazione della rapina, in un disegno unitario finalizzato ad evitare sospetti sulla sua persona. Quanto al travisamento della prova in ordine alla ricostruzione del tragitto percorso dalla SK su tracciati GPS che la SS assume non essere presenti nel fascicolo processuale, trattasi di eccezione non devoluta in appello e proposta per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità del rilievo (la lettura dell'atto di appello - pag.
4 - evidenzia come sia contestata l'analisi dei tracciati ma non la loro rituale acquisizione al processo). Anche il trattamento sanzionatorio è esente dai rilievi genericamente formulati dal CE, avendo la Corte di appello giustificato il lieve discostamento dal minimo edittale per la rapina, in ragione dell'intensità del idolo, e confermato l'esiguità dell'aumento per la continuazione. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente