Sentenza 25 maggio 2005
Massime • 1
Il sequestro preventivo di beni di cui è consentita la confisca ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, non deve essere preceduto , a pena di nullità, dalla informazione sul diritto di difesa prevista dall'art. 369 bis cod. proc. pen., in quanto si tratta di un atto "a sorpresa", diretto alla ricerca della prova, per il quale non è previsto il previo avviso al difensore. (Fattispecie in cui il sequestro preventivo di beni di una società è stato adottato a seguito delle indagini in ordine alla responsabilità amministrativa ad essa riconducibile in ordine al reato di truffa aggravata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2005, n. 23189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23189 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo - Presidente - del 25/05/2005
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 982
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 12523/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TECNOWIRE S.p.A. (legale rappresentante ed amministratore unico pro tempore: TT BR);
contro l'ordinanza pronunciata in data 2 marzo 2005 dal Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliano Casucci;
udito il P.G. Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 2 marzo 2005, il Tribunale di Avellino, in sede di riesame, confermava il provvedimento del GIP in sede, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di beni della società Tecnowire spa, sottoposta ad indagini in ordine alla responsabilità amministrativa a lei riconducibile in ordine al reato di truffa aggravata.
Il Tribunale riteneva infondate le eccezioni di natura procedurale, in particolare escludeva che l'avviso di fissazione di udienza in camera di consiglio (non potendosi considerare "atto" l'udienza ex art. 127 c.p.p.) dovesse contenere le informazioni di cui agli artt. 369, 369 bis c.p.p., alle quali è tenuto a provvedere il pubblico ministero. Nel merito condivideva le argomentazioni sviluppate dal GIP. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso la società Tecnowire spa, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione degli artt. 369 e 369 bis c.p.p. in relazione agli artt. 35, 47 c. 2 D.L.vo n. 231/2001 e 61 c.p.p., perché non costituendo la misura cautelare in questione un atto c.d. a sorpresa, perché adottato nel contraddittorio delle parti, la persona giuridica sottoposta ad indagini doveva essere adeguatamente informata sia del procedimento che dei diritti alla medesima spettanti, pena la nullità degli atti successivi all'espletamento dell'attività a cui il difensore aveva diritto a parteciparvi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La Tecnowire S.p.A. è sottoposta ad indagini per l'accertamento della sua responsabilità amministrativa in relazione al delitto di truffa aggravata in danno dello Stato a norma del D.Lgs.
8.6.2001 n. 231. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto con provvedimento dell'8 febbraio 2005, all'esito di udienza camerale tenuta nelle forme dell'art. 127 c.p.p. in applicazione del disposto dell'art. 47 c. 3 D.Lgs cit., il sequestro preventivo dei beni sociali acquistati a seguito del finanziamento agevolato ex lege n. 488/92 che in tesi di accusa si assume essere stato fraudolentemente conseguito. Sia il G.I.P. che il Tribunale del riesame hanno escluso che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale all'esito della quale è stato disposto il sequestro dovesse contenere l'informazione di garanzia di cui agli artt. 369 e 369 bis c.p.p. perché ad esse deve provvedere il pubblico ministero. La società ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa, perché la procedura adottata, dovendo garantire il contraddittorio delle parti deve prevedere la possibilità di intervento del difensore e quindi la sua previa nomina, che solo la comunicazione dell'informazione di garanzia (o atto equipollente) può assicurare.
La tesi difensiva sarebbe esatte solo se la disciplina dettata dall'art. 53 D.Lgs cit. prevedesse per il sequestro conservativo il procedimento stabilito dal precedente art. 47 per l'applicazione delle misure cautelari interdittive. Il sequestro preventivo, limitato alle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19 D.lgs 231/2001 per espressa previsione del citato art. 53,
conserva infatti la sua natura di atto c.d. a sorpresa, che va disposto dal giudice inaudita altera parte.
Già la collocazione sistematica, alla fine della Sezione quarta (del Capo secondo del D.Lgs. cit.) intitolata misure cautelari, lascia intendere che al sequestro preventivo (art. 53) e al sequestro conservativo (art. 54) non sono applicabili le regole dettate per le misure cautelari interdittive (artt. da 47 a 52). Insuperabile è poi il dato letterale che attraverso il rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 321 commi 3, 3 bis e 3 ter, 322, 322 bis e 323 c.p.p., in quanto applicabili, regola la procedura di applicazione del sequestro preventivo nell'ambito del procedimento di responsabilità amministrativa da reato delle società sul modulo procedimentale stabilito dal codice di rito penale.
La previsione di un'apposita norma, nonostante il generico richiamo alle disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili formulato dall'art. 34, si è resa necessaria per l'esigenza di specificare che il sequestro preventivo è previsto soltanto per le cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19 del medesimo D.Lgs..
Resta invece fermo che nel corso delle indagini preliminari, in caso di urgenza, il sequestro può essere disposto con decreto motivato del pubblico ministero ovvero possono procedervi direttamente gli ufficiali di polizia giudiziaria in attesa del decreto di convalida da parte del giudice. Il rinvio a tale possibilità rende evidente che il sequestro preventivo regolato dall'art. 53 D.Lgs. cit. conserva la sua natura di atto a sorpresa da disporre senza la previa procedura camerale prevista soltanto per l'adozione delle misure interdittive ex art. 47 e segg..
La relazione governativa al decreto legislativo in esame chiarisce ogni residuo dubbio: l'ultimo capoverso del paragrafo 17 dedicato alle misure cautelari prende in considerazione separatamente ("Discorso a se stante meritano.....") le previsioni di cui agli artt. 53 e 54, perché regolano "ipotesi di cautele autonome rispetto all'apparato di misure interdittive irrogabili alle persone giuridiche". Evidenzia che la legge di delega non ne aveva previsto la regolamentazione, che tuttavia si è resa necessaria in omaggio al generale rinvio alle regole processuali vigenti specie in riferimento al sequestro preventivo non applicabile in senso proprio (quello cioè afferente le cose pertinenti al reato la cui libera disponibilità può aggravare e protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati) di tal che si è inteso limitarlo "al sequestro preventivo in funzione di confisca con conseguente richiamo di parte della disciplina codicistica". Una diversa interpretazione sarebbe altresì contrastante con la legge di delega e quindi in violazione dell'art. 77 Cost., posto che l'art. 11 lett. o) L. 29.9.200 n. 300 attribuisce al legislatore delegato solo la competenza a rendere applicabili in sede cautelare le sanzioni interdittive indicate nella precedente lettera l) ("elle"). La ratio della previa celebrazione della camera di consiglio è funzionale all'ampia gamma delle misure interdittive applicabili e alla necessità di disporre quella più idonea a soddisfare le esigenze cautelari.
La Relazione ministeriale spiega infatti che "Il comma 2 dell'art. 47 .....muove....dalla convinzione che proprio la natura e le caratteristiche dell'ente giustificano il ricorso al previo contraddittorio in vista della decisione sulla domanda del pubblico ministero. La dialettica tra le parti costituisce lo strumento più efficace per porre il giudice nella condizione di adottare una misura interdittiva, che può avere conseguenze particolarmente incisive sulla vita della persona giuridica: in questo modo la richiesta cautelare del pubblico ministero viene a misurarsi con la prospettazione di ipotesi alternative dirette a paralizzare o attenuare l'iniziativa accusatoria, con l'effetto di ampliare l'orbita cognitiva del giudice....".
La procedura camerale adottata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avellino non era quindi necessaria, perché estranea allo schema di regolamentazione dettato dall'art. 53 D.Lgs. cit., che deroga rispetto alla disciplina codicistica solo per la limitazione del sequestro preventivo alle cose di cui è consentita la confisca. In conseguenza il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2005