TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 677
TAR
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
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TAR
Decreto cautelare 27 ottobre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
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TAR
Sentenza 13 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità della motivazione

    Il motivo è infondato poiché l'informativa interdittiva antimafia è una misura preventiva che prescinde dall'accertamento di responsabilità penali definitive e si basa su un quadro indiziario complessivo. La revoca della misura cautelare e le dichiarazioni in controesame non scalfirebbero la valutazione prefettizia.

  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di motivazione in ordine al diniego delle misure di prevenzione collaborativa

    Il motivo è fondato. La Prefettura non ha adeguatamente motivato il diniego delle misure collaborative, omettendo di indicare gli elementi che giustificano la natura immanente e sistemica della permeabilità mafiosa della società e l'iter logico che ha portato alla scelta della misura interdittiva rispetto a quelle collaborative.

  • Rigettato
    Violazione di legge e falsificazione applicazione norme sul Codice Antimafia

    Il motivo è infondato. Le conseguenze decadenziali sulle autorizzazioni derivano dall'esigenza di tutelare l'economia legale dall'aggressione criminale e sono direttamente collegate all'adozione dell'informazione interdittiva antimafia, non trovando applicazione il meccanismo della riabilitazione.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Il motivo è infondato. Il Comune ha correttamente disposto la sospensione e la cessazione dell'attività in conseguenza dell'interdittiva prefettizia, operando nell'esercizio dei propri poteri e nel rispetto dei principi di proporzionalità e motivazione.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione

    Il motivo è infondato. Il Comune ha operato nell'esercizio dei poteri attribuiti e nel rispetto del principio di proporzionalità, sorreggendo l'azione amministrativa con un'adeguata e congrua motivazione, avuto riguardo alla natura vincolata dei provvedimenti adottati.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento, illogicità e ingiustizia grave e manifesta

    Il motivo è infondato. Il Comune ha operato nell'esercizio dei poteri attribuiti e nel rispetto dei principi di proporzionalità e motivazione, avuto riguardo alla natura vincolata dei provvedimenti adottati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 677
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 677
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo