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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/05/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Roberto Colonnello ha reso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 184/2021 del ruolo generale avente ad oggetto opposizione a precetto e pendente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, C.F._1
, nata a [...] il [...],codice fiscale Parte_2
, C.F._2
in proprio e in qualità di chiamate all'eredità di , nata Persona_1
a Rieti il 28.02.1940 e deceduta in data 23.04.2020 rappresentate e difese dall'avvocato Gioia Tiberti del Foro di Rieti, presso la quale sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti attrici - opponenti
E
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea D'Orazi del Foro di Rieti, presso il quale
è elettivamente domiciliato giusta procura in atti convenuto - opposto
*** *** *** Con REPU CA ITA LIA NA TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI Sezione Civile
1. Il presente giudizio è stato introdotto da e da Parte_1 Pt_2
le quali hanno proposto opposizione ex art. 615, comma 1 cpc avverso
[...]
il precetto datato 7.1.2021 notificato da alla stessa Controparte_1 Pt_1
e, impersonalmente e collettivamente, agli eredi di
[...] Parte_3
, con il quale era stato intimato il pagamento di € 90.834,14
[...]
oltre interessi in forza di n.13 effetti cambiari rilasciati il 7 ottobre 1999 in favore della da e avallati da Controparte_3 Parte_1 Parte_3
.
[...]
Dopo aver preliminarmente dedotto di essere mere chiamate all'eredità della de cuius e non eredi di questa, le opponenti Parte_3
hanno dedotto: 1) in via preliminare e nel rito la nullità della notifica dell'atto di precetto a fondamento del quale erano posti titoli cambiari, poiché non effettuata tramite ufficiale giudiziario;
2) la prescrizione dell'azione cambiaria e di ogni altro diritto ad essa collegata;
3) la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza del precetto, stante la mancata attestazione di conformità agli originali dei titoli trascritti, nonché la mancanza della certificazione relativa alle levate di protesto.
Hanno chiesto, pertanto, dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza del precetto;
che venisse dichiarato che nulla le opponenti debbono a
[...]
in forza dei titoli azionati, in quanto il diritto a procedere ad CP_1
esecuzione forzata è estinto per intervenuta prescrizione dell'azione cambiaria e di quella sottostante.
Si è costituito in giudizio impugnando e contestando tutto Controparte_1
quanto dedotto, eccepito e richiesto da parte opponente, ed argomentando: di aver correttamente esercitato l'azione cambiaria nel termine triennale e di aver interrotto la prescrizione con plurimi atti di precetto notificati nel corso del tempo e con l'instaurazione e/o l'intervento in procedure esecutive, l'ultima delle quali era stata definita nel 2013; che la notificazione dell'atto di precetto, effettuata dal difensore del abilitato alle notifiche a mezzo posta, era legittima, CP_1 tutt'al più che aveva raggiunto il suo scopo;
che, nello specifico, l'atto di precetto oggetto di opposizione era esente da vizi formali, essendo stati trascritti gli elementi essenziali dei titoli cambiari;
che le eccezioni spiegate costituivano un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e pertanto
2 REPUBBLICA ITA LIA NA TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI Sezione Civile
costituivano un'accettazione tacita dell'eredità della Sig.ra Parte_3
.
[...]
Ha chiesto, pertanto rigettarsi l'opposizione e che fosse confermata la debenza delle somme richieste, anche alla luce della qualità di eredi delle parti opponenti.
Con le memorie ex art. 183 c.5 n.1 cpc le opponenti hanno precisato le domande eccependo altresì la carenza di legittimazione attiva del atteso che le CP_1 cambiali da cui origina l'azione esecutiva erano state emesse in favore della società e non già in favore della parte opposta Parte_4
personalmente.
Stante la natura documentale della controversia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza l'assunzione di prove orali, all'udienza del
11/12/2024.
A tale udienza il Giudice, sulle precisate conclusioni, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di sollevata da parte opponente con le note ex art. 183 Controparte_1
c.6 n.1 cpc.
Sul punto, occorre innanzitutto rammentare l'insegnamento delle Sezioni Unite le quali hanno affermato che: «la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato,
è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio […]» (Cass. SS. UU. 2951/2016).
Pertanto, l'eccezione è pienamente ammissibile, seppure, come ora si vedrà, non fondata.
In via generale, in tema di estinzione delle società e successione nei rapporti giuridici pendenti, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società, sia di persone, che di capitali, con effetto dichiarativo
3 REPUBBLICA ITA LIA NA TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI Sezione Civile
per le prime e costitutivo per le seconde.
Qualora all'estinzione non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale: a) l'obbligazione sociale si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso dalla liquidazione o illimitatamente a seconda del regime di responsabilità vigente durante la vita della società; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese (anche se già azionate in giudizio) e dei crediti incerti o illiquidi, la cui mancata inclusione nel bilancio finale di liquidazione equivale a rinuncia da parte della società in favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Tale rinuncia non può essere derogata dalla volontà potestativa degli ex soci, neppure mediante clausole inserite nell'atto di scioglimento che prevedano la ripartizione di eventuali crediti o debiti non quantificabili, in quanto la scelta di procedere alla cancellazione senza prima far accertare o liquidare il credito costituisce univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quello specifico credito incerto o illiquido. La ratio di tale disciplina risiede nell'esigenza di contemperare la rapida conclusione del procedimento estintivo e la certezza dei rapporti giuridici con la tutela dei creditori sociali, imponendo ai soci di deliberare l'estinzione solo dopo aver concretizzato tutte le possibili situazioni giuridiche attive.
Più nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che “il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
8521 del 25/03/2021).
Venendo al caso in esame, i titoli di credito da cui origina l'azione esecutiva venivano emessi in favore della Parte_5
4 REPUBBLICA ITA LIA NA TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI Sezione Civile
Orbene, dalla visura camerale in atti emerge che tale società venne cancellata d'ufficio ai sensi del DPR N. 247/2004, con provvedimento del Tribunale di Roma
N. 14753/11, emesso in data 31/1/2012, per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi, allorquando socio unico era proprio
, odierna parte opposta. Controparte_1
Pertanto, è evidente la sua qualità di avente causa di tale società cancellata, rappresentando quello delle cambiali indicate nel precetto un credito certo e liquido.
Sicchè, in mancanza di una espressa rinuncia al credito al momento della cancellazione della società, il credito cambiario si è legittimamente trasferito al socio unico superstite, che ha, quindi, la piena legittimazione ad agire.
3. Nel merito dell'opposizione va, tuttavia, rilevata in primis la nullità del precetto per la mancata attestazione di conformità tra la trascrizione e i titoli originali.
La certificazione dell'ufficiale giudiziario in caso di trascrizione integrale del titolo esecutivo rappresenta un adempimento fondamentale disciplinato dall'articolo 480 del Codice di procedura civile, che impone all'ufficiale giudiziario l'obbligo di certificare la corrispondenza esatta tra la trascrizione e il titolo originale. Questa certificazione si configura come un passaggio preliminare e necessario che precede la relazione di notificazione, rappresentando una garanzia procedurale essenziale per assicurare l'autenticità e l'integrità del documento che legittima l'azione esecutiva.
In passato la Suprema Corte aveva asserito che "Dal confronto fra il 2° comma dell'art. 480 c.p.c., secondo il quale il precetto deve contenere, tra l'altro, la trascrizione integrale del titolo esecutivo, quando questa è richiesta dalla legge, ed inoltre, in tal caso, la certificazione dell'ufficiale giudiziario dell'esatta corrispondenza di detta trascrizione al titolo originale, ed il 3° comma dell'art.
63 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, secondo il quale il precetto cambiario deve contenere soltanto la trascrizione della cambiale e del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta, si evince che il precetto cambiario non esige, per la sua validità, la trascrizione integrale del titolo di credito, bastando invece l'indicazione degli elementi essenziali per la sua
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individuazione, e, conseguentemente, neppure l'anzidetta certificazione dell'ufficiale giudiziario, essendo questa necessaria unicamente nel caso in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo." (Cass. n.5531/1986)
Tuttavia, questo consolidato orientamento è stato mutato con la recente sentenza del 15 maggio 2024, n. 13373.
Difatti, è stata sancita la prevalenza della necessità di garanzia di pienezza dell'informazione da somministrare al soggetto destinatario del precetto, a tutela delle sue possibilità di reazione o, in ogni caso, della sua libertà di determinazione in ordine alle successive iniziative da intraprendere, se del caso pure di spontaneo adempimento dell'obbligazione consacrata nel titolo. Nel sancire la necessarietà della trascrizione integrale del titolo di credito (cambiario e/o assegno) nell'atto di precetto, a pena di nullità del precetto medesimo, la Suprema Corte adduce, tra gli altri, il rapporto di genus ad species tra i requisiti di contenuto-forma del precetto in generale, di cui all'art. 480 c.p.c., ed i requisiti di contenuto-forma del precetto lato sensu cambiario (il precetto fondato su cambiale e/o assegno), di cui sia all'art. 55, 3° comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 in materia di assegno, sia all'art. 63,
3° comma, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, in materia di cambiale.
La conseguenza dell'applicazione di tale principio è esplicitata dall'art. 480 cpc:
“Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale”.
Sulla scorta della suddetta sentenza, il , con nota datata Controparte_4
19 giugno 2023, Prot. IV-DOG/03-1/2023/CA, ha riservato alla competenza funzionale esclusiva dell'Ufficiale Giudiziario la notificazione del precetto qualora quest'ultimo debba contenere la certificazione della trascrizione integrale del titolo esecutivo giudiziale a norma dell'art. 480, comma secondo, c.p.c., ancorché il destinatario dell'atto di precetto notificando sia munito di pec, con la conseguenza dell'impossibilità di notificazione in proprio dell'avvocato di parte precettante, stante l'inscindibilità notificatoria necessaria dell'attività di
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notificazione di quest'ultimo da quella di certificazione ex art. 480, comma secondo c.p.c.
Nel caso di specie la detta certificazione di conformità non è stata rilasciata dall'ufficiale giudiziario, non essendo stato consegnato a questo, ai fini della notifica, il precetto (nel caso di specie il precetto opposto è stato notificato, invero, mediante il servizio postale dall'avv. Ciro Sindona, abilitato alle notifiche).
Ditalchè il precetto opposto deve considerarsi, anche alla luce del nuovo orientamento della Suprema Corte, privo di un requisito di contenuto-forma
(quale, appunto, la certificazione dell'ufficiale giudiziario) con la conseguenza che va dichiarato nullo.
4. Fondata appare anche l'eccezione di prescrizione dell'azione cambiaria, che in realtà sarebbe idonea ad assorbire anche la sopra esaminata questione della nullità del precetto, nel senso che, anche ove il rovveda a redigere e CP_1
a notificare un precetto privo dei vizi sopra indicati, non potrebbe comunque instaurare un'azione esecutiva.
Ciò per le seguenti ragioni.
L'azione cambiaria costituisce uno strumento particolarmente efficace per il recupero del credito, garantendo al creditore una tutela rafforzata rispetto alle ordinarie azioni di cognizione. La disciplina di tale azione è contenuta nel R.D.
14 dicembre 1933, n. 1669 (Legge Cambiaria).
Il possessore della cambiale può anche rinunciare all'azione cambiaria e esperire azione causale, basata sul rapporto sottostante che ha dato origine all'emissione del titolo. In questo caso, però, non si avvale dei vantaggi della disciplina cambiaria e deve sottostare alle regole ordinarie del processo di cognizione.
L'azione cambiaria può essere esercitata anche quando il credito sottostante si sia prescritto, purché non sia decorso il termine di prescrizione cambiaria. Viceversa, la prescrizione dell'azione cambiaria non impedisce l'esercizio dell'azione causale, se questa non si è ancora prescritta secondo le regole ordinarie.
Nella fattispecie in esame il a esperito azione cambiaria (e non già CP_1
azione causale) in quanto il precetto è basato esclusivamente sui titoli di credito, senza alcun riferimento ai crediti sottostanti (e del resto, ove l'odierno opposto avesse inteso esercitare l'azione causale, avvalendosi delle cambiali quali
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promesse di pagamento, avrebbe potuto, al più, conseguire in forza di esse l'emissione di un decreto ingiuntivo, non già preannunciare un'azione esecutiva, perché quest'ultima presuppone l'uso solo cartolare dei titoli, che in tal caso valgono quale titoli esecutivi stragiudiziale ex art. 474 cpc).
Ora, la (esperita) azione cambiaria soggiace al termine di prescrizione triennale decorrente dalla scadenza del titolo, come stabilito dall'. art. 94, primo comma della legge cambiaria (Cass. n. 5885/1991) e non già al termine decennale della
(pur alternativamente esperibile, ma non già in via esecutiva, come sopra spiegato) azione causale.
Ora, avendo le cambiali quale scadenza il 18/11/1999 e risalendo al 19 giugno
2013 la definizione dell'ultimo dei pregressi procedimenti esecutivi instaurati
(con l'assegnazione al di crediti del debitore all'esito di una CP_1
esecuzione presso terzi), con conseguente nuova decorrenza del termine prescrizionale triennale ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c.1, è evidente che al momento della notifica del precetto, avvenuta il 15/1/2021, l'azione cambiaria era prescritta.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi stabiliti dal D.M. 55/2014 in relazione alle attività rientranti nella fase di studio, nella fase introduttiva e nella fase decisionale, e sulla base dei valori minimi in relazione alle attività rientranti nella fase istruttoria (che è stata esclusivamente documentale). 1 Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, n.6170: “L'atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo e, se del caso, sospensivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., commi 1, 2 e
3 e art. 2945 c.c., commi 2 e 3, esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore, non in relazione al credito pignorato;
con riguardo al credito oggetto del pignoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo
o da lui compiuti sono comunque idonei a determinare, sul piano sostanziale, un effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi delle altre disposizioni di cui agli artt. 2943 c.c. e ss.; di conseguenza, la prescrizione del credito pignorato è interrotta, con effetto esclusivamente istantaneo, dalla notificazione al terzo dell'atto di pignoramento e comunque dalla dichiarazione di quantità positiva del terzo, ai sensi dell'art. 2944 c.c. (o dall'accertamento giudiziale del suo obbligo), ma non dalla conseguente successiva assegnazione del credito;
nel periodo che intercorre tra il pignoramento e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l'accertamento giudiziale del suo obbligo), e tra quest'ultimo evento e l'assegnazione, peraltro, la prescrizione non decorre ai sensi dell'art. 2935 c.c., in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente né dal debitore esecutato;
essa ricomincia a decorrere dal momento in cui il credito assegnato può essere fatto valere dal creditore assegnatario, cioè, di regola, dal momento della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, se resa in udienza, ovvero dal momento del suo deposito, se resa fuori udienza”
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P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 615, comma 1 cpc da e da avverso il precetto datato 7.1.2021 Parte_1 Parte_2 notificato da alla stessa e, Controparte_1 Parte_1
impersonalmente e collettivamente, agli eredi di Parte_3
con il quale questo aveva intimato il pagamento di € 90.834,14 oltre
[...]
interessi in forza di n.13 effetti cambiari rilasciati il 7 ottobre 1999 in favore della da e avallati da Controparte_3 Parte_1 Parte_3
, DICHIARA la nullità del precetto medesimo e
[...]
DICHIARA che non ha diritto di procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata in forza delle cambiali poste a base del detto precetto;
2) CONDANNA a rifondere a e a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 11.268,00 per compenso Parte_2
professionale oltre IVA (se o ove dovuta in relazione al regime fiscale scelto dal difensore delle dette opponenti), C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex
D.M. 55/2014.
Così deciso in Rieti il 3 maggio 2025
IL GIUDICE
Roberto Colonnello
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Roberto Colonnello ha reso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 184/2021 del ruolo generale avente ad oggetto opposizione a precetto e pendente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, C.F._1
, nata a [...] il [...],codice fiscale Parte_2
, C.F._2
in proprio e in qualità di chiamate all'eredità di , nata Persona_1
a Rieti il 28.02.1940 e deceduta in data 23.04.2020 rappresentate e difese dall'avvocato Gioia Tiberti del Foro di Rieti, presso la quale sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti attrici - opponenti
E
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea D'Orazi del Foro di Rieti, presso il quale
è elettivamente domiciliato giusta procura in atti convenuto - opposto
*** *** *** Con REPU CA ITA LIA NA TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI Sezione Civile
1. Il presente giudizio è stato introdotto da e da Parte_1 Pt_2
le quali hanno proposto opposizione ex art. 615, comma 1 cpc avverso
[...]
il precetto datato 7.1.2021 notificato da alla stessa Controparte_1 Pt_1
e, impersonalmente e collettivamente, agli eredi di
[...] Parte_3
, con il quale era stato intimato il pagamento di € 90.834,14
[...]
oltre interessi in forza di n.13 effetti cambiari rilasciati il 7 ottobre 1999 in favore della da e avallati da Controparte_3 Parte_1 Parte_3
.
[...]
Dopo aver preliminarmente dedotto di essere mere chiamate all'eredità della de cuius e non eredi di questa, le opponenti Parte_3
hanno dedotto: 1) in via preliminare e nel rito la nullità della notifica dell'atto di precetto a fondamento del quale erano posti titoli cambiari, poiché non effettuata tramite ufficiale giudiziario;
2) la prescrizione dell'azione cambiaria e di ogni altro diritto ad essa collegata;
3) la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza del precetto, stante la mancata attestazione di conformità agli originali dei titoli trascritti, nonché la mancanza della certificazione relativa alle levate di protesto.
Hanno chiesto, pertanto, dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza del precetto;
che venisse dichiarato che nulla le opponenti debbono a
[...]
in forza dei titoli azionati, in quanto il diritto a procedere ad CP_1
esecuzione forzata è estinto per intervenuta prescrizione dell'azione cambiaria e di quella sottostante.
Si è costituito in giudizio impugnando e contestando tutto Controparte_1
quanto dedotto, eccepito e richiesto da parte opponente, ed argomentando: di aver correttamente esercitato l'azione cambiaria nel termine triennale e di aver interrotto la prescrizione con plurimi atti di precetto notificati nel corso del tempo e con l'instaurazione e/o l'intervento in procedure esecutive, l'ultima delle quali era stata definita nel 2013; che la notificazione dell'atto di precetto, effettuata dal difensore del abilitato alle notifiche a mezzo posta, era legittima, CP_1 tutt'al più che aveva raggiunto il suo scopo;
che, nello specifico, l'atto di precetto oggetto di opposizione era esente da vizi formali, essendo stati trascritti gli elementi essenziali dei titoli cambiari;
che le eccezioni spiegate costituivano un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e pertanto
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costituivano un'accettazione tacita dell'eredità della Sig.ra Parte_3
.
[...]
Ha chiesto, pertanto rigettarsi l'opposizione e che fosse confermata la debenza delle somme richieste, anche alla luce della qualità di eredi delle parti opponenti.
Con le memorie ex art. 183 c.5 n.1 cpc le opponenti hanno precisato le domande eccependo altresì la carenza di legittimazione attiva del atteso che le CP_1 cambiali da cui origina l'azione esecutiva erano state emesse in favore della società e non già in favore della parte opposta Parte_4
personalmente.
Stante la natura documentale della controversia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza l'assunzione di prove orali, all'udienza del
11/12/2024.
A tale udienza il Giudice, sulle precisate conclusioni, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di sollevata da parte opponente con le note ex art. 183 Controparte_1
c.6 n.1 cpc.
Sul punto, occorre innanzitutto rammentare l'insegnamento delle Sezioni Unite le quali hanno affermato che: «la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato,
è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio […]» (Cass. SS. UU. 2951/2016).
Pertanto, l'eccezione è pienamente ammissibile, seppure, come ora si vedrà, non fondata.
In via generale, in tema di estinzione delle società e successione nei rapporti giuridici pendenti, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società, sia di persone, che di capitali, con effetto dichiarativo
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per le prime e costitutivo per le seconde.
Qualora all'estinzione non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale: a) l'obbligazione sociale si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso dalla liquidazione o illimitatamente a seconda del regime di responsabilità vigente durante la vita della società; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese (anche se già azionate in giudizio) e dei crediti incerti o illiquidi, la cui mancata inclusione nel bilancio finale di liquidazione equivale a rinuncia da parte della società in favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Tale rinuncia non può essere derogata dalla volontà potestativa degli ex soci, neppure mediante clausole inserite nell'atto di scioglimento che prevedano la ripartizione di eventuali crediti o debiti non quantificabili, in quanto la scelta di procedere alla cancellazione senza prima far accertare o liquidare il credito costituisce univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quello specifico credito incerto o illiquido. La ratio di tale disciplina risiede nell'esigenza di contemperare la rapida conclusione del procedimento estintivo e la certezza dei rapporti giuridici con la tutela dei creditori sociali, imponendo ai soci di deliberare l'estinzione solo dopo aver concretizzato tutte le possibili situazioni giuridiche attive.
Più nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che “il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
8521 del 25/03/2021).
Venendo al caso in esame, i titoli di credito da cui origina l'azione esecutiva venivano emessi in favore della Parte_5
4 REPUBBLICA ITA LIA NA TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI Sezione Civile
Orbene, dalla visura camerale in atti emerge che tale società venne cancellata d'ufficio ai sensi del DPR N. 247/2004, con provvedimento del Tribunale di Roma
N. 14753/11, emesso in data 31/1/2012, per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi, allorquando socio unico era proprio
, odierna parte opposta. Controparte_1
Pertanto, è evidente la sua qualità di avente causa di tale società cancellata, rappresentando quello delle cambiali indicate nel precetto un credito certo e liquido.
Sicchè, in mancanza di una espressa rinuncia al credito al momento della cancellazione della società, il credito cambiario si è legittimamente trasferito al socio unico superstite, che ha, quindi, la piena legittimazione ad agire.
3. Nel merito dell'opposizione va, tuttavia, rilevata in primis la nullità del precetto per la mancata attestazione di conformità tra la trascrizione e i titoli originali.
La certificazione dell'ufficiale giudiziario in caso di trascrizione integrale del titolo esecutivo rappresenta un adempimento fondamentale disciplinato dall'articolo 480 del Codice di procedura civile, che impone all'ufficiale giudiziario l'obbligo di certificare la corrispondenza esatta tra la trascrizione e il titolo originale. Questa certificazione si configura come un passaggio preliminare e necessario che precede la relazione di notificazione, rappresentando una garanzia procedurale essenziale per assicurare l'autenticità e l'integrità del documento che legittima l'azione esecutiva.
In passato la Suprema Corte aveva asserito che "Dal confronto fra il 2° comma dell'art. 480 c.p.c., secondo il quale il precetto deve contenere, tra l'altro, la trascrizione integrale del titolo esecutivo, quando questa è richiesta dalla legge, ed inoltre, in tal caso, la certificazione dell'ufficiale giudiziario dell'esatta corrispondenza di detta trascrizione al titolo originale, ed il 3° comma dell'art.
63 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, secondo il quale il precetto cambiario deve contenere soltanto la trascrizione della cambiale e del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta, si evince che il precetto cambiario non esige, per la sua validità, la trascrizione integrale del titolo di credito, bastando invece l'indicazione degli elementi essenziali per la sua
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individuazione, e, conseguentemente, neppure l'anzidetta certificazione dell'ufficiale giudiziario, essendo questa necessaria unicamente nel caso in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo." (Cass. n.5531/1986)
Tuttavia, questo consolidato orientamento è stato mutato con la recente sentenza del 15 maggio 2024, n. 13373.
Difatti, è stata sancita la prevalenza della necessità di garanzia di pienezza dell'informazione da somministrare al soggetto destinatario del precetto, a tutela delle sue possibilità di reazione o, in ogni caso, della sua libertà di determinazione in ordine alle successive iniziative da intraprendere, se del caso pure di spontaneo adempimento dell'obbligazione consacrata nel titolo. Nel sancire la necessarietà della trascrizione integrale del titolo di credito (cambiario e/o assegno) nell'atto di precetto, a pena di nullità del precetto medesimo, la Suprema Corte adduce, tra gli altri, il rapporto di genus ad species tra i requisiti di contenuto-forma del precetto in generale, di cui all'art. 480 c.p.c., ed i requisiti di contenuto-forma del precetto lato sensu cambiario (il precetto fondato su cambiale e/o assegno), di cui sia all'art. 55, 3° comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 in materia di assegno, sia all'art. 63,
3° comma, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, in materia di cambiale.
La conseguenza dell'applicazione di tale principio è esplicitata dall'art. 480 cpc:
“Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale”.
Sulla scorta della suddetta sentenza, il , con nota datata Controparte_4
19 giugno 2023, Prot. IV-DOG/03-1/2023/CA, ha riservato alla competenza funzionale esclusiva dell'Ufficiale Giudiziario la notificazione del precetto qualora quest'ultimo debba contenere la certificazione della trascrizione integrale del titolo esecutivo giudiziale a norma dell'art. 480, comma secondo, c.p.c., ancorché il destinatario dell'atto di precetto notificando sia munito di pec, con la conseguenza dell'impossibilità di notificazione in proprio dell'avvocato di parte precettante, stante l'inscindibilità notificatoria necessaria dell'attività di
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notificazione di quest'ultimo da quella di certificazione ex art. 480, comma secondo c.p.c.
Nel caso di specie la detta certificazione di conformità non è stata rilasciata dall'ufficiale giudiziario, non essendo stato consegnato a questo, ai fini della notifica, il precetto (nel caso di specie il precetto opposto è stato notificato, invero, mediante il servizio postale dall'avv. Ciro Sindona, abilitato alle notifiche).
Ditalchè il precetto opposto deve considerarsi, anche alla luce del nuovo orientamento della Suprema Corte, privo di un requisito di contenuto-forma
(quale, appunto, la certificazione dell'ufficiale giudiziario) con la conseguenza che va dichiarato nullo.
4. Fondata appare anche l'eccezione di prescrizione dell'azione cambiaria, che in realtà sarebbe idonea ad assorbire anche la sopra esaminata questione della nullità del precetto, nel senso che, anche ove il rovveda a redigere e CP_1
a notificare un precetto privo dei vizi sopra indicati, non potrebbe comunque instaurare un'azione esecutiva.
Ciò per le seguenti ragioni.
L'azione cambiaria costituisce uno strumento particolarmente efficace per il recupero del credito, garantendo al creditore una tutela rafforzata rispetto alle ordinarie azioni di cognizione. La disciplina di tale azione è contenuta nel R.D.
14 dicembre 1933, n. 1669 (Legge Cambiaria).
Il possessore della cambiale può anche rinunciare all'azione cambiaria e esperire azione causale, basata sul rapporto sottostante che ha dato origine all'emissione del titolo. In questo caso, però, non si avvale dei vantaggi della disciplina cambiaria e deve sottostare alle regole ordinarie del processo di cognizione.
L'azione cambiaria può essere esercitata anche quando il credito sottostante si sia prescritto, purché non sia decorso il termine di prescrizione cambiaria. Viceversa, la prescrizione dell'azione cambiaria non impedisce l'esercizio dell'azione causale, se questa non si è ancora prescritta secondo le regole ordinarie.
Nella fattispecie in esame il a esperito azione cambiaria (e non già CP_1
azione causale) in quanto il precetto è basato esclusivamente sui titoli di credito, senza alcun riferimento ai crediti sottostanti (e del resto, ove l'odierno opposto avesse inteso esercitare l'azione causale, avvalendosi delle cambiali quali
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promesse di pagamento, avrebbe potuto, al più, conseguire in forza di esse l'emissione di un decreto ingiuntivo, non già preannunciare un'azione esecutiva, perché quest'ultima presuppone l'uso solo cartolare dei titoli, che in tal caso valgono quale titoli esecutivi stragiudiziale ex art. 474 cpc).
Ora, la (esperita) azione cambiaria soggiace al termine di prescrizione triennale decorrente dalla scadenza del titolo, come stabilito dall'. art. 94, primo comma della legge cambiaria (Cass. n. 5885/1991) e non già al termine decennale della
(pur alternativamente esperibile, ma non già in via esecutiva, come sopra spiegato) azione causale.
Ora, avendo le cambiali quale scadenza il 18/11/1999 e risalendo al 19 giugno
2013 la definizione dell'ultimo dei pregressi procedimenti esecutivi instaurati
(con l'assegnazione al di crediti del debitore all'esito di una CP_1
esecuzione presso terzi), con conseguente nuova decorrenza del termine prescrizionale triennale ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c.1, è evidente che al momento della notifica del precetto, avvenuta il 15/1/2021, l'azione cambiaria era prescritta.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi stabiliti dal D.M. 55/2014 in relazione alle attività rientranti nella fase di studio, nella fase introduttiva e nella fase decisionale, e sulla base dei valori minimi in relazione alle attività rientranti nella fase istruttoria (che è stata esclusivamente documentale). 1 Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, n.6170: “L'atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo e, se del caso, sospensivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., commi 1, 2 e
3 e art. 2945 c.c., commi 2 e 3, esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore, non in relazione al credito pignorato;
con riguardo al credito oggetto del pignoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo
o da lui compiuti sono comunque idonei a determinare, sul piano sostanziale, un effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi delle altre disposizioni di cui agli artt. 2943 c.c. e ss.; di conseguenza, la prescrizione del credito pignorato è interrotta, con effetto esclusivamente istantaneo, dalla notificazione al terzo dell'atto di pignoramento e comunque dalla dichiarazione di quantità positiva del terzo, ai sensi dell'art. 2944 c.c. (o dall'accertamento giudiziale del suo obbligo), ma non dalla conseguente successiva assegnazione del credito;
nel periodo che intercorre tra il pignoramento e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l'accertamento giudiziale del suo obbligo), e tra quest'ultimo evento e l'assegnazione, peraltro, la prescrizione non decorre ai sensi dell'art. 2935 c.c., in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente né dal debitore esecutato;
essa ricomincia a decorrere dal momento in cui il credito assegnato può essere fatto valere dal creditore assegnatario, cioè, di regola, dal momento della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, se resa in udienza, ovvero dal momento del suo deposito, se resa fuori udienza”
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P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 615, comma 1 cpc da e da avverso il precetto datato 7.1.2021 Parte_1 Parte_2 notificato da alla stessa e, Controparte_1 Parte_1
impersonalmente e collettivamente, agli eredi di Parte_3
con il quale questo aveva intimato il pagamento di € 90.834,14 oltre
[...]
interessi in forza di n.13 effetti cambiari rilasciati il 7 ottobre 1999 in favore della da e avallati da Controparte_3 Parte_1 Parte_3
, DICHIARA la nullità del precetto medesimo e
[...]
DICHIARA che non ha diritto di procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata in forza delle cambiali poste a base del detto precetto;
2) CONDANNA a rifondere a e a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 11.268,00 per compenso Parte_2
professionale oltre IVA (se o ove dovuta in relazione al regime fiscale scelto dal difensore delle dette opponenti), C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex
D.M. 55/2014.
Così deciso in Rieti il 3 maggio 2025
IL GIUDICE
Roberto Colonnello
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