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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/11/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 590/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale d'udienza del 13.11.2025 che precede e della discussione orale della causa, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 590/2024 tra
(Cod. Fisc. E P. Iva ), in persona del Curatore Parte_1 P.IVA_1
Dott. autorizzato a stare nel presente giudizio mediante decreto del 15/01/2024, Parte_2 emesso dal Giudice Delegato al Fallimento n. 662/2015 (Tribunale di Roma), Dott.ssa Barbara Perna, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Lisi, elettivamente domiciliato in Scampitella (AV), Piazza Libertà
n.21, P.E.C. , giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
CONTRO con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45, Controparte_1
P. Iva in persona del procuratore ad negotia, dr. rappresentata e difesa P.IVA_2 CP_2 dall'avv. Nicola Maria Ciacci (C.F. , PEC C.F._1 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fano (PU), Via dell'Abbazia 1/a scala G, giusta procura in atti;
Appellata
, nella qualità di erede del sig. , residente a[...], Controparte_3 Persona_1
Int.2 – 47921 – RIMINI
Appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 13 novembre 2025 e come da pagina 1 di 11 conclusioni riportate in atti.
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 628/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Rimini, Dott. Federico CC, in data 02.08.2023 e pubblicata il 16.08.2023 all'esito del procedimento R.G.
N. 1985/2020.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza n. 628/2023, Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Rimini in data 02.08.2023 e pubblicata il 16.08.2023 con la quale il Dott.
CC ha rigettato la domanda di risarcimento danni, stante la intervenuta prescrizione del diritto fatto valere con condanna alle spese di lite.
Preliminarmente, parte appellante ha ricostruito la vicenda in fatto sottesa al presente procedimento, riferendo che il giorno 8.11.2010 sulla SS 16 si è verificato un sinistro dal quale sono derivati danni anche al manto stradale e in forza della concessione di servizi intercorrente tra lei e il è stato Controparte_4 effettuato l'intervento di bonifica e di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada (“provvedeva al lavaggio della strada a mezzo del prodotto denominato disgregatore molecolare, mettendo quindi in sicurezza la viabilita' stradale”) per un costo complessivo di euro 1.270,57 oltre IVA, il cui rimborso è stato prontamente fatto valere nei confronti di con richiesta del 7.12.2010 e del 13.03.2013. Ha precisato Controparte_1
l'appellante esponendo che, nonostante tali richieste, la compagnia non ha provveduto al pagamento e, pertanto, la stessa si è vista costretta a dare incarico ad un legale per ottenere la somma dovuta.
Per quel che concerne i motivi di gravame parte appellante ha, in primo luogo, eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947, comma 2, c.c. nella parte in cui il Giudice di Pace ha così argomentato:
“l'eccezione preliminare all'esame del merito, di intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società attrice, oggi fallita, nel presente giudizio, avanzata dall'assicuratore convenuto nello stesso, deve essere condivisa da chi scrive;
la conseguenza di tale statuizione è quella che la domanda attorea non può essere né presa in esame nel merito né tanto meno accolta”. In particolare, la appellante ha dedotto che il Dott. CC non ha “prestato la dovuta attenzione circa le missive interruttive ed allegate nel fascicolo di primo grado, fin dalla prima udienza e più volte sottolineato al Giudice di Pace di
Rimini sia nei verbali di causa, sia nelle note autorizzate, sia nella memoria 320 cpc, sia nella comparsa conclusionale, il tutto allegato nel fascicolo di primo grado” e non ha valutato che “in data 07/12/2010, 03/10/2012 (missiva rinvenuta nell'archivio del e depositata unitamente alla memoria 320 cpc), inoltrava alla Parte_1 [...]
(Oggi documentazione inerente il sinistro nonché la richiesta Controparte_5 Controparte_6 risarcitoria per un importo pari a € 1.270,57 oltre IVA, attraverso cui veniva notificata anche la cessione del credito”.
ha altresì riferito che: “ si vedeva costretta a dare incarico anche al proprio Parte_1 Parte_1 legale che con missiva del 16/05/2014, reiterava la richiesta alla (oggi Controparte_5 [...]
del pagamento della somma di € 1.537,39 (comprensiva di Iva), richiesta con esito negativo. Dopo che CP_6
pagina 2 di 11 è stata dichiarata fallita il Curatore del , Dott. Parte_1 Parte_1 Parte_1
, dava incarico allo scrivente Studio Legale per recuperare le somme dovute dalla Compagnia Parte_2 [...]
(Oggi , responsabile. In data 24.09.2015 e 02.05.2017, Controparte_5 Controparte_6 veniva inviata con PEC alla missiva in cui si invitava a pagare in favore del Controparte_6
le somme dovute. In data 21.12.2018, veniva inviata con PEC alla Parte_1 [...] missiva in cui si reiterava la richiesta di risarcimento dei danni nonché invito alla stipula di una Controparte_6 convenzione di negoziazione assistita ex art.3 del D.L.132/2014, il tutto con esito negativo. Per poi interrompere i termini con la notifica dell'atto di citazione in data 17/05/2020 e con la vocatio in ius per il giorno 12/10/2020”. Pertanto, a detta della appellante, è evidente la erroneità dell'atto impugnato, stante la intervenuta interruzione della prescrizione e la impossibilità di fare applicazione della disciplina ex art. 2947 comma 2, c.c.
Quale secondo motivo di gravame ha eccepito “l'omesso esame e violazione Parte_1 dell'art. 2944 c.c., norma invocata nel verbale di udienza, note autorizzate, memoria 320 cpc e nella comparsa conclusionale”. In particolare, ha fatto rinvio all'art. 2944 c.c. e alla relativa Parte_1 disciplina secondo la quale “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”; nel caso di specie è stata depositata documentazione attestante la presenza di trattative tra le parti nell'ambito delle quali la compagnia aveva riconosciuto il debito esistente e di tale circostanza il Giudice non ha minimamente tenuto conto (“Le documentate trattative intervenute tra le parti negli anni 2017 e 2018 (cfr. allegati al verbale del 23/07/2021) a seguito delle quali erano stati esaminati circa 2000 sinistri
(l'intenzione ricognitiva), ed erano stati già “stralciati” quelli prescritti e/o carenti di documentazione, hanno condotto ad un accordo con riconoscimento definitivo del diritto di credito in favore della per i restanti sinistri (tra Parte_1 cui quello oggetto del presente giudizio), con determinazione dei prezzi e tariffe e corresponsione dell'effettivo pagamento di parte di essi;
dunque vi è stato un consapevole ed univoco riconoscimento dell'altrui diritto”).
In terzo luogo, la appellante ha eccepito quale ulteriore motivo di gravame la “validità della Convezione stipulata tra ed il Comune di Riccione. Erronea qualificazione del “Titolo negoziale azionato”. Erronea Parte_1 disapplicazione dell'atto amministrativo”. A riguardo questa ha evidenziato che il rapporto nascente dalla
Concessione di Servizi è un contratto atipico che presenta i connotati del contratto normativo, con elementi in parte riconducibili all'appalto ed in parte al mandato in difformità rispetto a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, secondo il quale “l'assicuratore è terzo estraneo a tale rapporto contrattuale ed alle pattuizioni nello stesso presenti, rapporto che non è opponibile e non ha valenza alcuna nei confronti dell'assicuratore convenuto stesso pertanto”.
Da ultimo, in conseguenza della richiesta di riforma della sentenza impugnata parte appellante ha riproposto le domande formulate in primo grado così concludendo: “accertare e dichiarare la responsabilità del sig. (deceduto nel 2011), quale proprietario-conducente del veicolo tg. CV412FA, nella causazione del Persona_1 sinistro per cui è giudizio;
Condannare la in persona del legale rappresentante p.t. e il sig. Controparte_7 Per_1 pagina 3 di 11 nella qualità di erede del sig. in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_2 Persona_1 Parte_1 oggi - nella sua qualità di concessionario e cessionario - della somma di euro 1.270,57 + Parte_1
IVA, oltre agli interessi legali e svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo”.
Si è regolarmente costituita in giudizio la quale ha integralmente Controparte_1 contestato quanto ex adverso dedotto, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con particolare riferimento alla natura giuridica del credito fatto valere dalla appellante, la compagnia ha ribadito che si tratta chiaramente di un credito risarcitorio ex art. 2054 c.c., essendo stata la stessa appellante a qualificare la sua azione in tale senso (“è stata la medesima attrice, nel proprio atto di citazione introduttivo, a specificare di esercitare l'azione diretta ex art. 144 d. lgs. 209/2005 in virtù dell'art. 2054 c.c.”). Da ciò consegue che il relativo credito soggiace alla prescrizione biennale di cui all'art. 2947, comma 2, c.c. e, nel caso di specie, questo è prescritto, in quanto tra il momento del sinistro e la prima richiesta risarcitoria è intercorso un lasso di tempo eccedente il biennio. Né, a detta della appellata, le trattative intercorse con sono idonee a interrompere la prescrizione o sono qualificabili quali atti di Parte_1 riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c.
Parte appellata, successivamente, ha confutato il terzo motivo di gravame, escludendo che il rapporto nascente dalla concessione di servizi sia un contratto atipico, e per il resto si è riportata a quanto già argomentato e dedotto con atto di comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio di primo grado.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione del 26 settembre 2024 parte appellante ha chiesto la rimessione in termini per rinotificare al sig. degli atti introduttivi. Per_1
Alla successiva udienza del 10 aprile 2025 il Giudice ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 352 c.p.c. Da ultimo, all'udienza del 13.11.2025, il
Giudice sulle conclusioni delle parti ha trattenuto la causa in decisione.
Occorre a riguardo dichiarare la contumacia del sig. il quale regolarmente citato non si è Per_1 costituito nel presente procedimento.
Preliminarmente, deve essere disatteso quanto dedotto da parte appellata in ordine alla rinuncia all'appello da parte di non avendo quest'ultimo precisato le sue conclusioni Parte_1 né depositato le ulteriori memorie ex art. 352 c.p.c. Il deposito delle memori conclusionali, infatti, non costituisce un dovere ma un mero onere, la cui omissione, di conseguenza, non costituisce rinuncia agli atti.
Lo stesso è a dirsi con riferimento al mancato deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, in quanto anche tale omissione non è qualificabile quale rinuncia agli atti, dovendosi fare rinvio alle conclusioni così come da atti introduttivi, salvo che dalla condotta processuale della parte non sia desumibile la sua rinuncia.
Pertanto, l'omesso deposito da parte della appellante delle memorie ex art. 352 c.p.c. non è pagina 4 di 11 qualificabile quale rinuncia e nel presente giudizio si farà riferimento alle conclusioni così come da atto di citazione in appello.
Sempre in via preliminare è opportuno precisare che parte appellante ha agito nei confronti della odierna convenuta ex art. 144 d. lgs. 209/2005, facendo valere il credito risarcitorio facente capo all'ente pubblico.
La norma citata prevede che “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”. L'azione diretta di cui all'art. 144 citato non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicchè la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso. L'azione diretta, quindi, costituisce una fattispecie di assunzione legale del debito del responsabile civile da parte della sua impresa di assicurazione (accollo ex lege). Si tratta, dunque, del medesimo debito e tale assunto è confermato dall'uniformità con cui viene disciplinata l'azione diretta rispetto a quella ordinaria nei confronti del responsabile danneggiante. La previsione del quarto comma dell'art. 144, a mente del quale l'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile, consente, infatti, di ritenere che la pretesa risarcitoria azionata nei confronti dell'assicuratore sia identica a quella vantata nei confronti del responsabile civile, da cui si discosta esclusivamente per la diversa direzione soggettiva.
Fatta tale premessa é possibile passare all'esame dei motivi di gravame proposti da parte appellante, con particolare riferimento a quello inerente alla erroneità della pronuncia del Dott. CC in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti degli odierni convenuti.
SUL RIGETTO DELL'APPELLO
Parte appellante ha dedotto che è erronea la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha accolto la eccezione di prescrizione sollevata da , in quanto in atti risultano plurime missive CP_1 che sono state inviate prima del decorso del biennio nell'ambito delle quali è stata fatta valere la pretesa risarcitoria correlata al sinistro dell'8 novembre 2010 e che sono di per sé idonee a interrompere la prescrizione. In subordine, l'appellante ha altresì eccepito la violazione dell'art. 2944 c.c., in quanto le trattative intercorse tra le parti costituiscono atto di riconoscimento del debito con conseguente rinuncia alla prescrizione.
Preliminarmente giova evidenziare che il Giudice di Pace ha accolto la eccezione di prescrizione della compagnia assicurativa sulla base delle seguenti motivazioni: “l'eccezione, preliminare all'esame del merito, di intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società attrice, oggi fallita, nel presente giudizio, avanzata dall'assicuratore pagina 5 di 11 convenuto nello stesso, deve essere condivisa da chi scrive;
la conseguenza di tale affermazione è quella che la domanda attorea non può essere né presa in esame né, tanto meno, accolta”.
In punto di diritto, l'art. 2947 c.c. prevede che “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni”. La ragione esplicativa di un termine di prescrizione derogatorio rispetto a quello ordinario decennale è stata esplicitata dallo stesso legislatore nell'ambito della
Relazione al Codice Civile ove si legge: “Ho stabilito (art. 2947 del c.c., primo comma) la prescrizione breve di cinque anni per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito. Nella molteplicità dei casi la prova del fatto illecito si fonda sulle deposizioni dei testimoni: col decorso del tempo il ricordo delle circostanze su cui questi sono chiamati a deporre svanisce o si attenua, e si accrescono così i pericoli inerenti a siffatto mezzo di prova. Ho maggiormente ridotto, circoscrivendolo
a due anni (art. 2947, secondo comma), il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie. Un più lungo termine avrebbe reso difficile al convenuto, nel caso di sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie, di vincere la presunzione di colpa sancita dall'art. 2054 del c.c., primo comma, nè sarebbe stato opportuno introdurre un'ulteriore distinzione e stabilire un termine diverso per il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione, dei veicoli con guida di rotaie. Naturalmente, se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilito un termine di prescrizione più lungo, questo si applica anche all'azione civile. Se poi il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini su indicati di cinque e di due anni, ma questi decorrono dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (art. 2947, terzo comma)”.
Con riferimento alla interruzione della prescrizione l'art. 2943 c.c. prevede che la prescrizione possa essere interrotta solo in determinati casi espressamente tipizzati dal legislatore. A riguardo si rammenta che l'interruzione della prescrizione è un atto volto a far sì che il termine entro il quale un diritto può essere esercitato inizi a decorrere di nuovo dalla data dell'atto interruttivo.
Con riferimento alla veste formale di tale atto, l'interruzione della prescrizione non deve rivestire forme vincolanti e non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante. Tale principio è stato esplicitato dalla giurisprudenza di Cassazione, la quale ha evidenziato che l'atto interruttivo non richiede alcuna formalità o tipicità tassativamente disposte, essendo un atto libero nella forma, purché dallo stesso sia desumibile da parte del Giudice la inequivoca volontà del creditore di far valere il diritto nei confronti del debitore (Cass. 279/2024; Cass. 15140/2021), con l'effetto di costituirlo in mora (Cass. 11015/2004), o l'intento di contrastare in modo chiaro ed inequivoco l'eccezione di prescrizione di controparte (Cass. 4704/2001).
Orbene, facendo applicazione dei summenzionati principi al caso di specie, ritiene l'adito Tribunale che la sentenza del Giudice di Pace sia esente da errori in quanto il Dott. CC ha fatto corretta applicazione pagina 6 di 11 della disciplina di cui all'art. 2947, comma 2, c.c. Destituite di fondamento sono le affermazioni di parte appellante secondo le quali il Giudice di primo grado “non ha prestato la dovuta attenzione circa le missive interruttive ed allegate nel fascicolo di primo grado, fin dalla prima udienza e più volte sottolineato al Giudice di Pace di
Rimini sia nei verbali di causa, sia nelle note autorizzate, sia nella memoria 320 cpc, sia nella comparsa conclusionale, il tutto allegato nel fascicolo di primo grado”. In particolare non corrisponde a quanto allegato in atti la seguente affermazione: “la , oggi fallita, in data 07/12/2010, 03/10/2012 ( missiva rinvenuta Parte_1 nell'archivio del e depositata unitamente alla memoria 320 cpc), inoltrava alla Parte_1 Controparte_5
(Oggi documentazione inerente il sinistro nonché la richiesta risarcitoria per un
[...] Controparte_6 importo pari a € 1.270,57 oltre IVA, attraverso cui veniva notificata anche la cessione del credito”, poiché nessuna documentazione attestante la missiva del 3.10.2010 è stata allegata;
il solo documento relativo datato
4.10.2010, contenuto nella memoria 320 c.p.c., è un avviso di ricevimento (pag. 11 memoria 320 c.p.c.) del quale, tuttavia, manca il relativo contenuto e, in ogni caso, il successivo documento reca la mera indicazione di quelli che sono i costi correlati alla riparazione del manto stradale. Anche il documento datato 23.10.2010, qualificato quale “fattura proforma”, reca la sola indicazione dei costi relativi all'intervento con indicazione delle eventuali modalità di pagamento e della circostanza che all'esito del pagamento verrà emessa regolare fattura (pag. 13 memoria 320 c.p.c.).
Con riferimento agli atti idonei alla interruzione della prescrizione, come già evidenziato, la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che, anche se non è necessaria una particolare formula solenne, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) (Cass. n. 18546/2020; Cass. n. 15714/2018; Cass. n. 16465/2017; Cass. n. 3371/2010; Cass. n.
24656/2010), essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (Cass.
n. 24054/2015; Cass. n. 5681/2006; Cass. n. 4464/2003). Tale effetto non è ravvisabile in semplici sollecitazioni prive della presenza di una intimazione e di una espressa richiesta di adempimento al debitore, risultando altresì priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento (Cass. n. 279/2024).
In ordine alla idoneità di una fattura a fungere da atto interruttivo della prescrizione la Cassazione ha sottolineato che la fattura può costituire atto di costituzione in mora se il creditore manifesti chiaramente con l'invio della stessa (essendo sempre necessario che sia portata a conoscenza del debitore) la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto, essendo però stato ribadito che si tratta di un accertamento pagina 7 di 11 che costituisce indagine di fatto ed è, perciò, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici
(Cass. n. 12070/2006). Può perciò ritenersi che l'invio di una fattura commerciale - sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all'art. 1219, comma 1, c.c. - può risultare idoneo a tale scopo solo allorché risulti corredata dall'indicazione di un termine per il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora.
Ebbene, nel caso in esame non è presente alcun atto notificato alla odierna appellata nel biennio successivo al sinistro tale da poter essere qualificato quale atto interruttivo della prescrizione, non riscontrandosi alcun atto a mezzo del quale la appellante ha manifestato la sua volontà di ottenere il soddisfacimento del credito. Né il termine (60 giorni) di pagamento indicato nella fattura proforma allegata in atti è atto idoneo alla interruzione della prescrizione, in quanto non si tratta di termine essenziale né con tale atto l'appellante ha esplicitato la sua volontà di costituire in mora la compagnia assicurativa.
Si precisa che la totalità degli ulteriori documenti allegati sono successivi all'8 novembre 2012 e, quindi, non sono idonei a fungere da atti interruttivi della prescrizione. “La si vedeva costretta a dare Parte_1 incarico anche al proprio legale che con missiva del 16/05/2014, reiterava la richiesta alla Controparte_5
(oggi del pagamento della somma di € 1.537,39 (comprensiva di Iva), richiesta con esito negativo. Controparte_6
Dopo che è stata dichiarata fallita il Curatore del , Parte_1 Parte_1
Dott. , dava incarico allo scrivente Studio Legale per recuperare le somme dovute dalla Compagnia Parte_2
(Oggi , responsabile. In data 24.09.2015 e Controparte_5 Controparte_6
02.05.2017, veniva inviata con PEC alla missiva in cui si invitava a pagare in Controparte_6 favore del le somme dovute. In data 21.12.2018, veniva inviata con PEC alla Parte_1 missiva in cui si reiterava la richiesta di risarcimento dei danni nonché invito alla Controparte_6 stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art.3 del D.L.132/2014, il tutto con esito negativo”; come è evidente tutti i documenti che sarebbero idonei ad interrompere il termine di cui all'art. 2947 sono stati notificati oltre il biennio utile alla interruzione della prescrizione.
Da quanto esposto consegue che il primo motivo di gravame debba essere rigettato poiché la sentenza del Dott. CC è esente da profili di erroneità o illegittimità, essendo corretta la affermazione secondo la quale il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione è quello del 16.05.2014 ossia un atto successivo all'8 novembre 2012.
Le medesime considerazioni si estendono anche al secondo motivo di gravame ossia quello avente ad oggetto la violazione dell'art. 2944 c.c., dovendosi attribuire alle comunicazioni intercorse con la
Compagnia di assicurazione veste di atto di riconoscimento del debito.
Sulla citata questione il Dott. CC ha escluso che dette comunicazioni costituiscano riconoscimento del debito, sull'assunto che “le mere trattative non avendo quale logico presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria non integrano da sé sole gli estremi del riconoscimento del diritto altrui”. pagina 8 di 11 Ebbene, giova precisare che l'art. 2944 c.c. prevede che “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”. Tale norma, quindi, garantisce che la prescrizione non operi qualora sopraggiunga una causa che faccia venire meno l'inerzia del titolare, eliminando pertanto il presupposto stesso dell'istituto.
In ordine alla qualifica delle trattive intercorrente tra le parti quale atto di ricognizione del debito, la
Cassazione ha affermato che “Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo - non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria - in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell' art. 2944 c.c. nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato” (Cassazione civile, sez. III, 27.02.2019, n. 5721). Sempre sulla citata tematica la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “le trattative di amichevole composizione possono comportare
l'interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione sia mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, ma non anche all'esistenza, del diritto, sicché, a fortiori, l'effetto interruttivo si realizza quando le trattative abbiano avuto ad oggetto esclusivamente la liquidazione del quantum e si siano svolte in circostanze e con modalità tali da implicare l'ammissione del diritto stesso” (Cassazione civile, sez. III, 24.09.2015, n. 18879). Pertanto, le sole trattive qualificabili quale atto rilevante ex art. 2944 c.c. sono o quelle che hanno condotto alla composizione della lite o quelle nell'ambito delle quali il debitore espressamente riconosce l'an della pretesa quale è quanto viene a verificarsi nel caso in cui all'esito delle trattative il solo profilo controverso sia quello relativo alla quantificazione della pretesa del creditore. A riguardo si rinvia alla giurisprudenza di merito secondo la quale “il riconoscimento del diritto altrui, atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente consistere in una esplicita dichiarazione di volontà di riconoscere il credito, ma può anche concretizzarsi in un atto tacito, un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore, comportamento che si desume, ad esempio, dalle trattative finalizzate ad una liquidazione del quantum che implichino l'ammissione del diritto”
(Tribunale, Ferrara, sez. I, 01.10.2024, n. 939).
Tanto premesso, deve escludersi che le comunicazioni intercorse tra l'odierna appellante e CP_1 siano sussumibili nel disposto di cui all'art. 2944 c.c., in quanto giammai l'appellata ha espressamente riconosciuto il diritto di credito di . Nella lettera indirizzata da al sig. Parte_1 Parte_1 CP_1
e a si legge che la compagnia assicurativa si è limitata a evidenziare la carenza di Per_1 Parte_1 taluni documenti necessari all'esame della pretesa creditoria, dovendosi quindi escludere la presenza di alcuna dichiarazione dalla quale sia desumibile la sua volontà di riconoscere il debito (cfr. doc. 7 allegato atto di appello).
Pertanto, anche il secondo motivo di gravame deve essere rigettato con conseguente conferma della pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione della pretesa creditorio.
Il rigetto del primo e del secondo motivo di gravame escludono la necessità di esaminare gli ulteriori pagina 9 di 11 motivi di impugnazione, essendo prescritto il diritto di credito vantato da nei Parte_1 confronti di e del sig. Controparte_1 Per_1
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Si precisa che con riferimento alla posizione del sig. rimasto contumace nel presente Per_1 procedimento, deve essere fatta applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo il quale “se da un lato costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il Giudice possa disporre la compensazione delle spese a carico del convenuto contumace, non altrettanto può dirsi per la condanna alle spese in favore del contumace vittorioso. Tale assunto trae fondamento dalla seguente considerazione la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91
c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011).
Alla luce di quanto sopra esposto è evidente, pertanto, che il contumace vittorioso (sig. , Per_1 avendo deliberatamente deciso di non costituirsi in giudizio, non avrà diritto al rimborso delle spese processuali, giacché non ha espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nel procedimento medesimo.
Infine, in ragione del rigetto dell'appello, in forza dell'art. 13, comma 1 quater T.U.S.G., nel testo modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 17 e 18, applicabile ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (Sez. 6 - 3, sent. n. 14515 del 10/07/2015, Rv. 636018), si dà atto, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. civ. sez. un. 20 febbraio 2020, n.
43151, della ricorrenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
➢ Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
➢ Condanna al pagamento delle spese di lite relative al presente Parte_1 procedimento in favore di che si liquidano in euro 3.397,00, Controparte_1 oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge;
➢ Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Rimini, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato)”; per contro, può esimersi dall'attestazione “quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, in detta pronuncia si è osservato che:
- poiché l'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di legge, ha natura di debito tributario, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario;
- poiché la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo, di natura processuale, costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo, appartenente al diritto sostanziale tributario, consistente nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, “l'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”;
- il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della insussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono;
- “poiché l'obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributo unificato è normativamente dipendente - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, T.U.S.G. - dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il I contributo unificato iniziale”;
- il giudice dell'impugnazione, quando pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, “deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una pagina 10 di 11
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale d'udienza del 13.11.2025 che precede e della discussione orale della causa, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 590/2024 tra
(Cod. Fisc. E P. Iva ), in persona del Curatore Parte_1 P.IVA_1
Dott. autorizzato a stare nel presente giudizio mediante decreto del 15/01/2024, Parte_2 emesso dal Giudice Delegato al Fallimento n. 662/2015 (Tribunale di Roma), Dott.ssa Barbara Perna, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Lisi, elettivamente domiciliato in Scampitella (AV), Piazza Libertà
n.21, P.E.C. , giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
CONTRO con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45, Controparte_1
P. Iva in persona del procuratore ad negotia, dr. rappresentata e difesa P.IVA_2 CP_2 dall'avv. Nicola Maria Ciacci (C.F. , PEC C.F._1 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fano (PU), Via dell'Abbazia 1/a scala G, giusta procura in atti;
Appellata
, nella qualità di erede del sig. , residente a[...], Controparte_3 Persona_1
Int.2 – 47921 – RIMINI
Appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 13 novembre 2025 e come da pagina 1 di 11 conclusioni riportate in atti.
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 628/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Rimini, Dott. Federico CC, in data 02.08.2023 e pubblicata il 16.08.2023 all'esito del procedimento R.G.
N. 1985/2020.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza n. 628/2023, Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Rimini in data 02.08.2023 e pubblicata il 16.08.2023 con la quale il Dott.
CC ha rigettato la domanda di risarcimento danni, stante la intervenuta prescrizione del diritto fatto valere con condanna alle spese di lite.
Preliminarmente, parte appellante ha ricostruito la vicenda in fatto sottesa al presente procedimento, riferendo che il giorno 8.11.2010 sulla SS 16 si è verificato un sinistro dal quale sono derivati danni anche al manto stradale e in forza della concessione di servizi intercorrente tra lei e il è stato Controparte_4 effettuato l'intervento di bonifica e di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada (“provvedeva al lavaggio della strada a mezzo del prodotto denominato disgregatore molecolare, mettendo quindi in sicurezza la viabilita' stradale”) per un costo complessivo di euro 1.270,57 oltre IVA, il cui rimborso è stato prontamente fatto valere nei confronti di con richiesta del 7.12.2010 e del 13.03.2013. Ha precisato Controparte_1
l'appellante esponendo che, nonostante tali richieste, la compagnia non ha provveduto al pagamento e, pertanto, la stessa si è vista costretta a dare incarico ad un legale per ottenere la somma dovuta.
Per quel che concerne i motivi di gravame parte appellante ha, in primo luogo, eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947, comma 2, c.c. nella parte in cui il Giudice di Pace ha così argomentato:
“l'eccezione preliminare all'esame del merito, di intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società attrice, oggi fallita, nel presente giudizio, avanzata dall'assicuratore convenuto nello stesso, deve essere condivisa da chi scrive;
la conseguenza di tale statuizione è quella che la domanda attorea non può essere né presa in esame nel merito né tanto meno accolta”. In particolare, la appellante ha dedotto che il Dott. CC non ha “prestato la dovuta attenzione circa le missive interruttive ed allegate nel fascicolo di primo grado, fin dalla prima udienza e più volte sottolineato al Giudice di Pace di
Rimini sia nei verbali di causa, sia nelle note autorizzate, sia nella memoria 320 cpc, sia nella comparsa conclusionale, il tutto allegato nel fascicolo di primo grado” e non ha valutato che “in data 07/12/2010, 03/10/2012 (missiva rinvenuta nell'archivio del e depositata unitamente alla memoria 320 cpc), inoltrava alla Parte_1 [...]
(Oggi documentazione inerente il sinistro nonché la richiesta Controparte_5 Controparte_6 risarcitoria per un importo pari a € 1.270,57 oltre IVA, attraverso cui veniva notificata anche la cessione del credito”.
ha altresì riferito che: “ si vedeva costretta a dare incarico anche al proprio Parte_1 Parte_1 legale che con missiva del 16/05/2014, reiterava la richiesta alla (oggi Controparte_5 [...]
del pagamento della somma di € 1.537,39 (comprensiva di Iva), richiesta con esito negativo. Dopo che CP_6
pagina 2 di 11 è stata dichiarata fallita il Curatore del , Dott. Parte_1 Parte_1 Parte_1
, dava incarico allo scrivente Studio Legale per recuperare le somme dovute dalla Compagnia Parte_2 [...]
(Oggi , responsabile. In data 24.09.2015 e 02.05.2017, Controparte_5 Controparte_6 veniva inviata con PEC alla missiva in cui si invitava a pagare in favore del Controparte_6
le somme dovute. In data 21.12.2018, veniva inviata con PEC alla Parte_1 [...] missiva in cui si reiterava la richiesta di risarcimento dei danni nonché invito alla stipula di una Controparte_6 convenzione di negoziazione assistita ex art.3 del D.L.132/2014, il tutto con esito negativo. Per poi interrompere i termini con la notifica dell'atto di citazione in data 17/05/2020 e con la vocatio in ius per il giorno 12/10/2020”. Pertanto, a detta della appellante, è evidente la erroneità dell'atto impugnato, stante la intervenuta interruzione della prescrizione e la impossibilità di fare applicazione della disciplina ex art. 2947 comma 2, c.c.
Quale secondo motivo di gravame ha eccepito “l'omesso esame e violazione Parte_1 dell'art. 2944 c.c., norma invocata nel verbale di udienza, note autorizzate, memoria 320 cpc e nella comparsa conclusionale”. In particolare, ha fatto rinvio all'art. 2944 c.c. e alla relativa Parte_1 disciplina secondo la quale “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”; nel caso di specie è stata depositata documentazione attestante la presenza di trattative tra le parti nell'ambito delle quali la compagnia aveva riconosciuto il debito esistente e di tale circostanza il Giudice non ha minimamente tenuto conto (“Le documentate trattative intervenute tra le parti negli anni 2017 e 2018 (cfr. allegati al verbale del 23/07/2021) a seguito delle quali erano stati esaminati circa 2000 sinistri
(l'intenzione ricognitiva), ed erano stati già “stralciati” quelli prescritti e/o carenti di documentazione, hanno condotto ad un accordo con riconoscimento definitivo del diritto di credito in favore della per i restanti sinistri (tra Parte_1 cui quello oggetto del presente giudizio), con determinazione dei prezzi e tariffe e corresponsione dell'effettivo pagamento di parte di essi;
dunque vi è stato un consapevole ed univoco riconoscimento dell'altrui diritto”).
In terzo luogo, la appellante ha eccepito quale ulteriore motivo di gravame la “validità della Convezione stipulata tra ed il Comune di Riccione. Erronea qualificazione del “Titolo negoziale azionato”. Erronea Parte_1 disapplicazione dell'atto amministrativo”. A riguardo questa ha evidenziato che il rapporto nascente dalla
Concessione di Servizi è un contratto atipico che presenta i connotati del contratto normativo, con elementi in parte riconducibili all'appalto ed in parte al mandato in difformità rispetto a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, secondo il quale “l'assicuratore è terzo estraneo a tale rapporto contrattuale ed alle pattuizioni nello stesso presenti, rapporto che non è opponibile e non ha valenza alcuna nei confronti dell'assicuratore convenuto stesso pertanto”.
Da ultimo, in conseguenza della richiesta di riforma della sentenza impugnata parte appellante ha riproposto le domande formulate in primo grado così concludendo: “accertare e dichiarare la responsabilità del sig. (deceduto nel 2011), quale proprietario-conducente del veicolo tg. CV412FA, nella causazione del Persona_1 sinistro per cui è giudizio;
Condannare la in persona del legale rappresentante p.t. e il sig. Controparte_7 Per_1 pagina 3 di 11 nella qualità di erede del sig. in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_2 Persona_1 Parte_1 oggi - nella sua qualità di concessionario e cessionario - della somma di euro 1.270,57 + Parte_1
IVA, oltre agli interessi legali e svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo”.
Si è regolarmente costituita in giudizio la quale ha integralmente Controparte_1 contestato quanto ex adverso dedotto, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con particolare riferimento alla natura giuridica del credito fatto valere dalla appellante, la compagnia ha ribadito che si tratta chiaramente di un credito risarcitorio ex art. 2054 c.c., essendo stata la stessa appellante a qualificare la sua azione in tale senso (“è stata la medesima attrice, nel proprio atto di citazione introduttivo, a specificare di esercitare l'azione diretta ex art. 144 d. lgs. 209/2005 in virtù dell'art. 2054 c.c.”). Da ciò consegue che il relativo credito soggiace alla prescrizione biennale di cui all'art. 2947, comma 2, c.c. e, nel caso di specie, questo è prescritto, in quanto tra il momento del sinistro e la prima richiesta risarcitoria è intercorso un lasso di tempo eccedente il biennio. Né, a detta della appellata, le trattative intercorse con sono idonee a interrompere la prescrizione o sono qualificabili quali atti di Parte_1 riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c.
Parte appellata, successivamente, ha confutato il terzo motivo di gravame, escludendo che il rapporto nascente dalla concessione di servizi sia un contratto atipico, e per il resto si è riportata a quanto già argomentato e dedotto con atto di comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio di primo grado.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione del 26 settembre 2024 parte appellante ha chiesto la rimessione in termini per rinotificare al sig. degli atti introduttivi. Per_1
Alla successiva udienza del 10 aprile 2025 il Giudice ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 352 c.p.c. Da ultimo, all'udienza del 13.11.2025, il
Giudice sulle conclusioni delle parti ha trattenuto la causa in decisione.
Occorre a riguardo dichiarare la contumacia del sig. il quale regolarmente citato non si è Per_1 costituito nel presente procedimento.
Preliminarmente, deve essere disatteso quanto dedotto da parte appellata in ordine alla rinuncia all'appello da parte di non avendo quest'ultimo precisato le sue conclusioni Parte_1 né depositato le ulteriori memorie ex art. 352 c.p.c. Il deposito delle memori conclusionali, infatti, non costituisce un dovere ma un mero onere, la cui omissione, di conseguenza, non costituisce rinuncia agli atti.
Lo stesso è a dirsi con riferimento al mancato deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, in quanto anche tale omissione non è qualificabile quale rinuncia agli atti, dovendosi fare rinvio alle conclusioni così come da atti introduttivi, salvo che dalla condotta processuale della parte non sia desumibile la sua rinuncia.
Pertanto, l'omesso deposito da parte della appellante delle memorie ex art. 352 c.p.c. non è pagina 4 di 11 qualificabile quale rinuncia e nel presente giudizio si farà riferimento alle conclusioni così come da atto di citazione in appello.
Sempre in via preliminare è opportuno precisare che parte appellante ha agito nei confronti della odierna convenuta ex art. 144 d. lgs. 209/2005, facendo valere il credito risarcitorio facente capo all'ente pubblico.
La norma citata prevede che “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”. L'azione diretta di cui all'art. 144 citato non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicchè la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso. L'azione diretta, quindi, costituisce una fattispecie di assunzione legale del debito del responsabile civile da parte della sua impresa di assicurazione (accollo ex lege). Si tratta, dunque, del medesimo debito e tale assunto è confermato dall'uniformità con cui viene disciplinata l'azione diretta rispetto a quella ordinaria nei confronti del responsabile danneggiante. La previsione del quarto comma dell'art. 144, a mente del quale l'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile, consente, infatti, di ritenere che la pretesa risarcitoria azionata nei confronti dell'assicuratore sia identica a quella vantata nei confronti del responsabile civile, da cui si discosta esclusivamente per la diversa direzione soggettiva.
Fatta tale premessa é possibile passare all'esame dei motivi di gravame proposti da parte appellante, con particolare riferimento a quello inerente alla erroneità della pronuncia del Dott. CC in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti degli odierni convenuti.
SUL RIGETTO DELL'APPELLO
Parte appellante ha dedotto che è erronea la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha accolto la eccezione di prescrizione sollevata da , in quanto in atti risultano plurime missive CP_1 che sono state inviate prima del decorso del biennio nell'ambito delle quali è stata fatta valere la pretesa risarcitoria correlata al sinistro dell'8 novembre 2010 e che sono di per sé idonee a interrompere la prescrizione. In subordine, l'appellante ha altresì eccepito la violazione dell'art. 2944 c.c., in quanto le trattative intercorse tra le parti costituiscono atto di riconoscimento del debito con conseguente rinuncia alla prescrizione.
Preliminarmente giova evidenziare che il Giudice di Pace ha accolto la eccezione di prescrizione della compagnia assicurativa sulla base delle seguenti motivazioni: “l'eccezione, preliminare all'esame del merito, di intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società attrice, oggi fallita, nel presente giudizio, avanzata dall'assicuratore pagina 5 di 11 convenuto nello stesso, deve essere condivisa da chi scrive;
la conseguenza di tale affermazione è quella che la domanda attorea non può essere né presa in esame né, tanto meno, accolta”.
In punto di diritto, l'art. 2947 c.c. prevede che “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni”. La ragione esplicativa di un termine di prescrizione derogatorio rispetto a quello ordinario decennale è stata esplicitata dallo stesso legislatore nell'ambito della
Relazione al Codice Civile ove si legge: “Ho stabilito (art. 2947 del c.c., primo comma) la prescrizione breve di cinque anni per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito. Nella molteplicità dei casi la prova del fatto illecito si fonda sulle deposizioni dei testimoni: col decorso del tempo il ricordo delle circostanze su cui questi sono chiamati a deporre svanisce o si attenua, e si accrescono così i pericoli inerenti a siffatto mezzo di prova. Ho maggiormente ridotto, circoscrivendolo
a due anni (art. 2947, secondo comma), il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie. Un più lungo termine avrebbe reso difficile al convenuto, nel caso di sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie, di vincere la presunzione di colpa sancita dall'art. 2054 del c.c., primo comma, nè sarebbe stato opportuno introdurre un'ulteriore distinzione e stabilire un termine diverso per il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione, dei veicoli con guida di rotaie. Naturalmente, se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilito un termine di prescrizione più lungo, questo si applica anche all'azione civile. Se poi il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini su indicati di cinque e di due anni, ma questi decorrono dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (art. 2947, terzo comma)”.
Con riferimento alla interruzione della prescrizione l'art. 2943 c.c. prevede che la prescrizione possa essere interrotta solo in determinati casi espressamente tipizzati dal legislatore. A riguardo si rammenta che l'interruzione della prescrizione è un atto volto a far sì che il termine entro il quale un diritto può essere esercitato inizi a decorrere di nuovo dalla data dell'atto interruttivo.
Con riferimento alla veste formale di tale atto, l'interruzione della prescrizione non deve rivestire forme vincolanti e non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante. Tale principio è stato esplicitato dalla giurisprudenza di Cassazione, la quale ha evidenziato che l'atto interruttivo non richiede alcuna formalità o tipicità tassativamente disposte, essendo un atto libero nella forma, purché dallo stesso sia desumibile da parte del Giudice la inequivoca volontà del creditore di far valere il diritto nei confronti del debitore (Cass. 279/2024; Cass. 15140/2021), con l'effetto di costituirlo in mora (Cass. 11015/2004), o l'intento di contrastare in modo chiaro ed inequivoco l'eccezione di prescrizione di controparte (Cass. 4704/2001).
Orbene, facendo applicazione dei summenzionati principi al caso di specie, ritiene l'adito Tribunale che la sentenza del Giudice di Pace sia esente da errori in quanto il Dott. CC ha fatto corretta applicazione pagina 6 di 11 della disciplina di cui all'art. 2947, comma 2, c.c. Destituite di fondamento sono le affermazioni di parte appellante secondo le quali il Giudice di primo grado “non ha prestato la dovuta attenzione circa le missive interruttive ed allegate nel fascicolo di primo grado, fin dalla prima udienza e più volte sottolineato al Giudice di Pace di
Rimini sia nei verbali di causa, sia nelle note autorizzate, sia nella memoria 320 cpc, sia nella comparsa conclusionale, il tutto allegato nel fascicolo di primo grado”. In particolare non corrisponde a quanto allegato in atti la seguente affermazione: “la , oggi fallita, in data 07/12/2010, 03/10/2012 ( missiva rinvenuta Parte_1 nell'archivio del e depositata unitamente alla memoria 320 cpc), inoltrava alla Parte_1 Controparte_5
(Oggi documentazione inerente il sinistro nonché la richiesta risarcitoria per un
[...] Controparte_6 importo pari a € 1.270,57 oltre IVA, attraverso cui veniva notificata anche la cessione del credito”, poiché nessuna documentazione attestante la missiva del 3.10.2010 è stata allegata;
il solo documento relativo datato
4.10.2010, contenuto nella memoria 320 c.p.c., è un avviso di ricevimento (pag. 11 memoria 320 c.p.c.) del quale, tuttavia, manca il relativo contenuto e, in ogni caso, il successivo documento reca la mera indicazione di quelli che sono i costi correlati alla riparazione del manto stradale. Anche il documento datato 23.10.2010, qualificato quale “fattura proforma”, reca la sola indicazione dei costi relativi all'intervento con indicazione delle eventuali modalità di pagamento e della circostanza che all'esito del pagamento verrà emessa regolare fattura (pag. 13 memoria 320 c.p.c.).
Con riferimento agli atti idonei alla interruzione della prescrizione, come già evidenziato, la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che, anche se non è necessaria una particolare formula solenne, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) (Cass. n. 18546/2020; Cass. n. 15714/2018; Cass. n. 16465/2017; Cass. n. 3371/2010; Cass. n.
24656/2010), essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (Cass.
n. 24054/2015; Cass. n. 5681/2006; Cass. n. 4464/2003). Tale effetto non è ravvisabile in semplici sollecitazioni prive della presenza di una intimazione e di una espressa richiesta di adempimento al debitore, risultando altresì priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento (Cass. n. 279/2024).
In ordine alla idoneità di una fattura a fungere da atto interruttivo della prescrizione la Cassazione ha sottolineato che la fattura può costituire atto di costituzione in mora se il creditore manifesti chiaramente con l'invio della stessa (essendo sempre necessario che sia portata a conoscenza del debitore) la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto, essendo però stato ribadito che si tratta di un accertamento pagina 7 di 11 che costituisce indagine di fatto ed è, perciò, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici
(Cass. n. 12070/2006). Può perciò ritenersi che l'invio di una fattura commerciale - sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all'art. 1219, comma 1, c.c. - può risultare idoneo a tale scopo solo allorché risulti corredata dall'indicazione di un termine per il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora.
Ebbene, nel caso in esame non è presente alcun atto notificato alla odierna appellata nel biennio successivo al sinistro tale da poter essere qualificato quale atto interruttivo della prescrizione, non riscontrandosi alcun atto a mezzo del quale la appellante ha manifestato la sua volontà di ottenere il soddisfacimento del credito. Né il termine (60 giorni) di pagamento indicato nella fattura proforma allegata in atti è atto idoneo alla interruzione della prescrizione, in quanto non si tratta di termine essenziale né con tale atto l'appellante ha esplicitato la sua volontà di costituire in mora la compagnia assicurativa.
Si precisa che la totalità degli ulteriori documenti allegati sono successivi all'8 novembre 2012 e, quindi, non sono idonei a fungere da atti interruttivi della prescrizione. “La si vedeva costretta a dare Parte_1 incarico anche al proprio legale che con missiva del 16/05/2014, reiterava la richiesta alla Controparte_5
(oggi del pagamento della somma di € 1.537,39 (comprensiva di Iva), richiesta con esito negativo. Controparte_6
Dopo che è stata dichiarata fallita il Curatore del , Parte_1 Parte_1
Dott. , dava incarico allo scrivente Studio Legale per recuperare le somme dovute dalla Compagnia Parte_2
(Oggi , responsabile. In data 24.09.2015 e Controparte_5 Controparte_6
02.05.2017, veniva inviata con PEC alla missiva in cui si invitava a pagare in Controparte_6 favore del le somme dovute. In data 21.12.2018, veniva inviata con PEC alla Parte_1 missiva in cui si reiterava la richiesta di risarcimento dei danni nonché invito alla Controparte_6 stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art.3 del D.L.132/2014, il tutto con esito negativo”; come è evidente tutti i documenti che sarebbero idonei ad interrompere il termine di cui all'art. 2947 sono stati notificati oltre il biennio utile alla interruzione della prescrizione.
Da quanto esposto consegue che il primo motivo di gravame debba essere rigettato poiché la sentenza del Dott. CC è esente da profili di erroneità o illegittimità, essendo corretta la affermazione secondo la quale il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione è quello del 16.05.2014 ossia un atto successivo all'8 novembre 2012.
Le medesime considerazioni si estendono anche al secondo motivo di gravame ossia quello avente ad oggetto la violazione dell'art. 2944 c.c., dovendosi attribuire alle comunicazioni intercorse con la
Compagnia di assicurazione veste di atto di riconoscimento del debito.
Sulla citata questione il Dott. CC ha escluso che dette comunicazioni costituiscano riconoscimento del debito, sull'assunto che “le mere trattative non avendo quale logico presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria non integrano da sé sole gli estremi del riconoscimento del diritto altrui”. pagina 8 di 11 Ebbene, giova precisare che l'art. 2944 c.c. prevede che “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”. Tale norma, quindi, garantisce che la prescrizione non operi qualora sopraggiunga una causa che faccia venire meno l'inerzia del titolare, eliminando pertanto il presupposto stesso dell'istituto.
In ordine alla qualifica delle trattive intercorrente tra le parti quale atto di ricognizione del debito, la
Cassazione ha affermato che “Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo - non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria - in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell' art. 2944 c.c. nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato” (Cassazione civile, sez. III, 27.02.2019, n. 5721). Sempre sulla citata tematica la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “le trattative di amichevole composizione possono comportare
l'interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione sia mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, ma non anche all'esistenza, del diritto, sicché, a fortiori, l'effetto interruttivo si realizza quando le trattative abbiano avuto ad oggetto esclusivamente la liquidazione del quantum e si siano svolte in circostanze e con modalità tali da implicare l'ammissione del diritto stesso” (Cassazione civile, sez. III, 24.09.2015, n. 18879). Pertanto, le sole trattive qualificabili quale atto rilevante ex art. 2944 c.c. sono o quelle che hanno condotto alla composizione della lite o quelle nell'ambito delle quali il debitore espressamente riconosce l'an della pretesa quale è quanto viene a verificarsi nel caso in cui all'esito delle trattative il solo profilo controverso sia quello relativo alla quantificazione della pretesa del creditore. A riguardo si rinvia alla giurisprudenza di merito secondo la quale “il riconoscimento del diritto altrui, atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente consistere in una esplicita dichiarazione di volontà di riconoscere il credito, ma può anche concretizzarsi in un atto tacito, un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore, comportamento che si desume, ad esempio, dalle trattative finalizzate ad una liquidazione del quantum che implichino l'ammissione del diritto”
(Tribunale, Ferrara, sez. I, 01.10.2024, n. 939).
Tanto premesso, deve escludersi che le comunicazioni intercorse tra l'odierna appellante e CP_1 siano sussumibili nel disposto di cui all'art. 2944 c.c., in quanto giammai l'appellata ha espressamente riconosciuto il diritto di credito di . Nella lettera indirizzata da al sig. Parte_1 Parte_1 CP_1
e a si legge che la compagnia assicurativa si è limitata a evidenziare la carenza di Per_1 Parte_1 taluni documenti necessari all'esame della pretesa creditoria, dovendosi quindi escludere la presenza di alcuna dichiarazione dalla quale sia desumibile la sua volontà di riconoscere il debito (cfr. doc. 7 allegato atto di appello).
Pertanto, anche il secondo motivo di gravame deve essere rigettato con conseguente conferma della pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione della pretesa creditorio.
Il rigetto del primo e del secondo motivo di gravame escludono la necessità di esaminare gli ulteriori pagina 9 di 11 motivi di impugnazione, essendo prescritto il diritto di credito vantato da nei Parte_1 confronti di e del sig. Controparte_1 Per_1
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Si precisa che con riferimento alla posizione del sig. rimasto contumace nel presente Per_1 procedimento, deve essere fatta applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo il quale “se da un lato costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il Giudice possa disporre la compensazione delle spese a carico del convenuto contumace, non altrettanto può dirsi per la condanna alle spese in favore del contumace vittorioso. Tale assunto trae fondamento dalla seguente considerazione la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91
c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011).
Alla luce di quanto sopra esposto è evidente, pertanto, che il contumace vittorioso (sig. , Per_1 avendo deliberatamente deciso di non costituirsi in giudizio, non avrà diritto al rimborso delle spese processuali, giacché non ha espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nel procedimento medesimo.
Infine, in ragione del rigetto dell'appello, in forza dell'art. 13, comma 1 quater T.U.S.G., nel testo modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 17 e 18, applicabile ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (Sez. 6 - 3, sent. n. 14515 del 10/07/2015, Rv. 636018), si dà atto, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. civ. sez. un. 20 febbraio 2020, n.
43151, della ricorrenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
➢ Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
➢ Condanna al pagamento delle spese di lite relative al presente Parte_1 procedimento in favore di che si liquidano in euro 3.397,00, Controparte_1 oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge;
➢ Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Rimini, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato)”; per contro, può esimersi dall'attestazione “quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, in detta pronuncia si è osservato che:
- poiché l'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di legge, ha natura di debito tributario, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario;
- poiché la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo, di natura processuale, costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo, appartenente al diritto sostanziale tributario, consistente nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, “l'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”;
- il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della insussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono;
- “poiché l'obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributo unificato è normativamente dipendente - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, T.U.S.G. - dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il I contributo unificato iniziale”;
- il giudice dell'impugnazione, quando pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, “deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una pagina 10 di 11