Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1999, n. 746
CASS
Sentenza 28 gennaio 1999

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Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso i decreti (nella specie, del tribunale dei minorenni in tema di illecita sottrazione internazionale di minore) aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre - in difetto di ragioni, connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi sottesi, che giustifichino la deroga all'enunciato principio - solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che i ricordati provvedimenti siano pronunziati in udienza o, se pronunziati fuori udienza, siano stati comunicati dal cancelliere, con la conseguenza che, in assenza di tale notifica, è legittima l'applicazione del più lungo termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ..

In tema di illecita sottrazione di minori, il genitore (o chi per esso) che, in luogo di adire direttamente le competenti autorità ai sensi dell'art. 29 della Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 (art. 7, ultimo comma della legge 64/94), abbia richiesto il ritorno del minore presso l'affidatario (ovvero il ripristino del diritto di visita) per il tramite dell'autorità centrale, ai sensi degli artt. 8 e 21 della menzionata Convenzione, deve essere "informato" da detta autorità circa la data dell'udienza fissata dal presidente del tribunale per i minorenni territorialmente competente, ed adito in via d'urgenza con ricorso dal locale procuratore della Repubblica, potendo, per l'effetto, "comparire a sue spese" e chiedere, in tal sede, "di essere sentito". La previsione di un obbligo di informazione nei confronti di detto soggetto, e di un suo speculare diritto "ad essere sentito" (audizione necessaria, dunque, e non semplicemente eventuale come quella del minore, nell'impianto normativo di cui all'art. 7 citato) comporta che, in sede di procedimento dinanzi al tribunale, si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario indipendentemente dal fatto che l'azione venga esperita in via diretta dal pubblico ministero (investito della legittimazione straordinaria a dedurre in giudizio un rapporto sostanziale di pertinenza altrui), onde la necessità che il giudizio stesso non si svolga in assenza dell'interessato, e che questi venga informato della data dell'udienza al fine di poter ivi "comparire" (termine adoperato dalla "lex specialis" con riferimento ad una situazione processuale riferibile, normalmente, alla "parte" del processo), pena la nullità, per violazione del principio del contraddittorio, del provvedimento camerale adottato senza il preventivo avviso dell'interessato stesso, conseguentemente legittimato al ricorso per Cassazione nonostante la mancata assunzione della qualità di parte nel procedimento di merito, palesandosi detto gravame come il solo rimedio esperibile per il titolare di un rapporto sostanziale controverso che, destinatario di una statuizione giurisdizionale, si trovi impossibilitato a far in alcun modo valere il proprio diritto.

La ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 7, comma terzo, della legge 64/94 in tema di illecita sottrazione internazionale di minori è espressamente sancita dal successivo comma quarto della norma citata, con conseguente esclusione della possibilità che tale potere di impugnazione possa legittimamente dirsi "consumato" per effetto di una presunta revocabilità o modificabilità del provvedimento "de quo" giusta disposto della norma generale di cui all'art. 742 cod. proc. civ., dovendosi, per converso, escludere, proprio alla luce della esplicita disposizione normativa della "lex specialis", l'ammissibilità di una revoca o di una modifica del decreto emesso dal tribunale, trattandosi di statuizione immediatamente esecutiva, da adottare in via d'urgenza al fine di garantire il ritorno immediato del minore illecitamente sottratto (o il ripristino del diritto di visita violato).

Il principio dell'alterità del giudice di rinvio, posto dall'art. 383, primo comma cod. proc. civ. è improntato ad esigenze di imparzialità del giudice e di funzionalità del giudizio, che possono essere ugualmente soddisfatte con il rinvio ad altra sezione dello stesso ufficio (Tribunale o Corte di appello) o ad altro pretore (della stessa Pretura Circondariale) purché diversi da quelli che pronunziarono la sentenza cassata. Nulla vieta, pertanto, di considerare ammissibile anche il rinvio allo stesso giudice, in diversa composizione, quando si tratti di giudice competente per ragioni di materia e funzionale (nella specie, il Tribunale per i minorenni), non è sostituibile da altro giudice, sia pure nel medesimo grado, se non a prezzo di sacrificare quelle ragioni particolari che sono alla base della competenza funzionale e della individuazione di un determinato organo giurisdizionale predeterminato per legge anche territorialmente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1999, n. 746
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 746
Data del deposito : 28 gennaio 1999

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