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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/07/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di RE AN
Il Tribunale di RE AN – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3517/2021 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonioe vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Antonietta Bifulco (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Poggiomarino (NA) alla Via Ugo Foscolo n. 6
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._3
Roberto Saporito (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._4 domicilia in Poggiomarino (NA) alla Via G. Iervolino n. 96
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di RE AN
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni: Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03.02.2025, le parti insistevano nelle proprie richieste e concordemente chiedevano di riservare la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.06.2021, chiedeva pronunziarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1
Sarno (SA) in data 27.10.2011 (atto n. 16, parte I, S. N., anno 2011) e dalla cui unione nasceva, in data 17.01.2012, il figlio . CP_2
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che con decreto di omologazione n. cronol. 2443 del 13.03.2019 il Tribunale aveva disposto la separazione dei coniugi affidando il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione CP_2 preferenziale presso la madre, disciplina del diritto di visita del padre ed obbligo di quest'ultimo di concorrere al mantenimento del minore versando alla ricorrente l'assegno mensile di euro 200,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. In particolare, deduceva Parte_1 che dal tempo della separazione i coniugi non si erano più riconciliati e che il resistente ometteva di versare regolarmente l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione. Parte ricorrente concludeva dunque chiedendo: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP
; di aumentare l'assegno di mantenimento dovuto da quest'ultimo per il
[...] mantenimento del figlio ad euro 300,00; di confermare per il resto le CP_2 condizioni dell'accordo di separazione. Si costituiva in giudizio, in data 22.12.2021, aderendo alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma deducendo il peggioramento della propria condizione economica e dunque domandando la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a proprio carico ad euro 100,00 mensili. Nel corso dell'udienza presidenziale del 26.05.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava, in via provvisoria ed urgente, i provvedimenti di cui alla separazione. In data 28.09.2022, , asserendo l'inadempimento da parte del Parte_1 resistente dell'obbligo di versare mensilmente il contributo per il mantenimento del figlio minore pari ad euro 200,00, proponeva istanza ex artt. 156 c.c. CP_2
e 709 ter c.p.c. e dunque chiedeva di ordinare al datore di lavoro di CP
di versare direttamente ad essa istante la somma di cui sopra. Con
[...] ordinanza del 09.02.2024 il giudice istruttore accoglieva l'istanza e, per l'effetto, ordinava alla in qualità di datore di lavoro di Parte_2 CP
, di versare mensilmente a , la somma di euro 200,00, oltre
[...] Parte_1 rivalutazione annuale secondo indici Istat, prelevandola dalle somme percepite a titolo di retribuzione da . Controparte_1 Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03.02.2025, le parti insistevano nelle proprie richieste e concordemente chiedevano di riservare la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Dunque, con ordinanza del 05.03.2025, il giudice istruttore riservava la causa in decisione al collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 13.03.2025 - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica e trasmetteva gli atti al PM. Quest'ultimo, in data 14.03.2025, esprimeva parere favorevole. Preliminarmente è necessario precisare che, dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti, si evince che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile e non concordatario (atto n. 16, parte I, S. N., anno 2011); dunque, in questa sede, il collegio è chiamato a disporre lo scioglimento del matrimonio e non, come erroneamente richiesto dalle parti, la cessazione degli effetti civili. Tanto doverosamente premesso in ordine alla riqualificazione della domanda, ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Sarno (SA) in data 27.10.2011 da e . Parte_1 Controparte_1
In primo luogo, infatti, la ricorrente ha richiesto la pronunzia di divorzio, e parte resistente non si è opposta, così confermando per facta concludentia l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione. In secondo luogo, risulta realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi senz'altro oltre 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di RE AN nell'ambito del procedimento di separazione n. r. g. 3362/2018 conclusosi con decreto di omologazione n. cronol. 2443 del 13.03.2019. È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti abbiano stabilito i loro rispettivi domicili in abitazioni differenti ed intrattengano entrambi relazioni affettive con nuovi compagni, la loro condotta processuale, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonchè la ferma e comune volontà di mettere fine alla loro unione costantemente manifestata dalle parti tramite le dichiarazioni rese e atti depositati durante tutto l'iter giudiziario. Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di Sarno (SA) di procedere all'annotazione della presente sentenza. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, le parti hanno concordemente richiesto la conferma delle statuizioni di cui all'accordo di separazione in ordine ad affido, collocazione e diritto di visita del figlio minore le quali, non CP_2 contrastando con norme inderogabili ed essendo conformi all'interesse del minore ed in particolare al suo diritto alla bigenitorialità, ben possono essere riportate in dispositivo. Va, tuttavia prevista una integrazione delle visite paterne con espressa regolamentazione non soltanto di visite infrasettimanali, in ragione di due pomeriggi a settimana, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e quelli scolastici ed extrascolastici del minore, ma anche di una maggior permanenza durante il periodo delle vacanze estive in cui il minore potrà stare con il padre per almeno due settimane, anche non consecutive. Con riguardo ai profili patrimoniali, va previsto in capo al padre, in quanto genitore non collocatario, il versamento di un assegno quale contributo per il mantenimento del figlio minore. In ordine al quantum del predetto assegno, la ricorrente ha chiesto l'aumento dello stesso ad euro 300,00 in ragione delle accresciute esigenze del minore e del proprio stato di disoccupazione, mentre il resistente ne ha domandato la riduzione ad euro 100,00 adducendo il peggioramento della propria condizione economica e lavorativa rispetto al tempo dell'accordo di separazione. Tuttavia, tale ultima circostanza è rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio essendosi limitato a dichiarare di percepire uno Controparte_1 stipendio mensile di circa 1.600,00 euro senza produrre alcuna documentazione attestante la propria situazione economica attuale e quella sussistente al tempo degli accordi di separazione così impedendo il raffronto fra le stesse e, di conseguenza, l'accertamento del presunto decremento reddituale lamentato. Sul punto la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. A ciò consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (Cass. civ. n. 18608/2021 e n. 15101/2023). Orbene, in mancanza di prova di una contrazione reddituale sopravvenuta agli accordi di separazione, la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento previsto per il minore avanzata da deve essere Controparte_1 rigettata. Merita invece accoglimento l'istanza di aumento del mantenimento formulata da
. Infatti, tenuto conto della rivalutazione Istat frattanto intervenuta Parte_1 sulla scorta della quale l'importo di euro 200,00 andrebbe quantomeno rideterminato in euro 234,60, considerato altresì che le esigenze ed i bisogni dei figli crescono proporzionalmente alla loro età, il collegio reputa congruo fissare in euro 300,00 mensili l'importo dell'assegno dovuto da per il Controparte_1 mantenimento del figlio minore . Infatti, in tema di assegno di CP_2 mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. n. 13664 del 29.04.2022). Inoltre, non essendo stato dedotto alcun mutamento delle circostanze per cui, con ordinanza del 09.02.2024, in accoglimento del ricorso ex art. 156 c.c. proposto da , venivano ordinato alla in qualità di Parte_1 Parte_2 datore di lavoro di , di versare mensilmente a Controparte_1 Parte_1
l'importo fissato nel decreto di omologazione n. cronol. 2443 del 17.01.2019, tale disposizione deve essere confermata nella presente decisione. Infine, avuto riguardo alla natura della lite ed all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di RE AN, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
1) dispone lo scioglimento del matrimonio civile contratto da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) in C.F._1 Controparte_1 C.F._3
Sarno (SA) in data 27.10.2011;
2) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza CP_2 privilegiata presso la madre con la quale ha sempre convissuto;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
eserciteranno separatamente, nel rispetto di un indirizzo comune, nei tempi di rispettiva convivenza, la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione (di regola aventi carattere estemporaneo); le decisioni di maggiore interesse ( di regola aventi durata nel tempo) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno adottate di comune accordo dai genitori;
ciascun genitore riferirà all'altro le questioni significative rispetto al figlio;
4) il figlio minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del suo preminente interesse e, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, trascorrerà con il padre:
- il sabato dalle ore 17.00 alle ore 22.00 con eventuale pernottamento presso il padre da stabilire preventivamente al massimo 2 volte nell'arco di un mese;
- il padre potrà incontrare il minore anche nei giorni non stabiliti previo avviso telefonico ed in ogni caso per due pomeriggi a settimana – da individuarsi in mancanza di accordo nei giorni di martedì e giovedì – compatibilmente con i propri orari di lavoro e con gli impegni del minore dalle ore 17,00 alle 21,00;
- relativamente alle festività natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore la settimana di Natale (24-30) o quella di Capodanno (31-06); in merito alle festività Pasquali il padre avrà diritto di trascorrere con il figlio alternativamente il giorno della domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- il minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio e di agosto;
- autorizza i genitori a chiedere il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio del minore;
5) ciascun genitore contribuirà al mantenimento del minore in forma diretta per il periodo di permanenza presso di sé, ivi comprese eventuali spese di custodia;
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore con CP_2 adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
7) pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per il figlio purchè previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà dall'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
8) ordina che l'importo cui sopra venga versato dalla - in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t, con sede legale in Terzigno (NA) alla Via Zabatta Trav. Mazzei,13 e con sede amministrativa in Striano (Na) AreaPIP Località Saudone, partita iva in qualità di datore di P.IVA_1 lavoro di - direttamente a prelevandolo dalle Controparte_1 Parte_1 somme percepite a titolo di retribuzione da;
Controparte_1
9) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sarno di procedere all'annotazione della presente sentenza sull'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile, atto n. 60 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 1997); 10) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in RE AN , nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano