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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/05/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2006 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
), rappresentata e difesa dall'avv. GIORGIO ADOLFO Parte_1 P.IVA_1
LEONE e dall'abogado Carmelo Benenti Torlo per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale Email_1
- opponente - contro
), rappresentato e difeso dall'avv. MICHELE Controparte_1 P.IVA_2
CAMOLESE per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con domicilio digitale
Email_2
- opposto - avente ad OGGETTO: appalto: (opposizione a decreto ingiuntivo).
CONCLUSIONI
Per NEL MERITO Revocare ed annullare il decreto ingiuntivo n. Parte_1
484/2024 emesso dal Tribunale di Bergamo nel giudizio monitorio iscritto al n.r.g. 508/2024 in quanto infondato in fatto e diritto e comunque avente ad oggetto somme non dovute per le ragioni spiegate. In ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Per : In via principale Respingere la proposta opposizione in Controparte_1 quanto destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al pagamento in favore del , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, della somma di € 17.000,63, oltre interessi dal dovuto al saldo e
1 spese della procedura monitoria. In via subordinata Accertato e dichiarato che il condominio
“ ” è creditore di della somma di € 17.000,63 per le cause di cui in CP_1 Parte_1
narrativa, condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1 pagamento in favore del condominio “ ”, in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, della somma di € 17.000,63, oltre interessi dal dovuto al saldo e spese della procedura monitoria. In via istruttoria Si formula ampia riserva di dedurre e produrre. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
a proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento in favore del Parte_1
della somma di € 17.000,63 oltre agli interessi e alle spese. Controparte_1
A fondamento dell'opposizione ha esposto (in sintesi) che: l'ingiunzione si riferiva a un contratto di appalto da essa concluso con il per la realizzazione Controparte_1
di interventi rientranti nei bonus di cui al D.L. 34/2020; la competenza spettava al Tribunale di
Roma quale foro esclusivo previsto nel contratto;
il contratto doveva ritenersi nullo o, comunque, annullabile in conseguenza delle irregolarità che rendevano impossibile la cessione dei crediti fiscali ai fini del pagamento del corrispettivo.
Tanto esposto, ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Il si è costituito esponendo (in sintesi) che: sussisteva la Controparte_1
competenza del Tribunale di Bergamo quale foro del consumatore, prevalente anche sul foro convenzionale, essendo tale qualifica attribuibile a esso Condominio;
il contratto era stato consensualmente risolto dalle parti, con impegno di alla restituzione Parte_1
dell'acconto incassato;
comunque, non era configurabile alcun inadempimento nei suoi riguardi;
nessuna contestazione era stata mai sollevata da on riferimento Parte_1
alla pretesa inidoneità della documentazione ai fini dell'accesso ai benefici fiscali.
Tanto esposto, ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, di condannare comunque l pagamento della somma di € 17.000,63 oltre agli Parte_1
interessi e alle spese del procedimento di ingiunzione.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, è stata fissata l'udienza di rimessione in decisione in data 25/2/2025.
Tenuta tale udienza con modalità c.d. cartolari, con ordinanza depositata in data 28/2/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Il , sul presupposto della risoluzione consensuale del Controparte_1
contratto di appalto concluso con in data 25/3/2023, ha chiesto, in via Parte_1
monitoria, la restituzione dell'acconto da esso versato in esecuzione del contratto.
2 La clausola invocata dall'opponente (art. 23.4) a fondamento dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo in favore del Tribunale di Roma quale foro convenzionale risulta nulla.
Col richiamato contratto il ha affidato a Controparte_1 Parte_1
l'esecuzione, in esplicazione dell'attività imprenditoriale da quest'ultima esercitata in forma collettiva, di opere edili su parti comuni dello stabile condominiale.
Rispetto al dedotto contratto, va riconosciuta la qualifica di consumatore al Condominio committente in linea con in condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale
(Cass. 14410/2024; 10679/2015; 10086/2001);
Quindi, sussistono i presupposti soggettivi per l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore e, in particolare, dell'art. 33, comma 2, lett. u) del Codice del consumo (D.Lgs.
206/2005) che prevede una presunzione di vessatorietà per le clausole che stabiliscono come sede del foro competente località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
L'esistenza di una specifica trattativa individuale che abbia preceduto l'inserimento nel contratto della clausola sul foro convenzionale non è stata neanche allegata.
A fronte della presunzione, rimasta insuperata, di vessatorietà e dell'assenza di trattativa individuale, la clausola de qua deve considerarsi nulla ai sensi dell'art. 36, comma 1, cod. cons.
Pertanto, deve concludersi per l'applicazione del foro normativamente prevalente previsto in favore del consumatore e, quindi, per la competenza del Tribunale di Bergamo, quale giudice del luogo in cui si trova l'edificio condominiale (Curno).
2. Sia l'originaria nullità del contratto di appalto che la pretesa ricorrenza di cause di annullamento non escludono l'obbligo di restituzione dell'acconto fatto valere dall'opposta.
Solo per completezza si rileva che la sussistenza dei presupposti delle eccepite invalidità è stata contestata dall'opposta e non è stata provata dall'opponente che, pur essendosi riservata di darne dimostrazione nel prosieguo del giudizio, dopo il preliminare rigetto dell'istanza di sospensione, non ha svolto più alcuna difesa.
3 Invece, la risoluzione consensuale fatta valere incidentalmente dall'opposta trova riscontro documentale nell'accettata comunicazione con cui la stessa a proposto la Parte_1
risoluzione e la restituzione degli acconti (docc. 4 e 5 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).
Pertanto, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto opposto e dell'esecutorietà già concessa.
3. Le spese seguono la soccombenza.
Ai fini della determinazione del compenso di avvocato, appaiono congrui, per le fasi di studio e di introduzione, gli ordinari parametri medi e, per la fase di decisione, il minimo, tenuto conto che il sostanziale abbandono della causa da parte dell'opponente dopo la citazione ha consentito il contenimento della successiva attività difensiva dell'opposta.
Pertanto, in applicazione dei parametri dello scaglione di riferimento in base al valore della causa (da € 5.200,01 a € 26.000,00), va liquidato un compenso di € 2.546,50, risultante dalla somma di € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva e € 850,50 (€ 1.701,00
– 50%) per la fase decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo
n. 484/2024 del 23/02/2024 e l'esecutorietà già concessa;
- condanna l rimborso in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida in € 2.546,50 per compenso di avvocato oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e oltre IVA, se dovuta, e CPA.
Così deciso in Bergamo in data 17/05/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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