Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01278/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05955/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5955 del 2023, proposto da Di GU Michelina, rappresentata e difesa dall’Avv. Serena Chianese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Avvocatura dello Stato, in persona dell’Avvocato Generale, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, domicilia ex lege ;
nei confronti
DI IM, ON AN, non costituiti in giudizio;
per il riconoscimento
del diritto della ricorrente all’inquadramento in categoria C1 quale vincitrice di concorso nella graduatoria definitiva approvata in autotutela il 01 ottobre 2010, relativamente al bando pubblicato con decreto dell’Avvocatura Generale dello Stato del 21 novembre 2005, previo annullamento e/o revoca di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali, se ed in quanto lesivi dell’interesse della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa ER CO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso del 24 luglio 2022 al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro (n.r.g. 3775/2022), l’odierna ricorrente - dipendente dell’Avvocatura dello Stato, inquadrata dal 1994 nell’area B (attuale Area funzionale II) dapprima con profilo economico B1 e successivamente profilo economico B2 (ora F2), dal 2017 progredita alla fascia retributiva F4 ed in servizio presso l’Avvocatura Distrettuale di Napoli – deduceva, allegando documentazione a sostegno, che:
- con sentenza n. 8366/2019, passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Napoli, sez. lav., a seguito di altro giudizio già intrapreso dinanzi al Tribunale del lavoro di Firenze, era stato riconosciuto il suo diritto all’inquadramento nell’attuale Area II F.3 (ex B3) con decorrenza dal 2008 per aver partecipato ad un concorso selezione ed essersi collocata utilmente in graduatoria;
- nel 2005, in quanto in possesso di diploma ISEF equiparato alla laurea e dell’anzianità richiesta nel profilo B2, aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura di riqualificazione (corso- concorso) indetta con decreto dell’Avvocatura Generale dello Stato del 21 novembre 2005 ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. A) del CCNL 16.2.1999; procedura, questa, riservata al personale dipendente dall’Avvocatura alla data del 10 ottobre 2000 e finalizzata alla copertura di 12 posti nella posizione C1, dichiarando di aver pendente un giudizio per ottenere l’inquadramento in B3;
- la suddetta procedura prevedeva, all’art. 7, che: “le graduatorie definitive saranno stilate ai sensi dell’art.8, comma 2, lett. c) CCNL 12 giugno 2003, dando esplicito riconoscimento della prevalenza all’inquadramento del personale proveniente dalla posizione economica immediatamente inferiore, e nell’ambito della stessa posizione economica, in base al punteggio finale, ottenuto sommando il voto dell’esame e il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli”;
- al momento di provvedere alla formazione della graduatoria l’Avvocatura, che pur si era posta il problema (vd. parere del Co.co.), riteneva che la posizione economica B3 Super (oggi Area II F4) e B3 (oggi Area II F3) fossero entrambe da considerarsi posizione economica “immediatamente inferiore” alla C (e quindi prevalente, nel senso specificato dal bando) e non considerando la posizione B3 Super (oggi Area II F4) come a sé stante, per accedere alla quale era necessaria la partecipazione ad una procedura selettiva;
- conseguentemente, la graduatoria era stata stilata dando precedenza, con un’interpretazione estensiva dell’art. 7 del bando, alle posizioni economiche B3 Super (oggi Area II F4) e B3 rispetto alle posizioni economiche inferiori (B1 e B2), cui apparteneva;
- ottenuto il punteggio complessivo di 55,55, successivamente rivisto in esito all’impugnazione della graduatoria dinnanzi al giudice amministrativo (sentenza del T.A.R. Lazio n. 4997/09, Consiglio di Stato che con sentenza depositata il 27.12.2011) ed incrementato sino a complessivi 66,55, non si era comunque collocata in posizione utile per essere annoverata tra i dodici vincitori del concorso;
- in esito a successivi (tre) scorrimenti della graduatoria e, in particolare, ad un secondo scorrimento del 2010, erano transitati nell’Area C colleghi che erano collocati in graduatoria dalla posizione 13^ alla 28^, titolari di un punteggio inferiore al proprio (sino a punti 63,30) e ritenuti prevalenti perché provenienti dalla fascia economica B3, nonostante a norma dell’art. 2 del bando il criterio privilegiato di accesso per la partecipazione al concorso fosse il possesso del titolo di studio, solo in subordine ed in alternativa a quello dell’anzianità maturata nel profilo economico in B3.
1.1. - Tanto premesso in fatto, e ritenuta l’illegittimità della sua postergazione, in graduatoria, rispetto ai colleghi titolari della posizione B3 (“non è possibile superare quantomeno da parte dei dipendenti già inquadrati come B3 al momento della domanda, indipendentemente dalla valutazione da essi ottenuta nell'ambito del procedimento […] per la progressione verticale dall’area B all’area C, altri aspiranti che si siano collocati in posizione potiore nella graduatoria di merito redatta a conclusione del procedimento stesso”), chiedeva: a.1.) accertarsi il proprio “diritto all’inquadramento in C1 dalla data del primo scorrimento della graduatoria avvenuto in data 01.10.2010 in virtù del quale sono stati promossi a C1 i dipendenti già B3, collocatisi tra la 13^ e la 28^ posizione in graduatoria, dipendenti che a partire dalla 17^ posizione nella graduatoria avevano un punteggio inferiore a quello di 66,55 [da lei] conseguito”; condannarsi l’Avvocatura dello Stato: a.2) al pagamento della somma di euro 23.877,04, “pari alla differenza tra quanto effettivamente percepito […] a decorrere dal 01.10.2010 e quanto avrebbe dovuto percepire a seguito della promozione in C1 conseguente al secondo scorrimento della graduatoria”; b) in via subordinata, al risarcimento del danno da perdita di chance di carriera e conseguente incremento stipendiale.
2. – Con sentenza n. 5302 del 19 settembre 2023, il Tribunale di Napoli in funzione del Giudice del Lavoro dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore di questo giudice amministrativo, così in proposito motivando: “In tema di lavoro pubblico “privatizzato”, va richiamato l’orientamento ribadito anche di recente dalla Suprema Corte “[…] ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino “progressioni verticali novative” e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento […] per “procedure concorsuali di assunzione” - attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, perché ascritte al diritto pubblico ed all’attività autoritativa dell’amministrazione - si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in “aree” funzionali o categorie più elevate, con “novazione oggettiva” dei rapporti di lavoro (Cass., Sez. un., 26 marzo 2014, n. 7171; Cass., Sez. un., 20 dicembre 2016, n. 26270; Cass., Sez. un., 9 aprile 2010, n. 8424 e n. 8425); e) infatti, ove sia identificabile una suddivisione in “aree” delle qualifiche in cui è suddiviso il personale delle PA - perché prevista dalla legge (per i dirigenti, articolati anche in “fasce”, e con la mediazione della contrattazione collettiva di comparto, per i vice-dirigenti) o perché introdotta anche per altre qualifiche da contratti o accordi collettivi nazionali di cui all'art. 40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, cit. - la procedura selettiva di tipo concorsuale (concorsi c.d. “interni”) per l’attribuzione ai dipendenti della qualifica superiore che comporti il passaggio da un’area ad un’altra ha una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle “procedure concorsuali per l’assunzione”, e vale a radicare - ed ampliare - la fattispecie eccettuata rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo di cui al citato art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, dando luogo ad un’ipotesi di passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo, richiedente una più completa professionalità ed un maggior bagaglio di esperienze, che corrisponde ad un passaggio da un' “area” ad un’altra nel sistema classificatorio del personale ( ex plurimis : Cass., Sez. un., 20 aprile 2006, n. 9164; Cass., Sez. un., 29 maggio 2012, n. 8522; Cass., Sez. un., 25 maggio 2010, n. 12764); f) restano invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia che riguardino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia che si riferiscano al conferimento di qualifiche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001), perché esse sono regolate da procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, dello stesso d.lgs.; Cass. 11 dicembre 2007, n. 25839; Cass., Sez. un., 9 giugno 2011, n. 12543; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26270 cit.). 4. - Deve essere ulteriormente precisato che all’inclusione nell’area di devoluzione alla giurisdizione amministrativa anche delle procedure concorsuali interne, finalizzate a progressioni verticali (consistenti nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare “una novazione oggettiva” del rapporto di lavoro), questa Corte è pervenuta in seguito al mutamento di indirizzo cui si fa riferimento nella sentenza qui impugnata - inaugurato da Cass., Sez. un., 15 ottobre 2003, n. 15403 e poi costantemente seguito - dovuto all’esigenza di uniformarsi all’elaborazione che andava compiendo la Corte costituzionale nell'interpretazione e applicazione delle regole dettate dall’art. 97 Cost. Per effetto di tale elaborazione, infatti, il Giudice delle leggi ha stabilito che anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (Corte Cost., sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis , inoltre, sentenze n. 37 del 2015, n. 217 del 2012, n. 108 e 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 159 del 2005, n. 274 del 2003, n. 218 del 2002, n. 194 del 2002, n. 1 del 1999, n. 320 del 1997 e n. 478 del 1995) […] Nel caso concreto la dott.ssa Di GU contesta le determinazioni assunte dalla Amministrazione datrice nella formazione della graduatoria relativa alla procedura di riqualificazione, indetta con decreto dell’Avvocatura Generale dello Stato del 21 novembre 2005, riservata al personale dipendente dall’Avvocatura proveniente dall’Area II (ex Area B) e finalizzata all’accesso all’Area Terza ( ex Area C) per la copertura di 12 posti nella posizione economica C1. Non può porsi in dubbio che la procedura in questione costituisca procedimento concorsuale interno, destinato a consentire l’inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, per l’acquisizione di un livello e status giuridico lavorativo superiore: tanto emerge dalla lettura del bando di concorso versato in atti (v. prod. ric.) e la stessa ricorrente ne appare pienamente consapevole, avuto riguardo alle argomentazioni illustrate nell’atto introduttivo (v. ricorso pagg. 6 e 7). In tali termini, la controversia, in quanto attinente a fattispecie di passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo, richiedente una più completa professionalità ed un maggior bagaglio di esperienze, con effetto di novazione oggettiva dei rapporti di lavoro, rientra nelle ipotesi eccettuate rimesse alla giurisdizione del giudice amministrativo di cui al citato art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo i principi sopra illustrati”.
3. – Con ricorso in riassunzione notificato il 14 dicembre 2023 e depositato il successivo 18 dicembre 2023, la ricorrente adiva quindi questo T.A.R., riproponendo le medesime argomentazioni e conclusioni già svolte innanzi alla giurisdizione ordinaria (di cui supra , al par.1.1.).
4. – Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato (10 febbraio 2024), successivamente depositando memoria (23 luglio 2025), con cui resisteva al ricorso, eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza e rilevando, comunque, l’intervenuta prescrizione delle pretese economiche (contestate anche nel quantum ). Il 21 dicembre 2025 la ricorrente depositava repliche.
5. – All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, previo rilievo da parte del Collegio della possibile inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti della graduatoria e dei successivi scorrimenti, assunti come lesivi, il ricorso era trattenuto in decisione.
6. – Viene all’esame del Collegio l’azione, con cui la ricorrente - dedotta la propria postergazione rispetto ai colleghi B3 nella graduatoria (e successivi scorrimenti) del concorso indetto dell’Avvocatura Generale dello Stato con decreto del 21 novembre 2005, riservato al personale dipendente proveniente dall’Area II (ex Area B) e finalizzato all’accesso all’Area Terza (ex Area C), per la copertura di 12 posti nella posizione economica C1 (vd. graduatoria, in atti, all. 3.b dell’all. 3 al ricorso, fascicolo depositato innanzi al giudice del lavoro, colonna “Precedenza”) - ha chiesto: (a) in via principale (a.1) l’accertamento del proprio “diritto all’inquadramento in C1 dalla data del primo scorrimento della graduatoria avvenuto in data 01.10.2010, in virtù del quale sono stati promossi a C1 i dipendenti già B3 collocatisi tra la 13^ e la 28^ posizione in graduatoria, dipendenti che a partire dalla 17^ posizione nella graduatoria avevano un punteggio inferiore a quello di 66,55 [da lei] conseguito” e, conseguentemente, (a.2) la condanna della resistente “al pagamento della somma di euro 23.877,04 “pari alla differenza tra quanto effettivamente percepito […] a decorrere dal 01.10.2010 e quanto avrebbe dovuto percepire a seguito della promozione in C1 conseguente al secondo scorrimento della graduatoria” ovvero, in via subordinata (b), al risarcimento del danno da perdita di chanc e di carriera e conseguente incremento stipendiale.
6.1. – In questi termini definito il perimetro della decisione, va anzitutto doverosamente ribadita, per come dichiarata dal giudice ordinario nella sentenza n.5302 del 19 settembre 2023, la giurisdizione (generale di legittimità) di questo giudice amministrativo, vertendosi nell’ambito di una procedura concorsuale finalizzata alla progressione verticale (passaggio a fascia od area superiore), comportante una novazione oggettiva del rapporto di lavoro (cfr., T.A.R. Lazio, Sez. III quater , 16/01/2019, n. 577; vd. di recente anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, Sentenza, 10/11/2025, n. 7279, per cui “La giurisdizione in materia di controversie relative alle procedure di selezione interna per progressione verticale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001. Tale giurisdizione si estende anche alle procedure concorsuali interne, destinate a consentire l’inquadramento dei dipendenti in categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro”; in senso conforme, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 31/03/2025, n. 2643; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 14/07/2023, n. 11937).
6.2. – Ciò posto, osserva questo giudice che il presupposto logico dell’ “accertamento” del diritto all’inquadramento superiore rivendicato dalla ricorrente (e delle sue dirette conseguenze, anche in punto di risarcimento del danno), è l’ulteriore accertamento dell’illegittimità dell’ agere amministrativo nella formazione della graduatoria (e successivi scorrimenti), nella specifica parte (colonna “precedenza”) che si assume formata ed utilizzata in chiave ampliativa, rispetto alla previsione della lex specialis (art. 7, all. 3a dell’all. 3 al ricorso), con postergazione dei candidati dipendenti B1 e B2 (quale era all’epoca la ricorrente) oltreché ai candidati B3S, anche ai candidati B3; detto altrimenti, viene chiesto, a questo giudice, di accertare l’illegittimità della graduatoria e dei successivi scorrimenti che, in contrasto con il bando, avrebbero determinato un vulnus alla carriera della ricorrente, precludendole l’accesso all’area funzionale superiore (C), con ogni conseguenza anche dal punto di vista dei mancati incrementi stipendiali. Orbene, in tali termini ricostruita, l’azione proposta – conformemente al rilievo effettuato in udienza ex art. 73 comma 3 c.p.a. ed in termini trascritto a verbale – si presenta inammissibile, essendo notoriamente precluso al giudice amministrativo, in base al disposto di cui all’art. 34, comma 2, seconda parte, c.p.a., “conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento di cui all’art. 29”, in questo caso pacificamente non intrapresa. La norma – che mira ad evitare l’aggiramento del termine decadenziale, previsto dall’art. 29, da ultimo citato, coerentemente con l’onere di impugnazione che costituisce principio cardine della giurisdizione amministrativa di legittimità – tollera due sole eccezioni (la sopravvenuta inutilità dell’azione di annullamento, di cui all’art. 34, comma 3, c.p.a. e l’azione di risarcimento del danno proposta in via autonoma, ex art. 30 comma 3 c.p.a.), non rinvenibili nel caso di specie, ove, in ultima analisi ed a distanza di oltre dieci anni (2022) dall’ultimo scorrimento del 2010, vogliono sottoporsi al vaglio giurisdizionale gli atti della procedura concorsuale avviata nel 2005, mai impugnati. A diversa conclusione dall’inammissibilità non si perviene neanche diversamente qualificando l’azione proposta, anziché come azione di accertamento, come azione di annullamento ex art. 29 c.p.a., essendo evidentemente la stessa irrimediabilmente tardiva, rispetto al termine decadenziale normativamente previsto. Stesse considerazioni valgono per l’azione risarcitoria (principale e subordinata), evidentemente tardiva anch’essa, in base al postulato di cui all’art. 30 comma 3 c.p.a. dianzi richiamato.
6.3. - Tanto sin qui esposto e riepilogato e rilevato, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6.4. – La peculiarità e specificità della vicenda esaminata giustificano l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO EV, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
ER CO IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER CO IN | AO EV |
IL SEGRETARIO