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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1666/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15700/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Direzione Centrale Sistemi Informativi E Innovazione - Dcsii - Ced - 91009730598
elettivamente domiciliato presso Direzione Centrale Sistemi Informativi E Innovazione - Dcsii - Ced
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. P.T. n. 20250002177911115782575 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1376/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.9.2025 , Ricorrente_1 impugnava il pignoramento presso terzi redatto ex art. 72 bis D.P.R. 602/73 per un importo complessivo pari ad euro 526,45, avente a fondamento il presunto mancato pagamento della tassa auto anno 2016 sulla base dei seguenti titoli:
Ingiunzione n.634263448941, presuntivamente notificata il 07/09/2022;
Com. L.228 N. 20230002108360933111707;
Intimazione n.20250002165231106059454 presuntivamente notificata il 13/03/2025.
Sosteneva l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento delle somme per la mancanza di notifica degli atti sottostanti al suddetto pignoramento.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si è costituita la Resistente_2 spa eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in ordine agli atti la cui notifica ricadeva nella competenza della regione Campania;
per il resto chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
in particolare ha dedotto di aver provveduto alla notifica dell'intimazione n. 20250002165231106059454 emessa il 24.01.2025 e notificata il 13.03.2025; del fermo amministrativo n. 20240002148731088826737 emesso in data 01.08.2024 e notificato il 13 settembre 2024; del preavviso di fermo n. 20230002123771026006080 emesso in data 13.10.2023 e notificato in data
20.02.2024; della Com.228 20230002108360933111707 del 28.04.2023 regolarmente notificata;
dell' ingiunzione di pagamento n. 634263448941 notificata al contribuente in data 7 settembre 2022.
Sostenuta poi in ogni caso anche la notifica dell' avviso di accertamento n. 634263448941 notificato al contribuente in data 21 ottobre 2019, ha concluso , quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
In data 18.12.2025 Municipia spa ha depositato memorie illustrative.
All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la giurisdizione della Commissione Tributaria adita.
La Corte di Cassazione con sentenza n.13913/2017 emessa a Sezioni Unite ha chiarito che l'opposizione all'atto di pignoramento, contenente crediti tributari, va proposta dinanzi alla Commissione tributaria laddove venga eccepita l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti dal pignoramento, a prescindere dal fatto che il contribuente abbia richiesto l'annullamento del solo atto di pignoramento o anche dell'atto presupposto.
La Suprema Corte ha ritenuto che : “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, secondo periodo, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella "notificazione della cartella di pagamento" (ovvero, a seconda dei casi, dell'avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, dell'avviso cosiddetto "impoesattivo" o dell'intimazione di pagamento): prima di tale notifica la controversia è devoluta al giudice tributario, dopo, al giudice ordinario. La disposizione richiede dunque, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo (o degli altri atti costituenti presupposti dell'esecuzione forzata tributaria). Ne deriva che l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria
(come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perchè non preceduto dalla suddetta notificazione Banca_1 una opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nella quale si fa valere una nullità "derivata" dell'atto espropriativo (sulla riconducibilità di siffatta impugnazione all'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. , ex plurimis, Cass. n. 252 del 2008) e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perchè si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso. In questa prospettiva, ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum. Rileva invece, ai fini indicati, il dedotto vizio dell'atto di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell'espropriazione forzata ( art. 491 c.p.c.).
La Suprema Corte ha quindi riaffermato il principio di diritto secondo cui "in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento),
è ammissibile e va proposta - ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, secondo periodo, art. 19, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e art. 617 cod. proc. civ. - davanti al giudice tributario".
Deve quindi essere esaminata l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici al pignoramento impugnato nel presente giudizio.
A sostegno della corretta notificazione degli atti prodromici di sua competenza Municipia spa ha depositato atti e relate di notifica dell'intimazione n. 20250002165231106059454 emessa il 24.01.2025 e notificata il 13.03.2025;
del fermo amministrativo n. 20240002148731088826737 emesso in data 01.08.2024 e notificato il 13 settembre 2024;
del preavviso di fermo n. 20230002123771026006080 emesso in data 13.10.2023 e notificato in data
20.02.2024.
A fronte di tale documentazione nulla ha eccepito parte ricorrente e pertanto l'opposizione deve essere quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo .
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €200,00 oltre iva cpa.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15700/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Direzione Centrale Sistemi Informativi E Innovazione - Dcsii - Ced - 91009730598
elettivamente domiciliato presso Direzione Centrale Sistemi Informativi E Innovazione - Dcsii - Ced
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. P.T. n. 20250002177911115782575 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1376/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.9.2025 , Ricorrente_1 impugnava il pignoramento presso terzi redatto ex art. 72 bis D.P.R. 602/73 per un importo complessivo pari ad euro 526,45, avente a fondamento il presunto mancato pagamento della tassa auto anno 2016 sulla base dei seguenti titoli:
Ingiunzione n.634263448941, presuntivamente notificata il 07/09/2022;
Com. L.228 N. 20230002108360933111707;
Intimazione n.20250002165231106059454 presuntivamente notificata il 13/03/2025.
Sosteneva l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento delle somme per la mancanza di notifica degli atti sottostanti al suddetto pignoramento.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si è costituita la Resistente_2 spa eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in ordine agli atti la cui notifica ricadeva nella competenza della regione Campania;
per il resto chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;
in particolare ha dedotto di aver provveduto alla notifica dell'intimazione n. 20250002165231106059454 emessa il 24.01.2025 e notificata il 13.03.2025; del fermo amministrativo n. 20240002148731088826737 emesso in data 01.08.2024 e notificato il 13 settembre 2024; del preavviso di fermo n. 20230002123771026006080 emesso in data 13.10.2023 e notificato in data
20.02.2024; della Com.228 20230002108360933111707 del 28.04.2023 regolarmente notificata;
dell' ingiunzione di pagamento n. 634263448941 notificata al contribuente in data 7 settembre 2022.
Sostenuta poi in ogni caso anche la notifica dell' avviso di accertamento n. 634263448941 notificato al contribuente in data 21 ottobre 2019, ha concluso , quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
In data 18.12.2025 Municipia spa ha depositato memorie illustrative.
All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la giurisdizione della Commissione Tributaria adita.
La Corte di Cassazione con sentenza n.13913/2017 emessa a Sezioni Unite ha chiarito che l'opposizione all'atto di pignoramento, contenente crediti tributari, va proposta dinanzi alla Commissione tributaria laddove venga eccepita l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti dal pignoramento, a prescindere dal fatto che il contribuente abbia richiesto l'annullamento del solo atto di pignoramento o anche dell'atto presupposto.
La Suprema Corte ha ritenuto che : “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, secondo periodo, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella "notificazione della cartella di pagamento" (ovvero, a seconda dei casi, dell'avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, dell'avviso cosiddetto "impoesattivo" o dell'intimazione di pagamento): prima di tale notifica la controversia è devoluta al giudice tributario, dopo, al giudice ordinario. La disposizione richiede dunque, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo (o degli altri atti costituenti presupposti dell'esecuzione forzata tributaria). Ne deriva che l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria
(come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perchè non preceduto dalla suddetta notificazione Banca_1 una opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nella quale si fa valere una nullità "derivata" dell'atto espropriativo (sulla riconducibilità di siffatta impugnazione all'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. , ex plurimis, Cass. n. 252 del 2008) e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perchè si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso. In questa prospettiva, ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum. Rileva invece, ai fini indicati, il dedotto vizio dell'atto di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell'espropriazione forzata ( art. 491 c.p.c.).
La Suprema Corte ha quindi riaffermato il principio di diritto secondo cui "in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento),
è ammissibile e va proposta - ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, secondo periodo, art. 19, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e art. 617 cod. proc. civ. - davanti al giudice tributario".
Deve quindi essere esaminata l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici al pignoramento impugnato nel presente giudizio.
A sostegno della corretta notificazione degli atti prodromici di sua competenza Municipia spa ha depositato atti e relate di notifica dell'intimazione n. 20250002165231106059454 emessa il 24.01.2025 e notificata il 13.03.2025;
del fermo amministrativo n. 20240002148731088826737 emesso in data 01.08.2024 e notificato il 13 settembre 2024;
del preavviso di fermo n. 20230002123771026006080 emesso in data 13.10.2023 e notificato in data
20.02.2024.
A fronte di tale documentazione nulla ha eccepito parte ricorrente e pertanto l'opposizione deve essere quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo .
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €200,00 oltre iva cpa.