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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8063 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 8063 /2024, promossa con ricorso depositato in data 05/12/2024
Da
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHETTO MARIA ELENA ed elettivamente domiciliato lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARI LAURA SIMONA EMANUELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 20.05.2025 sulle seguenti conclusioni
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
In via principale: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli e trascritto nei registri dello Stato Civile di detto comune, anno 2014, n. 81, p. 2 S. A ordinando ai competenti ufficiali dello stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza;
2) Disporre che la casa familiare, sita in Cinisello Balsamo (MI), alla Via Guardi, 24 di proprietà esclusiva del ricorrente rimanga assegnata alla signora che vi abiterà unitamente alla IG;
CP_1 _1
3) confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione della _1 residenza presso la madre e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé con il seguente calendario, salvi altri e diversi accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze lavorative dei predetti e del preminente interesse della minore:
a) a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alle h. 16,00 prelevandola dalla casa della madre, sino alla domenica sera alle ore 21.00 con accompagnamento a casa della madre;
b) due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita della scuola della minore o dalle ore 16.00 e sino alle ore
21.00 quando verrà riaccompagnata a casa della mamma;
nel caso in cui il padre non possa vedere _1
e tenere con sé la IG per motivi di lavoro del papà o per motivi di salute propri e/o della minore che verranno prontamente comunicati alla /dalla madre, il medesimo avrà diritto di recuperare la frequentazione non goduta, al massimo entro i 15 giorni successivi, comunicando alla signora il CP_1 giorno scelto per il recupero del diritto di visita;
c) Fatto salvo diverso accordo tra i genitori, durante l'estate ciascun genitore terrà con sé per tre _1 settimane di cui almeno due consecutive con modalità e tempi che i genitori concorderanno tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
nel caso in cui le ferie estive dei genitori dovessero coincidere nello stesso periodo, il tempo da trascorrere con la minore sarà equamente diviso tra loro .
d) Le vacanze di Natale, fatto salvo diversi accordi tra i genitori saranno così suddivise: trascorrerà _1 il giorno della Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale (25/12) con l'altro genitore secondo l'alternanza. Successivamente, dal giorno 26/12 fino alla mattina del 01/01 entro le ore 11.30 di ciascun anno, con il genitore con cui ha trascorso il giorno di Natale (25/12) e dal 01/01 sino al giorno dell'Epifania (entro le ore 22.00) con il genitore con cui ha trascorso la vigilia. _1
e) I ponti e le giornate di festività principali saranno trascorse dalla IG presso ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza annuale ed in modo paritario;
f)I giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi alternativa-mente di anno in anno, con un genitore e con l'altro;
g)Il giorno del compleanno della IG verrà trascorso con entrambi i genitori, con tempi tra loro suddivisi e concordati;
4)Confermare a carico di l'importo di Euro 270,00 a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della IG già stabilito in sede di separazione e oggi corrispondente ad Euro 314,00 a seguito di _1 rivalutazione Istat da versarsi a in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese per 12 Controparte_1 mensilità all'anno.
5)Disporre che il sig. possa videochiamare la minore nella fascia oraria 19-21 nei giorni di non Pt_1 spettanza;
6)Disporre che il sig. partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie così come previste Pt_1 dal Protocollo del Tribunale di Monza che ivi si intende trascritto e riportato;
7)Disporre che l'assegno unico continui ad essere percepito nella misura del 50% da entrambi i coniugi;
8)Disporre che alcun assegno divorzile dovrà essere versato dal sig. alla signora Pt_1 CP_1
In via istruttoria
Si chiede che il Tribunale disponga che le parti frequentino un percorso di sostegno alla genitorialità che possa essere di ausilio alla loro comunicazione nell'interesse supremo della minore onde evitare strumentalizzazioni.
Per parte resistente (come da comparsa di risposta)
In via preliminare
Si chiede che i documenti nn. 5, 6, 7 e 8 prodotti dalla controparte e dalla scrivente disconosciuti vengano espunti dal presente giudizio in quanto privi dei requisiti minimi di attendibilità e totalmente avulsi da un adeguato contesto fattuale e temporale. Tali allegazioni, difettando di rilevanza e affidabilità, non possono in alcun modo essere ammessi tra gli elementi su cui fondare la decisione del giudice.
B) in via principale e nel merito:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Napoli in data
12.07.2014 trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2014 n. 81 parte II, con ordine ai competenti ufficiali dello Stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2. disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione della residenza _1 presso la madre. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la IG secondo il seguente calendario, salvo eventuali accordi diversi tra i genitori, tenendo conto delle esigenze lavorative di ciascuno e del preminente interesse della minore:
• Fine settimana alternati: il padre preleverà alla fine della scuola il venerdì, dopo l'uscita, e la _1 riaccompagnerà il lunedì mattina, prima che la minore vada a scuola, o in alternativa a casa della madre.
• Nella settimana in cui la minore non è con il padre nel fine settimana: Il padre potrà trascorrere con due pomeriggi infrasettimanali, con pernottamento, dal termine della scuola fino alla mattina _1 seguente, quando la riaccompagnerà a scuola.
• Nella settimana in cui la minore è con il padre nel fine settimana: il padre potrà vederla due pomeriggi infrasettimanali, di cui: – uno con RN (dal termine della scuola fino al mattino seguente, con riaccompagnamento a scuola); – uno senza RN, dal termine della scuola fino alle ore 21:00, dopo averla fatta cenare. • Periodo natalizio ad anni alterni: i genitori alterneranno il primo periodo (dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre sera) con il secondo (dal 31 dicembre sino a fine vacanze). Si da atto che Natale
2024 lo ha trascorso col padre. Il tutto con prelevamento e accompagnamento presso la casa _1 materna. Durante il primo periodo, il genitore con cui starà, sceglierà una delle festività ricorrenti _1 per far trascorrere a la festività con l'altro genitore. L'anno successivo, i genitori invertiranno i _1 periodi secondo un criterio di alternanza.
• Vacanze estive ad anni alterni: trascorrerà con il padre due settimane (anche non consecutive) _1 durante le vacanze estive. I genitori dovranno concordare le date entro il 30 maggio di ogni anno, comunicandosi reciprocamente i propri recapiti anche telefonici.
• Festività pasquali ad anni alterni: le vacanze pasquali, saranno dimidiate dal pomeriggio del Venerdì
Santo alle ore 21:30 della Domenica di Pasqua, con prelevamento e accompagnamento presso la casa materna. L'anno successivo, starà con il padre dal mattino del giorno di Sant'Angelo fino al _1 mercoledì mattina. Si da atto che a Pasqua 2025 trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua. Il tutto _1 salvo eventuali diversi accordi tra i genitori.
Altre festività infrannuali ad anni alterni: le altre festività infrannuali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ecc.) saranno alternate tra i genitori, stabilendo insieme i giorni di riferimento.
Nel caso in cui il padre non possa vedere e tenere con sé la IG per impedimenti e/o malattia (sia della minore che del padre), quest'ultimo avrà il diritto di recuperare la frequentazione non goduta entro i 15 giorni successivi, concordando con la madre il giorno per il recupero, compatibilmente con gli impegni della minore e della madre stessa.
3. confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Cinisello Balsamo, via Guardi n.24 con i mobili che la arredano a che vi abiterà con la IG;
dichiarare la cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio concordatario contratto a Napoli in data 12.07.2014 trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune, anno 2014 n. 81 parte II, con ordine ai competenti ufficiali dello Stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
4. porre a carico del sig. l'importo di euro 400,00 al mese da versarsi a Parte_1 Controparte_1 in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della IG . Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo gli indici Istat- _1 costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di aprile 2026 e con riferimento al mese di aprile 2025;
5. Attribuire alla signora il 100% dell'AUU stante il grande divario reddituale;
CP_1
6. Confermare, inoltre, a carico di il 70% delle spese cd. straordinarie (mediche, Parte_1 scolastiche e sportive della IG da concordarsi previamente tra i genitori, salvo che per le spese _1 mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica così come meglio individuate dal protocollo del Tribunale di Monza), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Statuire che in dette spese rientri altresì il costo del pre-scuola che verrà suddiviso tra i genitori nella proporzione sopra indicata. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
7. Confermare, altresì, che nelle predette spese rientra anche il campus estivo “convenzionato”, per il quale il CO lo scorso anno nulla ha rifuso alla moglie, precisando che l'espressione contenuta nei
Protocolli relativi alle “attività estive gestite da enti pubblici o da loro delegati” debba interpretarsi in senso estensivo, ricomprendendo anche le strutture convenzionate o accreditate dai Comuni, come quella in oggetto;
8. Confermare che la spesa della baby-sitter della minore sia, dal lunedì al venerdì compresi, suddivisa tra i genitori al 50% mentre nelle giornate del sabato e della domenica rimarrà totalmente in capo al genitore cui compete il fine settimana.
In via istruttoria
Si chiede, laddove controparte non provveda autonomamente, disporsi l'ordine di esibizione della documentazione finanziaria ad oggi mancante (730/2024), inclusi estratti conto e cedolini stipendiali recenti e certificato di proprietà Smart Fortwo 700 coupé. Si chiede altresì che sia ordinato il deposito delle dichiarazioni fiscali della signora convivente more uxorio del ricorrente. Testimone_1
Con riserva di meglio precisare le conclusioni all'esito della memoria di controparte.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri accessori ivi compreso il 15% ex L.P.
All'udienza del 20.05.2025, i Procuratori hanno così ulteriormente precisato ribadito le rispettive conclusioni:
L'Avv. Marchetto contesta la contestazione di parte resistente relativa alla propria memoria n.3 e pertanto chiede dichiararsi inammissibile la memoria n.4 depositata da parte resistente in data 19.05.25 dovendo parte resistente replicare esclusivamente durante l'udienza; parte ricorrente ha solo argomentato, nella terza memoria, su documenti nuovi prodotti dalla resistente nella seconda memoria.
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento della proposta n.2, ovvero collocamento paritetico, alla luce della documentazione prodotta dalla resistente.
In subordine, visto quanto riscontrato in udienza, chiede un'indagine da parte dei servizi sociali ovvero una CTU.
L'Avv. Ferrari contesta quanto ex adverso prospettato e soprattutto contesta la ritualità della memoria n.3 dato che il fine di codesta è soltanto la prova contraria, mentre parte ricorrente ha introdotto nuove domande e per questo si chiede che le nuove domande vengano dichiarate inammissibili.
Si riporta alle proprie conclusioni;
in subordine si dichiara disponibile ad accettare la proposta che ha verbalizzato in udienza con le precisazioni fatte rispetto all'originaria proposta del Giudice.
***** In data 05.12.2024 iscriveva a ruolo la causa per cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 nei confronti di dando atto che dal loro matrimonio, contratto a Napoli in data Controparte_1
12.07.2014 secondo il rito concordatario, il giorno 20.06.2017 era nata la IG . _1
Il ricorrente esponeva che nel corso degli anni le divergenze caratteriali erano divenute tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tanto che aveva luogo il procedimento per separazione giudiziale.
Invero, in data 03.12.2021 il Tribunale di Monza pronunciava sentenza parziale sullo status (sent. n.
2239/21 – pubbl. in data 03.12.2021) e, vista la consensualizzazione successivamente intervenuta, in data
30.06.2022 il Tribunale pronunciava la sentenza definitiva recependo le conclusioni congiunte (sent. n.
1535/22 – pubbl. in data 07.07.2022).
Il totale venir meno dell'affectio coniugalis, era tale da rendere impossibile la ricostituzione della convivenza e il progetto di vita comune era da considerarsi naufragato.
rappresentava che, nel corso degli anni e dal momento della separazione, era stato possibile Pt_1 raggiungere un equilibrio rispetto alle modalità di visita e ai tempi di permanenza con la IG , _1 nonostante le difficoltà logistiche scaturenti dalle mansioni di agente di pubblica sicurezza da lui esercitate.
Tuttavia, lamentava che negli ultimi tempi, non era più in grado, malgrado la sua volontà, di rispettare la calendarizzazione in vigore.
Altresì, recriminava il comportamento arbitrario e ostruzionistico della resistente la quale, ultimamente, proponeva una gestione unilaterale della IG, decidendo sulle questioni di primario interesse della stessa senza la consultazione del padre.
Rispetto alle questioni di natura patrimoniale, chiedeva la conferma dell'assegno per il Parte_1 contributo al mantenimento della IG nella misura già in essere e chiedeva di non riconoscersi alcunché
a a titolo di assegno divorzile rilevato che la stessa, in quanto lavoratrice, era da considerarsi CP_1 pienamente autonoma.
Con comparsa di risposta depositata in data 18.04.2025 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 contestava la ricostruzione dei fatti ex adverso formulata.
In punto patrimoniale, la stessa eccepiva una notevole discrepanza reddituale rispetto al ricorrente, giacché mentre il ricorrente poteva vantare un rapporto di lavoro a tempo pieno, oltre a essere avvantaggiato nella contribuzione alle spese di vitto dalla sua nuova convivenza, la stessa era costretta a un rapporto di lavoro part-time per poter rispondere alle esigenze di accudimento della IG.
Rispetto alla gestione della CC , la madre lamentava la non costanza e la discontinuità del padre _1 nel gestire la regolamentazione delle visite, facendo gravare su di lei i continui imprevisti ed essendo costretta a sopportare una pianificazione mai del tutto condivisa. Con riguardo alle scelte prese nell'interesse della IG, eccepiva di non aver mai assunto CP_1 atteggiamenti arbitrari e di esclusione del padre ma di aver adottato delle decisioni unicamente nel rispetto del ruolo di genitore collocatario.
Successivamente, le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 473-bis.17 nr. 1,2,3 c.p.c.; parte resistente, ritenuta irrituale la memoria nr. 3 di parte ricorrente, depositava un'ulteriore memoria di replica.
Parte ricorrente, di conseguenza, ne chiedeva lo stralcio in quanto irrituale.
All'udienza del 20.05.2025 il Giudice disponeva l'audizione di entrambe le parti e tentava la conciliazione;
parte ricorrente formulava la seguente proposta transattiva:
“1. Il padre terrà con sé a fine settimana alternati dal venerdì uscita da scuola sino al lunedì mattina con _1 riaccompagnamento a scuola, facendosi carico di eventuali spese di baby-sitter in caso di proprio turno lavorativo;
Il padre terrà con sé tutte le settimane una sera con RN (prelevando la bambina da scuola) precisando che, nel _1 caso in cui per esigenze lavorative non riuscisse a garantire il RN ogni settimana, lo recupererebbe la settimana successiva con due pernotti. Nella settimana in cui il padre non ha il week-end di spettanza, si impegna a tenere con sé un _1 pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 21:00.
2. Il padre propone, in alternativa, il collocamento paritetico a settimane alternate;
3. Il padre propone, nell'ipotesi sub 1, di mantenere il mantenimento di pari ad euro 320,00 mensili (somma _1 attualmente in essere con rivalutazione ISTAT), assegnare tutto l'A.U. alla resistente pari ad euro 230,00 e propone di mantenere la divisione delle spese nella proporzione di 60% a proprio carico e al 40% a carico di per 18 mesi, alla CP_1 scadenza del quale termine le spese saranno suddivise equamente al 50% tra i genitori;
4. In caso di accoglimento dell'ipotesi sub 2), il padre propone di mantenere l'assegnazione della casa a l'A.U. CP_1 integralmente a e il mantenimento diretto di a carico di ciascun genitore. Per le spese straordinarie vale la CP_1 _1 stessa offerta di cui al sub 3).”
Parte resistente dichiarava di non voler accettare la suddetta proposta e dichiarava che “avrebbe accolto in parte quella formulata dal Giudice, ovverosia week-end alternati dal venerdì al lunedì, due giorni infrasettimanali a carico del padre da concordare tra le parti, con possibilità di RN, mantenimento dell'attuale assegno di mantenimento e attribuzione al 100% dell'AU con spese straordinarie al 70% a carico del padre sino alla fine della quinta elementare, previsione che i ponti scolastici vengano assegnati in base al principio dell'alternanza.
Chiede inoltre che durante l'estate partecipi ai campus estivi e che le spese siano suddivise tra i genitori nelle _1 proporzioni richieste.”
All'esito dell'audizione il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le difese alla discussione orale e i legali si riportavano e insistevano sulle conclusioni come già in atti;
altresì, la difesa attorea contestava la quarta memoria depositata dalla resistente e, pertanto, chiedeva dichiararsi inammissibile la memoria n.
4. Inoltre, parte ricorrente eccepiva che la memoria n.3 aveva ad oggetto unicamente argomentazioni su documenti prodotti dalla controparte nella memoria n.2.
La difesa di parte resistente contestava quanto ex adverso prospettato e soprattutto contestava la ritualità della memoria n.3, eccependo che il fine di codesta memoria riguarda soltanto la prova contraria, mentre parte ricorrente avrebbe introdotto nuove domande;
per questo chiedeva che le nuove domande venissero dichiarate inammissibili.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che in data 03.12.2021 il Tribunale di Monza pronunciava sentenza parziale sullo status (sent. n. 2239/21 – pubbl. in data 03.12.2021) e, vista la consensualizzazione successivamente intervenuta, in data 30.06.2022 il Tribunale pronunciava la sentenza definitiva recependo le conclusioni congiunte (sent. n. 1535/22 – pubbl. in data 07.07.2022).
Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Quanto all'affidamento della IG minore è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto _1 come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Considerata la concorde richiesta formulata dalle parti in tal senso deve essere disposto l'affido della IG minore ad entrambi i genitori, non essendo emerse circostanze tali da derogare al generale regime _1 di affidamento della IG minore ai genitori. Con precipuo riguardo al collocamento della minore, deve essere confermata la situazione in essere di collocamento prevalente della minore presso la madre, in quanto rispondente agli interessi morali e materiali della minore stessa. III. Quanto al regime di visite tra la IG e il genitore non collocatario, in corso di causa sono emerse criticità riguardanti le turnazioni lavorative del padre che di fatto hanno impedito il conseguimento di un concorde calendario di visite tra il padre e la madre.
all'udienza del 20.05.2025 ha formulato alcune proposte per tentare di addivenire a una Parte_1 regolamentazione volta a contemperare le esigenze della minore con quelle lavorative di entrambi i genitori.
Tuttavia, in mancanza di accordo con la controparte, le suddette non possono essere integralmente recepite dal Tribunale.
Per l'effetto, il Collegio ritiene, nel preminente interesse della minore e considerate anche le esigenze di entrambi i genitori, di disporre il regime di viste padre-IG come di seguito.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la IG a week-end alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, con pernottamenti presso l'abitazione paterna, e con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina.
Con riguardo alle visite infrasettimanali:
• nella settimana che inizia con il week-end di competenza paterna e che termina con il week-end di competenza materna, il padre preleverà il mercoledì all'uscita da scuola, con _1 pernottamento presso di sé, e riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina;
• nella settimana che inizia con il week-end di competenza materna e che termina con il week-end di competenza paterna, il padre preleverà il martedì all'uscita da scuola, con pernottamento _1 presso di sé, e riaccompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
• Ogni giovedì, a prescindere dal week-end di spettanza, il padre preleverà la IG dall'uscita da scuola e la riaccompagnerà, dopo aver cenato, a casa della madre entro le ore 21:00.
Per quanto concerne le vacanze natalizie, ciascun genitore terrà con sé la IG ad alternanza dal primo giorno di vacanze scolastiche sino al 31 dicembre ore 18:00. Il successivo periodo sarà compreso al 31 dicembre ore 18:00 sino alla ripresa delle attività scolastiche con riaccompagnamento a scuola.
Per il Natale 2025, il primo periodo sarà di spettanza della madre mentre per il Natale 2026 sarà di spettanza del padre, con consequenziale alternanza anno per anno.
Per quanto concerne le vacanze pasquali, i genitori si alterneranno l'intero periodo anno per anno dalla fine delle attività scolastiche sino alla loro ripresa.
Pasqua 2026 sarà di competenza paterna.
Le festività scolastiche infrannuali (i cd. ponti: 8 dicembre, 25 aprile, 1° Maggio, 2 giugno, ecc) saranno suddivisi tra i genitori ad anni alterni.
Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorre con la IG tre settimane di cui almeno due consecutive;
i genitori dovranno concordare le date entro il 30 aprile di ogni anno (entro il 30.6.2025 per l'estate 2025). Il tutto salvo ogni diverso e migliore accordo nell'interesse della minore.
IV. Vista la modalità di collocamento e la concorde volontà di entrambe le parti, conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Cinisello Balsamo via Guardi n.24, unitamente a tutti gli arredi, a CP_1
[...]
V. Quanto al mantenimento indiretto dei figli da parte del padre, è noto come ai sensi degli artt. 337 ter e sexies c.c. ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
svolge attività di agente presso la Polizia di Stato;
dalla documentazione reddituale prodotta Parte_1
e allegata al ricorso introduttivo, al netto delle imposte per l'anno di imposta 2021 è emerso un reddito di euro 27.427,00; di euro 30.614,20 per l'anno di imposta 2022 e di euro 30.614,20 per l'anno di imposta
2023.
Tali somme, suddivise per dodici mensilità, danno luogo a un reddito netto mensile pari a circa 2.400,00 euro, anche se il ricorrente ha precisato che la retribuzione è molto condizionata da eventuali straordinari che costituiscono, pertanto, voci variabili.
Beneficia del 50% dell'A.U. pari ad euro 116,00 mensili.
Il ricorrente ha dedotto spese fisse mensili di euro 500,00 per il canone di locazione, di euro 314,00 quale somma corrisposta alla resistente a titolo di assegno per il contributo al mantenimento della IG (con rivalutazione Istat), euro 370,00 a titolo di mutuo acceso per far fronte alla ristrutturazione di un immobile di cui ha la nuda proprietà e ove vivono i suoi genitori. svolge attività lavorativa, a tempo indeterminato ma part-time per quattro ore al giorno, Controparte_1 presso un punto vendita Wind-tre. Dalla documentazione in atti, è emerso un reddito, al netto delle imposte, di euro 12.806,00 per l'anno di imposta 2021, di euro 13.182,00 per l'anno di imposta 2022 e di euro 14.743,85 per l'anno di imposta
2024.
Tali somme, suddivise per dodici mensilità, corrispondo a un netto mensile di circa 1.100,00 euro.
La resistente non sopporta oneri abitativi in quanto beneficiaria dell'assegnazione della casa ex coniugale di integrale proprietà di;
beneficia del 50% dell'A.U. pari ad euro 116,00 mensili e percepisce Pt_1
l'assegno per il contributo al mantenimento della IG pari ad euro 314,00 mensili.
Alla luce di tali risultanze, il Collegio ritiene congruo confermare l'attuale assegno di mantenimento, già rivalutato ISTAT.
Pertanto, dispone che a dovrà versare a , a titolo di assegno per il contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento della IG , la somma mensile pari ad Euro 315,00. _1
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da maggio 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per
12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Per quanto attiene alle spese straordinarie, il Tribunale, tenuto anche conto della disponibilità del padre di lasciare l'AU integralmente alla madre, ritiene congruo porre a carico del ricorrente il 60% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
Riguardo alle spese che i genitori dovranno sostenere per la baby-sitter, ciascuno si farà carico dei costi per i relativi periodi di spettanza.
Viste le contestazioni delle parti, il Collegio precisa che le spese relative a campus, oratori e similari sono da annoverarsi tra le spese straordinarie e per questo devono essere previamente scelti e concordati di comune accordo.
Qualora la scelta avesse luogo in mancanza di accordo, il genitore dovrà optare per la soluzione meno onerosa.
VI. Vista la modalità di collocamento prevalente presso la madre, dispone che l'A.U. erogato dall' CP_2 venga percepito direttamente e integralmente da . Controparte_1
VII. Rispetto alla contestazione attorea relativa alla memoria di parte resistente depositata in data
18.05.2025, il Collegio ritiene di doverne dichiarare l'irritualità e di dover pertanto disporne lo stralcio.
Invero, il codice civile, novellato dalla riforma Cartabia, prevede il deposito delle tre memorie di cui all'art. 473-bis.17, rilevando che è dato al resistente replicare alla memoria n.3 del ricorrente unicamente alla prima udienza di comparizione e non tramite una ulteriore memoria.
VIII. Quanto alla memoria n.3 di parte ricorrente, il Collegio ritiene di non dover dichiararne l'irritualità in quanto contenente argomentazioni già rassegnate nei precedenti scritti;
altresì, non si ravvisa la presenza di nuove domande giacché la richiesta di collocamento della minore presso il padre, diversamente da quanto richiesto nei precedenti scritti, è da considerarsi quale istanza relativa a un diritto indisponibile della minore e in ogni caso conseguente alle argomentazioni di parte resistente e, quanto alla chiesta CTU, trattasi di mezzo istruttorio esperibile anche d'ufficio dal giudice in ogni fase del procedimento.
IX. Rigetta le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti e già provate documentalmente e rigetta la richiesta di CTU in quanto meramente esplorativa.
X. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla parziale soccombenza di entrambe le parti, dichiara compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 05/12/2024, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a Napoli in data 12.07.2014 (e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) atto n. 81, parte II, serie A, anno 2014);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Napoli (NA) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3. Dispone l'affidamento in via condivisa della IG minore a entrambi i genitori, con esercizio congiunto delle primarie questioni afferenti , con collocamento prevalente presso _1
l'abitazione della madre;
4. Dispone la regolamentazione delle visite padre-IG secondo il calendario di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
5. Assegna la casa coniugale, sita in Cinisello Balsamo via Guardi n.24, unitamente a tutti gli arredi,
a Controparte_1
6. Dispone che versi a , a titolo di assegno per il contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della IG , la somma mensile pari ad Euro 315,00. _1
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da maggio 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Pone, inoltre, a carico di il 60% delle spese mediche, scolastiche e sportive della IG Parte_1 da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa
(ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
Riguardo alle spese che i genitori dovranno sostenere per la baby-sitter, ciascuno si farà carico dei costi per i relativi periodi di spettanza.
Le spese relative a campus, oratori e similari sono da annoverarsi tra le spese straordinarie e per questo dovranno essere previamente scelti e concordati di comune accordo.
Qualora la scelta avesse luogo in mancanza di accordo, il genitore dovrà optare per la soluzione meno onerosa.
7. Dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente da CP_2 CP_1
[...]
8. Dichiara l'irritualità e dispone lo stralcio della memoria di parte resistente depositata in data
18.05.2025;
9. Rigetta l'eccezione di circa l'irritualità della memoria n.3 di parte ricorrente;
CP_1
10. Rigetta le istanze istruttorie formulate dalle parti come in parte motiva;
11. Dichiara compensate le spese di lite.
Si comunichi alle parti
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 29 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 8063 /2024, promossa con ricorso depositato in data 05/12/2024
Da
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHETTO MARIA ELENA ed elettivamente domiciliato lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARI LAURA SIMONA EMANUELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 20.05.2025 sulle seguenti conclusioni
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare:
In via principale: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli e trascritto nei registri dello Stato Civile di detto comune, anno 2014, n. 81, p. 2 S. A ordinando ai competenti ufficiali dello stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza;
2) Disporre che la casa familiare, sita in Cinisello Balsamo (MI), alla Via Guardi, 24 di proprietà esclusiva del ricorrente rimanga assegnata alla signora che vi abiterà unitamente alla IG;
CP_1 _1
3) confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione della _1 residenza presso la madre e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé con il seguente calendario, salvi altri e diversi accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze lavorative dei predetti e del preminente interesse della minore:
a) a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alle h. 16,00 prelevandola dalla casa della madre, sino alla domenica sera alle ore 21.00 con accompagnamento a casa della madre;
b) due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita della scuola della minore o dalle ore 16.00 e sino alle ore
21.00 quando verrà riaccompagnata a casa della mamma;
nel caso in cui il padre non possa vedere _1
e tenere con sé la IG per motivi di lavoro del papà o per motivi di salute propri e/o della minore che verranno prontamente comunicati alla /dalla madre, il medesimo avrà diritto di recuperare la frequentazione non goduta, al massimo entro i 15 giorni successivi, comunicando alla signora il CP_1 giorno scelto per il recupero del diritto di visita;
c) Fatto salvo diverso accordo tra i genitori, durante l'estate ciascun genitore terrà con sé per tre _1 settimane di cui almeno due consecutive con modalità e tempi che i genitori concorderanno tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
nel caso in cui le ferie estive dei genitori dovessero coincidere nello stesso periodo, il tempo da trascorrere con la minore sarà equamente diviso tra loro .
d) Le vacanze di Natale, fatto salvo diversi accordi tra i genitori saranno così suddivise: trascorrerà _1 il giorno della Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale (25/12) con l'altro genitore secondo l'alternanza. Successivamente, dal giorno 26/12 fino alla mattina del 01/01 entro le ore 11.30 di ciascun anno, con il genitore con cui ha trascorso il giorno di Natale (25/12) e dal 01/01 sino al giorno dell'Epifania (entro le ore 22.00) con il genitore con cui ha trascorso la vigilia. _1
e) I ponti e le giornate di festività principali saranno trascorse dalla IG presso ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza annuale ed in modo paritario;
f)I giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi alternativa-mente di anno in anno, con un genitore e con l'altro;
g)Il giorno del compleanno della IG verrà trascorso con entrambi i genitori, con tempi tra loro suddivisi e concordati;
4)Confermare a carico di l'importo di Euro 270,00 a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della IG già stabilito in sede di separazione e oggi corrispondente ad Euro 314,00 a seguito di _1 rivalutazione Istat da versarsi a in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese per 12 Controparte_1 mensilità all'anno.
5)Disporre che il sig. possa videochiamare la minore nella fascia oraria 19-21 nei giorni di non Pt_1 spettanza;
6)Disporre che il sig. partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie così come previste Pt_1 dal Protocollo del Tribunale di Monza che ivi si intende trascritto e riportato;
7)Disporre che l'assegno unico continui ad essere percepito nella misura del 50% da entrambi i coniugi;
8)Disporre che alcun assegno divorzile dovrà essere versato dal sig. alla signora Pt_1 CP_1
In via istruttoria
Si chiede che il Tribunale disponga che le parti frequentino un percorso di sostegno alla genitorialità che possa essere di ausilio alla loro comunicazione nell'interesse supremo della minore onde evitare strumentalizzazioni.
Per parte resistente (come da comparsa di risposta)
In via preliminare
Si chiede che i documenti nn. 5, 6, 7 e 8 prodotti dalla controparte e dalla scrivente disconosciuti vengano espunti dal presente giudizio in quanto privi dei requisiti minimi di attendibilità e totalmente avulsi da un adeguato contesto fattuale e temporale. Tali allegazioni, difettando di rilevanza e affidabilità, non possono in alcun modo essere ammessi tra gli elementi su cui fondare la decisione del giudice.
B) in via principale e nel merito:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Napoli in data
12.07.2014 trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2014 n. 81 parte II, con ordine ai competenti ufficiali dello Stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2. disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione della residenza _1 presso la madre. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la IG secondo il seguente calendario, salvo eventuali accordi diversi tra i genitori, tenendo conto delle esigenze lavorative di ciascuno e del preminente interesse della minore:
• Fine settimana alternati: il padre preleverà alla fine della scuola il venerdì, dopo l'uscita, e la _1 riaccompagnerà il lunedì mattina, prima che la minore vada a scuola, o in alternativa a casa della madre.
• Nella settimana in cui la minore non è con il padre nel fine settimana: Il padre potrà trascorrere con due pomeriggi infrasettimanali, con pernottamento, dal termine della scuola fino alla mattina _1 seguente, quando la riaccompagnerà a scuola.
• Nella settimana in cui la minore è con il padre nel fine settimana: il padre potrà vederla due pomeriggi infrasettimanali, di cui: – uno con RN (dal termine della scuola fino al mattino seguente, con riaccompagnamento a scuola); – uno senza RN, dal termine della scuola fino alle ore 21:00, dopo averla fatta cenare. • Periodo natalizio ad anni alterni: i genitori alterneranno il primo periodo (dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre sera) con il secondo (dal 31 dicembre sino a fine vacanze). Si da atto che Natale
2024 lo ha trascorso col padre. Il tutto con prelevamento e accompagnamento presso la casa _1 materna. Durante il primo periodo, il genitore con cui starà, sceglierà una delle festività ricorrenti _1 per far trascorrere a la festività con l'altro genitore. L'anno successivo, i genitori invertiranno i _1 periodi secondo un criterio di alternanza.
• Vacanze estive ad anni alterni: trascorrerà con il padre due settimane (anche non consecutive) _1 durante le vacanze estive. I genitori dovranno concordare le date entro il 30 maggio di ogni anno, comunicandosi reciprocamente i propri recapiti anche telefonici.
• Festività pasquali ad anni alterni: le vacanze pasquali, saranno dimidiate dal pomeriggio del Venerdì
Santo alle ore 21:30 della Domenica di Pasqua, con prelevamento e accompagnamento presso la casa materna. L'anno successivo, starà con il padre dal mattino del giorno di Sant'Angelo fino al _1 mercoledì mattina. Si da atto che a Pasqua 2025 trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua. Il tutto _1 salvo eventuali diversi accordi tra i genitori.
Altre festività infrannuali ad anni alterni: le altre festività infrannuali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ecc.) saranno alternate tra i genitori, stabilendo insieme i giorni di riferimento.
Nel caso in cui il padre non possa vedere e tenere con sé la IG per impedimenti e/o malattia (sia della minore che del padre), quest'ultimo avrà il diritto di recuperare la frequentazione non goduta entro i 15 giorni successivi, concordando con la madre il giorno per il recupero, compatibilmente con gli impegni della minore e della madre stessa.
3. confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Cinisello Balsamo, via Guardi n.24 con i mobili che la arredano a che vi abiterà con la IG;
dichiarare la cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio concordatario contratto a Napoli in data 12.07.2014 trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune, anno 2014 n. 81 parte II, con ordine ai competenti ufficiali dello Stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
4. porre a carico del sig. l'importo di euro 400,00 al mese da versarsi a Parte_1 Controparte_1 in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della IG . Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo gli indici Istat- _1 costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di aprile 2026 e con riferimento al mese di aprile 2025;
5. Attribuire alla signora il 100% dell'AUU stante il grande divario reddituale;
CP_1
6. Confermare, inoltre, a carico di il 70% delle spese cd. straordinarie (mediche, Parte_1 scolastiche e sportive della IG da concordarsi previamente tra i genitori, salvo che per le spese _1 mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica così come meglio individuate dal protocollo del Tribunale di Monza), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Statuire che in dette spese rientri altresì il costo del pre-scuola che verrà suddiviso tra i genitori nella proporzione sopra indicata. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
7. Confermare, altresì, che nelle predette spese rientra anche il campus estivo “convenzionato”, per il quale il CO lo scorso anno nulla ha rifuso alla moglie, precisando che l'espressione contenuta nei
Protocolli relativi alle “attività estive gestite da enti pubblici o da loro delegati” debba interpretarsi in senso estensivo, ricomprendendo anche le strutture convenzionate o accreditate dai Comuni, come quella in oggetto;
8. Confermare che la spesa della baby-sitter della minore sia, dal lunedì al venerdì compresi, suddivisa tra i genitori al 50% mentre nelle giornate del sabato e della domenica rimarrà totalmente in capo al genitore cui compete il fine settimana.
In via istruttoria
Si chiede, laddove controparte non provveda autonomamente, disporsi l'ordine di esibizione della documentazione finanziaria ad oggi mancante (730/2024), inclusi estratti conto e cedolini stipendiali recenti e certificato di proprietà Smart Fortwo 700 coupé. Si chiede altresì che sia ordinato il deposito delle dichiarazioni fiscali della signora convivente more uxorio del ricorrente. Testimone_1
Con riserva di meglio precisare le conclusioni all'esito della memoria di controparte.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri accessori ivi compreso il 15% ex L.P.
All'udienza del 20.05.2025, i Procuratori hanno così ulteriormente precisato ribadito le rispettive conclusioni:
L'Avv. Marchetto contesta la contestazione di parte resistente relativa alla propria memoria n.3 e pertanto chiede dichiararsi inammissibile la memoria n.4 depositata da parte resistente in data 19.05.25 dovendo parte resistente replicare esclusivamente durante l'udienza; parte ricorrente ha solo argomentato, nella terza memoria, su documenti nuovi prodotti dalla resistente nella seconda memoria.
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento della proposta n.2, ovvero collocamento paritetico, alla luce della documentazione prodotta dalla resistente.
In subordine, visto quanto riscontrato in udienza, chiede un'indagine da parte dei servizi sociali ovvero una CTU.
L'Avv. Ferrari contesta quanto ex adverso prospettato e soprattutto contesta la ritualità della memoria n.3 dato che il fine di codesta è soltanto la prova contraria, mentre parte ricorrente ha introdotto nuove domande e per questo si chiede che le nuove domande vengano dichiarate inammissibili.
Si riporta alle proprie conclusioni;
in subordine si dichiara disponibile ad accettare la proposta che ha verbalizzato in udienza con le precisazioni fatte rispetto all'originaria proposta del Giudice.
***** In data 05.12.2024 iscriveva a ruolo la causa per cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 nei confronti di dando atto che dal loro matrimonio, contratto a Napoli in data Controparte_1
12.07.2014 secondo il rito concordatario, il giorno 20.06.2017 era nata la IG . _1
Il ricorrente esponeva che nel corso degli anni le divergenze caratteriali erano divenute tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tanto che aveva luogo il procedimento per separazione giudiziale.
Invero, in data 03.12.2021 il Tribunale di Monza pronunciava sentenza parziale sullo status (sent. n.
2239/21 – pubbl. in data 03.12.2021) e, vista la consensualizzazione successivamente intervenuta, in data
30.06.2022 il Tribunale pronunciava la sentenza definitiva recependo le conclusioni congiunte (sent. n.
1535/22 – pubbl. in data 07.07.2022).
Il totale venir meno dell'affectio coniugalis, era tale da rendere impossibile la ricostituzione della convivenza e il progetto di vita comune era da considerarsi naufragato.
rappresentava che, nel corso degli anni e dal momento della separazione, era stato possibile Pt_1 raggiungere un equilibrio rispetto alle modalità di visita e ai tempi di permanenza con la IG , _1 nonostante le difficoltà logistiche scaturenti dalle mansioni di agente di pubblica sicurezza da lui esercitate.
Tuttavia, lamentava che negli ultimi tempi, non era più in grado, malgrado la sua volontà, di rispettare la calendarizzazione in vigore.
Altresì, recriminava il comportamento arbitrario e ostruzionistico della resistente la quale, ultimamente, proponeva una gestione unilaterale della IG, decidendo sulle questioni di primario interesse della stessa senza la consultazione del padre.
Rispetto alle questioni di natura patrimoniale, chiedeva la conferma dell'assegno per il Parte_1 contributo al mantenimento della IG nella misura già in essere e chiedeva di non riconoscersi alcunché
a a titolo di assegno divorzile rilevato che la stessa, in quanto lavoratrice, era da considerarsi CP_1 pienamente autonoma.
Con comparsa di risposta depositata in data 18.04.2025 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 contestava la ricostruzione dei fatti ex adverso formulata.
In punto patrimoniale, la stessa eccepiva una notevole discrepanza reddituale rispetto al ricorrente, giacché mentre il ricorrente poteva vantare un rapporto di lavoro a tempo pieno, oltre a essere avvantaggiato nella contribuzione alle spese di vitto dalla sua nuova convivenza, la stessa era costretta a un rapporto di lavoro part-time per poter rispondere alle esigenze di accudimento della IG.
Rispetto alla gestione della CC , la madre lamentava la non costanza e la discontinuità del padre _1 nel gestire la regolamentazione delle visite, facendo gravare su di lei i continui imprevisti ed essendo costretta a sopportare una pianificazione mai del tutto condivisa. Con riguardo alle scelte prese nell'interesse della IG, eccepiva di non aver mai assunto CP_1 atteggiamenti arbitrari e di esclusione del padre ma di aver adottato delle decisioni unicamente nel rispetto del ruolo di genitore collocatario.
Successivamente, le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 473-bis.17 nr. 1,2,3 c.p.c.; parte resistente, ritenuta irrituale la memoria nr. 3 di parte ricorrente, depositava un'ulteriore memoria di replica.
Parte ricorrente, di conseguenza, ne chiedeva lo stralcio in quanto irrituale.
All'udienza del 20.05.2025 il Giudice disponeva l'audizione di entrambe le parti e tentava la conciliazione;
parte ricorrente formulava la seguente proposta transattiva:
“1. Il padre terrà con sé a fine settimana alternati dal venerdì uscita da scuola sino al lunedì mattina con _1 riaccompagnamento a scuola, facendosi carico di eventuali spese di baby-sitter in caso di proprio turno lavorativo;
Il padre terrà con sé tutte le settimane una sera con RN (prelevando la bambina da scuola) precisando che, nel _1 caso in cui per esigenze lavorative non riuscisse a garantire il RN ogni settimana, lo recupererebbe la settimana successiva con due pernotti. Nella settimana in cui il padre non ha il week-end di spettanza, si impegna a tenere con sé un _1 pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 21:00.
2. Il padre propone, in alternativa, il collocamento paritetico a settimane alternate;
3. Il padre propone, nell'ipotesi sub 1, di mantenere il mantenimento di pari ad euro 320,00 mensili (somma _1 attualmente in essere con rivalutazione ISTAT), assegnare tutto l'A.U. alla resistente pari ad euro 230,00 e propone di mantenere la divisione delle spese nella proporzione di 60% a proprio carico e al 40% a carico di per 18 mesi, alla CP_1 scadenza del quale termine le spese saranno suddivise equamente al 50% tra i genitori;
4. In caso di accoglimento dell'ipotesi sub 2), il padre propone di mantenere l'assegnazione della casa a l'A.U. CP_1 integralmente a e il mantenimento diretto di a carico di ciascun genitore. Per le spese straordinarie vale la CP_1 _1 stessa offerta di cui al sub 3).”
Parte resistente dichiarava di non voler accettare la suddetta proposta e dichiarava che “avrebbe accolto in parte quella formulata dal Giudice, ovverosia week-end alternati dal venerdì al lunedì, due giorni infrasettimanali a carico del padre da concordare tra le parti, con possibilità di RN, mantenimento dell'attuale assegno di mantenimento e attribuzione al 100% dell'AU con spese straordinarie al 70% a carico del padre sino alla fine della quinta elementare, previsione che i ponti scolastici vengano assegnati in base al principio dell'alternanza.
Chiede inoltre che durante l'estate partecipi ai campus estivi e che le spese siano suddivise tra i genitori nelle _1 proporzioni richieste.”
All'esito dell'audizione il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le difese alla discussione orale e i legali si riportavano e insistevano sulle conclusioni come già in atti;
altresì, la difesa attorea contestava la quarta memoria depositata dalla resistente e, pertanto, chiedeva dichiararsi inammissibile la memoria n.
4. Inoltre, parte ricorrente eccepiva che la memoria n.3 aveva ad oggetto unicamente argomentazioni su documenti prodotti dalla controparte nella memoria n.2.
La difesa di parte resistente contestava quanto ex adverso prospettato e soprattutto contestava la ritualità della memoria n.3, eccependo che il fine di codesta memoria riguarda soltanto la prova contraria, mentre parte ricorrente avrebbe introdotto nuove domande;
per questo chiedeva che le nuove domande venissero dichiarate inammissibili.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che in data 03.12.2021 il Tribunale di Monza pronunciava sentenza parziale sullo status (sent. n. 2239/21 – pubbl. in data 03.12.2021) e, vista la consensualizzazione successivamente intervenuta, in data 30.06.2022 il Tribunale pronunciava la sentenza definitiva recependo le conclusioni congiunte (sent. n. 1535/22 – pubbl. in data 07.07.2022).
Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Quanto all'affidamento della IG minore è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto _1 come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Considerata la concorde richiesta formulata dalle parti in tal senso deve essere disposto l'affido della IG minore ad entrambi i genitori, non essendo emerse circostanze tali da derogare al generale regime _1 di affidamento della IG minore ai genitori. Con precipuo riguardo al collocamento della minore, deve essere confermata la situazione in essere di collocamento prevalente della minore presso la madre, in quanto rispondente agli interessi morali e materiali della minore stessa. III. Quanto al regime di visite tra la IG e il genitore non collocatario, in corso di causa sono emerse criticità riguardanti le turnazioni lavorative del padre che di fatto hanno impedito il conseguimento di un concorde calendario di visite tra il padre e la madre.
all'udienza del 20.05.2025 ha formulato alcune proposte per tentare di addivenire a una Parte_1 regolamentazione volta a contemperare le esigenze della minore con quelle lavorative di entrambi i genitori.
Tuttavia, in mancanza di accordo con la controparte, le suddette non possono essere integralmente recepite dal Tribunale.
Per l'effetto, il Collegio ritiene, nel preminente interesse della minore e considerate anche le esigenze di entrambi i genitori, di disporre il regime di viste padre-IG come di seguito.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la IG a week-end alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, con pernottamenti presso l'abitazione paterna, e con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina.
Con riguardo alle visite infrasettimanali:
• nella settimana che inizia con il week-end di competenza paterna e che termina con il week-end di competenza materna, il padre preleverà il mercoledì all'uscita da scuola, con _1 pernottamento presso di sé, e riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina;
• nella settimana che inizia con il week-end di competenza materna e che termina con il week-end di competenza paterna, il padre preleverà il martedì all'uscita da scuola, con pernottamento _1 presso di sé, e riaccompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
• Ogni giovedì, a prescindere dal week-end di spettanza, il padre preleverà la IG dall'uscita da scuola e la riaccompagnerà, dopo aver cenato, a casa della madre entro le ore 21:00.
Per quanto concerne le vacanze natalizie, ciascun genitore terrà con sé la IG ad alternanza dal primo giorno di vacanze scolastiche sino al 31 dicembre ore 18:00. Il successivo periodo sarà compreso al 31 dicembre ore 18:00 sino alla ripresa delle attività scolastiche con riaccompagnamento a scuola.
Per il Natale 2025, il primo periodo sarà di spettanza della madre mentre per il Natale 2026 sarà di spettanza del padre, con consequenziale alternanza anno per anno.
Per quanto concerne le vacanze pasquali, i genitori si alterneranno l'intero periodo anno per anno dalla fine delle attività scolastiche sino alla loro ripresa.
Pasqua 2026 sarà di competenza paterna.
Le festività scolastiche infrannuali (i cd. ponti: 8 dicembre, 25 aprile, 1° Maggio, 2 giugno, ecc) saranno suddivisi tra i genitori ad anni alterni.
Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorre con la IG tre settimane di cui almeno due consecutive;
i genitori dovranno concordare le date entro il 30 aprile di ogni anno (entro il 30.6.2025 per l'estate 2025). Il tutto salvo ogni diverso e migliore accordo nell'interesse della minore.
IV. Vista la modalità di collocamento e la concorde volontà di entrambe le parti, conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Cinisello Balsamo via Guardi n.24, unitamente a tutti gli arredi, a CP_1
[...]
V. Quanto al mantenimento indiretto dei figli da parte del padre, è noto come ai sensi degli artt. 337 ter e sexies c.c. ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
svolge attività di agente presso la Polizia di Stato;
dalla documentazione reddituale prodotta Parte_1
e allegata al ricorso introduttivo, al netto delle imposte per l'anno di imposta 2021 è emerso un reddito di euro 27.427,00; di euro 30.614,20 per l'anno di imposta 2022 e di euro 30.614,20 per l'anno di imposta
2023.
Tali somme, suddivise per dodici mensilità, danno luogo a un reddito netto mensile pari a circa 2.400,00 euro, anche se il ricorrente ha precisato che la retribuzione è molto condizionata da eventuali straordinari che costituiscono, pertanto, voci variabili.
Beneficia del 50% dell'A.U. pari ad euro 116,00 mensili.
Il ricorrente ha dedotto spese fisse mensili di euro 500,00 per il canone di locazione, di euro 314,00 quale somma corrisposta alla resistente a titolo di assegno per il contributo al mantenimento della IG (con rivalutazione Istat), euro 370,00 a titolo di mutuo acceso per far fronte alla ristrutturazione di un immobile di cui ha la nuda proprietà e ove vivono i suoi genitori. svolge attività lavorativa, a tempo indeterminato ma part-time per quattro ore al giorno, Controparte_1 presso un punto vendita Wind-tre. Dalla documentazione in atti, è emerso un reddito, al netto delle imposte, di euro 12.806,00 per l'anno di imposta 2021, di euro 13.182,00 per l'anno di imposta 2022 e di euro 14.743,85 per l'anno di imposta
2024.
Tali somme, suddivise per dodici mensilità, corrispondo a un netto mensile di circa 1.100,00 euro.
La resistente non sopporta oneri abitativi in quanto beneficiaria dell'assegnazione della casa ex coniugale di integrale proprietà di;
beneficia del 50% dell'A.U. pari ad euro 116,00 mensili e percepisce Pt_1
l'assegno per il contributo al mantenimento della IG pari ad euro 314,00 mensili.
Alla luce di tali risultanze, il Collegio ritiene congruo confermare l'attuale assegno di mantenimento, già rivalutato ISTAT.
Pertanto, dispone che a dovrà versare a , a titolo di assegno per il contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento della IG , la somma mensile pari ad Euro 315,00. _1
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da maggio 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per
12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Per quanto attiene alle spese straordinarie, il Tribunale, tenuto anche conto della disponibilità del padre di lasciare l'AU integralmente alla madre, ritiene congruo porre a carico del ricorrente il 60% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
Riguardo alle spese che i genitori dovranno sostenere per la baby-sitter, ciascuno si farà carico dei costi per i relativi periodi di spettanza.
Viste le contestazioni delle parti, il Collegio precisa che le spese relative a campus, oratori e similari sono da annoverarsi tra le spese straordinarie e per questo devono essere previamente scelti e concordati di comune accordo.
Qualora la scelta avesse luogo in mancanza di accordo, il genitore dovrà optare per la soluzione meno onerosa.
VI. Vista la modalità di collocamento prevalente presso la madre, dispone che l'A.U. erogato dall' CP_2 venga percepito direttamente e integralmente da . Controparte_1
VII. Rispetto alla contestazione attorea relativa alla memoria di parte resistente depositata in data
18.05.2025, il Collegio ritiene di doverne dichiarare l'irritualità e di dover pertanto disporne lo stralcio.
Invero, il codice civile, novellato dalla riforma Cartabia, prevede il deposito delle tre memorie di cui all'art. 473-bis.17, rilevando che è dato al resistente replicare alla memoria n.3 del ricorrente unicamente alla prima udienza di comparizione e non tramite una ulteriore memoria.
VIII. Quanto alla memoria n.3 di parte ricorrente, il Collegio ritiene di non dover dichiararne l'irritualità in quanto contenente argomentazioni già rassegnate nei precedenti scritti;
altresì, non si ravvisa la presenza di nuove domande giacché la richiesta di collocamento della minore presso il padre, diversamente da quanto richiesto nei precedenti scritti, è da considerarsi quale istanza relativa a un diritto indisponibile della minore e in ogni caso conseguente alle argomentazioni di parte resistente e, quanto alla chiesta CTU, trattasi di mezzo istruttorio esperibile anche d'ufficio dal giudice in ogni fase del procedimento.
IX. Rigetta le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti e già provate documentalmente e rigetta la richiesta di CTU in quanto meramente esplorativa.
X. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla parziale soccombenza di entrambe le parti, dichiara compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 05/12/2024, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a Napoli in data 12.07.2014 (e trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) atto n. 81, parte II, serie A, anno 2014);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Napoli (NA) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3. Dispone l'affidamento in via condivisa della IG minore a entrambi i genitori, con esercizio congiunto delle primarie questioni afferenti , con collocamento prevalente presso _1
l'abitazione della madre;
4. Dispone la regolamentazione delle visite padre-IG secondo il calendario di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
5. Assegna la casa coniugale, sita in Cinisello Balsamo via Guardi n.24, unitamente a tutti gli arredi,
a Controparte_1
6. Dispone che versi a , a titolo di assegno per il contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della IG , la somma mensile pari ad Euro 315,00. _1
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da maggio 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Pone, inoltre, a carico di il 60% delle spese mediche, scolastiche e sportive della IG Parte_1 da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa
(ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da
Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
Riguardo alle spese che i genitori dovranno sostenere per la baby-sitter, ciascuno si farà carico dei costi per i relativi periodi di spettanza.
Le spese relative a campus, oratori e similari sono da annoverarsi tra le spese straordinarie e per questo dovranno essere previamente scelti e concordati di comune accordo.
Qualora la scelta avesse luogo in mancanza di accordo, il genitore dovrà optare per la soluzione meno onerosa.
7. Dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente da CP_2 CP_1
[...]
8. Dichiara l'irritualità e dispone lo stralcio della memoria di parte resistente depositata in data
18.05.2025;
9. Rigetta l'eccezione di circa l'irritualità della memoria n.3 di parte ricorrente;
CP_1
10. Rigetta le istanze istruttorie formulate dalle parti come in parte motiva;
11. Dichiara compensate le spese di lite.
Si comunichi alle parti
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 29 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona