Sentenza 9 gennaio 2003
Massime • 1
La rinuncia ex art. 80, comma venticinquesimo, legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'azione giudiziaria promossa dal lavoratore allo scopo di ottenere i benefici assicurativi derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto, non richiede l'accettazione della controparte, può essere effettuata anche nel giudizio di legittimità, pure se la sentenza di appello sia stata impugnata solo dall'INPS, e determina la cessazione della materia del contendere, che costituisce una fattispecie "sui generis" di estinzione del processo, dalla quale consegue la caducazione di tutte le sentenze emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, nonché, in virtù dell'art. 80, cit., la compensazione delle spese processuali di tutte le fasi del giudizio e l'irripetibilità da parte dell'INPS delle eventuali somme indebitamente versate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA REVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL UD, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio LEGALE "Costanza e Partners" - Via Barberini 67 rappresentato e difeso dall'avv. Tulliani Antonio unitamente all'avvocato EMANUELE TORTORELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 616/00 del Tribunale di MATERA, depositata il 05/06/00 - R.G.N. 931/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/02 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato RICCIO per delega VALENTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'estinzione del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Matera, con sentenza depositata in cancelleria il 26 maggio 2000, ha confermato la decisione pretorile di accoglimento della domanda della parte resistente in questo giudizio, avente ad oggetto l'attribuzione, in presenza di durata ultradecennale dell'esposizione al rischio da amianto, del beneficio della rivalutazione, a fini pensionistici, del periodo coperto dalla relativa assicurazione, ai sensi dell'art.13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992, come modificato dalla legge n. 271 del 1993,
ritenuto applicabile anche agli assicurati già in pensione, come nella specie, all'epoca di entrata in vigore della citata disposizione.
L'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso questa sentenza, sulla base di un solo motivo.
La parte privata, originariamente resistente con controricorso, ha poi depositato un atto notificato all'Istituto, di rinuncia all'azione nei suoi confronti intrapresa, nonché alla sentenza impugnata, sollecitando l'accettazione dell'Istituto medesimo e dichiarando che l'atto abdicativo è posto in essere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, comma venticinquesimo, della legge 23 dicembre 2000, n. 338.
L'I.N.P.S. ha depositato una memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ., con la quale nega l'applicabilità della testè citata disposizione nel caso di specie.
Motivi della decisione
Preliminare all'esame dei motivi di ricorso e quello della questione dell'applicabilità del citato art. 80, comma venticinquesimo, della legge n. 388 del 2000. La norma così recita: "In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati".
Assume il ricorrente che essa sarebbe applicabile, nel giudizio di cassazione, nella sola ipotesi di ricorso proposto dall'assicurato, non nell'ipotesi contraria, nella quale la sentenza d'appello favorevole consentirebbe a quest'ultimo di continuare a fruire della prestazione in base ad essa liquidata, fino al momento della pubblicazione della sentenza di legittimità e col beneficio dell'irripetibilità delle relative somme.
L'assunto non ha fondamento.
Certamente non lo convalida il dato letterale, pure richiamato dall'Istituto, che fa riferimento alla "rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori".
La rinuncia all'azione è, infatti, cosa diversa da quella agli atti del giudizio, nel senso che non è limitata al processo, in quanto l'atto abdicativo investe la pretesa stessa della quale si è originariamente invocata la protezione.
È, dunque, evidente che, trattandosi di pretesa proveniente dagli assicurati, il legislatore non poteva che riferirsi a costoro, come i soli legittimati alla "rinuncia" in ogni caso, a prescindere cioè dalla circostanza che, in un giudizio di impugnazione, abbiano essi assunto l'iniziativa processuale, in quanto soccombenti, o resistano a quella altrui, in quanto vittoriosi nel precedente grado. Nè giovano all'Istituto i riferiti rilievi di ordine pratico, ché, all'opposto, proprio essi pongono in luce una ratio della disposizione che ne impone l'applicabilità precipuamente, se non esclusivamente, al caso di assicurati vittoriosi nella pregressa fase processuale.
La norma in esame è ispirata dall'intento di incentivare l'abbandono - da parte dei pensionati con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 - del contenzioso in materia di benefici assicurativi derivanti dall'esposizione ai rischi di amianto, come è dimostrato dalla disposta irripetibilità delle somme indebitamente versate, la quale manifestamente contraddice l'opzione ermeneutica dell'inapplicabilità della norma stessa al caso dell'assicurato che abbia percepito incrementi della prestazione pensionistica per effetto di sentenza a lui favorevole e quindi si trovi nella posizione di resistente rispetto all'impugnazione dell'Istituto.
La Corte, in considerazione di tutto ciò, ritiene che dell'art. 80, venticinquesimo comma, della legge n. 338 del 2000 debba farsi applicazione anche nella presente controversia, sicché la dichiarazione dell'assicurato di volere rinunciare all'azione proposta nei confronti dell'I.N.P.S., nonché alle favorevoli statuizioni contenute nella sentenza impugnata, produce l'effetto estintivo previsto da codesta norma.
A tal fine, peraltro, non è necessaria alcuna adesione dell'I.N.P.S. all'intento del rinunciante, giusta il consolidato principio giurisprudenziale per cui la rinunzia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), la cessazione della materia del contendere, poiché ad essa consegue il venir meno della lite sul diritto sostanziale dedotto e della correlata necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 2 agosto 1999, n. 8387, Id., 19 marzo 1990, n. 2267). E la cessazione della materia del contendere - fenomeno alla cui sostanza, come si è detto, può ricondursi la stessa rinuncia all'azione - costituisce una fattispecie sui generis di estinzione del processo, in quanto non comporta passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ove venga riscontrata nei giudizio di l'impugnazione, ma caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata (v., da ultima Cass., sez. un. 28 settembre 2000, n. 1048). La declaratoria di estinzione ex art. 80, venticinquesimo comma, della legge n. 238 del 2000, impone di disporre, secondo l'espresso disposto della norma, la compensazione fra le parti delle spese dell'intero processo, ivi comprese quelle relative alle pregresse fasi di merito, atteso che la declaratoria stessa, implicando, in forza dello speciale regime sopra delineato, la caducazione delle sentenze conclusive delle medesime fasi, fa venir meno anche le relative statuizioni concernenti le dette spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo, con compensazione fra le parti delle spese dell'intero suo corso.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2003