Sentenza 16 maggio 2006
Massime • 1
Non è legittimato all'esercizio della professione di consulente del lavoro chi sia abilitato per la diversa professione di revisore contabile, giacché tra tali attività professionali esiste una obiettiva diversità di competenze in quanto l'art. 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12, disciplinante la professione di consulente del lavoro, estende esclusivamente alle categorie degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali la competenza ad occuparsi degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, peraltro a condizione che i soggetti appartenenti a tali ulteriori figure professionali diano previa comunicazione agli ispettorati del lavoro territoriali della loro intenzione di svolgere gli adempimenti in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2006, n. 26817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26817 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARTELLA Ilario S. - Presidente - del 16/05/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 675
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 5123/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BI OL, n. a Rosignano Marittimo il 21.10.1958;
2) RE LU, n. a Pisa il 27.6.1955;
avverso la sentenza in data 22 settembre 2004 della Corte di appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Monetti Vito, che ha concluso perché sia sollevata la questione di costituzionalità come eccepita dalla difesa;
Udito per le imputate l'avv. Riccardo Troiano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza in data 18 giugno 2003 del Tribunale di Livorno, appellata da BI OL e RE LU, nella parte relativa all'affermazione di responsabilità delle medesime in ordine al reato di cui all'art. 348 c.p., riducendo tuttavia la pena inflitta, ferme le già riconosciute attenuanti generiche, ad euro 400 di multa ciascuna.
Ad avviso dei giudici di merito, erano state raccolte sicure prove circa il fatto che le imputate avevano, nella loro qualità di socie della s.n.c. DA CE, esercitato abusivamente la professione di consulente del lavoro, essendo prive della necessaria abilitazione (in Rosignano Marittimo, fraz. Solvay, dal 1994 al 30 novembre 2001). Gli elementi di prova venivano individuati nelle testimonianze del m.llo Maurizio Lilli e del brg. Filippo Tucciarone, del Nucleo C.C. Ispettorato del Lavoro, in quelle dei clienti NG PI e IA PI, nonché in riscontri contabili.
Da tali risultanze emergeva che le imputate, attraverso la DA CE, e con la copertura del consulente del lavoro rag. NI, avevano svolto per numerose aziende non solo lo sviluppo delle buste paga ma anche tutte le pratiche amministrative e gestionali inerenti alle assunzioni, ai licenziamenti, alla copertura assistenziale e previdenziale dei dipendenti;
attività che rientrava negli adempimenti riservati per legge agli abilitati alla professione di consulente del lavoro.
Ricorrono per Cassazione con un unico atto le imputate, a mezzo del difensore avv. Riccardo Troiano, che deduce:
1. Vizio di motivazione in punto di responsabilità penale della RE.
La Corte di appello assume che l'attività svolta dall'imputata, riguardante pratiche di assunzione, licenziamento, denunce autoliquidazione Inail, denunce mensili alla Cassa edile rientravano di per sè nelle attribuzioni dei consulenti del lavoro, non considerando che anche tali attività potevano essere effettuate con semplici operazioni meramente esecutive non implicanti particolari conoscenze professionali.
Inoltre, arbitrariamente si è escluso che tutto ciò fosse stato svolto al di fuori dell'assistenza del rag. NI sulla base della sola considerazione che nessuno dei clienti aveva dichiarato di avere avuto a che fare con lui. È evidente infatti che il rag. NI doveva avere rapporti esclusivamente con il CED e non con i clienti di questo.
2. Erronea applicazione degli artt. 348 e 51 c.p., L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 1, artt. 10 e 11 Cost..
La sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo del 17 ottobre 2002 ha censurato la normativa italiana in quanto possa ritenersi imporre specifiche competenze professionali per attività di carattere meramente esecutivo sia pure connesse alla materia del lavoro della previdenza e dell'assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.
La Corte di appello ha di fatto disapplicato tale pronuncia, avendo affermato che la RE non si era limitata alla elaborazione delle buste-paga ma si era spinta a occuparsi della materia delle assunzioni, dei licenziamenti, della copertura assistenziale e previdenziale dei dipendenti;
il tutto senza verificare se la natura meramente esecutiva di tali ulteriori attività non richiedesse particolari competenze professionali.
3. Erronea applicazione degli artt. 110, 348 c.p. e art. 27 Cost. con riferimento alla posizione di NI OL.
La NI è stata ritenuta colpevole solo perché essa rivestiva la qualità di contitolare della DA CE, senza che sia stata accertata a suo carico alcuna concreta attività qualificabile come consulenza di lavoro, che, nella ipotesi accusatoria, era stata svolta esclusivamente dalla RE.
Non era ipotizzabile nemmeno un concorso morale, dato che non vi è prova che la NI avesse determinato o istigato la RE a occuparsi delle pratiche relative ai lavoratori delle ditte clienti.
4. Vizio di motivazione in ordine alla eccepita questione di costituzionalità.
La difesa non ha fornito adeguata risposta alla questione se della L.11 gennaio 1979, n. 12, art. 1, in relazione all'art. 348 c.p., sia in contrasto con l'art. 3 Cost., commi 1 e 2, art. 4 Cost., art. 33 Cost., comma 5, nella parte in cui non prevede che i soggetti abilitati alla professione di revisore contabile, come la RE, possano esercitare anche l'attività di consulente del lavoro alle medesime condizioni degli altri soggetti indicati da detta norma. La questione (che le ricorrenti ripropongono), andava esaminata alla luce della considerazione che la professione di revisore contabile è altamente qualificata, tenuto conto dei rigidi requisiti posti dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e del riconoscimento a livello europeo ad opera della direttiva 84/253/CEE (recepito dall'art. 2397 c.c.), e del fatto che la legge sui consulenti di lavoro è precedente a quella sui revisori contabili, e quindi (mentre considerava gli avvocati, i periti commerciali, i ragionieri e i dottori commercialisti, categorie che venivano equiparate ai consulenti del lavoro) non poteva menzionare tale figura professionale. Proprio in ragione della elevata qualificazione di detta professione, la riforma fiscale approvata con L. 7 aprile 2003, n. 80 ha previsto l'inclusione dei revisori contabili, con perfetta equiparazione ai consulenti del lavoro, tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale in materia tributaria.
È irrilevante che la RE sia stata iscritta al Registro dei revisori contabili senza avere sostenuto e superato gli esami prescritti dalla nuova normativa ma solo su domanda, in sede di prima formazione del Registro, in forza del D.Lgs. n. 88 del 1992, art. 11, essendovi stata comunque una valutazione legale circa la idoneità alla iscrizione nel Registro di soggetti in possesso di determinati requisiti.
DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato.
Va premesso che non può essere contestato in questa sede, in quanto attinente all'apprezzamenrto del fatto, il convincimento dei giudici di merito, basato su obiettive risultanze processuali, adeguatamente e logicamente esposte, secondo cui le imputate, attraverso la DA CE, avevano svolto per numerose aziende non solo lo sviluppo delle buste paga ma anche varie pratiche inerenti alle assunzioni, ai licenziamenti, alla copertura assistenziale e previdenziale dei dipendenti.
In diritto va ribadito che una simile attività rientra negli adempimenti riservati per legge agli abilitati alla professione di consulente del lavoro, sicché se essa è svolta da soggetti non in possesso della relativa abilitazione professionale, è di norma integrato il reato di esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro (Cass., sez. 6^, u.p. 2 novembre 1999, Rosini;
v. inoltre Cass., sez. 6^, u.p. 16 luglio 2004, Gangemi;
Cass., sez. 6^, u.p. 20 marzo 2001, Violanti;
Cass., sez. 6^, u.p. 2 novembre 2000, Tolari;
Cass., sez. 6^, u.p. 27 marzo 1998, Ferrara;
Cass., sez. 6^, u.p. 30 novembre 1988, Pagani).
Non rileva che la RE fosse abilitata alla professione di revisore contabile, dato che quest'ultima non è assimilata per legge a quella di consulente del lavoro, e tra le due professioni esiste una obiettiva diversità di campo di attività e di competenze. Non può del resto ritenersi che in materia di esercizio professionale possa valere un criterio sostanzialistico liberamente apprezzabile dall'interprete, perché è la legge che individua i titoli abilitativi;
sicché, a meno di evidenti aspetti di affinità tra diverse professioni in materie di confine, che nella specie non ricorrono, è appunto al dato normativo che occorre fare riferimento;
e nella specie la L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 1, estende esclusivamente alle categorie degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali la competenza ad occuparsi degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, peraltro a condizione che i soggetti appartenenti a tali ulteriori figure professionali diano previa comunicazione agli ispettorati del lavoro territoriali della loro intenzione di svolgere gli adempimenti in questione. È anche infondata la doglianza della NI circa la sua estraneità all'attività svolta dalla RE.
I giudici di merito hanno infatti accertato che la NI partecipava moralmente e materialmente all'attività della RE, per la decisiva ragione che essa aveva costituito con questa la società DA CE, di cui esse erano le uniche socie, che aveva proprio ad oggetto l'esercizio in comune di un'attività diretta, oltre che alla tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali delle ditte clienti, alle pratiche lavorative e previdenziali dei lavoratori da quelle dipendenti.
Vanno invece accolte le doglianze relative al vizio di motivazione in ordine alla prospettata legittimità delle mansioni in concreto svolte dalla DA CE in quanto realizzatesi, secondo l'assunto difensivo, con l'assistenza di un professionista abilitato (il consulente del lavoro rag. NI Pierino).
La L. n. 12 del 1979, art. 1, comma 5 consente che le "operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma (e cioè quelli "in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavori dipendenti") nonché le "attività strumentali ed accessorie" a quelle, siano affidate dalle imprese a centri di elaborazione dati.
Per effetto della sentenza del 17 ottobre 2002 della Corte di Giustizia del Lussemburgo (Quinta Sezione), C-79/01, considerata nella sentenza impugnata, deve ritenersi essere venuta meno la distinzione tra piccole e medio-grandi imprese ai fini della composizione professionale dei CED. In entrambi i casi, sulla base di detta sentenza, dovrebbe essere consentito l'affidamento delle riferite attività ai CED, anche esterni, alla sola condizione che questi siano assistiti "da uno o più soggetti di cui al primo comma" (e cioè da consulenti del lavoro o categorie equiparate). Il giudice a quo ha ritenuto ininfluente tale decisione, poiché nella specie la DA CE non si era limitata a svolgere "operazioni di calcolo e stampa delle retribuzioni" occupandosi anche di pratiche di assunzioni, di licenziamento, di denunce di autoliquidazione Inail e di apertura della posizione aziendale INPS, quindi esorbitando dalle limitate mansioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge citata.
Sennonché, le "operazioni di calcolo e stampa" considerate dalla citata norma non si riferiscono affatto al solo ambito delle "retribuzioni" come sembra invece opinare la Corte di appello, posto che la citata previsione rinvia "agli adempimenti di cui al primo comma", che, come detto, sono tutti quelli "in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale".
Ne deriva che tutto ciò che, nelle suddette materie, comporta "operazioni di calcolo e stampa", nonché "l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie", rientra nella previsione del comma quinto dell'art. 1, rendendo così possibile la loro effettuazione da parte di CED esterni a condizione che questi siano assistiti da un consulente del lavoro o da un professionista equiparato.
Pur dovendosi ritenere accertato, come precisato all'inizio, che la DA CE non si sia limitata alla elaborazione delle buste paga, deve osservarsi che la sentenza impugnata ha omesso di verificare con la necessaria puntualità se gli ulteriori adempimenti curati dalla ditta, in materia di assunzioni, di licenziamenti e di previdenza e assistenza sociale, potessero considerarsi esorbitanti da mere "operazioni di calcolo e stampa" o da "attività strumentali ed accessorie" a queste.
Tale verifica sarebbe stata indubbiamente superflua se fosse stato dato conto, con adeguata motivazione, della insussistenza dell'ulteriore presupposto considerato dal citato comma 5, relativo all'assistenza di un professionista abilitato.
Ma anche su tale punto la sentenza impugnata si rivela carente. La Corte di appello da un lato da atto del rapporto professionale esistente tra la DA CE e il rag. NI, dall'altro ritiene che questi si sia limitato a svolgere un ruolo di copertura formale dell'attività svolta in realtà senz'alcun controllo dalla DA CE.
A tal fine si valorizzano le testimonianze dei clienti della DA CE, da cui risulta che essi non avevano avuto alcun contatto con il NI. Ma tale notazione è evidentemente irrilevante, perché l'assistenza che il NI doveva prestare non si esplicava nei rapporti con le ditte clienti della DA CE, ma solo con quest'ultima.
Anzi, proprio da una di dette testimonianze (quella della PI) si ricaverebbe che il rapporto intrattenuto dal NI con la DA CE non era di mera copertura formale, dato che il medesimo era stato visto frequentare i locali della ditta delle imputate. E tale dato di fatto sembra potersi desumere anche da altre testimonianze. Altrettanto irrilevante è il fatto che la fatturazione ai clienti era fatta sempre dalla DA CE e non dal NI: come detto, quest'ultimo doveva svolgere, in ipotesi, un rapporto di assistenza direttamente nei confronti di tale ditta e non nei confronti dei clienti di questa.
Quanto alla testimonianza della MP, dipendente della DA CE, essa non appare affatto decisiva, non solo perché espressa in forma dubitativa, ma perché dal tenore delle relative dichiarazioni non può logicamente escludersi che il NI svolgesse comunque una supervisione sulle pratiche trattate dalla DA CE nella materia riservata.
Infine, anche la testimonianza del NI non è risolutiva: egli ha riferito che veniva interpellato "se c'era una questione particolare", mentre per le cose correnti "facevano tutto loro". Ma al riguardo va osservato che nel concetto di assistenza non rientra un disbrigo puntuale di ogni pratica, anche la più ripetitiva, potendo soddisfare tale compito anche un'attività di consulenza relativa a una generalità di pratiche di carattere rutinario e rispondenti a canoni operativi non comportanti valutazioni particolari.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con riferimento a entrambi i profili motivazionali sopra evidenziati, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, e in tale statuizione deve ritenersi assorbita ogni altra questione proposta dalle ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2006