Articolo 16 della Legge 5 marzo 1963, n. 366
Articolo 15Articolo 17
Versione
17 aprile 1963
Art. 16.
Per le materie che devono trasportarsi nelle pubbliche sacche, ovvero in altri luoghi, in caso di speciale concessione, deve sempre essere conosciuto il carico che ha la barca quando si mette in viaggio, in modo da poterne fare il riscontro nel luogo del deposito ed assicurarsi che le materie da trasportare non siano andate disperse nel percorso.
Entrata in vigore il 17 aprile 1963