CASS
Sentenza 9 settembre 2021
Sentenza 9 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/09/2021, n. 33582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33582 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da NE ST, nato a [...] il [...] avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Caltanissetta il 23/10/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Piero Gaeta che ha chiesto l'annullamento con rinvio: RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte d'appello di Caltanissetta, Sezione misure di prevenzione, confermava il decreto con cui il Tribunale di Enna, il 7 gennaio 2020, aveva disposto procedersi all'esecuzione della misura di prevenzione residua della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei Penale Sent. Sez. 6 Num. 33582 Anno 2021 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 15/06/2021 confronti di ST NE, già allo stesso applicata per la durata di anni quattro in forza di decreto emesso il 16 febbraio 2004 e rimasta in parte ineseguita a causa dello stato di detenzione del proposto, protrattosi dal 12 gennaio 2006 al 10 aprile 2019. Il provvedimento della Corte territoriale era adottato sul rilievo che non potessero ritenersi superate le motivazioni che avevano indotto il soggetto ad inserirsi attivamente nel contesto mafioso di riferimento. 2. Con unico ed articolato motivo ricorre il NE, a mezzo del suo difensore, avv. Sinuhe Curcuraci, deducendo mera apparenza motivazionale, in relazione alla verifica della pericolosità sociale. In particolare, lamenta come la Corte d'appello, pur richiamando la sentenza della Corte cost. n. 291 del 2013, con la quale si è statuito che il decorso di un apprezzabile lasso temporale tra applicazione ed esecuzione della misura in esame impone una nuova verifica in ordine alla persistenza della pericolosità sociale, abbia completamente pretermesso la considerazione di alcuni elementi di innegabile valenza sintomatica, al fine di ritenere cessata tale condizione, costituiti da: a) la detenzione sofferta per circa tredici anni, con esito riabilitativo, avendo il NE meritato il beneficio della liberazione anticipata per tutto il periodo di espiazione, in ragione dell'attiva partecipazione prestata al programma di recupero, in assenza di rilievi disciplinari;
b) l'unicità del comportamento trasgressivo, risalente al 2017, commesso in costanza di regime detentivo, peraltro valutato di scarso impatto antisociale, al punto che per lo stesso non era stata irrogata sanzione disciplinare: c) l'assenza di comportamenti rilevanti, tali non potendo ritenersi gli incontri occasionali con i paesani asseritamente affiliati, avvenuti al bar o nella piazza del paese di Valguarnera Caropepe. 2. L'Avv. Generale dello Stato, Pietro Gaeta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Preliminarmente va evidenziata l'ammissibilità del vizio di apparenza di motivazione prospettato. Pur essendo ammissibile, il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione, soltanto per violazione di legge, un sedimentato orientamento di questa Corte ritiene che sia ricompresa in tale nozione la inesistenza della 2 motivazione ovvero la sua mera apparenza, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, in quanto, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (ex multis, Sez.
6. n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci Rv. 260246) Le censure qui prospettate attengono, in particolare, a un presupposto applicativo indefettibile della misura di prevenzione, ossia alla verifica della persistente pericolosità sociale. Il provvedimento impugnato attribuisce rilevanza dimostrativa, al riguardo: - alla missiva a contenuto intimidatorio inviata dal proposto, nel 2017, al direttore dell'ufficio postale di Valguarnera, con cui gli prospettava ritorsioni al momento della liberazione ("ti romperò le corna") per un preteso torto patito, relativo ai loro rapporti personali;
- alle riprese frequentazioni del proposto, al bar o in paese, con i compaesani e sodali della stessa consorteria mafiosa. In relazione al passato criminale del proposto, il decreto si limita a rappresentare che il soggetto era stato estremamente attivo nel sodalizio, per affermare, in termini puramente asseritivi, l'assenza di elementi dai quali desumere che vi siano stati piena risocializzazione, ripudio del comportamento passato e maturazione di un comportamento antagonista. La motivazione risulta essere, dunque, meramente apparente, avuto riguardo al principio, sancito da Sez. U., n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, secondo il quale, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto. La Corte regolatrice ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. In applicazione del principio, in altra vicenda processuale, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato, sul rilievo della omessa valutazione, da parte della corte di appello, del lungo periodo di permanenza del ricorrente in stato detentivo, della confessione resa e della formulazione da parte sua di un'offerta reale alle persone offese dei reati, a fini risarcitori, elementi di cui sarebbe stato necessario accertare se denotassero l'abbandono 3 Il Consigliere estensore Stefania Ri ci Il Presidente TO PP TI delle logiche criminali in precedenza condivise all'interno del sodalizio camorristico (Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020 Cc., Rv. 279306; conformemente, Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526). Il giudizio della Corte di merito qui censurato è dunque apodittico e si connota di apparenza argomentativa lì dove si sostiene, alla stregua degli elementi sopra evidenziati, che sarebbero attenuati, ma non elisi, gli indici sintomatici di pericolosità, atteso che la antisocialità del soggetto, apprezzata 15 anni prima, non è stata attualizzata e/o collegata al tempo presente. Nel dettaglio, ininfluente risulta l'episodio della minaccia epistolare, che, a quanto è dato conoscere, è maturato in contesto che esula da quello mafioso, e parimenti appaiono poco significativi gli incontri occasionali in paese con pregiudicati (la cui identità e pericolosità non risultano peraltro specificate). Il decreto difetta di specificità anche in relazione al 'pregresso' criminoso del NE: non sono esplicitati il suo ruolo nell'organigramma dell'associazione e i rapporti intrattenuti con i sodali, se questi si siano protratti in costanza di detenzione, e non si conoscono titolo e gravità dei reati per cui egli ha riportato condanna, ma solo che i precedenti ineriscono ad un sodalizio di mafia. Si impone, conseguentemente l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuova valutazione ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta, che si atterrà alle indicate coordinate ermeneutiche.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta Così deciso il 15/06/2021
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Piero Gaeta che ha chiesto l'annullamento con rinvio: RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte d'appello di Caltanissetta, Sezione misure di prevenzione, confermava il decreto con cui il Tribunale di Enna, il 7 gennaio 2020, aveva disposto procedersi all'esecuzione della misura di prevenzione residua della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei Penale Sent. Sez. 6 Num. 33582 Anno 2021 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 15/06/2021 confronti di ST NE, già allo stesso applicata per la durata di anni quattro in forza di decreto emesso il 16 febbraio 2004 e rimasta in parte ineseguita a causa dello stato di detenzione del proposto, protrattosi dal 12 gennaio 2006 al 10 aprile 2019. Il provvedimento della Corte territoriale era adottato sul rilievo che non potessero ritenersi superate le motivazioni che avevano indotto il soggetto ad inserirsi attivamente nel contesto mafioso di riferimento. 2. Con unico ed articolato motivo ricorre il NE, a mezzo del suo difensore, avv. Sinuhe Curcuraci, deducendo mera apparenza motivazionale, in relazione alla verifica della pericolosità sociale. In particolare, lamenta come la Corte d'appello, pur richiamando la sentenza della Corte cost. n. 291 del 2013, con la quale si è statuito che il decorso di un apprezzabile lasso temporale tra applicazione ed esecuzione della misura in esame impone una nuova verifica in ordine alla persistenza della pericolosità sociale, abbia completamente pretermesso la considerazione di alcuni elementi di innegabile valenza sintomatica, al fine di ritenere cessata tale condizione, costituiti da: a) la detenzione sofferta per circa tredici anni, con esito riabilitativo, avendo il NE meritato il beneficio della liberazione anticipata per tutto il periodo di espiazione, in ragione dell'attiva partecipazione prestata al programma di recupero, in assenza di rilievi disciplinari;
b) l'unicità del comportamento trasgressivo, risalente al 2017, commesso in costanza di regime detentivo, peraltro valutato di scarso impatto antisociale, al punto che per lo stesso non era stata irrogata sanzione disciplinare: c) l'assenza di comportamenti rilevanti, tali non potendo ritenersi gli incontri occasionali con i paesani asseritamente affiliati, avvenuti al bar o nella piazza del paese di Valguarnera Caropepe. 2. L'Avv. Generale dello Stato, Pietro Gaeta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Preliminarmente va evidenziata l'ammissibilità del vizio di apparenza di motivazione prospettato. Pur essendo ammissibile, il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione, soltanto per violazione di legge, un sedimentato orientamento di questa Corte ritiene che sia ricompresa in tale nozione la inesistenza della 2 motivazione ovvero la sua mera apparenza, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, in quanto, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (ex multis, Sez.
6. n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci Rv. 260246) Le censure qui prospettate attengono, in particolare, a un presupposto applicativo indefettibile della misura di prevenzione, ossia alla verifica della persistente pericolosità sociale. Il provvedimento impugnato attribuisce rilevanza dimostrativa, al riguardo: - alla missiva a contenuto intimidatorio inviata dal proposto, nel 2017, al direttore dell'ufficio postale di Valguarnera, con cui gli prospettava ritorsioni al momento della liberazione ("ti romperò le corna") per un preteso torto patito, relativo ai loro rapporti personali;
- alle riprese frequentazioni del proposto, al bar o in paese, con i compaesani e sodali della stessa consorteria mafiosa. In relazione al passato criminale del proposto, il decreto si limita a rappresentare che il soggetto era stato estremamente attivo nel sodalizio, per affermare, in termini puramente asseritivi, l'assenza di elementi dai quali desumere che vi siano stati piena risocializzazione, ripudio del comportamento passato e maturazione di un comportamento antagonista. La motivazione risulta essere, dunque, meramente apparente, avuto riguardo al principio, sancito da Sez. U., n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, secondo il quale, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto. La Corte regolatrice ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. In applicazione del principio, in altra vicenda processuale, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato, sul rilievo della omessa valutazione, da parte della corte di appello, del lungo periodo di permanenza del ricorrente in stato detentivo, della confessione resa e della formulazione da parte sua di un'offerta reale alle persone offese dei reati, a fini risarcitori, elementi di cui sarebbe stato necessario accertare se denotassero l'abbandono 3 Il Consigliere estensore Stefania Ri ci Il Presidente TO PP TI delle logiche criminali in precedenza condivise all'interno del sodalizio camorristico (Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020 Cc., Rv. 279306; conformemente, Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526). Il giudizio della Corte di merito qui censurato è dunque apodittico e si connota di apparenza argomentativa lì dove si sostiene, alla stregua degli elementi sopra evidenziati, che sarebbero attenuati, ma non elisi, gli indici sintomatici di pericolosità, atteso che la antisocialità del soggetto, apprezzata 15 anni prima, non è stata attualizzata e/o collegata al tempo presente. Nel dettaglio, ininfluente risulta l'episodio della minaccia epistolare, che, a quanto è dato conoscere, è maturato in contesto che esula da quello mafioso, e parimenti appaiono poco significativi gli incontri occasionali in paese con pregiudicati (la cui identità e pericolosità non risultano peraltro specificate). Il decreto difetta di specificità anche in relazione al 'pregresso' criminoso del NE: non sono esplicitati il suo ruolo nell'organigramma dell'associazione e i rapporti intrattenuti con i sodali, se questi si siano protratti in costanza di detenzione, e non si conoscono titolo e gravità dei reati per cui egli ha riportato condanna, ma solo che i precedenti ineriscono ad un sodalizio di mafia. Si impone, conseguentemente l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuova valutazione ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta, che si atterrà alle indicate coordinate ermeneutiche.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta Così deciso il 15/06/2021