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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Balletti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 30492 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fiorinda Conte (c.f. ) presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Giugliano in Campania NA alla via S. Nullo n. 179, country park;
pec:
fax n. 0818047873; Email_1
- Opponente -
CONTRO
, in persona del Presidente del C.d.A., avv. Giovanni Luschi, in qualità di mandataria di CP_1
incaricata dalla SPV Project ABS S.r.l. (C.F. e numero di iscrizione nel Controparte_2 Registro delle Imprese di Milano n. ) dell'attività di amministrazione e controllo P.IVA_1 dell'attività di recupero del portafoglio 4” acquistato dalla medesima in virtù del contratto CP_3 di cessione pro soluto, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 30 aprile 2016, rappresentata e difesa dall'Avv. Teodora Teofilatto (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 studio in Roma, Piazzale Luigi Sturzo, 15; fax n. 0652277340; pec:
; Email_2
- Oppostq –
OGGETTO: Opposizione a precetto CONCLUSIONI: Con note congiunte, depositate in data 20.12.2024, l'avv. Fiorinda Conte, in qualità di procuratrice costituita del sig. e l'avv. Teodora Teofilatto, in qualità di procuratrice Parte_1 della dichiaravano che, con atto già sottoscritto in data 19.12.2024 - che si provvedeva a depositare CP_1
- le parti avevano raggiunto un accordo transattivo a definizione di ogni pendenza tra le parti. Pertanto, congiuntamente, dichiaravano di rinunciare agli atti del presente giudizio. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 02.12.2021 veniva notificato al sig. atto di precetto, con cui la Parte_1 CP_1 richiedeva il pagamento della somma di € 8.120,24 sulla base del decreto ingiuntivo n. 789/2012,
[...]
RG 1020/2012, emesso in data 06.11.2012 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli.
Con atto di citazione ex art 615 e 617 cpc, notificato in data 21/12/2021, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione, chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo, accertare e dichiarare l'inesistenza del debito e la carenza di legittimazione attiva dell'opposta. L'opponente deduceva: 1) che l'atto di precetto era nullo ai sensi dell'art. 480 II comma c.p.c., in quanto non menzionava l'origine e la natura del presunto credito, né indicava il soggetto in favore del quale era stato rilasciato il titolo;
2) la carenza di legittimazione attiva di CP_1
3) la inesistenza della notifica del D.I. n. 789/2012, RG 1020/2012;
4) la nullità ed erroneità dell'atto di precetto, atteso che le somme indicate non erano, allo stato, dovute;
5) la mancata indicazione degli interessi di mora e la indeterminatezza dei calcoli. Contro La i è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con ordinanza del 18.01.2023, il G.U., sciogliendo la riserva, assunta alla prima udienza, rigettava l'istanza di sospensione, avanzata da e assegnava i termini di 30+30+20, Parte_1 decorrenti dal 25 gennaio 2023, per le attività di cui all'art. 183, 6° comma cpc.. All'esito, con successiva ordinanza, il G.U., rilevato d'ufficio che il decreto ingiuntivo D.I. n. 789/2012, RG 1020/2012, non dava conto dell'avvenuto esame, da parte del giudice che lo aveva emesso, della eventuale abusività delle clausole del contratto, concluso tra consumatore e professionista;
vista la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 17 maggio 2022, e l'interpretazione nomofilattica datane dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza 9479/2023 del 6.4.2023; rendeva edotta la parte opponente:
* della possibilità di far valere, dinanzi all'ufficio giudiziario, che aveva emesso il decreto ingiuntivo, nel termine di 40 giorni ex art. 650 c.p.c., decorrente dalla notifica del provvedimento, le eventuali ragioni di opposizione fondate sulla circostanza di cui alla premessa;
*che, ove non avesse esercitato tale facoltà nel termine assegnato, gli sarebbe stata preclusa ogni contestazione relativa al credito portato dal decreto ingiuntivo di cui in premessa.
Alla successiva udienza del 21 febbraio 2024 le parti davano atto che il aveva proposto, in Pt_1 data 5 dicembre 2023, opposizione tardiva ex art. 650 cpc avverso il decreto ingiuntivo n. 789/2012, iscritta al rg 25583/2023 del Tribunale di Napoli. All'udienza del 20.11.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, rassegnate le conclusioni, la causa era riservata in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle rispettive memorie conclusionali.
******
Tanto premesso, si rileva che con le note congiunte del 20.12.2024, i procuratori delle parti hanno concordemente dichiarato che, con atto sottoscritto in data 19.12.2024, che contestualmente depositavano, queste ultime avevano raggiunto un accordo transattivo a definizione di ogni loro pendenza, ivi compreso il presente giudizio.
Alla stregua del suddetto accordo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite.
La concorde richiesta delle parti in ordine alle spese lite rende superflua la valutazione della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione, proposta come in narrativa, così provvede:
1. dichiara cessata materia del contendere;
2. compensa integramente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Balletti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 30492 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fiorinda Conte (c.f. ) presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Giugliano in Campania NA alla via S. Nullo n. 179, country park;
pec:
fax n. 0818047873; Email_1
- Opponente -
CONTRO
, in persona del Presidente del C.d.A., avv. Giovanni Luschi, in qualità di mandataria di CP_1
incaricata dalla SPV Project ABS S.r.l. (C.F. e numero di iscrizione nel Controparte_2 Registro delle Imprese di Milano n. ) dell'attività di amministrazione e controllo P.IVA_1 dell'attività di recupero del portafoglio 4” acquistato dalla medesima in virtù del contratto CP_3 di cessione pro soluto, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 30 aprile 2016, rappresentata e difesa dall'Avv. Teodora Teofilatto (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 studio in Roma, Piazzale Luigi Sturzo, 15; fax n. 0652277340; pec:
; Email_2
- Oppostq –
OGGETTO: Opposizione a precetto CONCLUSIONI: Con note congiunte, depositate in data 20.12.2024, l'avv. Fiorinda Conte, in qualità di procuratrice costituita del sig. e l'avv. Teodora Teofilatto, in qualità di procuratrice Parte_1 della dichiaravano che, con atto già sottoscritto in data 19.12.2024 - che si provvedeva a depositare CP_1
- le parti avevano raggiunto un accordo transattivo a definizione di ogni pendenza tra le parti. Pertanto, congiuntamente, dichiaravano di rinunciare agli atti del presente giudizio. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 02.12.2021 veniva notificato al sig. atto di precetto, con cui la Parte_1 CP_1 richiedeva il pagamento della somma di € 8.120,24 sulla base del decreto ingiuntivo n. 789/2012,
[...]
RG 1020/2012, emesso in data 06.11.2012 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli.
Con atto di citazione ex art 615 e 617 cpc, notificato in data 21/12/2021, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione, chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo, accertare e dichiarare l'inesistenza del debito e la carenza di legittimazione attiva dell'opposta. L'opponente deduceva: 1) che l'atto di precetto era nullo ai sensi dell'art. 480 II comma c.p.c., in quanto non menzionava l'origine e la natura del presunto credito, né indicava il soggetto in favore del quale era stato rilasciato il titolo;
2) la carenza di legittimazione attiva di CP_1
3) la inesistenza della notifica del D.I. n. 789/2012, RG 1020/2012;
4) la nullità ed erroneità dell'atto di precetto, atteso che le somme indicate non erano, allo stato, dovute;
5) la mancata indicazione degli interessi di mora e la indeterminatezza dei calcoli. Contro La i è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con ordinanza del 18.01.2023, il G.U., sciogliendo la riserva, assunta alla prima udienza, rigettava l'istanza di sospensione, avanzata da e assegnava i termini di 30+30+20, Parte_1 decorrenti dal 25 gennaio 2023, per le attività di cui all'art. 183, 6° comma cpc.. All'esito, con successiva ordinanza, il G.U., rilevato d'ufficio che il decreto ingiuntivo D.I. n. 789/2012, RG 1020/2012, non dava conto dell'avvenuto esame, da parte del giudice che lo aveva emesso, della eventuale abusività delle clausole del contratto, concluso tra consumatore e professionista;
vista la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 17 maggio 2022, e l'interpretazione nomofilattica datane dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza 9479/2023 del 6.4.2023; rendeva edotta la parte opponente:
* della possibilità di far valere, dinanzi all'ufficio giudiziario, che aveva emesso il decreto ingiuntivo, nel termine di 40 giorni ex art. 650 c.p.c., decorrente dalla notifica del provvedimento, le eventuali ragioni di opposizione fondate sulla circostanza di cui alla premessa;
*che, ove non avesse esercitato tale facoltà nel termine assegnato, gli sarebbe stata preclusa ogni contestazione relativa al credito portato dal decreto ingiuntivo di cui in premessa.
Alla successiva udienza del 21 febbraio 2024 le parti davano atto che il aveva proposto, in Pt_1 data 5 dicembre 2023, opposizione tardiva ex art. 650 cpc avverso il decreto ingiuntivo n. 789/2012, iscritta al rg 25583/2023 del Tribunale di Napoli. All'udienza del 20.11.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, rassegnate le conclusioni, la causa era riservata in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle rispettive memorie conclusionali.
******
Tanto premesso, si rileva che con le note congiunte del 20.12.2024, i procuratori delle parti hanno concordemente dichiarato che, con atto sottoscritto in data 19.12.2024, che contestualmente depositavano, queste ultime avevano raggiunto un accordo transattivo a definizione di ogni loro pendenza, ivi compreso il presente giudizio.
Alla stregua del suddetto accordo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite.
La concorde richiesta delle parti in ordine alle spese lite rende superflua la valutazione della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione, proposta come in narrativa, così provvede:
1. dichiara cessata materia del contendere;
2. compensa integramente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti