Art. 101. Violazione per cui non e' stabilita una speciale pena.
Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale nella legge stessa non e' stabilita la pena, ai applica l'ammenda da L. 100 a L. 3000. ((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 9) che "Le ammende stabilite dagli articoli 89 , 92 , 93 , 94 , 95 , 97 , 98 , 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110 , sono decuplicate se il reato riguarda tabacco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all' art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726 ".
Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale nella legge stessa non e' stabilita la pena, ai applica l'ammenda da L. 100 a L. 3000. ((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 9) che "Le ammende stabilite dagli articoli 89 , 92 , 93 , 94 , 95 , 97 , 98 , 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110 , sono decuplicate se il reato riguarda tabacco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all' art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726 ".