Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2004, n. 23123
CASS
Sentenza 9 marzo 2004

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I decreti di proroga delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche (art. 267, comma terzo, cod. proc. pen.), sono provvedimenti preordinati solo a differire nel tempo la durata delle intercettazioni in corso, mentre le modalità esecutive delle captazioni debbono rimenere quelle originarie; di conseguenza non è necessario riesporre le ragioni di indisponibilità della strumentazione esistente presso gli uffici della Procura che hanno legittimato il ricorso ad impianti esterni, ove non risulti in alcun modo ne' sia dedotta una sopravvenuta disponibilità della strumentazione in uso alla Procura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2004, n. 23123
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23123
    Data del deposito : 9 marzo 2004

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