Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1666
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del diritto al pagamento per mancanza di notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che, in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione all'atto di pignoramento che si assume viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti, sia ammissibile e debba essere proposta dinanzi al giudice tributario. La resistente ha depositato atti e relate di notifica degli atti presupposti, e il ricorrente non ha eccepito nulla in merito. Pertanto, l'opposizione è rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1666
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1666
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo