Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 134/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 134/2025 promossa congiuntamente da:
), rappresentata e difesa dall'avv. TOMMASO Parte_1 C.F._1
PRATOVECCHI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Firenze, via Giambologna,
37;
e da
), rappresentato e difeso dall'avv. GABRIELE Parte_2 C.F._2
MARCHIONNI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Figline e Incisa Valdarno
(FI), via XXIV Maggio, 9;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 14/01/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “I. AFFIDAMENTO DEI MINORI ED ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITA' GENITORIALE I figli verranno affidati in forma condivisa ad entrambi, per cui i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute dei minori. Per le decisioni di carattere ordinario e corrente non vi sarà bisogno di nessun accordo e ciascun genitore vi provvederà in modo autonomo nei periodi in cui i bambini saranno collocati presso il medesimo. I minori continueranno a risiedere e pernottare prevalentemente nella casa familiare ove saranno collocati in modo prevalente. II. TEMPI E
MODALITA' DI FREQUENTAZIONE 1. , come detto, ha iniziato una nuova Persona_1
relazione. Le parti concordano che per la serenità dei figli e per offrire una genitorialità piena, lo stesso, nei periodi di frequentazione con i minori, si dedicherà completamente a loro;
per i momenti in cui sarà altrimenti impegnato li lascerà ai nonni paterni.
2. Entrambe le parti si obbligano, nel caso di instaurazione di nuove relazioni, ad introdurre le nuove figure in via graduale e solo dopo che la relazione si sarà stabilizzata. In tal senso le parti, congiuntamente e con comunicazione scritta congiunta tra loro potranno decidere quando, considerata la maturità dei ragazzi e delle relazioni frattanto sviluppatesi, se, come e quanto consentire/incrementare le frequentazioni di nuovi compagni.
3. Anche in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi, avrà con sé Parte_1
i figli per l'intera giornata del lunedì; i ragazzi staranno con il padre: - quanto alla prima settimana, il martedì, quando, una volta uscito da lavoro, li preleverà dalla casa familiare e dove li riporterà per il pernotto ed il mercoledì, nelle stesse modalità e da venerdì - con pernotto - fino a domenica sera, quando li riporterà presso la casa familiare;
- quanto alla seconda settimana;
il martedì, mercoledì e giovedì, nelle stesse modalità di cui sopra. - Il pernotto nelle sere pre - scolastiche avverrà, per esigenze logistiche, nella casa familiare di almeno finché i bambini sono così Pt_3
piccoli, frequenteranno gli istituti scolastici del paese e il abiterà fuori da da Per_1 Pt_3
quando il avrà una casa sua, se questa è a potranno pernottare presso di lui il Per_1 Pt_3
martedì della prima settimana e il martedì e il mercoledì della seconda;
da quando il avrà Per_1
una casa sua, seppure non a potranno dormire da lui se il giorno dopo (rispetto a quelli Pt_4
regolamentati) non avranno scuola.
4. Le parti si impegnano a valorizzare e a favorire quanto più possibile la frequentazione con i nonni, paterni e materni.
5. Nei giorni delle festività natalizie continuerà l'alternanza sopra descritta (così come per le festività durante tutto l'anno); i ragazzi trascorreranno la Vigilia di Natale ed il Natale fino all'ora di pranzo, con un genitore;
da dopo pranzo fino a tutto il 26 dicembre con l'altro genitore;
i giorni del 31 dicembre - 1° gennaio con uno e 5-6 gennaio con l'altro. Abbinate da scegliersi anno per anno, con tendenziale principio di alternanza, subordinato alle esigenze lavorative della che, notoriamente, lavorando nel Pt_1
campo della ristorazione, è più impegnata in quel periodo. Stesso vale a dirsi per le vacanze
Pasquali: i ragazzi trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con uno dei genitori e quello di Pasquetta, con l'altro, secondo i principi sopra esposti.
6. Nel periodo estivo ciascuno dei genitori potrà trascorrere una settimana di vacanza con i figli. Periodo da estendersi, gradualmente e consensualmente, in dipendenza della crescita dei ragazzi. Il periodo dovrà essere individuato sulla base delle esigenze lavorative di entrambi. Laddove le stesse coincidessero, la avrà priorità Pt_1
di scelta per gli anni pari e il Siragusa per gli anni dispari. III. Contributo al mantenimento dei figli
Tenuto conto delle premesse, ovvero: - del fatto che la convive con il padre, che la sostiene Pt_1
anche per il pagamento del canone di locazione e del fatto che la stessa può contare su uno stipendio tra € 900 ed € 1.200 circa - del fatto che la stessa, in considerazione del livello Isee, beneficia del
Bonus Nido, il cui costo è, di fatto azzerato (attraverso rimborsi) e non sostiene costi di mensa e di trasporto;
sul punto le parti si danno espressamente atto di aver già regolato i loro rapporti in ordine ai rimborsi - che il Siragusa è gravato da finanziamenti, come esposto in premessa oltre che dal costo abitativo che graverà integralmente su lui le parti stabiliscono le seguenti condizioni economiche: percepirà l'assegno unico integralmente, attualmente pari a Parte_5 circa € 470. Laddove l'importo dell'assegno diminuisse, si obbliga, oltre al Persona_1
contributo al mantenimento per entrambi i figli nella misura indicata al seguente punto, a corrispondere la differenza algebrica della intervenuta diminuzione.
1. SPESE DA SUDDIVIDERE
A META' Oltre alle spese straordinarie come da punto che segue, le parti concordano di sostenere al 50% le seguenti spese: -sport e spese correlate di entrambi (a titolo esemplificativo e non tassativo: abbigliamento, trasferte, assicurazione) - trasporti scolastici anche da e per l'università - acquisto di PC e cellulare (a età e modello concordati) - ricariche cellulari - abbigliamento stagionale 2.
SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE Oltre a quanto espressamente previsto al punto III.
2. genitori contribuiranno in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie senza necessità di previo accordo, con obbligo di versamento, in anticipo rispetto alla spesa, laddove essa sia predeterminata, salva esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha sostenuta o, comunque, rimborso entro 5 giorni dalla stessa quando non programmata o non determinabile delle seguenti voci di costo: - SPESE MEDICHE, intendendosi per tali tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento del ticket (e quindi non interamente coperte da SSN), spese dentistiche, odontoiatriche e oculistiche (compreso l'acquisto di occhiali o lenti a contatto). In deroga al principio suesposto, si devono intendere comprese anche quelle, sempre su prescrizione medica, relative ad accertamenti, trattamenti, esami, analisi e cure non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma solo in ambito privato oppure urgenti ed indifferibili, ma non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica). Fermo il prioritario interesse alla salute dei figli, le parti dovranno reciprocamente e preventivamente notiziarsi circa lo status di salute dei figli, e concordare preventivamente e di comune accordo l'istituto privato e/o il medico privato e/o specialista a cui rivolgersi. - SPESE SCOLASTICHE: mensa, tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alle scuole, anche medie – inferiori e superiori – ed eventuale università pubblica;
prescuola e doposcuola, acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno e materiali didattici durante il corso dello stesso;
spese per la partecipazione alle gite scolastiche senza pernottamento. - CENTRI ESTIVI II.4.
SPESE STRAORDINARIE FACOLTATIVE Tutte le altre spese straordinarie, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: lezioni di scuola guida (teoria e pratica); spese per cure erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
spese per cure termali e fisioterapiche, per cure e farmaci non convenzionali, per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, per corsi di specializzazione, per gite scolastiche con pernottamento, per corsi di recupero e lezioni private, per alloggio presso la sede universitaria, per l'acquisto di computer o di telefono cellulare, per l'acquisto di ciclomotore o auto, per viaggi e vacanze dei ragazzi da soli, per corsi di istruzione saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% solo se previamente concordate. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, positiva e/o negativa, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta, oppure corrispondere la quota parte di sua spettanza (accettazione tacita), fermo l'obbligo dell'altro genitore, di esibire l'attestazione di pagamento entro 20 giorni. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi, essere divisa tra i genitori nella misura e nelle modalità sopra specificate. In caso di diniego la spesa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'ha, comunque, sostenuta. In ogni caso il rimborso dovrà avvenire entro 5 giorni da quando è stata sostenuta la spesa autorizzata (o non espressamente negata). II.
5. Autorizzazione al rilascio del passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio I genitori prestano sin d'ora l'un l'altro e reciprocamente il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto per i minori. II.
6. Detrazioni e deduzioni fiscali Le detrazioni per spese straordinarie ai fini IRPEF saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzione in cui avranno supportato le spese stesse. Le deduzioni per figli a carico saranno effettuate al 50% tra i genitori. II.
7. Finanziamento Freemont Il padre di aveva Parte_1 Persona_2
sottoscritto un finanziamento così da consentire a - che se l'è intestata - di Persona_1 acquistare un'autovettura da destinarsi alla famiglia già formata da lui e la figlia. Per l'effetto,
corrisponderà € 178 al mese direttamente a fino all'estinzione Persona_1 Parte_1
del finanziamento o fino a che nello stesso non subentri direttamente . Lo stesso Persona_1
si obbliga, anche con il presente atto, a tenere indenne da qualsivoglia spesa, gravame Persona_2 dovesse derivare dall'esecuzione del contratto di finanziamento. si obbliga, per Parte_1 quanto ricevuto a detto titolo, a tenere indenne il da eventuali pretese di ”. Per_1 Persona_2
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione in presenza, ex art. 473-bis.51 c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'udienza del 05.02.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 14/01/2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Lucia Faltoni dott.ssa Alessia Caprio