Sentenza 9 marzo 2004
Massime • 1
I decreti di proroga delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche (art. 267, comma terzo, cod. proc. pen.), sono provvedimenti preordinati solo a differire nel tempo la durata delle intercettazioni in corso, mentre le modalità esecutive delle captazioni debbono rimenere quelle originarie; di conseguenza non è necessario riesporre le ragioni di indisponibilità della strumentazione esistente presso gli uffici della Procura che hanno legittimato il ricorso ad impianti esterni, ove non risulti in alcun modo ne' sia dedotta una sopravvenuta disponibilità della strumentazione in uso alla Procura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2004, n. 23123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23123 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/03/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 350
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 49102/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 13.12.2003 da:
Avv. Antonio Rocco Briganti, difensore di VO FI, nato a [...], il [...],
avverso l'ordinanza del 4 novembre 2003 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Luigi Ciampoli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito, altresì, l'avv. Antonio Rocco Briganti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letta, altresì, la memoria difensiva depositata dagli avv. Antonio Briganti ed Alfonso Martucci.
OSSERVA
1. - Con ordinanza dell'8 ottobre 2003, il G.I.P. del Tribunale di Napoli disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di OL FI, indagato per i reati di partecipazione a delinquere di stampo mafioso, ai sensi dell'art. 416 bis c.p. e spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore dell'indagato, il Tribunale di Napoli, con la pronuncia indicata in epigrafe, confermava l'impugnata ordinanza custodiale. Avverso l'anzidetta decisione, il difensore del OL propone ricorso per Cassazione, deducendo le ragioni di censura di seguito specificate.
2. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente ha dedotto la violazione della legge processuale e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento agli artt. 267, 268, comma 3^ e 271 del codice di rito. Lamenta, in proposito, che, autorizzate le intercettazioni telefoniche dal G.I.P. con decreto n. 368 del 19.3.1999, il P.M. aveva poi delegato per l'esecuzione la polizia giudiziaria senza dare contezza della decisione adottata mediante motivazione ai sensi dell'art. 268, comma 3^, c.p.p. Inoltre, risultava allegato al decreto del P.M. altro provvedimento prestampato emesso da un diverso P.M. per dare esecuzione all'anzidetto decreto;
l'atto anzidetto era però da ritenere tamquam non esset in quanto non sottoscritto ne' depositato dal P.M. emittente.
Negli ulteriori provvedimenti, emessi successivamente allo spirare del primo termine concesso con l'anzidetto decreto, non erano indicate le modalità con le quali era stata autorizzata la prosecuzione delle attività di ascolto.
Inoltre, il decreto n. 368/1999 era privo di motivazione in ordine ai gravi indizi di reato di cui all'art. 267, comma 1^, c.p.p.. Anche il decreto n. 740/1999, emesso il 29.5.1999 dal G.I.P. ai sensi dell'art. 267, non appariva rituale in quanto non risultava la prescritta valutazione del P.M. in ordine all'eccezionaiità dell'urgenza, ne' risultavano specificate le ragioni della ritenuta inidoneità degli impianti in dotazione della Procura, non potendo ritenersi sufficiente l'attestazione a firma di un cancellerie, che, peraltro, faceva riferimento al decreto n. 808 e non già a quella n. 740/1999 e si riferiva, altresì, solo alla giornata del 25.1.2001 e non già ai giorni successivi. Ed ancora, i provvedimenti di proroga facevano riferimento ad un decreto iniziale inesistente in atti, quello n. 808 R.R., mentre il decreto n. 178/2001 R.R., che disponeva le intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura Renault Twingo tg. BH163X6, non era rituale in quanto motivava per relationem a precedenti provvedimenti che davano atto dell'esistenza di un gruppo camorristico facente capo a TA Angelo, senza che sussistessero le condizioni per ritenere valida una motivazione siffatta.
3. - Le censure relative alla pretesa inutilizzabilità delle disposte intercettazioni telefoniche risultano prive di fondamento, posto che le stesse doglianze, già sollevate in sede di merito, sono state rigettate dal giudice del riesame con argomentazione puntuale e giuridicamente corretta.
Ed invero, per quanto riguarda la pretesa mancata indicazione delle eccezionali ragioni di urgenza, ineccepibile è la valutazione secondo cui, al di là del tenore motivazionale dei provvedimenti in questione, le ragioni di indifferibilità erano, comunque, ricavabili aliunde dall'esame degli atti, in linea con la richiamata interpretazione di questo Giudice di legittimità, ed erano effettivamente ed oggettivamente immanenti alla natura delle indagini in corso, relative a gravi fattispecie di partecipazione ad associazione per delinquere camorristica ed ai relativi reati-fine in corso di svolgimento.
Per quanto riguarda, poi, la pretesa irritualità dell'affidamento delle disposte captazioni ad impianti esterni alla Procura, è utile il richiamo, in questa sede, alla recente elaborazioni interpretativa delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (26.11.2003, Gatto) secondo cui è sufficiente che consti, comunque, l'attestazione dell'indisponibilità della strumentazione esistente presso gli uffici della Procura, quale che sia la causa di siffatta condizione, posto che il presupposto è l'esistenza di una siffatta situazione oggettiva, dalla quale consegue eo ipso l'inidoneità richiesta dalla norma processuale, come condizione giustificativa del ricorso a strutture esterne. E, nel caso di specie, una situazione di indisponibilità risultava, comunque, in atti, mentre appare ineccepibile l'assunto secondo cui nei decreti di proroga non sia necessaria la riesposizione delle ragioni di indisponibilità, posto che tali provvedimenti sono intesi solo a differire nel tempo la durata delle intercettazioni in corso, fermo restando che le modalità esecutive delle stesse captazioni debbano rimanere quelle originarie, non risultando in alcun modo, ne' essendo stata dedotta, una sopravvenuta disponibilità della strumentazione in uso alla Procura.
Non può, del resto, non considerarsi, a questo punto, che, a tutto concedere, anche se, per mera ipotesi, una qualche ragione di inutibilizzabilità avesse potuto mai inficiare le eseguite captazioni, l'applicazione del principio c.d. della resistenza avrebbe, comunque, portato alla conferma della disposta misura cautelare, posto che, anche disattendendo quelle risultanze investigative, il quadro indiziario residuo avrebbe pur sempre mantenuto una valenza di particolare gravita a carico dell'indagato, sulla scorta delle altre acquisizioni probatorie, e segnatamente delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e degli ulteriori accertamenti compiuti. 4. - E venendo, ora, al merito del ricorso, e cioè alla parte relativa alle doglianze afferenti alla motivazione del provvedimento impugnato relativamente alla gravita del quadro indiziario, sì osserva che anche in parte qua l'ordinanza in esame appare ineccepibile, in quanto dotata di motivazione esauriente e corretta che ha dato conto della valenza dimostrativa delle emergenze investigative, di tale concludenza da rendere altamente probabile il pieno coinvolgimento del OL nel sodalizio delinquenziale di stampo camorristico e nei fatti-reato oggetto di contestazione. In particolare, appaiono efficacemente indicati i motivi per i quali sono stati ritenute di grave significato indiziario le propalazioni accusatorie in atti, tra le quali quelle di GA IN, ZZ LV e TI MA, che hanno concordemente attribuite all'indagato il ruolo di componente di rilievo del clan TA, oltre che di trafficante di hashish ed organizzatore dell'attività di importazione di droga, attraverso le descritte modalità. Non fa neppure difetto l'indicazione degli elementi di riscontro a tali concordi indicazioni, interpretati in chiave di effettiva conferma, secondo linee argomentative, la cui effettiva significazione e la reale rispondenza alle risultanze processuali, sfuggono alla cognizione di questa Corte, implicando valutazioni prettamente di merito. Vanno, pertanto, disattese le doglianze espresse nella memoria difensiva in atti, volte ad un'improponibile rilettura delle dichiarazioni in questione, il cui esame funditus non è notoriamente esperibile in sede di legittimità, dovendo il relativo giudizio arrestarsi, in questa fase incidentale, alla mera presa d'atto di un insieme motivazionale idoneo ed adeguato nell'indicazione della valenza indiziante nelle dichiarazioni d'accusa e nella riferita valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca effettuata dal giudice del riesame.
5. - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento Manda alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94 delle d.a. del codice di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004