Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5296 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia IL SOLE 24 ORE REPUBBLICA ITALIANA LA CORT052 9 6/ 02 dal Sig... IN NOME DEL POPOLO ITALIANO perdiritti € 12 HPR. 2002 ILGANCELLIERE SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Bruno D'ANGELO - R.G.N. 19184/99 Consigliere Cron. Dott. Federico ROSELLI 16126 Dott. ID VIDIRI - Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 21/02/02 Dott. Maura LA TERZA ConsigliereDott. Camilla DI IASI ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: D'MA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CHIRIACO, che lo rappresenta e difende, giusta delega natti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2002 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO 786 -1- TUCCARI di ROMA del 16.11.1999, REP. n. 52603; - controricorrente avverso la sentenza n. 18349/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 20/10/98 R.G.N. 74295/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. ID VIDIRI;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO MARTONE che ha concluso per inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 21 ottobre 1994, IO D'TO, già titolare di una rendita ex d.p.r. 1124/1965 in ragione di una riduzione della capacità di lavoro del 12%, ridotta dall'INAIL in sede di revisione al solo 5%, proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Pretore aveva rigettato la sua domanda diretta ad ottenere, previo riconoscimento dell'insussistenza di un miglioramento delle sue condizioni fisiche, la condanna dell'INAIL alla favore "della più elevata corresponsione in suo rendita vitalizia sulla base della percentuale VioliID Visku d'inabilità accertata in sede di consulenza tecnica", 1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma con sentenza del 20 ottobre 1998 rigettava l'appello e dichiarava irripetibili le spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che l'appellante si era limitato ad affermare l'inadeguatezza della decisione pretorile in quanto, a suo dire, esclusivamente basata su un pedissequo recepimento delle conclusioni del c.t.u. Orbene una siffatta affermazione, per la sua genericità, non era certo idonea ad esprimere censure specifiche in ordine CT errori della decisione impugnata. Ilad eventuali 1 1 . ricorso in appello, mancando quindi, in violazione dell'art. 434, comma 1, c.p.c., dell'esposizione sommaria dei fatti ed, esprimendo motivi d'impugnazione non specifici, andava rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Avverso tale decisione IO D'TO propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso l'INAIL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso FR D'TO deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione nonchè erronea applicazione di norma di legge. Sostiene in particolare che il Tribunale, seguendo un Giulo Kolui criterio di giudizio del tutto restrittivo, non aveva tenuto conto che il gravame da esso proposto, seppure in forma sintetica, conteneva una specifica censura nei riguardi della decisione del Pretore, criticandone l'assunto secondo la quale il tempo trascorso dalla prima revisione rendeva probabile un miglioramento della funzionalità dell'arto interessato. Affermazione che, per risultare basata su mere illazioni, era del tutto opinabile. Il giudice d'appello, estremamente rigoroso con l'appellante, non aveva poi dimostrato analoga severità nei confronti dell'INAIL, che nella propria memoria costitutiva aveva omesso qualsiasi 2 deduzione riportandosi genericamente alle difese del giudizio di primo grado. Il ricorso va dichiarato inammissibile. perE' giurisprudenza costante che il ricorso cassazione deve contenere la compiuta esposizione degli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'oggetto della controversia e per l'esatta individuazione della questione da risolvere senza necessità di ricorrere ad altre fonti. In tale contesto anche la mancata indicazione delle norme contrariamente a quantoche si assumono violate, disposto dall'art. 366 n. 4 c.p.c., può comportare ID LU l'inammissibilità del ricorso ove gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme ed i principi di diritto che si assumono violati e non rendano possibile la delimitazione del quid disputandum (cfr. al riguardo : Cass. 16 gennaio 302;Cass. 5 maggio 1995 n. 4923;Cass. 1996 n. 22 n. 10501). E' ottobre 1993 inoltre giurisprudenza costante che qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamento del c.t.u., ecc.) è necessario, 3 al fine della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - ove ricorra mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso la risultanza che egli - asserisce non valutata o insufficientemente valutata dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile, come già detto, sopperire con indagini integrative(cfr. ex plurimis: Cass. 15 giugno 1999 n. 5945;Cass. 24 febbraio 1998 n. 1988; Cass. 1 febbraio Jails LUn 1995 n. 1161). Alla stregua degli enunciati principi deve essere dichiarato, come già detto, l'inammissibilità del ricorso. Ed invero, il D'TO non ha nel ricorso indicato quale norma giuridica è stata violata;
non ha proceduto all' esposizione dei fatti per la quale v'è controversia (omettendo, tra l'altro, di precisare l'infermità per la quale aveva ottenuto la rendita nonchè le specifiche ragioni che avevano portato in sede di revisione a ritenere verificato il denunziato miglioramento); e, più esattamente, non ha individuato i fatti di causa in modo tale da rendere intellegibili anche le questioni oggetto dell'impugnazione. Le proposte censure finiscono, così, per esaurirsi in una generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata e nella conseguente istanza di cassazione. Per concludere, va osservato che il D'TO ha nellamentato che la sentenza del Tribunale dichiarare inammissibile il gravame dinanzi ad esso - si èproposto per mancata specificità dei motivi basata sulle conclusioni del consulente medico-legale, di cui ha, però, denunziato la erroneità in modo del tutto generico, omettendo sinanche di indicare le ragioni a dette conclusioni sottese. In tal modo il фривоGar to LUn il principio della D'TO ha, a sua volta, violato impugnazione, specificità dei motivi di concretizzandosi le sue censure in "mere affermazioni" del tutto opinabili,e,quindi, prive di qualsiasi rilevanza (cfr. sulla specificità dei motivi di impugnazione: Cass., Sez. un., 29 gennaio 2000 n. 16). In ragione della natura della controversia (art. 152 disp. att. c.p.c.), nessuna statuizione può essere emessa in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione. 5 Così deciso in Roma il 21 febbraio 2002. ID VisterРумово IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE - IL CANCELLIERE Depositato in 2002 (12/6/2002) l I D A oggi, , S S O A 0 L IL CANCELLIERE 3 1 T L , 3 O . the A 5 B T S I R . E A D P ' N S L A I L 3 T N E S 7 G - D O O 8 I P - S 1 A M N I 1 D E I S A É , D I O G A E R G T T O É S N T L I E T G S I E E R A I R L D L E O B 60