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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/11/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. 1144/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa IC Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1144/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio a domanda congiunta", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Alfonso Petito, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Alfonso Petito, dom.ta come in atti;
CP_1
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.09.2025; in data 04.02.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.05.2024 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto il giorno
02.08.2008 in TE (Av) con atto trascritto nei registri di stato civile dell'indicato Comune, deducendo che con sentenza di omologa pubblicata in data 03.02.2025 (R.g. 1144/2024) il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione personale consensuale.
Dal matrimonio è nato un figlio: nato ad [...] il [...], minorenne e Persona_1 economicamente non autosufficiente.
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto.
La domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (sentenza di omologa n. 13/2025 del 03.02.2025 del
Tribunale di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.
898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (12.09.2024) dell'udienza presidenziale di comparizione personale dei coniugi innanzi al Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in TE (AV) in data 02.08.2008 anno 2008 numero 2 parte I, del predetto Comune, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 03.05.2024;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di TE (AV), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa IC Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa IC Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1144/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio a domanda congiunta", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Alfonso Petito, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Alfonso Petito, dom.ta come in atti;
CP_1
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.09.2025; in data 04.02.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.05.2024 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto il giorno
02.08.2008 in TE (Av) con atto trascritto nei registri di stato civile dell'indicato Comune, deducendo che con sentenza di omologa pubblicata in data 03.02.2025 (R.g. 1144/2024) il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione personale consensuale.
Dal matrimonio è nato un figlio: nato ad [...] il [...], minorenne e Persona_1 economicamente non autosufficiente.
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto.
La domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (sentenza di omologa n. 13/2025 del 03.02.2025 del
Tribunale di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.
898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (12.09.2024) dell'udienza presidenziale di comparizione personale dei coniugi innanzi al Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in TE (AV) in data 02.08.2008 anno 2008 numero 2 parte I, del predetto Comune, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 03.05.2024;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di TE (AV), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa IC Palladino dr. Raffaele Califano