Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2001, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
E N O I Z 6 A A 61233 8 9 R 5 I 1 T . / R S 4 N I / A 6 G - 2 T E . R R E . 02884/0 1 L I P A . L R A D D T . L E B E T A D T N I A S I 1 N 3 R E E 1 S E . I T N A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente R.G.N. 13798/98 - Consigliere Cron. 5942 Dott. Enrico PAPA - ConsigliereDott. Antonio MERONE Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Ud.04/10/00 Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 sul ricorso proposto da: il 5 MAR. 2001 IL CANCELLIERE IA ADOLFO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EDOARDO D'ONOFRIO 43, presso lo studio dell'avvocato LOMBARDI ANTONIO, che 10 difende unitamente all'avvocato DE BENEDICTIS ANTONIO, giusta procura speciale per Notaio PASQUALE CORDASCO, di Roma rep. 75125 del 1/7/1998; ricorrente . N
contro
UFF I DD ROMA, in persona del Ministro pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI DI 2000 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 1568 rappresenta e difende ope legis;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 225/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 30/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'ufficio IIDD di Roma ha notificato a IA DO un avviso di accertamento in rettifica relativo al reddito dichiarato nel 1986, sostenendo una erronea applicazione della deduzione prevista dall'art. 2, comma 10, lett. b) del d.l. n. 853/1984, in quanto operata in aggiunta alla riduzione di cui alla Tabella B del citato decreto legge (c.d. Visentini ter). La Commissione Tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso del contribuente ritenendo che la prima delle deduzioni non spettava in quanto l'interessato per l'anno in esame non si era avvalso di personale dipendente né di collaboratori. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato questa decisione rilevando che la deduzione di cui si discute spetta solo se siano stati corrisposti compensi a terzi per prestazioni d'opera intellettuale. Ha proposto ricorso il IA deducendo due motivi. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con un primo motivo il IA ha sostenuto che non vi sono elementi normativi dai quali si possa evincere che la deduzione spetta solo in caso di compensi corrisposti a terzi. Ritiene la Corte che la doglianza è totalmente infondata poiché il ricorrente si è avvalso del regime introdotto dalla c.d. Visentini Ter per la determinazione del reddito dei contribuenti forfettari, per cui correttamente il giudice di appello ha escluso la possibilità della deduzione per compensi a terzi per prestazioni d'opera intellettuale in mancanza di una prova intesa a dimostrare che il IA si sia avvalso, nel periodo d'imposta in discussione, della collaborazione di altri, sostenendo i relativi costi. Con un secondo motivo il ricorrente ha dedotto di avere proposto istanza per la definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 2 quinquies del d.l. n. 564/1994, istanza illegittimamente rigettata dall'ufficio in base all'assunto che il valore della lite è superiore a lire 30.000.000. La doglianza è senz'altro inammissibile poiché non è rivolta alla sentenza impugnata, che non si è interessata affatto del problema qui sollevato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso: Condanna il ricorrente al pagamento delle spese con lire 3.000.000 di onorario. Я Così deciso in Roma il Il Cons. rel. Dr. Giuseppe Faldone Jo the 1 4.10.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Dr. Vincenzo Carbone IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 FEB 2001 IN TA Oggi_ IL CANCELLIERE C1 NO TA E N 6 O 8 I 9 Z 1 5 A / . 4 R / N T 6 - IS 2 . B A G .R I . E L .F R R L D A A A L T . E D B U D A B E I T I S T A 1 N R N I 3 E E T S 1 R S I E . E A T N A M