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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2024, n. 16408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16408 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HI IU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 03/05/2023 dalla Corte d'appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
preso atto delle richieste formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
preso atto dell'assenza dell'avv. Damiano Somma, difensore dell'imputato, che aveva inoltrato istanza di trattazione orale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16408 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 01/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di IU HI, avv. Damiano Somma, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Matera ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 7, e 625, comma primo, n. 2, cod. pen. 2. La difesa articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza di legge in relazione agli artt. 157, 157-bis, 161, 178 e 179 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, eccepisce la nullità della sentenza lamentando che all'udienza di trattazione del 03 maggio 2023, l'imputato era stato dichiarato assente nonostante: - non vi fosse la prova della notifica allo stesso - presso il domicilio nel quale erano stati notificati i precedenti atti - del decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 03 maggio 2023, fissata dinanzi alla corte territoriale a seguito di rinvio;
- non fosse decorso il termine di avvenuta giacenza, previsto per il giorno 09 giugno 2023 e, dunque, in epoca successiva alla celebrazione del giudizio in appello fissata per il giorno 03 maggio 2023. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge penale in relazione alla normativa emergenziale da Covid-19 e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, nel calcolare il termine per impugnare, erroneamente ha considerato come periodo di sospensione, previsto anche per le impugnazioni, solo il lasso temporale dal 09 marzo 2020 al 15 aprile 2020, fissato dall'art. 83 dl. 17 marzo 2020, n. 18, e non anche il periodo dal 15 aprile 2020 all'il maggio 2020 stabilito dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, sicché, tenuto conto anche del termine di novanta giorni indicato dal Tribunale di Matera per il deposito della motivazione, la data per la proposizione del ricorso in appello era quella del 27 luglio 2020, corrispondente al giorno in cui l'atto di appello era stato depositato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Fondato è il secondo motivo di ricorso che assorbe il primo. 2. Dagli atti del fascicolo, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale della censura articolata, risulta che: - la sentenza di primo grado era stata emessa in data 10 gennaio 2020; - il deposito della motivazione era stato riservato nel termine di novanta giorni;
- il termine determinato per il deposito della motivazione andava a scadere in data 09 aprile 2020; 2 - la sentenza era stata depositata in data 26 marzo 2020, anticipatamente rispetto al termine assegnato dal tribunale. 3. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine per proporre impugnazione decorre sempre dalla scadenza del termine che il giudice si è assegnato e che, pertanto, non rileva la circostanza che la sentenza sia stata depositata in anticipo (Sez. 6, n. 663 del 10/11/2022, dep. 2023, Fallea, Rv. 284163; Sez.3, n. 35149 del 23/2/2017, Prosperi, Rv. 271188) in quanto, diversamente, ove si ritenesse la data in cui sia stata depositata la sentenza, anticipatamente rispetto al termine ex art. 544 cod. proc. pen., la parte sarebbe onerata di una continua verifica in cancelleria. 3. Nel caso di specie, la corte d'appello, individuata, ex art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., nel giorno 24 maggio 2020 la data di scadenza del termine di quarantacinque giorni per il deposito dell'atto di appello, ha considerato anche la sospensione dei termini, introdotta dalla disciplina emergenziale da Covid-19, per il periodo dal 09 marzo al 15 aprile 2020, individuando come data di scadenza finale il giorno 25 giugno 2020 e così dichiarando inammissibile l'appello proposto il successivo giorno 27 luglio 2020. 3.1 Il computo sviluppato dai giudici di appello è errato, in quanto: - per effetto dell'autoassegnazione del termine di scadenza di novanta giorni per il deposito della motivazione, il termine finale per la proposizione dell'appello, con scadenza, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla data del 24 maggio 2020, andava ulteriormente differito di sessantaquattro giorni in virtù della disciplina emergenziale da Covid- 19. Infatti, il termine di sospensione previsto dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 - che testualmente stabiliva che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo» - con dl. 08 aprile 2020, n. 23 è stato prorogato al successivo 11 maggio 2020. Ne consegue che, applicando correttamente le disposizioni normative emergenziali susseguitesi e, dunque, la sospensione del termine per il deposito dal 9 marzo all'il maggio 2020, per la durata complessiva di sessantaquattro giorni, la scadenza finale per la proposizione dell'impugnazione andava individuata ben oltre la data indicata dai giudici di appello, in quanto il dies a quo per la proposizione delle impugnazioni è in ogni caso ricollegato alla scadenza del termine indicato dal giudice nel dispositivo. 4. Preso atto dell'errore in cui è caduta la corte di appello nell'individuare il dies a quo, la proposizione del ricorso in appello deve ritenersi tempestiva, con conseguente annullamento 3 senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per nuovo giudizio alla Corte di appello di Potenza. Così deciso il 01/02/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
preso atto delle richieste formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
preso atto dell'assenza dell'avv. Damiano Somma, difensore dell'imputato, che aveva inoltrato istanza di trattazione orale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16408 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 01/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di IU HI, avv. Damiano Somma, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Matera ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 7, e 625, comma primo, n. 2, cod. pen. 2. La difesa articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza di legge in relazione agli artt. 157, 157-bis, 161, 178 e 179 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, eccepisce la nullità della sentenza lamentando che all'udienza di trattazione del 03 maggio 2023, l'imputato era stato dichiarato assente nonostante: - non vi fosse la prova della notifica allo stesso - presso il domicilio nel quale erano stati notificati i precedenti atti - del decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 03 maggio 2023, fissata dinanzi alla corte territoriale a seguito di rinvio;
- non fosse decorso il termine di avvenuta giacenza, previsto per il giorno 09 giugno 2023 e, dunque, in epoca successiva alla celebrazione del giudizio in appello fissata per il giorno 03 maggio 2023. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge penale in relazione alla normativa emergenziale da Covid-19 e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, nel calcolare il termine per impugnare, erroneamente ha considerato come periodo di sospensione, previsto anche per le impugnazioni, solo il lasso temporale dal 09 marzo 2020 al 15 aprile 2020, fissato dall'art. 83 dl. 17 marzo 2020, n. 18, e non anche il periodo dal 15 aprile 2020 all'il maggio 2020 stabilito dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, sicché, tenuto conto anche del termine di novanta giorni indicato dal Tribunale di Matera per il deposito della motivazione, la data per la proposizione del ricorso in appello era quella del 27 luglio 2020, corrispondente al giorno in cui l'atto di appello era stato depositato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Fondato è il secondo motivo di ricorso che assorbe il primo. 2. Dagli atti del fascicolo, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale della censura articolata, risulta che: - la sentenza di primo grado era stata emessa in data 10 gennaio 2020; - il deposito della motivazione era stato riservato nel termine di novanta giorni;
- il termine determinato per il deposito della motivazione andava a scadere in data 09 aprile 2020; 2 - la sentenza era stata depositata in data 26 marzo 2020, anticipatamente rispetto al termine assegnato dal tribunale. 3. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine per proporre impugnazione decorre sempre dalla scadenza del termine che il giudice si è assegnato e che, pertanto, non rileva la circostanza che la sentenza sia stata depositata in anticipo (Sez. 6, n. 663 del 10/11/2022, dep. 2023, Fallea, Rv. 284163; Sez.3, n. 35149 del 23/2/2017, Prosperi, Rv. 271188) in quanto, diversamente, ove si ritenesse la data in cui sia stata depositata la sentenza, anticipatamente rispetto al termine ex art. 544 cod. proc. pen., la parte sarebbe onerata di una continua verifica in cancelleria. 3. Nel caso di specie, la corte d'appello, individuata, ex art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., nel giorno 24 maggio 2020 la data di scadenza del termine di quarantacinque giorni per il deposito dell'atto di appello, ha considerato anche la sospensione dei termini, introdotta dalla disciplina emergenziale da Covid-19, per il periodo dal 09 marzo al 15 aprile 2020, individuando come data di scadenza finale il giorno 25 giugno 2020 e così dichiarando inammissibile l'appello proposto il successivo giorno 27 luglio 2020. 3.1 Il computo sviluppato dai giudici di appello è errato, in quanto: - per effetto dell'autoassegnazione del termine di scadenza di novanta giorni per il deposito della motivazione, il termine finale per la proposizione dell'appello, con scadenza, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla data del 24 maggio 2020, andava ulteriormente differito di sessantaquattro giorni in virtù della disciplina emergenziale da Covid- 19. Infatti, il termine di sospensione previsto dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 - che testualmente stabiliva che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo» - con dl. 08 aprile 2020, n. 23 è stato prorogato al successivo 11 maggio 2020. Ne consegue che, applicando correttamente le disposizioni normative emergenziali susseguitesi e, dunque, la sospensione del termine per il deposito dal 9 marzo all'il maggio 2020, per la durata complessiva di sessantaquattro giorni, la scadenza finale per la proposizione dell'impugnazione andava individuata ben oltre la data indicata dai giudici di appello, in quanto il dies a quo per la proposizione delle impugnazioni è in ogni caso ricollegato alla scadenza del termine indicato dal giudice nel dispositivo. 4. Preso atto dell'errore in cui è caduta la corte di appello nell'individuare il dies a quo, la proposizione del ricorso in appello deve ritenersi tempestiva, con conseguente annullamento 3 senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per nuovo giudizio alla Corte di appello di Potenza. Così deciso il 01/02/2024.