TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1278
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Illegittimità della graduatoria e dei successivi scorrimenti

    Il Tribunale Amministrativo Regionale dichiara il ricorso inammissibile in quanto l'azione proposta, volta all'accertamento del diritto all'inquadramento e al risarcimento del danno, non può conoscere della legittimità degli atti della procedura concorsuale (graduatoria e scorrimenti) che avrebbero dovuto essere impugnati con azione di annullamento entro i termini di decadenza. L'azione è tardiva, essendo trascorsi oltre dieci anni dall'ultimo scorrimento del 2010.

  • Inammissibile
    Azione di condanna al pagamento della differenza retributiva

    L'azione risarcitoria è considerata tardiva in quanto presuppone la tardiva impugnazione degli atti della procedura concorsuale, non potendo il giudice amministrativo conoscere della legittimità di atti che avrebbero dovuto essere impugnati con azione di annullamento entro i termini di decadenza.

  • Inammissibile
    Azione risarcitoria per perdita di chance

    L'azione risarcitoria è considerata tardiva in quanto presuppone la tardiva impugnazione degli atti della procedura concorsuale, non potendo il giudice amministrativo conoscere della legittimità di atti che avrebbero dovuto essere impugnati con azione di annullamento entro i termini di decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1278
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1278
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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