Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3316 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03316/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15913/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15913 del 2025, proposto da SA TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Patane', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Acireale, nel Vico Dei Padri Filippini n. 35;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) dell’esito della prova scritta sostenuta il 24 ottobre 2025, comunicato nel relativo portale il 28 ottobre
2025; b) del punteggio numerico di 20,75 attribuito al ricorrente e del conseguente giudizio di prova
“non superata”;
c) del questionario sottoposto durante la prova scritta, e in particolar riferimento alle domande nn.38 e 40;
d) del provvedimento, se esistente e comunque non conosciuto, con il quale il ricorrente è stato ritenuto non idoneo e dunque escluso dalla procedura concorsuale;
e) del provvedimento, non conosciuto, con il quale l’Amministrazione ha redatto e/o avallato e/o approvato sia l’elenco delle domande quiz formulate ai candidati durante la prova scritta del giorno 24 ottobre 2025, turno delle ore 16, (alla quale ha preso parte il ricorrente), sia la relativa griglia delle risposte esatte, nonché del suddetto questionario e griglia nella parte in cui, in relazione alle domande n. 38 e 40, sono state ritenute non pienamente efficaci le risposte “Informi il responsabile affinché ti indichi come agire” (domanda 38) e “Attendi istruzioni dal responsabile senza agire direttamente” (domanda 40) fornite dal ricorrente, ed invece esatte e pienamente efficaci le risposte “Ti assumi la responsabilità di chiedere chiarimenti diretti, per evitare errori e garantire correttezza procedurale” e “Decidi rapidamente di trasferire fascicoli e strumenti, chiedendo l’aiuto dei colleghi.”;
f) ove occorra, del Bando RIPAM relativo al succitato concorso;
g) di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, compresi il verbale della seduta d’esame del giorno 24 ottobre 2025, turno delle ore 16, sede decentrata di Catania, redatto dalla Commissione esaminatrice del suddetto concorso, relativo alla prova scritta alla quale ha preso parte il ricorrente e gli annessi allegati, non conosciuti, ed ivi inclusi, ove occorra: i) il decreto prot. n. 2879 del 27 giugno 2025 con cui è stata nominata la commissione di concorso; ii) il verbale prot. n. 2959 del 2 luglio 2025 di insediamento della commissione di concorso; iii) il verbale prot. n. 2971 del 2 luglio 2025; iv) il provvedimento del RUP prot. n. 2977 del 2 luglio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. IO LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Premesso che:
- il ricorrente ha partecipato al concorso in oggetto, risultando inidoneo, avendo conseguito un punteggio nella prova scritta pari a 20,75 (con soglia di idoneità fissata dalla lex specialis a 21);
- in questa sede, il candidato contesta la legittimità della valutazione ricevuta riguardo ai quiz c.d. situazionali n. 38 e n. 40, sostenendo di aver fornito la risposta più efficace, diversa da quella indicata come tale dalla commissione;
Rilevato che:
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti con mero atto di costituzione formale;
- alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso a verbale parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Sezione, l’individuazione della risposta più efficace nei quiz situazionali appartiene alla sfera di discrezionalità dell’amministrazione e, pertanto, non è possibile alcun sindacato sostitutivo, fatti salvi i casi di manifesta ambiguità, illogicità e irragionevolezza;
- nel caso di specie, nessuno dei quiz censurati presenta tali vizi, essendo correttamente formulati e offrendo risposte che sottendono approcci radicalmente diversi e chiari alla situazione lavorativa prospettata; in particolare, le risposte date dal candidato indicano l’assenza di un atteggiamento propositivo nel contesto lavorativo di riferimento, richiesto per il ruolo da assumere e come tale ritenuto più efficace dalla commissione;
- quanto detto vale sia per il quesito n. 38 (“ Ricevi un ordine di servizio poco chiaro: non è specificato se devi predisporre una notifica o un deposito. Il rischio è eseguire l’atto in modo errato. Che fai? A) Informi il responsabile affinché ti indichi come agire B) Ignori la disposizione e attendi che qualcuno te lo richieda esplicitamente C) Ti assumi la responsabilità di chiedere chiarimenti diretti, per evitare errori e garantire correttezza procedurale. ”), che per il quesito n. 40 (“ Scopri che una riunione molto importante è stata spostata in un’altra aula all’ultimo momento, mai fascicoli e gli strumenti informatici sono rimasti nella sede originaria. Come agisci? A) Decidi rapidamente di trasferire fascicoli e strumenti, chiedendo l’aiuto dei colleghi B) Protesti ad alta voce per l’organizzazione confusa al fine di dare un segnale ai vertici dell'amministrazione C) Attendi istruzioni dal responsabile senza agire direttamente ”);
- conseguentemente, il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato;
- in considerazione della particolarità della controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA AR, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
IO LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LL | TA AR |
IL SEGRETARIO