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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 27/11/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 26.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
573/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. C. Fasoli
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. L. L. Moretti (C.F.: ) C.F._2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, insorta su preesistenti postumi lavorativi già accertati del 8%, asseritamente contratta in conseguenza della sua attività lavorativa, concretizzatasi, per quanto qui interessa, nell'utilizzo abituale e ripetitivo dei trattori agricoli ed a causa dell'esposizione sistematica all'elevato rumore (fino a 90 decibel) dei motori diesel, oltre che dei vari altri mezzi meccanici rumorosi sistematicamente utilizzati (motosega, abbacchiatore, compressore), ha impugnato il provvedimento di reiezione della sua domanda amministrativa di indennizzo per malattia professionale, quindi domandando accertarsi l'origine professionale della dedotta patologia ed il relativo pregiudizio all'integrità psico-fisica in misura superiore al 8%, con conseguente condanna dell'ente assicurativo resistente alla corresponsione delle provvidenze invocate. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “… ) che l'ipoacusia denunciata è di natura professionale e determina un danno biologico che si accerterà di Giustizia, il quale unitamente ai postumi preesistenti del 8%, comporterà un danno biologico complessivo comunque superiore all'attuale 8% . 2) Conseguentemente, condannare
l' a liquidare – per differenza - l'indennizzo spettante in base al danno globale CP_1
che risulterà accertato”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale della patologia lamentata da parte ricorrente, nonché il grado
Pag. 2 di 11 percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la
Pag. 3 di 11 derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Nel caso di specie, la patologia oggetto di causa (“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”) è malattia prevista nella Tabella per le Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura di cui al D.P.R. n. 1124/1965, così come aggiornata con D.M. del 09.04.2008 e ss.mm.ii., alla voce n. 18, purché se ne dimostri la sua concretizzazione in attività implicanti l'esposizione a rumore in condizioni e livelli tali da essere, in tesi, eziologicamente connettibili alla dedotta patologia, di origine multifattoriale.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e
Pag. 4 di 11 specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologia lamentata e attività lavorativa.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, , ha confermato le Tes_1
circostanze che il ricorrente per decenni ha sempre guidato personalmente il trattore con frequenza quasi giornaliera, per eseguire nelle varie stagioni la preparazione del terreno, la semina, la concimazione, i trattamenti antiparassitari, la raccolta e trasporto dei prodotti, per varie ore al giorno ed, al bisogno, anche l'intera giornata, dall'alba al tramonto, utilizzando abitualmente e sistematicamente anche il motocoltivatore, il compressore, la motosega ed il triciatutto, all'uopo dichiarando che “Sì, è vero. Siamo nati insieme nella zona e lui aveva quattordici anni quando ha iniziato a lavorare in campagna e da allora ha fatto sempre questo mestiere… Sì, è vero. Io so che egli lavora e ha lavorato anche la notte, quando si tratta di effettuare lo scasso per poi seminare il grano. Tanto so in quanto la notte sentivo il rumore del trattore, in quanto egli ha i terreni vicino casa mia e nel periodo di luglio – agosto era frequente sentire questi rumori di notte. Egli ha venti ettari di terreno e per lavorare un ettaro occorrono quattro ore con i mezzi a disposizione. Inoltre, egli di notte effettua anche i trattamenti antiparassitari – che, se effettuati di giorno,
Pag. 5 di 11 bruciano le viti – e questi sono anche più rumorosi, per via del rumore della ventola della pompa per trattamenti dei vigneti…”. Il teste, quindi, dopo aver rappresentato di conoscere da anni il ricorrente e di abitare vicino a dove lo stesso lavora, quindi potendolo osservare e percependo i rumori dei veicoli che guidava e degli strumenti adoperati, ha confermato sia l'attività svolta che le modalità e gli strumenti con i quali la stessa viene espletata, dando, altresì, indicazioni presuntive, ma comunque non generiche, circa gli orari di svolgimento (dalla mattina alla sera).
Anche il secondo teste di parte ricorrente, ha confermato le Testimone_2
medesime circostanze in termini non dissimili, all'uopo riferendo che “… Sì, è vero.
Lo so perché abitiamo a poca distanza. Inoltre, anche se non faccio più l'agricoltore, avendo passato l'azienda a mia moglie, guido comunque il trattore…Lo so in quanto
l'ho visto personalmente… Sì, è vero. Posso dire di avergli visto usare tutti gli attrezzi che mi avete elencato”.
Dunque, i testi escussi - che per anni, in quanto vicini di casa, hanno potuto osservare quantomeno gli orari di lavoro e gli strumenti solitamente adoperati (guidati) dal ricorrente nell'espletamento dell'attività lavorativa - hanno comunque confermato di averlo sempre visto svolgere attività concretatesi nella guida di automezzi da lavoro, con modalità e veicoli specificamente indicati in ricorso, nonché l'osservanza di un orario di lavoro che sovente andava dalla mattina alla sera. Trattasi, certamente, di attività che espongono certamente al rischio di genesi di patologie del tipo e natura di quella dedotta in ricorso, al punto da potersi reputare comprovato, secondo il richiamato criterio di “probabilità qualificata”, il nesso eziologico tra l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza della stessa, così dimostrando, giustappunto, la relativa eziologia professionale.
Pag. 6 di 11 Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “…
L'attività del lavoratore agricolo prevede lo svolgimento di più lavori nella stessa giornata e talvolta in circostanze ambientali sfavorevole in un contesto lavorativo che prevede una molteplicità di rischi lavorativi specifici. È il caso del ricorrente agricoltore, che ha svolto l'attività pluriennale di coltivatore diretto, esponendosi a rumori otolesivi per la conduzione dei mezzi agricoli (trattori gommati e cingolati) e
l'utilizzo degli attrezzi da lavoro vari (tagliaerba, motoseghe, decespugliatori, atomizzatori ecc.). A seguito di queste lavorazioni, pur in assenza di valutazioni fonometriche ambientali, non si può escludere che il ricorrente sia stato esposto a rumore durante la vita lavorativa di agricoltore. Pertanto pur riconoscendo la genesi multifattoriale dell'ipoacusia (altre noxae patogene di origine extraprofessionale possono infatti causare un'ipoacusia, quali malattie cardiocircolatorie, farmaci ototossici, diabete mellito, infezioni virali, alterazioni del quadro lipidico, insufficienza renale) e considerato che il ricorrente non ha nell'anamnesi patologie gravi o importanti fattori di rischio (attività venatoria saltuaria compatibilmente con il calendario venatorio) che possano avere avuto un ruolo nella comparsa della ipoacusia, l'attuale accertamento medico-legale, unitamente alla disamina della documentazione sanitaria in atti, l'anamnesi lavorativa e le prove testimoniali, rappresentano con elevata probabilità, il nesso eziologico quantomeno con-causale, tra le l'esposizione a rumore del ricorrente durante la pluriennale attività lavorativa di agricoltore e la ipoacusia neurosensoriale bilaterale di cui è affetto.…”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, le patologie per cui è causa, anche – se non soprattutto – tenendo conto della genesi
Pag. 7 di 11 multifattoriale, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di
“probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotte e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato.
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui il ricorrente è affetto.
Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso è stato calcolato nella misura del 7% che aggiungendosi alle preesistenze, raggiunge il grado complessivo valutato del 14%.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'origine professionale della patologia di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 14%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla
Pag. 8 di 11 tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale della patologia di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico- fisica nella misura pari al 14%;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato;
Pag. 9 di 11 - condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 10 di 11 Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 26.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
573/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. C. Fasoli
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. L. L. Moretti (C.F.: ) C.F._2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, insorta su preesistenti postumi lavorativi già accertati del 8%, asseritamente contratta in conseguenza della sua attività lavorativa, concretizzatasi, per quanto qui interessa, nell'utilizzo abituale e ripetitivo dei trattori agricoli ed a causa dell'esposizione sistematica all'elevato rumore (fino a 90 decibel) dei motori diesel, oltre che dei vari altri mezzi meccanici rumorosi sistematicamente utilizzati (motosega, abbacchiatore, compressore), ha impugnato il provvedimento di reiezione della sua domanda amministrativa di indennizzo per malattia professionale, quindi domandando accertarsi l'origine professionale della dedotta patologia ed il relativo pregiudizio all'integrità psico-fisica in misura superiore al 8%, con conseguente condanna dell'ente assicurativo resistente alla corresponsione delle provvidenze invocate. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “… ) che l'ipoacusia denunciata è di natura professionale e determina un danno biologico che si accerterà di Giustizia, il quale unitamente ai postumi preesistenti del 8%, comporterà un danno biologico complessivo comunque superiore all'attuale 8% . 2) Conseguentemente, condannare
l' a liquidare – per differenza - l'indennizzo spettante in base al danno globale CP_1
che risulterà accertato”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale della patologia lamentata da parte ricorrente, nonché il grado
Pag. 2 di 11 percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la
Pag. 3 di 11 derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Nel caso di specie, la patologia oggetto di causa (“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”) è malattia prevista nella Tabella per le Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura di cui al D.P.R. n. 1124/1965, così come aggiornata con D.M. del 09.04.2008 e ss.mm.ii., alla voce n. 18, purché se ne dimostri la sua concretizzazione in attività implicanti l'esposizione a rumore in condizioni e livelli tali da essere, in tesi, eziologicamente connettibili alla dedotta patologia, di origine multifattoriale.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e
Pag. 4 di 11 specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologia lamentata e attività lavorativa.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, , ha confermato le Tes_1
circostanze che il ricorrente per decenni ha sempre guidato personalmente il trattore con frequenza quasi giornaliera, per eseguire nelle varie stagioni la preparazione del terreno, la semina, la concimazione, i trattamenti antiparassitari, la raccolta e trasporto dei prodotti, per varie ore al giorno ed, al bisogno, anche l'intera giornata, dall'alba al tramonto, utilizzando abitualmente e sistematicamente anche il motocoltivatore, il compressore, la motosega ed il triciatutto, all'uopo dichiarando che “Sì, è vero. Siamo nati insieme nella zona e lui aveva quattordici anni quando ha iniziato a lavorare in campagna e da allora ha fatto sempre questo mestiere… Sì, è vero. Io so che egli lavora e ha lavorato anche la notte, quando si tratta di effettuare lo scasso per poi seminare il grano. Tanto so in quanto la notte sentivo il rumore del trattore, in quanto egli ha i terreni vicino casa mia e nel periodo di luglio – agosto era frequente sentire questi rumori di notte. Egli ha venti ettari di terreno e per lavorare un ettaro occorrono quattro ore con i mezzi a disposizione. Inoltre, egli di notte effettua anche i trattamenti antiparassitari – che, se effettuati di giorno,
Pag. 5 di 11 bruciano le viti – e questi sono anche più rumorosi, per via del rumore della ventola della pompa per trattamenti dei vigneti…”. Il teste, quindi, dopo aver rappresentato di conoscere da anni il ricorrente e di abitare vicino a dove lo stesso lavora, quindi potendolo osservare e percependo i rumori dei veicoli che guidava e degli strumenti adoperati, ha confermato sia l'attività svolta che le modalità e gli strumenti con i quali la stessa viene espletata, dando, altresì, indicazioni presuntive, ma comunque non generiche, circa gli orari di svolgimento (dalla mattina alla sera).
Anche il secondo teste di parte ricorrente, ha confermato le Testimone_2
medesime circostanze in termini non dissimili, all'uopo riferendo che “… Sì, è vero.
Lo so perché abitiamo a poca distanza. Inoltre, anche se non faccio più l'agricoltore, avendo passato l'azienda a mia moglie, guido comunque il trattore…Lo so in quanto
l'ho visto personalmente… Sì, è vero. Posso dire di avergli visto usare tutti gli attrezzi che mi avete elencato”.
Dunque, i testi escussi - che per anni, in quanto vicini di casa, hanno potuto osservare quantomeno gli orari di lavoro e gli strumenti solitamente adoperati (guidati) dal ricorrente nell'espletamento dell'attività lavorativa - hanno comunque confermato di averlo sempre visto svolgere attività concretatesi nella guida di automezzi da lavoro, con modalità e veicoli specificamente indicati in ricorso, nonché l'osservanza di un orario di lavoro che sovente andava dalla mattina alla sera. Trattasi, certamente, di attività che espongono certamente al rischio di genesi di patologie del tipo e natura di quella dedotta in ricorso, al punto da potersi reputare comprovato, secondo il richiamato criterio di “probabilità qualificata”, il nesso eziologico tra l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza della stessa, così dimostrando, giustappunto, la relativa eziologia professionale.
Pag. 6 di 11 Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “…
L'attività del lavoratore agricolo prevede lo svolgimento di più lavori nella stessa giornata e talvolta in circostanze ambientali sfavorevole in un contesto lavorativo che prevede una molteplicità di rischi lavorativi specifici. È il caso del ricorrente agricoltore, che ha svolto l'attività pluriennale di coltivatore diretto, esponendosi a rumori otolesivi per la conduzione dei mezzi agricoli (trattori gommati e cingolati) e
l'utilizzo degli attrezzi da lavoro vari (tagliaerba, motoseghe, decespugliatori, atomizzatori ecc.). A seguito di queste lavorazioni, pur in assenza di valutazioni fonometriche ambientali, non si può escludere che il ricorrente sia stato esposto a rumore durante la vita lavorativa di agricoltore. Pertanto pur riconoscendo la genesi multifattoriale dell'ipoacusia (altre noxae patogene di origine extraprofessionale possono infatti causare un'ipoacusia, quali malattie cardiocircolatorie, farmaci ototossici, diabete mellito, infezioni virali, alterazioni del quadro lipidico, insufficienza renale) e considerato che il ricorrente non ha nell'anamnesi patologie gravi o importanti fattori di rischio (attività venatoria saltuaria compatibilmente con il calendario venatorio) che possano avere avuto un ruolo nella comparsa della ipoacusia, l'attuale accertamento medico-legale, unitamente alla disamina della documentazione sanitaria in atti, l'anamnesi lavorativa e le prove testimoniali, rappresentano con elevata probabilità, il nesso eziologico quantomeno con-causale, tra le l'esposizione a rumore del ricorrente durante la pluriennale attività lavorativa di agricoltore e la ipoacusia neurosensoriale bilaterale di cui è affetto.…”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, le patologie per cui è causa, anche – se non soprattutto – tenendo conto della genesi
Pag. 7 di 11 multifattoriale, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di
“probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotte e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato.
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui il ricorrente è affetto.
Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso è stato calcolato nella misura del 7% che aggiungendosi alle preesistenze, raggiunge il grado complessivo valutato del 14%.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'origine professionale della patologia di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 14%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla
Pag. 8 di 11 tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale della patologia di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico- fisica nella misura pari al 14%;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato;
Pag. 9 di 11 - condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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