Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2008, n. 39140
CASS
Sentenza 8 ottobre 2008

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Nel giudizio di cassazione l'omessa enunciazione, nell'avviso comunicato dalla cancelleria ai sensi dell'art. 610, comma primo, cod. proc. pen., della causa d'inammissibilità rilevata dal Presidente della Corte, non dà luogo ad alcuna nullità, neanche sotto il profilo della riconducibilità di essa al novero di quelle previste dall'art. 178, lett. c)- stesso codice, in quanto detta omissione non incide sulla garanzia d'intervento dell'imputato nel procedimento, che è comunque assicurata dall'avviso dell'udienza camerale, volto a tutelare le esigenze difensive che possono esplicarsi mediante l'esame degli atti depositati in cancelleria e la presentazione di motivi nuovi o memorie.

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  • 1Felloni contro Italia: caso isolato o breccia nella cultura dell’inammissibilita’?
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 15 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2008, n. 39140
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39140
Data del deposito : 8 ottobre 2008

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