Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Decreto cautelare 27 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00677/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01254/2025 REG.RIC.
N. 01445/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2025, proposto da
-OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Muzzopappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
sul ricorso numero di registro generale 1445 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di L.R.P.T. della -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Proto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano De Benetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1254 del 2025:
del provvedimento prot. Interno n.-OMISSIS- del 25/08/2025, notificato in pari data, con cui la Prefettura di Vibo Valentia ha emesso informazione antimafia interdittiva nei confronti della società -OMISSIS--OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
quanto al ricorso n. 1445 del 2025:
per l'annullamento delle ordinanze n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, del 10.10.2025 e n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, del 10.10.2025, notificate entrambe dal messo comunale il 17.10.2025, aventi rispettivamente ad oggetto la prima: “ ordinanza di cessazione dell’attività di -OMISSIS- ubicato in -OMISSIS- – P.IVA -OMISSIS- ”; la seconda: “ ordinanza di cessazione dell’attività di commercio per -OMISSIS- ubicato in -OMISSIS- alla -OMISSIS-. -OMISSIS- e -OMISSIS- ; nonché occorrendo delle ordinanze nr. -OMISSIS- e nr. -OMISSIS- del 4.9.2025, emesse dal medesimo Comune di -OMISSIS-, notificate entrambe il 4.9.2025, aventi ad oggetto “ divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti prodotti dalla segnalazione certificata di inizio attività ” nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso e/o conseguente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RI LM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società -OMISSIS- s.a.s. di -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale con due differenti ricorsi, che per maggior intellegibilità della decisione assunta, occorre brevemente sintetizzare.
2. Con il primo, rubricato al n.rg. 1254/2025, notificato il 9 settembre 2025 e depositato il successivo 23 settembre 2025, la società è insorta avverso il provvedimento prefettizio n-OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Vibo Valentia ha disposto misura interdittiva nei confronti della società sulla base dei seguenti elementi:
- il rappresentante legale e socio accomandatario della ditta in parola -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- l’8.11.1967, è imputato per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110,501 bis e 416 bis c.1 c.p. nell’ambito del procedimento penale n.-OMISSIS- -OMISSIS- della Procura della Repubblica del Tribunale di -OMISSIS- - operazione denominata “-OMISSIS-”, per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 501 bis e 416 bis c.p. per aver asseritamente partecipato a un "cartello" per la predeterminazione del prezzo del pane, con l'aggravante di aver agevolato l'attività della locale di 'ndrangheta di -OMISSIS-;
- dalla suddetta imputazione è scaturita, a carico di -OMISSIS-, in data 7.09.2023,
ordinanza di custodia cautelare;
- per le frequentazioni da parte sia del socio accomandante, sia accomandatario, con soggetti controindicati.
Ha premesso che la società gestisce due attività, nel territorio di -OMISSIS-, una relativa alla rivendita -OMISSIS- e una di -OMISSIS- con n.10 unità lavorative.
Il legale rappresentante della società ha riferito di aver presentato memorie difensive nell’ambito del procedimento da cui è scaturito il provvedimento avversato e di essere stato personalmente ascoltato nell’audizione del 7 aprile 2024.
3. A fondamento del ricorso l’istante ha dunque posto i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 84 E 91 D.LGS. 159/2011). ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE, atteso che:
a) la Procura avrebbe ignorato i provvedimenti, a sé favorevoli, come l’ordinanza del Tribunale di -OMISSIS- del 4 gennaio 2024 (con la quale è stata revocata la misura precedentemente adottata per assenza della gravità indiziaria a carico del cautelato) e le risultanze del controesame del Maresciallo -OMISSIS- del 18 febbraio 2025, dalle quali si esclude un accordo sul prezzo del pane;
b) le riferite frequentazioni sono state genericamente indicate;
c) non è stata tenuta in considerazione la costituzione del legale rappresentante della società in epigrafe indicata quale parte civile nel processo scaturente dall’operazione “-OMISSIS-”, cui è seguita sentenza di condanna al pagamento del risarcimento del danno da parte del Gip del Tribunale di -OMISSIS- con sentenza n. -OMISSIS-;
2. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AL DINIEGO DELLE MISURE DI PREVENZIONE COLLABORATIVA (ART. 94-BIS D.LGS. 159/2011), per aver la Prefettura non adeguatamente valutato e motivato la mancata adozione di misure meno invasive ai danni della società.
4. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni in epigrafe indicate, ribadendo la legittimità del proprio operato, ad onta di quanto dalla società rappresentato nel procedimento, e tenuto conto anche dei provvedimenti favorevoli intervenuti e degli apporti probatori registrati nel processo penale a carico di -OMISSIS-, nell’ambito del citato controesame. Ha inoltre depositato la documentazione probatoria dalla quale è risultata la specificazione delle frequentazioni indicate nel provvedimento avversato.
5. Nel corso del giudizio sono stati adottati ulteriori provvedimenti a carico della società e della ditta individuale e, segnatamente:
- Ordinanze nn. -OMISSIS-, emesse dal Comune di Pizzo, notificate entrambe il 4.9.2025, aventi ad oggetto “ divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti prodotti dalla segnalazione certificata di inizio attività ” e rivolte alla società e alla ditta individuale;
- Ordinanze nn. -OMISSIS-, di cessazione dell’attività di commercio per la vendita al dettaglio di -OMISSIS-rispettivamente della società e della ditta individuale.
6. Tali provvedimenti sono stati quindi impugnati con il secondo ricorso (n. 1445/2025) da parte di -OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante della società, per vizi derivati dalle interdittive adottate, nonché per vizi propri, evidenziati con i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6, 67, 84 E 91, COMMA 6, COD. ANTIMAFIA, 14 PRELEGGI; ARTT. 67, CO. 5, COD. ANTIMAFIA IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2, 3, CO. 2, 4, 36, 41 E 97 COST.; 6 E 7 CEDU E 11 E 117 COST., dovendo la revoca della licenza essere disposta dalla stessa autorità che l’ha adottata, tenuto conto inoltre che l’art. 67 cod. antimafia – come condizione di efficacia – presuppone la definitività della misura di prevenzione personale, mentre, a parere del ricorrente, le misure antimafia non sono misure di prevenzione personali e, nel caso di specie, non hanno natura definitiva.
2) VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE.
2.1) Violazione artt. 67 e 34-bis D.lgs 6.9.2011, n. 159 (cod. Antimafia) in relazione agli artt. 2, 3, co. 2, 4, 41 Cost.; artt. 1, Protocollo 1 CEDU, 11 e 117 Cost. ribadendo il carattere di definitività della misura;
3) VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE.
3.1) Violazione artt. 3, legge 7.8.1990, n. 241 e 41 Carta dei diritti fondamentali dell’UE, n. C 364/01 del 18.12.2000 (difetto di motivazione); art. 49 stessa Carta UE (sul principio di proporzionalità delle sanzioni) e art. 6 Trattato Unione Europea (TUE) in relazione all’art. 117 Cost. – artt. 8 CEDU, 11 e 117 Cost., posto che non vi è indicazione delle motivazioni che hanno indotto alla cessazione in luogo della sospensione e per violazione del principio di proporzionalità;
3.2) mancanza di motivazione;
3.3) eccesso di potere sotto i profili del travisamento costituito da omissioni totali o parziali di circostanze fattuali; dell’illogicità e dell’ingiustizia grave e manifesta, rimandando ad un parere legale rimasto sconosciuto.
7. Si è costituita l’amministrazione comunale dando atto che, con provvedimento del 12 dicembre 2025 e del 27 gennaio 2026 è stata disposta la sospensione delle ordinanze nn. -OMISSIS- per ammissione della ditta individuale e della società al controllo giudiziario ex art. 34 bis del D.lgs. 159/2011.
8. Con ordinanza del 21 novembre 2025 il Collegio, dopo aver disposto la riunione dei giudizi, ha fissato l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
9. All’udienza del 25 febbraio 2026 il giudizio sui ricorsi riuniti è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Va dapprima scrutinato il ricorso relativo al giudizio riunente (r.g. 1254/2025).
1.1 Prima di passare in rassegna i motivi di ricorso, giova precisare che parte ricorrente ha impugnato esclusivamente l’informazione interdittiva -OMISSIS-, ossia quella che ha attinto la società istante. Non costituisce invece oggetto di giudizio l’informazione interdittiva della quale è destinatario -OMISSIS- in qualità di titolare della ditta individuale, atteso che seppur – erroneamente – allegata al ricorso non è oggetto di specifico gravame.
1.2 Tanto premesso con il primo motivo di ricorso l’istante ha denunciato i seguenti vizi: 1. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 84 E 91 D.LGS. 159/2011). ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE sostanziatisi:
a) nel travisamento del quadro indiziario relativo al processo “-OMISSIS-”;
b) nella genericità e inidoneità degli elementi relativi alle "frequentazioni";
c) nell'omessa valutazione di elementi di segno contrario, quali la costituzione come parte civile nel processo scaturito dall'operazione "-OMISSIS-".
1.3 Il motivo di ricorso è infondato.
È opportuna una preliminare ricognizione dei consolidati principi della giurisprudenza amministrativa, rilevanti nel caso di specie ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 20 gennaio 2017, n. 256):
- l'informativa interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
- trattandosi di una misura a carattere preventivo, l'interdittiva prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente;
- tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità, che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;
- essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata;
- anche se occorre che siano individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l'interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l'ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo;
- gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.
In argomento questa Sezione ha avuto modo di osservare che “ è sufficiente per l’emanazione un quadro indiziario, in cui assumono rilievo preponderante i fattori significativi, in termini di non manifesta infondatezza, dell’essere i comportamenti e le scelte dell'imprenditore un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle funzioni della pubblica amministrazione, un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa presenti elementi di condizionamento, in qualsiasi forma, da parte delle associazioni malavitose o, per converso, che essa dia luogo ad agevolazione, aiuto, supporto, anche solo logistico, pur indiretti, agli interessi e agli affari di tali associazioni ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 16 febbraio 2021, n. 321).
1.4 Tanto chiarito, l’avversata informativa interdittiva si fonda su un ampio e solido compendio di elementi, da cui inferire - al momento della sua adozione - la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa.
Per come evidenziato nel provvedimento avversato (circostanza questa peraltro pacifica tra le parti), al legale rappresentante “ pro tempore ” della società sono stati contestati i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 501 bis e 416 bis c.p. per aver asseritamente partecipato a un " cartello " per la predeterminazione del prezzo del pane, con l'aggravante di aver agevolato l'attività della Locale di 'ndrangheta di -OMISSIS-.
Segnatamente la Prefettura ha valorizzato un presunto accordo tra -OMISSIS-, quale produttore e fornitore di zona di pane e derivati e altri imprenditori locali dediti alla vendita al dettaglio, finalizzato a fissare il prezzo del pane al pubblico nella misura di € 2,50 al Kg, influenzando, anche per il tramite della caratura criminale di -OMISSIS-, i comportamenti degli altri operatori del settore e così determinando un rincaro diffuso del prezzo del predetto genere alimentare su una considerevole porzione del mercato interno, nella specie su una vasta area territoriale della provincia di -OMISSIS-. Suddetta condotta, peraltro, aggravata dal fine ultimo di agevolare l’attività della cosca locale avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., atteso che la manovra speculativa veniva condotta, a parere della Procura, appunto attraverso il ricorso ad un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica in quanto dotato dei caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’associazione di tipo mafioso ed armata.
In senso contrario non assume valenza idonea a scalfire la valutazione dell’amministrazione - che già solo per la caratura delle contestazioni mosse al -OMISSIS- è idonea a sorreggere sotto il profilo logico la decisione amministrativa, posto che ciò che gli si contesta è proprio una forma d’influenza, nelle scelte aziendali, da parte del sodalizio criminoso – il quadro penale medio tempore prospettatosi.
Diversamente dal processo penale, infatti, volto a formulare l’eventuale giudizio di colpevolezza al di là del ragionevole dubbio, attesa la sua funzione prevalentemente repressiva e sanzionatoria, le misure interdittive di cui al Dlgs 159/2011, poiché, come detto, finalizzate ad una funzione preventiva, si basano su un mero giudizio probabilistico. In tale logica la decisione amministrativa, sindacabile entro gli stretti limiti su menzionati, non è censurabile sotto il profilo della ragionevolezza e logicità, soprattutto in una logica d’insieme del quadro complessivo emerso, atteso che:
- quanto all’ordinanza con cui il Tribunale della Libertà di -OMISSIS- ha revocato la misura cautelare emessa a carico del legale rappresentante della società l’amministrazione, si tratta pur sempre di una appendice processuale relativa alla fase delle misure cautelari, svolta fuori dalle logiche dibattimentali e ispirata ad un criterio di mera probabilità indiziaria;
- quanto al controesame del teste -OMISSIS-, si tratta pur sempre di dichiarazioni parziali, trattandosi di un controesame, e di un elemento che si colloca in un mosaico probatorio a più ampio respiro e in fase di realizzazione, come tale compatibile con il giudizio espresso dall’amministrazione in sede di interdittiva.
In ordine all’eccepita genericità e inidoneità degli elementi relativi alle "frequentazioni” indicate nell’ordinanza avversata, va rilevato che l’amministrazione, nel costituirsi, ha specificato le frequentazioni riguardanti -OMISSIS- (si veda in proposito la nota d’informazione ex art. 100 D.Lgs. 159/11 della Legione Carabinieri “Calabria” Comando Provinciale di -OMISSIS- del 22 aprile 2023) relative al periodo 2000/2001 dalle quali emerge in particolare il controllo del 1° ottobre 2000 con soggetto, poi imputato nel processo scaturito dall’operazione -OMISSIS-, per associazione di tipo mafioso nonché attinto da condanne per evasione, violazioni norme in materia di sostanze stupefacenti ed altro, nonché precedenti di polizia per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale ed altro.
La caratura del soggetto indicato elide, a giudizio del Collegio, il dato temporale, denotando, al contrario di quanto prospettato dal ricorrente, un fondamento alla cautela preventiva assunta, poiché elemento valorizzabile nel senso della vicinanza dei soci agli esponenti della malavita organizzata sin da tempo risalente.
Neppure risulta positivamente valorizzabile la costituzione di parte civile della società nell’ambito del processo “-OMISSIS-” atteso che la parte ricorrente si è limitata a produrre il dispositivo dal quale non può trarsi quanto suggerito dalla difesa, ossia una presa di posizione della società nei confronti della criminalità organizzata, non essendo noti il capo di imputazione del -OMISSIS-, e quindi i fatti dedotti in giudizio, l’associazione di riferimento né qualsivoglia altro elemento idoneo porre in dubbio la valutazione svolta dall’amministrazione nel provvedimento avversato.
Ad avviso del Collegio, pertanto, il quadro degli illustrati elementi, traguardato non in un’ottica atomistica ma in una prospettiva complessiva, resiste alle deduzioni dell’esponente, emergendo la ragionevole prognosi secondo la logica del più probabile che non, adeguatamente motivata, che le decisioni dell’attività d’impresa possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata attraverso contatti con soggetti ad essa contigui ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 9 marzo 2021, n. 2887).
1.5 È invece fondato l’ulteriore motivo di ricorso concernente il difetto di motivazione del provvedimento avversato in ordine al diniego delle misure di prevenzione collaborativa (art. 94- bis d.lgs. 159/2011), per aver la Prefettura non adeguatamente valutato e motivato la mancata adozione di misure meno invasive ai danni della società.
Va premesso che ai sensi dell’art. 94 - bis d.lgs. 159/2011 il Prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una delle misure indicate. Di contro, qualora la parte, come nel caso di specie, nell’ambito del procedimento, richieda l’adozione di misure meno afflittive e volte a preservare l’attività imprenditoriale e i livelli occupazionali, l’amministrazione è tenuta ad esternare in maniera comprensibile le logiche sottese alla scelta relativa all’adozione di una misura piuttosto che un’altra.
Tanto chiarito, nel provvedimento impugnato l’amministrazione ha dato atto che “ gli elementi di fatto sopra riportati depongono per la sussistenza di un concreto pericolo di agevolazione immanente e sistemica e non occasionale della mafia da parte della ditta individuale in esame ” senza nulla ulteriormente aggiungere.
Il Collegio sul punto rileva che la motivazione addotta - tenuto conto della complessità dei fatti presupposti, delle emergenze processuali intervenute, del lungo tempo trascorso tra l’apertura del processo penale e l’adozione del provvedimento inibitorio, nonché avendo riguardo anche alle frequentazioni contestate e provate rispetto al solo -OMISSIS- e all’espressa richiesta di misure alternative a quella inibitoria - non risulta congrua e specifica, avendo la Prefettura omesso di indicare da quali elementi sia possibile trarre la natura immanente, sistemica e non occasionale della permeabilità mafiosa della società e, quindi, l’iter logico posto a fondamento della decisione, almeno rispetto al tipo di misura ritenuta proporzionata, non potendosi tralasciare che sulla base dei medesimi presupposti di non significatività e occasionalità entrambe le ditte sono state parimenti di recente ammesse al controllo giudiziario.
1.6 Il provvedimento avversato con il ricorso originario, quindi, va annullato in parte qua alla stregua del dedotto vizio di motivazione con conseguente onere dell’amministrazione di riprovvedere enunciando in modo circostanziato, qualora ritenga di confermare il provvedimento nei medesimi termini, le ragioni ancora eventualmente ostative al riconoscimento di misure di prevenzione collaborativa.
2. Occorre a questo punto scrutinare le istanze introdotte con il giudizio riunito (n. 1445/2025), relative all’annullamento dei provvedimenti di sospensione e di cessazione dell’attività tanto per vizi derivati, quanto per vizi propri.
2.1 I motivi di ricorso attinenti ai provvedimenti comunali, in quanto intimamente connessi possono essere trattati congiuntamente.
La ricorrente, come accennato nella parte in fatto, ha impugnato i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività della ditta individuale e della società, nonché le successive ordinanze di cessazione dell’attività. Limitatamente all’ordinanza n.-OMISSIS-, di cessazione dell’attività di commercio relativa alla ditta individuale, ha eccepito l’incompetenza, poiché, trattandosi di -OMISSIS-, la competenza appartiene all’Amministrazione finanziaria in luogo del Comune. Rispetto invece a tutti i provvedimenti assunti ha rilevato la violazione di legge - poiché le misure antimafia non sono “ misure cautelari interdittive ” ai sensi dell’art. 6 del codice antimafia e non hanno carattere di definitività come prescritto dal successivo art.67 - il difetto di proporzionalità e quello di motivazione.
I motivi sono infondati.
2.2 Va in primo luogo premesso, ai fini di una maggiore comprensione della vicenda e del rapporto tra i diversi provvedimenti assunti a carico dei soggetti ricorrenti, che le ordinanze -OMISSIS- sono state adottate per effetto delle informazioni interdittive emesse a carico rispettivamente della ditta individuale e della società, e che le due ordinanze nn. -OMISSIS-, invece, hanno come fondamento l’inottemperanza del provvedimento di sospensione. Si tratta in altri termini di atti conseguenziali dal carattere doveroso e vincolato.
Tanto chiarito, non è ravvisabile alcun vizio di incompetenza nell’ordinanza n. -OMISSIS- posto che la stessa non riguarda affatto la cessazione della licenza di -OMISSIS-ma, esclusivamente, l’attività commerciale di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari da parte della ditta individuale. Circostanza questa ulteriormente corroborata dall’avvio di separato procedimento di decadenza, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, comunicato il 3 gennaio 2026, limitato alla sola autorizzazione relativa alla -OMISSIS-.
2.3 Parimenti infondata è l’ulteriore doglianza relativa alla violazione degli artt. 6, 67, 84 e 91, comma 6, cod. antimafia, non essendo le informazioni interdittive sussumibili nell’alveo delle misure di prevenzioni personali definitive.
Segnatamente il Collegio rileva che il riferimento normativo è inconferente alla luce della giurisprudenza amministrativa sul punto, la quale ha infatti chiarito che “ Le conseguenze decadenziali sulle autorizzazioni dei provvedimenti interdittivi antimafia discendono dall'esigenza di elevare il livello della tutela dell'economia legale dall'aggressione criminale. Ciò attraverso la sottoposizione a controllo non solo dei rapporti amministrativi che danno accesso a risorse pubbliche, ma anche di quelli che consentono l'esercizio di attività economiche, subordinandole al controllo preventivo della P.A. e stabilendo che, anche in ipotesi di attività private soggette a mera autorizzazione, l'esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l'economia legale e altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubbliche. Tale orientamento si è poi consolidato nella giurisprudenza successiva secondo cui l'art. 89 bis, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 si interpreta nel senso che l'informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A. Sotto questo profilo, quindi, la revoca delle autorizzazioni anche se abilitanti l'esercizio dell'attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all'art. 67, dall'adozione dell'informazione interdittiva antimafia ed è legata alla perduranza di quest'ultima, non trovando applicazione quindi il meccanismo della riabilitazione propriamente ricollegabile alle misure di prevenzione aventi natura e finalità eterogenea ”.
In altri termini, la revoca delle abilitazioni già concesse, precedentemente rilasciate configura un contrarius actus adottato dall’amministrazione competente, in conseguenza dell’emissione dell’interdittiva prefettizia, dal carattere vincolato, in considerazione della ratio stessa della misura interdittiva.
2.4 Nel caso di specie, pertanto, il Comune ha correttamente disposto, in via prudenziale, dapprima la sospensione dell’attività, con contestuale avvio del procedimento di revoca, successivamente adottata anche in ragione della violazione dell’ordine precedentemente impartito. L’amministrazione ha così operato, non solo nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ma, altresì, nel rispetto del principio di proporzionalità e sorreggendo l’azione amministrativa con un’adeguata e congrua motivazione, avuto riguardo, peraltro, alla natura vincolata di entrambi i provvedimenti adottati.
3. Per tutte le ragioni esposte il ricorso riunente va accolto per quanto di ragione sussistendo il vizio motivazionale dedotto, mentre quello riunito va respinto.
4. Le spese di lite, tenuto conto dell’accoglimento parziale, possono essere compensate nella misura del 50% tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto nel giudizio 1254/2025, salvo il potere dell’amministrazione di riprovvedere nel senso indicato in parte motiva;
- Respinge il ricorso proposto nel giudizio r.g. n. 1445/2025;
- Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, in ragione della parziale compensazione, in € 2.000,00 per competenze, oltre spese generali e accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AS, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
RI LM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LM | AR AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.