Sentenza 28 gennaio 1999
Massime • 4
Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso i decreti (nella specie, del tribunale dei minorenni in tema di illecita sottrazione internazionale di minore) aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre - in difetto di ragioni, connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi sottesi, che giustifichino la deroga all'enunciato principio - solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che i ricordati provvedimenti siano pronunziati in udienza o, se pronunziati fuori udienza, siano stati comunicati dal cancelliere, con la conseguenza che, in assenza di tale notifica, è legittima l'applicazione del più lungo termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ..
In tema di illecita sottrazione di minori, il genitore (o chi per esso) che, in luogo di adire direttamente le competenti autorità ai sensi dell'art. 29 della Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 (art. 7, ultimo comma della legge 64/94), abbia richiesto il ritorno del minore presso l'affidatario (ovvero il ripristino del diritto di visita) per il tramite dell'autorità centrale, ai sensi degli artt. 8 e 21 della menzionata Convenzione, deve essere "informato" da detta autorità circa la data dell'udienza fissata dal presidente del tribunale per i minorenni territorialmente competente, ed adito in via d'urgenza con ricorso dal locale procuratore della Repubblica, potendo, per l'effetto, "comparire a sue spese" e chiedere, in tal sede, "di essere sentito". La previsione di un obbligo di informazione nei confronti di detto soggetto, e di un suo speculare diritto "ad essere sentito" (audizione necessaria, dunque, e non semplicemente eventuale come quella del minore, nell'impianto normativo di cui all'art. 7 citato) comporta che, in sede di procedimento dinanzi al tribunale, si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario indipendentemente dal fatto che l'azione venga esperita in via diretta dal pubblico ministero (investito della legittimazione straordinaria a dedurre in giudizio un rapporto sostanziale di pertinenza altrui), onde la necessità che il giudizio stesso non si svolga in assenza dell'interessato, e che questi venga informato della data dell'udienza al fine di poter ivi "comparire" (termine adoperato dalla "lex specialis" con riferimento ad una situazione processuale riferibile, normalmente, alla "parte" del processo), pena la nullità, per violazione del principio del contraddittorio, del provvedimento camerale adottato senza il preventivo avviso dell'interessato stesso, conseguentemente legittimato al ricorso per Cassazione nonostante la mancata assunzione della qualità di parte nel procedimento di merito, palesandosi detto gravame come il solo rimedio esperibile per il titolare di un rapporto sostanziale controverso che, destinatario di una statuizione giurisdizionale, si trovi impossibilitato a far in alcun modo valere il proprio diritto.
La ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 7, comma terzo, della legge 64/94 in tema di illecita sottrazione internazionale di minori è espressamente sancita dal successivo comma quarto della norma citata, con conseguente esclusione della possibilità che tale potere di impugnazione possa legittimamente dirsi "consumato" per effetto di una presunta revocabilità o modificabilità del provvedimento "de quo" giusta disposto della norma generale di cui all'art. 742 cod. proc. civ., dovendosi, per converso, escludere, proprio alla luce della esplicita disposizione normativa della "lex specialis", l'ammissibilità di una revoca o di una modifica del decreto emesso dal tribunale, trattandosi di statuizione immediatamente esecutiva, da adottare in via d'urgenza al fine di garantire il ritorno immediato del minore illecitamente sottratto (o il ripristino del diritto di visita violato).
Il principio dell'alterità del giudice di rinvio, posto dall'art. 383, primo comma cod. proc. civ. è improntato ad esigenze di imparzialità del giudice e di funzionalità del giudizio, che possono essere ugualmente soddisfatte con il rinvio ad altra sezione dello stesso ufficio (Tribunale o Corte di appello) o ad altro pretore (della stessa Pretura Circondariale) purché diversi da quelli che pronunziarono la sentenza cassata. Nulla vieta, pertanto, di considerare ammissibile anche il rinvio allo stesso giudice, in diversa composizione, quando si tratti di giudice competente per ragioni di materia e funzionale (nella specie, il Tribunale per i minorenni), non è sostituibile da altro giudice, sia pure nel medesimo grado, se non a prezzo di sacrificare quelle ragioni particolari che sono alla base della competenza funzionale e della individuazione di un determinato organo giurisdizionale predeterminato per legge anche territorialmente.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1999, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA PRESIDENTE
Dott. Vincenzo PROTO CONSIGLIERE
Dott. Ugo VITRONE CONSIGLIERE
Dott. Giovanni VERUCCI CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI rel CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DO RA IN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Depretis n.86, presso l'Avv. Pietro Cavasola che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso, unitamente agli Avv.ti Fabrizio Spagnolo e Andrew G. Paton, giusta procura speciale legalizzata dal Consolato di Brisbane in data 1.10.1997
- RICORRENTE -
CONTRO
DI LI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n.287 - Vill. 22 -, presso l'Avv. Mauro Pelo, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Lastraioli del foro di EN in forza di procura a margine del controricorso
- CONTRORICORRENTE -
NONCHÉ
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE per i MINORENNI di FIRENZE
avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di EN n.606 pubblicato il 24.9.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 1998 dal Consigliere Paolo Giuliani.
Udito il P.M.., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido, Raimondi, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo dei motivi del ricorso con l'assorbimento dei restanti motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 26.8.19975 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di EN, dietro richiesta del cittadino australiano DO RA FF rivolta alle autorità del proprio paese ed intesa ad ottenere il rientro immediato in patria del figlio minore AA YS LI, che il medesimo FF assumeva esser stato affidato ad esso genitore naturale dalla Family Court of Australia di Brisbane con provvedimento in data 1.5.1997 e quindi sottratto dalla madre DI LI la quale durante una visita prevista nell'ambito del richiamato provvedimento aveva omesso di riportare il bambino presso l'abitazione paterna senza il consenso dell'affidatario trasferendolo quindi in località Fucecchio (FI), chiedeva al medesimo Tribunale l'apertura in via d'urgenza del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 15 gennaio 1994, n.64. Il giudice adito, con decreto emesso in data 12/24.9.1997, rigettava la richiesta oggetto del ricorso presentato dal Pubblico Ministero, assumendo come, dall'esame degli allegati, si constatasse che il minore era riconosciuto soltanto dalla madre naturale e che non risultava istituito un rapporto di filiazione nei confronti del sedicente genitore, onde l'istanza di questo, estraneo alla potestà sul minore stesso esercitata in via esclusiva dalla LI, era priva del presupposto legale per poter essere presa in considerazione, senza che, del resto, si ravvisassero allo stato gli estremi di un comportamento pregiudizievole da parte della genitrice. Avverso tale decreto, propone ricorso per cassazione il FF ai sensi del richiamato art.7 della legge n.64 del 1994, deducendo quattro motivi di impugnazione, illustrati da memoria, ai quali resiste la LI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto affrontato l'esame delle pregiudiziali eccezioni sollevate dalla controricorrente.
Assume in primo luogo quest'ultima l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, sul rilievo che il gravame, notificato ad essa deducente a mezzo del servizio postale il 30.12.1997, sarebbe stato spiegato oltre il sessantesimo giorno a far data dalla piena nozione del provvedimento impugnato, quale desumibile vuoi dal fatto di avere il procuratore speciale in Italia del ricorrente FF, Avv. Andrew G. Paton, ottenuto tramite il suo delegato Avv. Persia il rilascio di copia conforme del decreto di cui trattasi già "in data 23 ottobre 1997", vuoi dal fatto di essere stato dal medesimo FF redatto reclamo alla Corte di Appello di EN avverso il provvedimento de quo sotto la precedente data del "14 ottobre 1997" (tanto da risultare emesso, da parte del Presidente della sezione civile per i minorenni della medesima Corte, decreto di comparizione delle parti in data "20 ottobre 1997") onde, per un verso, non sarebbe sostenibile che quanto precede non integri una situazione di legale equipollenza rispetto alla formale notifica, mentre, per altro verso, la stessa notifica del decreto del Tribunale per i Minorenni di EN eseguita il 7.11.1997 si paleserebbe pleonastica, già pendendo, sotto tale data, una (sia pure irrituale) procedura di reclamo promossa contro il medesimo provvedimento dalla parte destinataria della medesima notifica.
Al riguardo, premesso come il rimedio esclusivo del ricorso per cassazione debba intendersi previsto dal quarto comma dell'art.7 della legge n.64 del 1994 in attuazione del precetto contenuto nell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, si osserva che il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione avverso le ordinanze (o i decreti) aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre, in difetto di ragioni connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi sottesi che giustifichino la deroga all'enunciato principio (come, ad esempio, in relazione al disposto dell'art-26 del R.D. 16 marzo 1942, n.267, su cui la recente Cass. I. Sezioni Unite,, 10 giugno 1998,
n. 5761, senza che analoghe ragioni siano ravvisabili nel caso concreto, là dove, cioè, la stessa norma di cui al quarto comma dell'art.7 della legge n.64 del 1994, sopra richiamato. ha omesso del resto di introdurre deroga alcuna, in argomento, al criterio di massima sopra indicato), solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che i provvedimenti medesimi siano pronunziati in udienza o, se pronunziati fuori udienza, siano comunicati dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi (ed in difetto di tale notificazione), è applicabile il termine lungo di cui all'art.327 c.p.c. (da ultimo, Cass., Sezioni Unite, 8 giugno 1998, n. 5615). Nella specie, non risultando in alcun modo che il decreto impugnato sia mai stato notificato all'odierno ricorrente ad istanza della parte avversa e risultando invece che il medesimo decreto sia stato semplicemente "comunicato" al FF dalla Cancelleria del Tribunale per i Minorenni di EN (sia pure nella forma della notifica tramite ufficiale giudiziario, eseguita, nel caso concreto, sotto la data del 7.11.1997, ovvero in una delle due forme previste dal secondo comma dell'art.136 c.p.c.), deve riconoscersi, in applicazione del termine lungo per l'impugnazione di cui all'art.327 c.p.c., la tempestività del ricorso in esame, la quale, del resto,
sarebbe da ammettere anche qualora volesse farsi applicazione del termine breve contemplato dal secondo comma dell'art.325 c.p.c., dovendo questo, semmai (ed in ogni caso), farsi decorrere dalla data della comunicazione del provvedimento (Cass. 5761/98, cit.; Cass. 28 novembre 1997, n. 12047) e non già dalla data della conoscenza di esso altrimenti acquisita.
Deduce in secondo luogo la controricorrente l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale, assumendo che il procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di EN fu introdotto dal Pubblico Ministero nell'interesse dell'Autorità Centrale Italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minori del 25.10.19802 onde competeva al Pubblico Ministero stesso proporre eventualmente ricorso per cassazione, laddove il FF, non essendosi avvalso della facoltà di adire direttamente le competenti autorità a norma dell'art-29 della suddetta Convenzione (richiamato dall'art.7, ultimo comma, della legge n.64 del 1994), non disponeva di autonomi poteri di impulso del procedimento, avendo soltanto il diritto di comparire all'udienza, ai sensi del comma terzo del citato art.
7. Al riguardo, si osserva che la persona la quale, in luogo di adire direttamente le competenti autorità a nonna dell'art.29 della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori aperta alla firma all'Aja il 25.10.1980 (art.7, ultimo comma, legge n.64 del 1994), abbia richiesto di ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario cui è stato sottratto o di ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita per il tramite dell'autorità centrale ai sensi degli articoli 8 e 21 della Convenzione medesima, "è informata" a cura della stessa autorità della data dell'udienza fissata dal presidente del tribunale per i minorenni territorialmente competente adito in via d'urgenza con ricorso del locale procuratore della Repubblica e può comparire a sue spese e chiedere di essere sentita (art.7, terzo comma, legge n.64 del 1994). Avuto, quindi, riguardo alla posizione del soggetto istante quale risulta delineata dalla nonna da ultimo richiamata ed alla relativa configurabilità dell'informazione de qua in termini manifestamente tassativi o obbligatori, e non meramente facoltativi (altrettanto invece non essendo previsto per chi si sia rivolto all'autorità centrale chiedendo il riconoscimento del provvedimento di affidamento o di quello relativo al diritto di visita, neppure nel caso in cui il giudice sia chiamato a decidere sul diritto di visita ai sensi dei commi secondo o terzo dell'art. 11 della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento aperta alla firma a Lussemburgo il 20.5.1980), come pure al fatto che detta "informazione" si affianca, nel riferito impianto normativo del terzo comma dell'art.7 della legge n.64 del 1994, all'audizione, del pari necessaria e non semplicemente eventuale come quella del minore, della persona presso cui quest'ultimo si trova e del pubblico ministero agente, è da ritenere che la previsione in oggetto, rispetto alla "persona che ha presentato la richiesta", configuri un'ipotesi di litisconsorzio necessario, il quale trova la propria scaturigine nella circostanza che, là dove trattisi di ritorno del minore presso l'affidatario o di ristabilimento del diritto di visita, l'iniziativa dell'autorità centrale e dello stesso procuratore della Repubblica postula esattamente la preventiva richiesta dell'interessato, ovvero di uno dei soggetti indicati dagli artt.3, lettera a) e 21 della Convenzione dell'Aja del 25.10.1980, palesandosi questo, indipendentemente dal fatto che l'azione venga esperita in via diretta dal pubblico ministero, investito della legittimazione straordinaria a dedurre in giudizio un rapporto sostanziale di pertinenza altrui, come un soggetto che, qualora fosse possibile un valido svolgimento del medesimo giudizio senza la sua partecipazione, verrebbe a trovarsi nella condizione di dover subire le conseguenze di un procedimento svoltosi in ordine a situazioni giuridiche (il diritto di affidamento sul minore che si pretende violato a seguito della sottrazione, ovvero il diritto di visita che si assume reso non effettivo) essenzialmente sue ed al quale egli non ha appunto partecipato, onde la necessità, pena la violazione del principio stesso del contraddittorio, che il giudizio non si svolga in assenza del richiedente e che questo venga informato della data dell'udienza al fine di poter ivi "comparire" (là dove, cioè, la norma impiega un termine usualmente rivolto dal legislatore ad indicare la "parte") chiedendo di essere sentito, allo scopo evidentemente non soltanto di offrire al giudice le informazioni opportune (secondo quanto traspare, ad esempio, dal dettato dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja), ma di esporre altresì le proprie ragioni, così come, del resto, riconosciuto dalla giurisprudenza la quale ha avuto modo di affermare che il principio del contraddittorio sancito dall'art. 10 1 c.p. c. è valido anche nei procedimenti in camera di consiglio che non hanno carattere unilaterale (Cass. 21 luglio 1988, n. 4742; Cass. 22 maggio 1986, n. 3409; Cass.13 agosto 1985, n. 4433; Cass. 4 marzo 1977, n. 885; Cass. 17 ottobre 1973, n. 2619), onde è affetto da nullità, per violazione dello stesso principio, il provvedimento camerale che risulti adottato senza un preventivo avviso delle parti interessate, idoneo a consentire loro di comparire e di esercitare il diritto di difesa (Cass. 14 gennaio 1977, n. 170; Cass. 29 gennaio 1976, n. 272; Cass.3 aprile 1973, n. 913). Ne consegue che il FF deve essere riconosciuto legittimato all'odierno gravame, atteso che legittimato al ricorso per cassazione, con riguardo esattamente alla mancata integrazione del contraddittorio nel procedimento in camera di consiglio svoltosi davanti al tribunale per i minorenni ex art.7 della legge n.64 del 1994, è anche il richiedente (litisconsorte necessario) che sia stato pretermesso, nel senso esattamente che il principio secondo il quale la legittimazione all'impugnazione è limitata a coloro che sono state parti nel processo in cui il provvedimento impugnato è stato pronunciato (e che non soffre eccezioni nel rito camerale:
Cass. 24 maggio 1991, n. 5877) non appare applicabile, sì che detta legittimazione va riconosciuta anche a chi sia stato tale solo potenzialmente, là dove, come nella specie, il ricorso per cassazione si palesi il solo rimedio esperibile ed il titolare del rapporto sostanziale controverso si venga perciò a trovare nella condizione di destinatario della statuizione del giudice senza poter, o aver potuto, altrimenti far valere il proprio diritto, non essendogli stato, per un verso, consentito di partecipare al processo stesso e non risultando, per altro verso, ammissibile la proposizione di altro gravame.
Deduce ancora la controricorrente, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, assumendo che la natura del provvedimento impugnato è tale da permetterne la revoca o la modifica ai sensi dell'art.742 c.p.c., onde il ricorrente non aveva ne' ha alcun serio interesse alla presente impugnazione, ben potendo, ed in ogni tempo, adire ex novo il competente tribunale minorile per ottenere direttamente il riesame del provvedimento, mentre, peraltro, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'attuale ricorso, egli dovrebbe pur sempre promuovere il giudizio di rinvio. Al riguardo, si osserva che la possibilità di ricorrere per cassazione avverso il decreto emesso dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'art.7, comma terzo, della legge n.64 del 1994, è espressamente prevista dallo stesso art.7, al comma quarto, onde appare arduo ritenere che un simile potere di impugnazione sia da reputare consumato per il solo fatto della pretesa revocabilità o modificabilità del provvedimento de quo (in via astratta, peraltro, e neppure, cioè, a seguito del concreto esperimento dei rimedi indicati, secondo l'assunto della LI) ai sensi della norma generale contenuta nell'art.742 c.p.c., atteso che, così opinando, si finirebbe per svuotare di contenuto una facoltà di gravame legislativamente riconosciuta, laddove, del resto, quand'anche si volessero configurare i rapporti tra il ricorso per cassazione e la revoca o la modifica dei provvedimenti del genere di quello impugnato nei termini "alternativi" voluti dalla controricorrente, non è chi non veda che la stessa possibilità di proporre impugnazione avverso il decreto del tribunale per i minorenni, testualmente sancita dal richiamato art. 7, quarto comma, dovrebbe, pur nella prospettiva dell'inquadramento del decreto medesimo nell'ambito dei provvedimenti in carriera di consiglio, indurre semmai ad escludere, per converso, l'ammissibilità di una revoca o di una modifica del provvedimento stesso a norma dell'art.742 c.p.c. (espressamente non richiamato), tanto più ove si consideri che trattasi di statuizione immediatamente esecutiva (art.7, comma quarto, legge n.64 del 1994) da adottare in via d'urgenza (art.7, comma secondo, legge citata) al fine di garantire il ritorno immediato dei minori illecitamente sottratti o il ripristino del diritto di visita violato sì da renderne effettivo l'esercizio a prescindere da qualsiasi decisione circa la spettanza di essi. la quale. anche in riferimento alla mancata previsione di mezzi di riesame diversi dal ricorso per cassazione, mal si presta a formare oggetto di valutazione sulla base di questi elementi o di nuove circostanze, diverse da quelle esaminate dal primo giudice, la cui sussistenza costituisce invece, come noto, il fondamento della domanda ai sensi dell'art. 742 c.p.c.. Venendo quindi all'esame del merito del ricorso, con il primo motivo di impugnazione lamenta il FF la nullità insanabile del provvedimento e del procedimento con riferimento al n. 4 dell'art.360 c.p.c., nonché la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 64 del 1994 in relazione all'art. 360,n. 3 c.p.c.,
assumendo di non aver mai ricevuto comunicazione alcuna sulla data dell'udienza davanti al Tribunale per i Minorenni di EN, tanto che il competente Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile del ministero di Grazia e Giustizia, in data 7.10.1997, ovvero quasi un mese dopo la pronuncia dell'impugnato provvedimento, inviava al medesimo Tribunale una nota di richiesta di informazioni sullo stato della procedura.
Al riguardo, conviene far richiamo a quanto sopra illustrato circa la necessità, in forza del dettato del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 64 del 1994, che la persona la quale abbia presentato la richiesta di cui al primo comma del medesimo art.7 venga informata della data dell'udienza a cura dell'autorità centrale, risultando, come detto, nel quadro delineato dal legislatore, tale informativa funzionale all'esercizio da parte del richiedente del diritto di comparire a sue spese e di chiedere di essere sentito, donde alla previsione normativa in parola si palesa manifestamente estraneo qualsivoglia profilo di discrezionalità e, quindi, di facoltatività.
Ne consegue che l'omissione di detta informativa integra gli estremi della violazione di legge, essendo questa, siccome afferente al solo motivo di gravame deducibile nel silenzio del quarto comma dell'art.7 della legge n.64 del 1994 ed in relazione alla norma generale contenuta nell'art. 111 della Costituzione, da intendere come relativa vuoi alla legge regolatrice del rapporto sostanziale vuoi alla legge regolatrice del processo (Cass. 30 ottobre 1996, n. 9514; Cass. 23 dicembre 1994, n. 11116; Cass. 30 ottobre 1992, n. 11846; Cass. 16 maggio 1992, n. 5888). Nella specie, potendo la circostanza di fatto inerente alla mancata informazione dell'odierno ricorrente circa la data dell'udienza fissata dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di EN reputarsi pacifica per non essere stata specificatamente contestata dalla controricorrente e per avere quest'ultima altrimenti impostato il proprio sistema difensivo (Cass. 20 maggio 1993, n. 5733), il primo motivo del ricorso merita accoglimento, onde, restando evidentemente assorbiti i rimanenti motivi. il provvedimento impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale per i Minorenni di EN in diversa composizione, atteso che il principio dell'alterità del giudice del rinvio di cui all'art. 383, primo comma, c.p.c. non vieta di considerare ammissibile anche il rinvio allo stesso giudice in diversa composizione, quando si tratti di giudice competente per ragioni di materia e funzionali, il quale non è sostituibile da altro giudice, sia pure nel medesimo grado, se non a prezzo di sacrificare quelle ragioni particolari che sono alla base della competenza funzionale e della individuazione di un determinato organo giurisdizionale, predeterminato per legge anche territorialmente (Cass. 18 giugno 1991, n. 6858).
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarati assorbiti gli altri e cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinviando, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, allo stesso Tribunale per i Minorenni di EN in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 1999