Ordinanza cautelare 20 novembre 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/03/2026, n. 5563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5563 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05563/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11282/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11282 del 2025, proposto da Professional Show Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Cacciavillani, Mario Martinelli, Marta Cendron, Simone Pavan, Lucia Maria Lanzieri, Giacomo Lanzieri, Mattia Gianolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Filippo Degni, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
nei confronti
Video Progetti S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Fulvia Astolfi, Maurizio Onza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento n. A/ITT/TCL/20254356/P/C prot. del 31 luglio 2025 di esclusione della ricorrente dalla procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro per la fornitura di “Sistemi di ripresa e controllo PTZ 4K” (c.i.g. B64790E137), del provvedimento n. A/ITT/TCL/20254635/P/C prot. del 14 agosto 2025 di rigetto dell'istanza di riammissione alla procedura, nonché di qualsivoglia atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compreso il verbale della commissione giudicatrice del 29 luglio 2025 e l'eventuale provvedimento di aggiudicazione che avesse frattanto a essere stato emanato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e di Video Progetti S.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. UC De RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso con cui la Professional Show ha impugnato l’esclusione dalla procedura di gara di cui in oggetto;
Vista l’ordinanza n. 6505 del 20 novembre 2025 con cui questa Sezione ha respinto la domanda cautelare non ravvisando sufficienti profili di fondatezza del gravame e al contempo compensando le spese della fase provvisoria;
Vista la memoria del 23 gennaio 2026 con la quale la stessa ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso chiedendo contestualmente la compensazione delle spese;
Ritenuto dunque di dover dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese non essendo stata necessaria nella fase di merito ulteriore attività difensiva;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RE, Presidente
UC De RO, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC De RO | RI RE |
IL SEGRETARIO