Sentenza 10 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/12/2002, n. 17558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17558 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL OPOL1 75 5 8 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE IA I Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 9995/00 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 41288 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 25/06/02 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Dott. Grazia CATALDI -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: LP PA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA LA NATIONALE SPA, PORTUENSI 94, presso lo studio VIA DEI COLLI e difesodell'avvocato ALFREDO VITI, rappresentato dall'avvocato LUCIANO PERGOLA, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 3038 avverso la sentenza n. 253/99 del Tribunale di -1- SALERNO, depositata il 11/05/99 - R.G.N. 206/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato SPAGNUOLO;
udito l'Avvocato VITI per delega PERGOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto dell'istanza dell'Avv. to Spagnuolo e nel merito rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Salerno, con sentenza del 2 febbraio 1994, accoglieva il ricorso con il quale la sig. LA LP aveva impugnato il licenziamento intimatole da La Nazionale s.p.a., di cui era dipendente con mansioni di addetta all'ispettorato sinistri presso l'ufficio di Salerno che era stato soppresso, dichiarando l'illegittimità del licenziamento con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno. Avverso la decisione di primo grado la società La Nazionale proponeva appello al Tribunale di Salerno che lo accoglieva ritenedo legittimo il licenziamento in questione. Il giudice del riesame, riconosciuto che gli uffici di Salerno cui era addetta l'appellata costituivano un'autonoma unità i produttiva, caratterizzata da sostanziale condizioni di indipendenza tecnica e tald a amministrativa tali da esaurire in essa per intero il ciclo relativo ad una C frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale, esludeva che il rapporto godesse di "stabilità reale"e rilevava che, essendo pacifico che l'ufficio autonomo di Salerno era stato soppresso, vi era impossibilità di repechage al suo interno, e che tale chiusura era correlata ad un più generale ridimensionamento della compagnia con numerosi esuberi e perdurante mancanza di nuove assunzioni. Per la cassazione della sentenza del Tribunale la sig. LP propone ricorso formulandolo in tre motivi. La Nazionale s.p.a. resiste con controricorso illustrato da successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 18 e 35 della legge 20 maggio 1970 n.300, dell'art.2729 1 c.c.sulle presunzioni semplici, dell'art. 115 e116 c.p.c.in ordine all'utilizzo ed alla valutazione delle prove raccolte nel giudizio;
vizio di motivazione sulla qualificazione di unità produttiva dell'ufficio sinistri di Salerno della società La Nazionale, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere affermato che l'ufficio sinistri di Salerno costituisse un'unità produttiva autonoma senza riscontri logici e concreti: a) veniva infatti affermato che l'ispettorato sinistri di Salerno aveva un'autonoma dotazione dei libri prescritti senza indicare di quali libri si trattasse né da quali elementi probatori acquisiti agli atti era stata tratta tale convinzione, atteso che presso l'ufficio di Salerno non vi erano il libro paga, il libro matricola e le scritture contabili autonome d prescritte dalla legge per l'unità produttiva, come del resto risultava l a l a C indirettamente da altra parte della stessa sentenza in cui veniva affermato che "era la sede centrale a provvedere alla retribuzione del personale dell'Ufficio di Salerno;
b) veniva sostenuto che era stato accertato "il radicamento in Salerno delle relative posizioni lavorative nonché contributive previdenziali e assistenziali" senza che esistesse e fosse indicato alcun elemento comprovante tale fatto;
c) veniva ritenuto quale elemento utile ai fini della prova dell'autonomia dell'ufficio di Salerno "la corresponsione di indennità di trasferta del personale salernitano in altri luoghi periferici ( Bari o Nola ), come pure a Roma," senza peraltro verificare se l'ordine di prestazione fuori zona veniva disposto dall'ufficio di Salerno o dalla sede centrale di Roma e chi provvedeva alla liquidazione dell'indennità di trasferte - - 2 - Osservava ancora che dalla deposizione del testimone che ricopriva il ruolo di capo unico del personale della società La Nazionale, oltre che da quella degli altri testimoni escussiera risultato che gli impiegati addetti all'ufficio di liquidazione ricevevano gli ordini, le disposizioni di qualsiasi genere, il controllo, la scelta del periodo feriale direttamente dall'ufficio del personale centrale. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia vizi di motivazione (art.360 n.5 c.p.c.) sul punto controverso e decisivo in ordine all'unità produttiva della società negli uffici dell'Ispettorato sinistri di Salerno e censura la sentenza impugnata per non aver accertato né l'esistenza di un soggetto delegato dall'imprenditore che avesse la rappresentanza della società nell'organismo produttivo dell'Ispettorato sinistri di Salerno al quale si potessero ricondurre i fatti della gestione locale, né l'esistenza di un fondo ld a t patrimoniale per sopportare i costi di gestione, Né l'esistenza di una a C struttura organizzativa dal punto di vista funzionale e di risultato con mezzi idonei a raggiungere il fine della liquidazione in modo autonomo e completo rispetto alla sede centrale. La ricorrente osservave che il Tribunale non aveva considerato che l'ufficio ispettivo per la liquidazione dei sinistri era soggetto alle autorizzazioni preventive e successive della sede centrale, che provvedeva ad autorizzare sia la chiusura del sinistro, sia la sottoscrizione delle quietanze di pagamento, sia il materiale pagamento del danno concordato. I motivi che vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono privi di fondamento. In ordine alla nozione di unità produttiva, la Corte ha più volte precisato .
3. che essa è costituita da ogni articolazione autonoma dell'impresa o azienda avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare in tutto o in parte l'attività di produzione di beni e servizi dell'impresa o concludere una frazione dell'attività dell'azienda della quale è una componente organizzativa (Cass.21 luglio 2000 n.9636; 24 marzo 1998 n.3129; 22 aprile 1993 n.4744). La giurisprudenza della Corte ha quindi valorizzato il riferimento all'aggregazione di interessi che si realizza a livello di luogo di lavoro in base al criterio sostanziale dell'inserimento di un certo numero di lavoratori nell'ambito di un'organizzazione distinta da quella complessiva dell'impresa, pur ritenendo non rilevante, in proposito che talune attività di carattere contabile e amministrativo vengano accentrate presso la sede centrale o che, per determinate pratiche, vi sia tale a bisogno di autorizzazione o preventiva consultazione(Cass.22 aprile 1993 C n.4744). A tali principi si è attenuto il Tribunale. Nella sentenza impugnata sono, infatti, indicati gli elementi in base ai quali il Giudice dell'appello ha ritenuto che l'Ispettorato sinistri di Salerno costituisse un'unità autonoma e sono adeguatamente confutati, con appropriati richiami giurisprudenziali, gli argomenti contrari addotti da controparte e condivisi dal Pretore. Qualche osservazione contenuta nel motivo in esame è, in verità da condividere: quella ad esempio relativa al pagamento dell'indennità in caso di trasferte della ricorrente che non è, di per sé, elmento dimostrativo dell'autonomia dell'ufficio. E invero, essendo Salerno la sede di lavoro della lavoratrice, la medesima, in caso di trasferta in altra città, aveva in ogni caso diritto alla relativa indennità sia nell'ipotesi di autonomia -4- dell'ufficio di Salerno che nell'ipotesi contraria;
tuttavia si tratta di rilievi del tutto marginali che non incidono in modo determinante sull'impianto motivazionale della sentenza impugnata basata su argomentazioni logiche e corrette in base alle quali il Tribunale, indicando significativi elementi risultanti dall'istruzione probatoria svolta, ha ritenuto che l'Ispettorato sinistri di Salerno, ufficio dotato di un idoneo supporto organizzativo materiale e caratterizzato da sostanziali condizioni di indipendenza tecnica e amministrativa, fosse un'unità autonoma, realizzando un ciclo completo inerente alla frazione dell'attività produttiva affidatagli. Il Tribunale ha pure rilevato che sebbene alcune attività di carattere contabile ed amministrativo fossero accentrate presso la sede centrale, talon quale una gestione unitaria delle paghe dei dipendenti, tale elemento era a giustificabile sotto il profilo della cura razionale del buon andamento C aziendale e svincolato dall'aspetto dell'autonomia operativa della singola unità produttiva;
ha inoltre osservato che alcuna apprezzabile limitazione di autonomia dell'ufficio salernitano era emersa dalle dichiarazioni testimoniali e che, in ogni caso, laddove fosse emersa l'esistenza di vincoli autorizzativi o di prassi di previa consultazione per alcune pratiche, non per questo si sarebbe fuoriusciti da un fisiologico contatto tra uffici di un'unica compagnia, inidoneo ad escludere le singole sfere di autonomia. A parte il rilievo, non decisivo, relativo all'indennità di trasferta, di cui si è detto sopra, le censure della ricorrente si risolvono, in sostanza, in un non consentito sindacato della valutazione delle risultanze istruttorie quali operate dal giudice di merito il quale, da parte sua, ha invece svolto una motivazione congrua e sufficiente indicando, tra l'altro, che gli elementi ora contestati risultavano dalla prova testimoniale. Riguardo alle conseguenze derivanti dall'accertata autonomia dell'Ispettorato sinistri, non risulta contestato che presso tale ufficio lavorasse un numero di addetti inferiore a quello previsto dall'art.18 1. 20 maggio 1970 n.300, sicchè la conclusione tratta dal Tribunale che il rapporto non era dotato di stabilità reale è giuridicamente corretta;
del resto la ricorrente, mentre ha contestato con decisione che l'Ispettorato sinistri di Salerno costituisse un'autonoma unità produttiva, nulla ha eccepito in diritto in merito alle conseguenze tratte dal Tribunale dall'accertata autonomia in merito all'applicabilità della tutela reale. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione i delle norme degli artt.2118 c.c., 1 e segg. della L. 15 luglio 1966 n.604, 18 tabol della legge 20 maggio 1970 n.300 in ordine ai principi sul giustificato a C motivo oggettivo e sull'obbligo di dimostrare l'impossibilità di adibizione del lavoratore ad altri posti di lavoro vacanti nella stessa impresa, oltre che dell'art.2697 c.c. sull'onere della prova, nonché vizio di motivazione sul punto controverso e decisivo della necessità di dimostrare l'inesistenza di altri posti di lavoro in qualsiasi sede dell'impresa assicurativa, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., e censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che l'impresa convenuta era a livello nazionale e l'ufficio di Salerno era parte organica dell'unica impresa nazionale: di conseguenza il giudice avrebbe dovuto richiedere al datore di lavoro la prova che, a seguito della soppressione dell'ufficio sinistri di Salerno, non vi fossero altri posti disponibili sul piano nazionale, mentre invece si era limitato ad affermare apoditticamente, senza indicare alcuna prova, che la 6- soppressione dell'ufficio di Salerno, era correlata ad un più generale ridimensionamento della compagnia con esuberi e perdurante impossibilità di ricorrere a nuove assunzioni, in contrasto con le stesse difese della società convenuta che aveva invece affermato di aver offerto alla ricorrente un posto sia presso l'ufficio regionale liquidazione sinistri di Napoli che presso la sede centrale di Roma. Questo motivo è fondato. Non è contestato in giudizio che l'Ispettorato sinistri di Salerno presso il quale lavorava la ricorrente era stato soppresso. Ai fini della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento non è però sufficiente dimostrare la soppressione del posto occupato dal lavoratore in quanto grava sull'imprenditore l'onere della prova tanto i d dell'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, quanto l a t da possibilità di impiego del dipendente licenziato nell'ambito a C dell'organizzazione aziendale ( cfr, tra le tante, Cass. 23 ottobre 2001; 29 marzo 1999 n.3030; 17 agosto 1998 n.8057). Nel caso in esame, il Tribunale sembra volersi adeguare a tali principi (peraltro con formulazione sotto molti aspetti ambigua) in quanto dopo aver affermato l'impossibilità di "repechage" all'interno dell'ufficio dove lavorava la ricorrente, che era stato soppresso, afferma che tale chiusura si era dimostrata correlata ad un più generale ridimensionamento della compagnia con numerosi esuberi e perdurante impossibilità di ricorrere a nuove assunzioni, tale da dover escludere tale possibilità: non vengono tuttavia affatto indicati le fonti probatorie dalle quali il Tribunale ha tratto dette conclusioni che sembrano in contrasto con la stessa linea difensiva -7. della società resistente che ha affermato, anche nel controricorso, che prima del licenziamento vi erano stati più colloqui con la lavoratrice ricorrente allo scopo di verificare l'interesse della stessa ad ipotesi di trasferimento ad altra sede e di approfondire la possibilità di soluzioni alternative alla risoluzione del rapporto di lavoro. Sul punto la motivazione della sentenza è del tutto inadeguata e di conseguenza il terzo motivo di ricorso va accolto. Va da ultimo esaminata la richiesta della difesa della ricorrente di cancella re alcune espressioni contenute nel controricorso ritenute offensive. La domanda non può trovare accoglimento in quanto deve ritenersi che le espressioni in questione, tenuto conto del contesto in cui sono inserite, non eccedono le normali contestazioni difensive e si inseriscono nella dialettica processuale. In conclusione la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altro giudice, individuato nella Corte d'appello di Napoli., che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso e accoglie il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso il 25 giugno 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE incenzo M eo grasia Catald Eleve IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 10 DIC. 2002 CANCELLER моне