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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 227/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RESCIGNO MARCELLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 449/2025 depositato il 20/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CI Di IN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2486 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2486 del 03-10-2024, annullarlo, revocarlo e renderlo privo di effetti giuridici;
Dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito ivi riportato;
in subordine, ridefinire gli importi esatti delle sanzioni, delle more e delle altre voci;
vittoria di spese e compensi professionali
Resistente: dichiarare il ricorso inammissibile;
rigettare nel merito il ricorso;
con vittoria di spese e compensi professionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22 marzo 2025, la Ricorrente_1 (P.IVA P.IVA_1) ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 2486 del 03-10-2024 emesso dal Comune di CI di
IN e notificato in data 27 gennaio 2025, per un importo di euro 1.858,00, per omesso, tardivo, parziale pagamento dell'imposta IMU e contestuale irrogazione sanzione relativo all'anno 2019 per fabbricati
"generici", di fabbricati di "tipo D" e di un terreno agricolo.
Contesta, innanzitutto, ora la mancata allegazione dell'atto di nomina del funzionario responsabile e il difetto di motivazione dell'atto per mancata allegazione della delibera e del regolamento, in violazione dell'art. 42
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42.
Deduce, quindi, l'assenza dell'esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi.
Infine, invoca la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. per i tributi locali.
Si è regolarmente costituito il Comune di CI la IN, deducendo l'infondatezza del ricorso.
Rileva che l'avviso risulta sottoscritto dalla "Dott.ssa Nominativo_1" che è sia il "Capo dell'Ufficio" in quanto Dirigente preposto al Settore 2 Economico-Finanziario, ossia "IL TITOLARE DEL TRIBUTO".
Poiché la sottoscrizione è proprio quella del Capo dell'ufficio titolare, ciò implicherebbe l'infondatezza anche dell'ulteriore profilo di censura inerente la mancata “… allegazione dell'atto di nomina del funzionario responsabile …” firmatario dell'avviso, considerato che la sottoscrizione del Titolare del tributo assorbe quella del Responsabile dello stesso e comunque esime dall'onere di dimostrare, a fronte della contestazione in rassegna, la legittimità dell'esercizio di un potere sostitutivo o delegato.
Osserva, poi, che il Regolamento generale delle entrate (doc. 12), delibera di G.c. n. 33/2023 (doc. 10), decreto sindacale n.
1 - R.G. 24 del 29/12/2023 (doc. 9) e la determinazione dirigenziale N° 3 del 9-1- 2024
(doc. 11) sono stati tutti pubblicati all'albo pretorio comunale, come risulta dai rispettivi attestati di pubblicazione (cfr. doc. 9, 10, 11, 12), sicché si presumono conosciuti dalla ricorrente e dunque non necessitavano di essere allegati all'avviso di accertamento per cui è causa.
Con riferimento al dedotto vizio di mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, osserva che la ricorrente non ha contestato il conteggio e che la pretesa è correttamente motivata a mezzo della indicazione, oltre dell'importo monetario richiesto, della base normativa relativa agli interessi reclamati e della decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti.
In relazione alle “spese”, queste sono state quantificate in euro 7,83 in puntuale applicazione del D.M.
Economia e Finanze 12.09.2012.
Infine, osserva che nessuna decadenza (non prescrizione) si sarebbe determinata.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 266 del 27 dicembre 2006, l'avviso di accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento doveva avvenire e che opera la sospensione di 84 gg, ex art. 67, commi 1 e 4, D.L. 18/2020, la notifica avvenuta il 27.1.2025 è del tutto tempestiva.
La Resistente ha depositato memoria ex art. 32 D.Lgs. n. 546/92, invocando il precedente della C.G.T. I° di
IN sent. n. 1130 del 21.10.2025, intervenuta su ricorso avverso avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione della TASI 2019 dovuta in relazione ai medesimi immobili.
All'udienza del 23.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'atto impugnato è sottoscritto dalla Dott.ssa Nominativo_1 “TITOLARE DEL TRIBUTO”. Nella premessa vi è l'indicazione che tale incarico è stato conferito con determina del Dirigente del Settore Economico
Finanziario n. 3 dell 09-01-2024.
Pertanto, l'atto attributivo del potere di sottoscrizione era perfettamente a conoscenza del ricorrente e dunque in nessun caso lo stesso doveva essere allegato.
Ad identiche conclusioni si deve giungere rispetto al dedotto vizio di mancata allegazione del regolamento.
Come chiarito da tempo dalla S.C. (Cass. sez. 5, Ordinanza n. 13105 del 25/07/2012), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall'art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.
Palesemente infondato è il motivo di omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi, atteso che, al contrario, questo compare a pagina 5 dell'atto impugnato, con esplicito richiamo alla normativa, alla percentuale applicata ed al relativo periodo.
Infine, è anche chiaramente destituito di fondamento la dedotta decadenza quinquennale (non prescrizione, trattandosi, come correttamente rileva il Comune, di pretesa oggetto di avviso di accertamento), tenuto conto che il termine di decadenza del 31 dicembre 2024, così computato ex articolo art. 1, comma 161, della L.
n. 266 del 27 dicembre 2006, è stato prorogato di 84 giorni ai sensi dell'art. 67 D.L. 18/2020; pertanto, la notifica avvenuta il 27.1.2025 è tempestiva.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate (in relazione alle fasi dell'attività defensionale espletata dalla parte vittoriosa ex art. 4 co. 5 D.M. n. 55/2014) in complessivi E. 923 (Fase di studio € 284,00; Fase introduttiva € 179,00; Fase decisionale € 460,00), oltre alle spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di
CI di IN , che liquida in complessivi euro 923 oltre spese generali, IVA e cpa.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di IN del
23.1.2026 IL GIUDICE
dott. Marcello Rescigno
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RESCIGNO MARCELLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 449/2025 depositato il 20/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CI Di IN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2486 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2486 del 03-10-2024, annullarlo, revocarlo e renderlo privo di effetti giuridici;
Dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito ivi riportato;
in subordine, ridefinire gli importi esatti delle sanzioni, delle more e delle altre voci;
vittoria di spese e compensi professionali
Resistente: dichiarare il ricorso inammissibile;
rigettare nel merito il ricorso;
con vittoria di spese e compensi professionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22 marzo 2025, la Ricorrente_1 (P.IVA P.IVA_1) ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 2486 del 03-10-2024 emesso dal Comune di CI di
IN e notificato in data 27 gennaio 2025, per un importo di euro 1.858,00, per omesso, tardivo, parziale pagamento dell'imposta IMU e contestuale irrogazione sanzione relativo all'anno 2019 per fabbricati
"generici", di fabbricati di "tipo D" e di un terreno agricolo.
Contesta, innanzitutto, ora la mancata allegazione dell'atto di nomina del funzionario responsabile e il difetto di motivazione dell'atto per mancata allegazione della delibera e del regolamento, in violazione dell'art. 42
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42.
Deduce, quindi, l'assenza dell'esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi.
Infine, invoca la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. per i tributi locali.
Si è regolarmente costituito il Comune di CI la IN, deducendo l'infondatezza del ricorso.
Rileva che l'avviso risulta sottoscritto dalla "Dott.ssa Nominativo_1" che è sia il "Capo dell'Ufficio" in quanto Dirigente preposto al Settore 2 Economico-Finanziario, ossia "IL TITOLARE DEL TRIBUTO".
Poiché la sottoscrizione è proprio quella del Capo dell'ufficio titolare, ciò implicherebbe l'infondatezza anche dell'ulteriore profilo di censura inerente la mancata “… allegazione dell'atto di nomina del funzionario responsabile …” firmatario dell'avviso, considerato che la sottoscrizione del Titolare del tributo assorbe quella del Responsabile dello stesso e comunque esime dall'onere di dimostrare, a fronte della contestazione in rassegna, la legittimità dell'esercizio di un potere sostitutivo o delegato.
Osserva, poi, che il Regolamento generale delle entrate (doc. 12), delibera di G.c. n. 33/2023 (doc. 10), decreto sindacale n.
1 - R.G. 24 del 29/12/2023 (doc. 9) e la determinazione dirigenziale N° 3 del 9-1- 2024
(doc. 11) sono stati tutti pubblicati all'albo pretorio comunale, come risulta dai rispettivi attestati di pubblicazione (cfr. doc. 9, 10, 11, 12), sicché si presumono conosciuti dalla ricorrente e dunque non necessitavano di essere allegati all'avviso di accertamento per cui è causa.
Con riferimento al dedotto vizio di mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, osserva che la ricorrente non ha contestato il conteggio e che la pretesa è correttamente motivata a mezzo della indicazione, oltre dell'importo monetario richiesto, della base normativa relativa agli interessi reclamati e della decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti.
In relazione alle “spese”, queste sono state quantificate in euro 7,83 in puntuale applicazione del D.M.
Economia e Finanze 12.09.2012.
Infine, osserva che nessuna decadenza (non prescrizione) si sarebbe determinata.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 266 del 27 dicembre 2006, l'avviso di accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento doveva avvenire e che opera la sospensione di 84 gg, ex art. 67, commi 1 e 4, D.L. 18/2020, la notifica avvenuta il 27.1.2025 è del tutto tempestiva.
La Resistente ha depositato memoria ex art. 32 D.Lgs. n. 546/92, invocando il precedente della C.G.T. I° di
IN sent. n. 1130 del 21.10.2025, intervenuta su ricorso avverso avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione della TASI 2019 dovuta in relazione ai medesimi immobili.
All'udienza del 23.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'atto impugnato è sottoscritto dalla Dott.ssa Nominativo_1 “TITOLARE DEL TRIBUTO”. Nella premessa vi è l'indicazione che tale incarico è stato conferito con determina del Dirigente del Settore Economico
Finanziario n. 3 dell 09-01-2024.
Pertanto, l'atto attributivo del potere di sottoscrizione era perfettamente a conoscenza del ricorrente e dunque in nessun caso lo stesso doveva essere allegato.
Ad identiche conclusioni si deve giungere rispetto al dedotto vizio di mancata allegazione del regolamento.
Come chiarito da tempo dalla S.C. (Cass. sez. 5, Ordinanza n. 13105 del 25/07/2012), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall'art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.
Palesemente infondato è il motivo di omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi, atteso che, al contrario, questo compare a pagina 5 dell'atto impugnato, con esplicito richiamo alla normativa, alla percentuale applicata ed al relativo periodo.
Infine, è anche chiaramente destituito di fondamento la dedotta decadenza quinquennale (non prescrizione, trattandosi, come correttamente rileva il Comune, di pretesa oggetto di avviso di accertamento), tenuto conto che il termine di decadenza del 31 dicembre 2024, così computato ex articolo art. 1, comma 161, della L.
n. 266 del 27 dicembre 2006, è stato prorogato di 84 giorni ai sensi dell'art. 67 D.L. 18/2020; pertanto, la notifica avvenuta il 27.1.2025 è tempestiva.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate (in relazione alle fasi dell'attività defensionale espletata dalla parte vittoriosa ex art. 4 co. 5 D.M. n. 55/2014) in complessivi E. 923 (Fase di studio € 284,00; Fase introduttiva € 179,00; Fase decisionale € 460,00), oltre alle spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di
CI di IN , che liquida in complessivi euro 923 oltre spese generali, IVA e cpa.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di IN del
23.1.2026 IL GIUDICE
dott. Marcello Rescigno