Art. 2. Le rilevazioni di cui al precedente articolo possono essere eseguite fino al 31 dicembre 1952.(1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 11 dicembre 1952, n. 2392 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1955 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213 ." --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 11 dicembre 1952, n. 2392 come modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1955, n. 1345 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1958 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 2392 , entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213."
Versione
18 maggio 1949
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1 gennaio 1953
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12 gennaio 1956
12 gennaio 1956