CASS
Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2024, n. 3428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3428 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO ES nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento ZO FF nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento c/ NA LU nato a [...] il [...] NA FR nato a [...] il [...] inoltre: GERMINALE IMMACOLATA, ZO ON, ME AN avverso l'ordinanza del 08/06/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'al. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. IG Giordano, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 28 settembre 2023 la difesa dei ricorrenti ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha insistito nel motivo di ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3428 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 19/10/2023 Ritenuto in fatto ZO NC e ZO AE hanno proposto ricorso per cassazione "avverso l'ordinanza, emessa in udienza in data 08.06.2023" dal giudice monocratico del Tribunale di S.Maria Capua Vetere "con la quale veniva dichiarata l'estromissione delle parti civili costituite" nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti di AS IG e AS CE per il delitto di cui agli artt.110,612 comma 2 cod. pen., commesso nei loro confronti e di altre tre persone, IN MM, ZO NT e RI AN. 1.L'atto d'impugnazione ha articolato, tramite difensore abilitato, un solo motivo, con il quale sono stati dedotti i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. - insufficienza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione - e lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla "inosservanza e erronea applicazione della norma di cui agli artt. 80,81,82 c.p.p.". L'ordinanza, ad avviso dei ricorrenti, confonderebbe la posizione della "persona offesa" da quella della "parte civile", veste che i medesimi hanno assunto nel processo attraverso un regolare atto di costituzione;
pertanto, la loro mancata comparizione all'udienza prevista per la loro audizione non avrebbe potuto comportarne l'esclusione come parti civili ma, semmai, la semplice sottoposizione ad una sanzione pecuniaria a causa dell'assenza ingiustificata. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere in data 8 giugno 2023, e con esso - in applicazione dell'art. 152 comma 3 n. 1) cod. pen. - come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. h) n. 2) del Decr. Igs. n. 150 del 2022 - nel prendere atto della ingiustificata mancata comparizione in udienza, in qualità di testimoni, dei querelanti che hanno promosso il presente ricorso, il giudice ne ha sancito, in seno al verbale, l'equivalenza "a remissione tacita di querela". Non si tratta, pertanto, di un'ordinanza di esclusione ex officio della parte civile, a norma dell'art. 81 cod. proc. pen. che - in ogni caso - sfuggirebbe all'alveo delle facoltà d'impugnazione in sede di legittimità, stante il condivisibile principio ci diritto secondo il quale in tema di partecipazione della parte civile al dibattimento, l'ordinanza di esclusione della parte civile, che è sempre e definitivamente inoppugnabile, non è abnorme, in quanto assunta nell'esercizio di un potere attribuito al giudice dall'ordinamento e non determina una situazione di stallo del procedimento, rallentandone lo svolgimento (In motivazione la Corte ha evidenziato che il provvedimento non avendo contenuto decisorio, non pregiudica il a danneggiato, che potrà esercitare l'azione risarcitoria in sede civile) (Sez. 5, n. 17169 del 16/01/2023, Bellusci, Rv. 284656 e sez. U n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858). 2. Il provvedimento pronunciato dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere non è, a sua volta, in sé autonomamente impugnabile in quanto privo di qualsiasi portata ed efficacia decisoria, vuoi perché la remissione della querela non produce effetto se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata (art. 155 cod. pen.) - e non si ha evidenza di tale segmento procedimentale - vuoi perché, in ogni caso, la compresenza di altri querelanti, persone offese in relazione al medesimo reato ascritto agli imputati, non ne consente l'estinzione fino a che non intervenga, come naturale, la remissione di tutti (art. 154 cod. pen.). Tale provvedimento non sarebbe impugnabile neppure sotto il profilo dell'abnormità strutturale o funzionale - vizio categoriale comunque non enunciato nel ricorso - in quanto formalizzato con il richiamo esplicito ad una formale disposizione di legge - e dunque non avulso dall'ordinamento - e che non determina situazioni di stallo processuale o di indebita regressione ad altra fase del procedimento penale (cfr. per il principio espresso Sez. U n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv.243590). In definitiva, si tratta di una pronunzia che, qualora confluita in un capo della sentenza emessa all'esito del giudizio, sarebbe assorbita in quest'ultimo atto, di per sè impugnabile con l'ordinario mezzo di gravame previsto dal codice di rito. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, arche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/10/2023 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'al. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. IG Giordano, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 28 settembre 2023 la difesa dei ricorrenti ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha insistito nel motivo di ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3428 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 19/10/2023 Ritenuto in fatto ZO NC e ZO AE hanno proposto ricorso per cassazione "avverso l'ordinanza, emessa in udienza in data 08.06.2023" dal giudice monocratico del Tribunale di S.Maria Capua Vetere "con la quale veniva dichiarata l'estromissione delle parti civili costituite" nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti di AS IG e AS CE per il delitto di cui agli artt.110,612 comma 2 cod. pen., commesso nei loro confronti e di altre tre persone, IN MM, ZO NT e RI AN. 1.L'atto d'impugnazione ha articolato, tramite difensore abilitato, un solo motivo, con il quale sono stati dedotti i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. - insufficienza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione - e lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla "inosservanza e erronea applicazione della norma di cui agli artt. 80,81,82 c.p.p.". L'ordinanza, ad avviso dei ricorrenti, confonderebbe la posizione della "persona offesa" da quella della "parte civile", veste che i medesimi hanno assunto nel processo attraverso un regolare atto di costituzione;
pertanto, la loro mancata comparizione all'udienza prevista per la loro audizione non avrebbe potuto comportarne l'esclusione come parti civili ma, semmai, la semplice sottoposizione ad una sanzione pecuniaria a causa dell'assenza ingiustificata. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere in data 8 giugno 2023, e con esso - in applicazione dell'art. 152 comma 3 n. 1) cod. pen. - come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. h) n. 2) del Decr. Igs. n. 150 del 2022 - nel prendere atto della ingiustificata mancata comparizione in udienza, in qualità di testimoni, dei querelanti che hanno promosso il presente ricorso, il giudice ne ha sancito, in seno al verbale, l'equivalenza "a remissione tacita di querela". Non si tratta, pertanto, di un'ordinanza di esclusione ex officio della parte civile, a norma dell'art. 81 cod. proc. pen. che - in ogni caso - sfuggirebbe all'alveo delle facoltà d'impugnazione in sede di legittimità, stante il condivisibile principio ci diritto secondo il quale in tema di partecipazione della parte civile al dibattimento, l'ordinanza di esclusione della parte civile, che è sempre e definitivamente inoppugnabile, non è abnorme, in quanto assunta nell'esercizio di un potere attribuito al giudice dall'ordinamento e non determina una situazione di stallo del procedimento, rallentandone lo svolgimento (In motivazione la Corte ha evidenziato che il provvedimento non avendo contenuto decisorio, non pregiudica il a danneggiato, che potrà esercitare l'azione risarcitoria in sede civile) (Sez. 5, n. 17169 del 16/01/2023, Bellusci, Rv. 284656 e sez. U n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858). 2. Il provvedimento pronunciato dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere non è, a sua volta, in sé autonomamente impugnabile in quanto privo di qualsiasi portata ed efficacia decisoria, vuoi perché la remissione della querela non produce effetto se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata (art. 155 cod. pen.) - e non si ha evidenza di tale segmento procedimentale - vuoi perché, in ogni caso, la compresenza di altri querelanti, persone offese in relazione al medesimo reato ascritto agli imputati, non ne consente l'estinzione fino a che non intervenga, come naturale, la remissione di tutti (art. 154 cod. pen.). Tale provvedimento non sarebbe impugnabile neppure sotto il profilo dell'abnormità strutturale o funzionale - vizio categoriale comunque non enunciato nel ricorso - in quanto formalizzato con il richiamo esplicito ad una formale disposizione di legge - e dunque non avulso dall'ordinamento - e che non determina situazioni di stallo processuale o di indebita regressione ad altra fase del procedimento penale (cfr. per il principio espresso Sez. U n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv.243590). In definitiva, si tratta di una pronunzia che, qualora confluita in un capo della sentenza emessa all'esito del giudizio, sarebbe assorbita in quest'ultimo atto, di per sè impugnabile con l'ordinario mezzo di gravame previsto dal codice di rito. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, arche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/10/2023 Il consigliere estensore Il Presidente