Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 130
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Sentenza 9 gennaio 2003

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La rinuncia ex art. 80, comma venticinquesimo, legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'azione giudiziaria promossa dal lavoratore allo scopo di ottenere i benefici assicurativi derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto, non richiede l'accettazione della controparte, può essere effettuata anche nel giudizio di legittimità, pure se la sentenza di appello sia stata impugnata solo dall'INPS, e determina la cessazione della materia del contendere, che costituisce una fattispecie "sui generis" di estinzione del processo, dalla quale consegue la caducazione di tutte le sentenze emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, nonché, in virtù dell'art. 80, cit., la compensazione delle spese processuali di tutte le fasi del giudizio e l'irripetibilità da parte dell'INPS delle eventuali somme indebitamente versate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 130
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 130
    Data del deposito : 9 gennaio 2003

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