Articolo 2 della Legge 15 ottobre 2009, n. 155
Articolo 1
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21 novembre 2009
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 21 novembre 2009