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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/09/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 863/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott. Silvia Orlando – Consigliere
Dott. Eleonora Pappalettere – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 863/2023 e promosso da:
già in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Luisa Caimmi e
Andrea Davide Arnaldi - come da procura in atti
- appellante -
Contro
in persona del Sindaco nonché legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Piccaluga - come da procura in atti
- appellata –
Oggetto: Opposizione a Decreto ingiuntivo
*****
pagina 1 di 4 Le parti hanno depositato atto di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., con richiesta di estinzione del giudizio.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 443/2019, del Tribunale di Verbania, chiesto e ottenuto da (già quale cessionaria Parte_1 Parte_2 del credito originario di per fatture di fornitura energia elettrica rimaste CP_2 insolute) recante il pagamento di euro 75.010,14 quale sorte capitale. Il Comune opponente: i) eccepiva la mancata produzione delle fatture, la loro natura di
"fatture postume" relative a presunti consumi rilevati tra il 2011 e il 2015 e tardivamente contabilizzati, ritenuti errati in eccesso, soprattutto considerando che l'ente si era dotato di un impianto fotovoltaico dal 2011 e aveva sempre regolarmente pagato le fatture;
ii) contestava l'inidoneità delle fatture e dell'atto di cessione a fondare il credito, sostenendo che spettasse al somministrante provare la regolarità del funzionamento dei rilevatori di consumi e la corrispondenza dei quantitativi fatturati, onere non assolto;
iii) eccepiva che l'accettazione della cessione del credito non valeva come riconoscimento di debito.
2. si costituiva in giudizio, contestando le tesi avverse e chiedendo, Parte_1 in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, o in subordine, la condanna al pagamento dell'importo accertato in corso di causa.
3. Il Tribunale di Verbania, all'esito del giudizio, emetteva la sentenza n. 107/2023, pubblicata in data 01/04/2023, con la quale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 443/2019 condannando l'opposta (
[...]
alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in Parte_1 euro 406,50 per spese ed euro 14.103,00 per competenze, oltre oneri e accessori: il Tribunale riteneva che nei contratti di somministrazione, in caso di contestazione, spetta al somministrante l'onere di provare il perfetto funzionamento del contatore e la fattura non costituisce di per sé prova in favore della parte che l'ha emessa, né determina un'inversione dell'onere probatorio se la pagina 2 di 4 controparte contesta il diritto o la sua entità; nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti (anche dopo l'ordine di esibizione) era risultata insufficiente, mancando anche la prova del corretto funzionamento dei vari punti di prelievo per attestare la corrispondenza dei consumi espressi in kwh con quelli effettivi.
4. Con atto di citazione in appello iscritto il 3.07.2023 ha impugnato Parte_1 la sentenza del Tribunale di Verbania prospettando, tra l'altro, l'errore della stessa laddove riteneva non provata l'esistenza e l'entità del credito e censurando la ricostruzione dei fatti operata in primo grado, poiché il Tribunale non aveva valutato in modo corretto le risultanze documentali prodotte, errando altresì sulla condanna alle spese di giudizio.
5. Si è costituito nel presente grado di giudizio, con comparsa del 23.02.2024, il
[...]
, che ha concluso per il rigetto dell'appello e di tutte le domande ex adverso CP_1 formulate, ribadendo la correttezza della sentenza di primo grado laddove ha dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo avendo correttamente ricostruito i fatti di causa.
6. In esito alla prima udienza di trattazione, rilevata la regolare costituzione di entrambe le parti, il Consigliere istruttore le ha invitate ad instaurare procedimento di mediazione delegata fissando, per la prosecuzione, l'udienza del 27.05.2025 ex art. 127 ter c.p.c. ove, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione al
16.09.2025 con assegnazione dei termini a ritroso per il deposito degli scritti conclusivi;
nelle more della suddetta udienza, le parti hanno depositato atto di rinuncia ex art. 306
c.p.c., con contestuale accettazione alla rinuncia notificata ciascuna all'altra parte e richiesta di estinzione del giudizio a seguito di accordo già intervenuto.
7. La Corte prende atto della rinuncia agli atti del giudizio e provvede in conformità
8. Il difensore dell'appellante è munito del potere di rinunciare perché espressamente attribuitogli nella procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c.; così pure è munito di procura ad accettare la rinuncia ed a rinunziare sua volta, il legale di parte appellata. La rinuncia agli atti dell'appello comporta quindi l'estinzione del presente giudizio a seguito di accordo già intervenuto e come dalle stesse richiesto.
pagina 3 di 4
9. Non sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 DPR
n.115/2002, nel testo attuale applicabile al presente giudizio di appello, che è stato radicato dopo il 30.1.2013, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito: l'ipotesi dell'estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il gravame non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 107/2023 del Tribunale di
Verbania nei confronti del in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
Ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia, ex art. 306 c.p.c.;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott. Silvia Orlando – Consigliere
Dott. Eleonora Pappalettere – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 863/2023 e promosso da:
già in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Luisa Caimmi e
Andrea Davide Arnaldi - come da procura in atti
- appellante -
Contro
in persona del Sindaco nonché legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Piccaluga - come da procura in atti
- appellata –
Oggetto: Opposizione a Decreto ingiuntivo
*****
pagina 1 di 4 Le parti hanno depositato atto di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., con richiesta di estinzione del giudizio.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 443/2019, del Tribunale di Verbania, chiesto e ottenuto da (già quale cessionaria Parte_1 Parte_2 del credito originario di per fatture di fornitura energia elettrica rimaste CP_2 insolute) recante il pagamento di euro 75.010,14 quale sorte capitale. Il Comune opponente: i) eccepiva la mancata produzione delle fatture, la loro natura di
"fatture postume" relative a presunti consumi rilevati tra il 2011 e il 2015 e tardivamente contabilizzati, ritenuti errati in eccesso, soprattutto considerando che l'ente si era dotato di un impianto fotovoltaico dal 2011 e aveva sempre regolarmente pagato le fatture;
ii) contestava l'inidoneità delle fatture e dell'atto di cessione a fondare il credito, sostenendo che spettasse al somministrante provare la regolarità del funzionamento dei rilevatori di consumi e la corrispondenza dei quantitativi fatturati, onere non assolto;
iii) eccepiva che l'accettazione della cessione del credito non valeva come riconoscimento di debito.
2. si costituiva in giudizio, contestando le tesi avverse e chiedendo, Parte_1 in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, o in subordine, la condanna al pagamento dell'importo accertato in corso di causa.
3. Il Tribunale di Verbania, all'esito del giudizio, emetteva la sentenza n. 107/2023, pubblicata in data 01/04/2023, con la quale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 443/2019 condannando l'opposta (
[...]
alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in Parte_1 euro 406,50 per spese ed euro 14.103,00 per competenze, oltre oneri e accessori: il Tribunale riteneva che nei contratti di somministrazione, in caso di contestazione, spetta al somministrante l'onere di provare il perfetto funzionamento del contatore e la fattura non costituisce di per sé prova in favore della parte che l'ha emessa, né determina un'inversione dell'onere probatorio se la pagina 2 di 4 controparte contesta il diritto o la sua entità; nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti (anche dopo l'ordine di esibizione) era risultata insufficiente, mancando anche la prova del corretto funzionamento dei vari punti di prelievo per attestare la corrispondenza dei consumi espressi in kwh con quelli effettivi.
4. Con atto di citazione in appello iscritto il 3.07.2023 ha impugnato Parte_1 la sentenza del Tribunale di Verbania prospettando, tra l'altro, l'errore della stessa laddove riteneva non provata l'esistenza e l'entità del credito e censurando la ricostruzione dei fatti operata in primo grado, poiché il Tribunale non aveva valutato in modo corretto le risultanze documentali prodotte, errando altresì sulla condanna alle spese di giudizio.
5. Si è costituito nel presente grado di giudizio, con comparsa del 23.02.2024, il
[...]
, che ha concluso per il rigetto dell'appello e di tutte le domande ex adverso CP_1 formulate, ribadendo la correttezza della sentenza di primo grado laddove ha dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo avendo correttamente ricostruito i fatti di causa.
6. In esito alla prima udienza di trattazione, rilevata la regolare costituzione di entrambe le parti, il Consigliere istruttore le ha invitate ad instaurare procedimento di mediazione delegata fissando, per la prosecuzione, l'udienza del 27.05.2025 ex art. 127 ter c.p.c. ove, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione al
16.09.2025 con assegnazione dei termini a ritroso per il deposito degli scritti conclusivi;
nelle more della suddetta udienza, le parti hanno depositato atto di rinuncia ex art. 306
c.p.c., con contestuale accettazione alla rinuncia notificata ciascuna all'altra parte e richiesta di estinzione del giudizio a seguito di accordo già intervenuto.
7. La Corte prende atto della rinuncia agli atti del giudizio e provvede in conformità
8. Il difensore dell'appellante è munito del potere di rinunciare perché espressamente attribuitogli nella procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c.; così pure è munito di procura ad accettare la rinuncia ed a rinunziare sua volta, il legale di parte appellata. La rinuncia agli atti dell'appello comporta quindi l'estinzione del presente giudizio a seguito di accordo già intervenuto e come dalle stesse richiesto.
pagina 3 di 4
9. Non sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13 DPR
n.115/2002, nel testo attuale applicabile al presente giudizio di appello, che è stato radicato dopo il 30.1.2013, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito: l'ipotesi dell'estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il gravame non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 107/2023 del Tribunale di
Verbania nei confronti del in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
Ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia, ex art. 306 c.p.c.;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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