Art. 24.
La Cassa ademprivile, i Monti frumentari e le Casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale esercitera' la sua vigilanza sopra i detti Istituti, nei modi e con le forme che saranno stabiliti nel regolamento.
La vigilanza sopra i Monti frumentari e le Casse agrarie potra' essere dal Ministero delegata al direttore della Cassa ademprivile di ciascuna delle due Provincie.
Il fondo del soppresso Censorato sui Monti frumentari concorrera' nelle spese occorrenti per la vigilanza governativa.
E' soppresso l'ufficio d'ispezione di cui nella lettera c dell'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382 .
La Cassa ademprivile, i Monti frumentari e le Casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale esercitera' la sua vigilanza sopra i detti Istituti, nei modi e con le forme che saranno stabiliti nel regolamento.
La vigilanza sopra i Monti frumentari e le Casse agrarie potra' essere dal Ministero delegata al direttore della Cassa ademprivile di ciascuna delle due Provincie.
Il fondo del soppresso Censorato sui Monti frumentari concorrera' nelle spese occorrenti per la vigilanza governativa.
E' soppresso l'ufficio d'ispezione di cui nella lettera c dell'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382 .