Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 1
Il principio secondo il quale, nel giudizio di opposizione ordinaria di terzo (art. 404, comma primo, cod. proc. civ.), l'integrità del contraddittorio va commisurata, in via esclusiva, su quella del giudizio cui l'opposizione si riferisce, con la conseguente, necessaria presenza in causa di tutte le (e delle sole) parti del giudizio predetto, va contemperato, qualora l'opposizione abbia ad oggetto (come nella specie) una fattispecie di prelazione e riscatto di fondo rustico, con l'ulteriore principio secondo cui l'acquisto del fondo da parte di un coniuge in regime di comunione legale deve ritenersi "ipso iure" esteso, con efficacia "ex tunc", all'altro coniuge (con conseguente determinazione di una situazione di titolarità, rispetto alla "res", dal carattere unitario ed inscindibile), il quale va, pertanto, necessariamente evocato nel procedimento di opposizione, pur se non sia stato parte del giudizio precedente (nella specie, all'esito del vittorioso esercizio del diritto di riscatto da parte di un coltivatore diretto in regime di comunione legale di beni con il coniuge, era stata proposta opposizione di terzo con evocazione in giudizio del solo coniuge riscattante: la S.C., nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado per lesione del principio del contraddittorio necessario).
Commentario • 1
- 1. Comunione legale tra coniugi, preliminare di vendita, litisconsorzio necessarioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9083 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CE SABATINI - Presidente -
Dott. CE TRIFONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'VA AS (n. Avella il 25/04/1923), D'VA MI, D'VA ZO, D'VA AS (n. Avella il 03/03/1967), AR AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOEZIO 16, presso lo studio dell'avvocato DARIO IMPARATO, che li difende unitamente agli avvocati MUSTO LUISA, GIOACCHINO DELLA PIETRA, i primi due per procura in calce al ricorso ed il terzo per procura speciale Notar Caterna Trani di Avellino del 14/07/2000 rep.n. 31562;
- ricorrenti -
contro
LM MI, LM IA, LM CE, LM IA ZI, tutti quali eredi di IA NA MIELE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S IA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato ALDO DI LAURO, difesi dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
contro
PE TA CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G PEZZANA 80, presso lo studio dell'avvocato MARIO PORCELLI, che lo difende, giusta procura speciale consolare alle liti autenticata dal Cancelliere Capo del Consolato presso l'Ambasciata d'Italia in Kuwait;
- controricorrente -
contro
LM UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA IA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato ALDO DI LAURO, difeso dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
- resistente -
nonché contro
LM GIUSEPPE, LM ARCANGELO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 768/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione III Civile, emessa il 19/02/98 e depositata il 02/04/98 (R.G. 2787/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Gioacchino DELLA PIETRA;
udito l'Avvocato Ernesto PROCACCINI;
udito l'Avvocato Mario PORCELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 17.10.1990 EL IA NA proponeva dinanzi al Tribunale di Avellino opposizione, quale terzo, avverso la sentenza di detto Tribunale in data 9.5.1980 n. 365, divenuta cosa giudicata, che, in accoglimento della domanda avanzata nei confronti di AL EP, aveva dichiarato il diritto di prelazione degli attori D'ZO IA e D'ZO OM e dichiarato il diritto degli stessi a riscattare il fondo rustico venduto da CE OT EP al AL (che acquistava in regime di comunione tacita con la moglie EL IA NA) con atto per Notaio Bellofiore del 14.11.1978, fondo sito in località Starza di Avella, di ha 1.05.00, e per l'effetto aveva dichiarato che gli attori subentravano nel detto contratto al posto dei compratori. Deduceva la EL che la predetta sentenza era nulla per essersi il giudizio svolto senza la sua partecipazione, sussistendo, invece, litisconsorzio necessario, con conseguente pregiudizio del suo diritto sostanziale.
Si costituivano i convenuti D'ZO ed esponevano che essi, coltivatori diretti di tale fondo promesso in vendita dal CE OT al AL, avevano chiesto, con citazione trascritta il 25.1.1971, il riconoscimento del loro diritto di prelazione e il riscatto a norma della legge n. 590/1965 e che fosse disposto il subentro al AL nel relativo compromesso. Rappresentavano, inoltre, che nel corso del giudizio il AL aveva acquistato il fondo, dichiarando di acquistare con denaro proprio, ma di trovarsi in comunione legale con la moglie EL. Questo ed altro dedotto, chiedevano il rigetto dell'opposizione, e, in caso di diverso avviso, che il AL e il CE OT venissero condannati al risarcimento dei danni, equivalenti al valore del fondo.
Restavano contumaci AL EP e GE. Si costituiva CE OT NC, erede di EP, che dichiarava di non avere interesse ne' al mantenimento ne' all'annullamento della sentenza. Con decisione del 12.7.1994 il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda della EL e dichiarava la invalidità e inefficacia della sentenza opposta, con ordine alla Conservatoria dei RR.II. di trascrivere la decisione ed eseguire le annotazioni di competenza;
dichiarava, altresì, la decadenza dei D'ZO dal diritto di riscattare il fondo.
La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 2.4.1998. Avverso tale sentenza D'ZO IA, D'ZO AR, D'ZO NC, D'ZO IA e NC LA ved. D'ZO, gli ultimi quattro nella qualità di eredi di D'ZO OM, hanno proposto ricorso per cassazione, affidando l'impugnazione a sette motivi.
Hanno resistito con controricorso AL AR, IA, NC e ZI, quali eredi di EL IA NA.
Ha altresì resistito CE OT NC.
I D'ZO e AL hanno depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Precede per ragioni d'ordine logico l'esame del sesto motivo, nella parte in cui i ricorrenti si dolgono della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle mogli di D'ZO OM e D'ZO IA, in quanto - esse - litisconsorti necessarie. La censura, sotto tale profilo, è fondata.
Argomenta la Corte territoriale che "l'integrità del contraddittorio nel giudizio di opposizione va commisurato su quello di cui alla sentenza alla quale l'opposizione si riferisce".
Il rilievo, che è certamente esatto in linea di principio, come del resto ritenuto anche da ultimo dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui l'opposizione ordinaria di terzo di cui all'art. 404 comma 1 c.p.c., costituendo un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta, comporta la necessaria presenza in causa di tutte le parti del giudizio nel quale venne emessa la, decisione impugnata (v. sent. n. 8103/1977 e sent. n. 6416/1998), non è, tuttavia, di per sè solo applicabile in fattispecie come quella in esame.
In questo caso tale inconfutabile criterio deve essere necessariamente armonizzato con le norme che regolano la comunione legale tra coniugi, posto che è pacifico che a seguito dell'esercizio del riscatto da parte dei predetti D'ZO il fondo è entrato nel patrimonio familiare comune e che al giudizio di opposizione avverso tale acquisto promosso dalla EL le consorti degli stessi D'ZO non hanno partecipato.
Va invero considerato - alla stregua dei principi affermati da questa stessa Suprema Corte (in specie S.U. n. 5895/1997) - che l'acquisto, ancorché per sentenza, da parte di uno del coniugi in regime di comunione legale di un fondo rustico (come di altro bene) deve ritenersi ipso iure esteso, con efficacia ex tunc, anche all'altro coniuge, con conseguente determinazione di una situazione di titolarità, rispetto alla res, dal carattere, unitario ed inscindibile, sulla quale andrà, per l'effetto, ad incidere, con riferimento al caso in oggetto - l'opposizione della EL, così che la stessa è legittimamente esercitata solo se fatta valere nei confronti di entrambi i coniugi (ovvero anche delle consorti), secondo i principi propri del litisconsorzio necessario, senza che a tanto osti la natura (meramente dichiarativa) dell'azione di riscatto, astrattamente non incompatibile con l'istituto di cui all'art. 102 c.p.c., implicando il rapporto dedotto in giudizio una situazione sostanziale di tipo plurisoggettivo tanto sul piano genetico quanto su quello funzionale, il cui accertamento (la cui modificazione, la cui estinzione) non può operare che nei confronti di tutti i soggetti.
Innegabile è peraltro che, ove non fatte parti del giudizio di opposizione, permarrebbe, a sua volta, in capo alle mogli dei D'ZO, la stessa potestas opponendi ex art. 404 comma 1 c.p.c. di cui si è avvalsa la EL quale coniuge pretermessa nel giudizio di riscatto, ciò che contraddice all'esigenza di unitarietà ed economia processuale.
Va perciò ritenuta nulla l'esperita procedura di opposizione di terzo da parte della EL IA NA, dovendo essere esperita anche nei confronti delle mogli di D'ZO IA e D'ZO OM, le quali, anche in virtù della sentenza del Tribunale, avevano, in quanto in regime di comunione dei beni, con i rispettivi mariti, acquistato il terreno in stato di comunione. Infondato è, invece, il profilo di censura dello stesso sesto motivo, relativo all'assenza nel giudizio degli eredi di D'ZO AR, giacché risulta dalla sentenza di primo grado che i D'ZO OM e IA resistettero nel giudizio di opposizione "in proprio e quali eredi di D'ZO AR". Pertanto il motivo de quo (sesto) va accolto per quanto di ragione, come sopra esposto, restando in tale pronuncia assorbiti gli altri motivi (relativi: 1) alla pendenza del giudizio per il riconoscimento del diritto di prelazione;
2) alla assenza di modificazione della domanda di prelazione;
3)alla conoscenza da parte della EL del giudizio di riscatto;
4) alla stipulazione dolosa del trasferimento del fondo dal CE OT al AL;
5) alla dichiarazione di decadenza di essi D'ZO dal diritto di riscatto, in quanto coperta da giudicato;
7) alla violazione dell'art. 5 della tariffa professionale).
Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta (di cui al sesto motivo di ricorso) e dichiarata la nullità del giudizio di primo grado e la causa rinviata al Tribunale di Avellino.
Spese di tutti i gradi di giudizio compensate tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
La CORTE accoglie per quanto di ragione il sesto motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità del giudizio di primo grado, rinvia al Tribunale di Avellino e compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2001