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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/12/2025, n. 4160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4160 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
RG N. 9578/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. RG 9578/2025 promosso da: rappresentato e difeso dall'avv. Laura Manfulli Parte_1
Ricorrente
Contro rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Pisanu CP_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 17.12.2025 come segue:
pagina 1 di 8 per il ricorrente, “si riporta agli atti difensivi”, ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito modificare il capo 3) del decreto del 20.09.2023 RG 16079/2022 nella parte in cui impone al ricorrente di versare la somma di € 200,00 mensili, a titolo di mantenimento del figlio minore nelle mani della madre autorizzando il padre Persona_1 CP_1 ad aprire un libretto postale a nome del figlio e a versare la suddetta somma sul predetto libretto, ivi compresi gli arretrati a decorrere dal febbraio 2024” per la resistente, “si riporta agli atti di causa e insiste per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate, per l'ammissione delle istanze probatorie, per l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta” ovvero “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: In via preliminare e nel merito: A. dichiarare NULLA la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in quanto effettuata presso la resistente anziché presso il suo legale, già incardinato ( vedasi lettera di richiesta mantenimento e risposta della collega Manfulli. all.
13) B. accertato e dichiarato lo status di di padre legittimo del minore Parte_1
, accertata la violazione del decreto del 20/09/2023 che condanna il resistente al Per_1 mantenimento del figlio minore nella misura di e 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, tutto l'assegno unico e la retta dell'asilo, accertato, altresì, l'affidamento
SUPER ESCLUSIVO del minore alla madre dichiarato nel Per_1 CP_1 medesimo decreto, accertato, altresì, lo stato di disoccupazione in cui versava fino CP_1 al mese di luglio 2025 ( dich. Redditi o mod.unico 2024 all 11). Accertato e dichiarato che
l'affido etero familiare temporaneo di è finalizzato a reinserire il bambino alla Per_1 sua famiglia costituita dalla madre che lavora solo dal mese di maggio CP_1
2025 come titolare della gestione di un bar presso la Piscina Comunale di Lastra a Signa e che avrà bisogno, in qualità di unico genitore affidatario super esclusivo esercente la potestà genitoriale e presente nella vita di , dell'assegno di mantenimento per Per_1 garantire al figlio una casa, una educazione, una crescita e uno stile di vita decoroso,
RIGETTARE tutte le richieste attore in quanto inammissibili e/o improcedibili nonché infondate e per l'effetto confermare le previsioni di mantenimento di cui al citato decreto del 20/09/2023, con obbligo di corresponsione del mantenimento e conseguente condanna dell'attore a corrisponderlo , come ivi descritto, dal mese di SETTEMBRE 2023; In via
pagina 2 di 8 riconvenzionale: C. accertare e dichiarare la responsabilità del ricorrente nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali , endofamiliari, esistenziali, subiti dal minore , come documentati e descritti in narrazione e presumibili dalla sua Per_1 dichiarazione di non voler in alcun modo prendere parte alla vita del figlio, come mai ne ha preso parte, e per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento della somma complessiva che sarà ritenuta di giustizia, in favore della madre affidataria super esclusiva, in qualità di tutore del minore, che avrà cura di versare su un conto corrente intestato al figlio minore;
d. accertare e dichiarare, altresì, i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla resistente i primi a causa della mancata contribuzione al mantenimento di da parte del resistente sin dalla nascita, e dalla conseguente Per_1 impossibilità per di reperire un'occupazione retribuita oltreché di godere di un CP_1 miglior tenore di vita, i secondi a causa del totale stato di abbandono in cui l'ha lasciata a crescere , educare, assistere, amare il loro bambino, contribuendo con tutte queste omissioni, meglio descritte in atto, a far si che sia stata costretta a richiedere aiuto CP_1 ai Servizi Sociali, sia sta mandata in una casa di accoglienza per lei inadeguata con il bambino, abbia dovuto richiedere e subire l'affidamento del suo bambino ad una famiglia affidataria esterna, con tutta la sofferenza che può derivarne ad una madre. Per l'effetto condannare il Sig. a pagare alla resistente : 1) I danni patrimoniale per Parte_1 la mancata contribuzione al mantenimento dalla nascita di sino ad ora, che si Pt_1 quantificano in € 4000,00 fino al provvedimento del 20/09/2023- oltre la sua parte di assegno unico- , già decurtati i 1000 euro versati in tutto sporadicamente da e Pt_1 documentati, oltre 200,00 euro mensili, la sua metà di assegno unico e il 50% delle spese straordinarie dal 20/09/2023 fino ad oggi, come da decreto RG 16079/2022 del 20/09/2023
2) I Danni NON patrimoniali come ben dettagliati e giustificati, rimettendosi ad una valutazione secondo l'equità del Giudice per la loro quantificazione. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge e rimborso del contributo unificato”.
FATTO E DIRITTO
1. ha adito il Tribunale di Firenze per ottenere la modifica delle Parte_1 condizioni di mantenimento del figlio minore nato il [...], già Persona_1
pagina 3 di 8 stabilite con decreto del 20.09.2023 nell'ambito del procedimento RG 16079/2022, che aveva disposto l'affidamento super esclusivo del minore alla madre aveva CP_1 previsto incontri protetti tra padre e figlio e imposto al ricorrente di corrispondere alla madre, per il mantenimento del minore, la somma di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Il ricorrente ha esposto che, successivamente a tale provvedimento, il
Tribunale per i Minorenni di Firenze, su ricorso del Pubblico Ministero ex artt. 330 e 333
c.c., ha accertato la grave inadeguatezza genitoriale della madre e della nonna materna, ha disposto quindi il collocamento del minore, a partire dal febbraio 2024, in affidamento etero familiare presso una famiglia individuata dal Centro Affidi, ha sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori ed ha nominato un curatore speciale. Alla luce di tali circostanze, il ricorrente ha dedotto il venir meno dei presupposti per il versamento del mantenimento nelle mani della madre, non essendo più quest'ultima tenuta a sostenere le spese di accudimento del minore, e ha chiesto che il contributo economico, che è rimasto in capo al padre, sia destinato direttamente al figlio mediante apertura di un libretto postale intestato al minore, sul quale versare la somma mensile di € 200,00, comprensiva degli arretrati a decorrere dal febbraio 2024, e che l'assegno unico attualmente percepito dalla madre venga versato sul medesimo libretto. Ha precisato che il procedimento minorile è avviato a concludersi, per quanto riguarda la posizione del ricorrente, con la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale, alla quale lo stesso non si è opposto, dopo aver comunque accertato la propria paternità tramite esame del DNA.
2. si è costituita nel giudizio con comparsa contenente domanda CP_1 riconvenzionale, eccependo la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza perché effettuata presso la sua residenza anziché presso il difensore.
Ha contestato le allegazioni del ricorrente, sottolineando la sua totale inadempienza all'obbligo di mantenimento previsto dal decreto del 20.09.2023 e affermando che tale obbligo non verrebbe meno per effetto dell'affidamento etero familiare, in assenza di un provvedimento modificativo. Ha, quindi, imputato al ricorrente una condotta di disinteresse e abbandono verso il figlio, con conseguente danno per il minore e per la madre. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle somme dovute per il mantenimento dalla nascita sino al provvedimento del 2023, decurtate degli importi pagina 4 di 8 sporadicamente versati, per un totale di circa € 4.000,00 oltre alla quota di assegno unico non corrisposta, nonché al pagamento delle somme dovute dal settembre 2023 ad oggi secondo il decreto citato. Ha inoltre domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal minore, qualificati come danno endofamiliare e da privazione del rapporto parentale, per la totale e volontaria assenza del padre dalla vita del figlio, nonché dei danni patrimoniali e esistenziali subiti dalla resistente per la mancata contribuzione economica e per lo stato di abbandono in cui sarebbe stata lasciata, con conseguente necessità di ricorrere all'affido eterofamiliare, rimettendo la quantificazione al giudice anche mediante CTU, con condanna alle spese di lite.
3. All'udienza del 17.12.2025 sono comparse le parti con i rispettivi difensori. Il Giudice ha tentato la conciliazione, senza esito. Il ricorrente, interrogato, ha dichiarato di essere disoccupato, di frequentare un corso di formazione iniziato a luglio e di vivere con i genitori, confermando di non percepire l'assegno unico né di aver corrisposto il mantenimento, e di aver visto il figlio l'ultima volta nell'aprile 2023, ribadendo le conclusioni del ricorso. La resistente ha dichiarato di lavorare come titolare di un bar dal maggio 2025, senza stipendio fisso, di abitare con la madre e i fratelli in casa in affitto, di percepire l'assegno unico di € 230,00 mensili e di vedere il minore una volta a settimana, con previsione di incontri più frequenti dal gennaio 2026, confermando le difese svolte dal proprio legale. L'avv. Manfulli si è riportata agli atti, sostenendo che, fino a nuovo provvedimento che restituisca il minore alla madre, non sussiste il presupposto giuridico per il versamento del mantenimento nelle mani della resistente, mentre l'avv. Pisanu ha insistito per il rigetto delle domande attoree, per l'accoglimento della domanda riconvenzionale e delle istanze istruttorie, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'affidamento eterofamiliare non farebbe cessare l'obbligo di contribuzione verso la madre.
Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
4. Il Collegio preliminarmente ritiene la notifica alla resistente ritualmente espletata dal ricorrente presso la medesima resistente e non presso il difensore di quest'ultima in quanto il ricorso in esame ha introdotto un nuovo giudizio tra le parti.
Il Tribunale ritiene che il ricorso debba essere accolto nei limiti di seguito precisati. È circostanza pacifica, come emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali e dalle dichiarazioni pagina 5 di 8 rese in udienza, che il minore a decorrere dal febbraio 2024, è stato Persona_1 collocato in affidamento eterofamiliare presso una famiglia individuata dal Centro Affidi, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale della madre la CP_1 quale non convive né si occupa stabilmente del figlio, potendo incontrarlo solo in giorni ed orari predeterminati. Tale situazione, incontestata dalle parti, determina il venir meno del presupposto giuridico sul quale si fondava l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla madre la somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento, disposto dal decreto del
Tribunale di Firenze del 20.09.2023. Come noto, i provvedimenti giurisdizionali in materia di affidamento e mantenimento dei figli minori sono emessi rebus sic stantibus, ossia in relazione alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione, e sono suscettibili di modifica ove intervengano circostanze sopravvenute idonee a mutare l'assetto di interessi precedentemente definito. Nel caso di specie, la collocazione del minore in affidamento eterofamiliare e la conseguente limitazione della responsabilità genitoriale della madre integrano una modifica sostanziale delle condizioni originarie, tale da rendere ingiustificata la prosecuzione del versamento dell'assegno nelle mani della resistente, la quale non sostiene più le spese di mantenimento del figlio.
5. Quanto alle ulteriori determinazioni, anche di natura economica, il Collegio ritiene che le stesse debbano essere rimesse al Tribunale per i Minorenni di Firenze, presso il quale pende il procedimento rubricato al n. 736/2024 R.G., avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti ex artt. 330 e ss. c.c. e 473-bis c.p.c. nell'interesse del minore
[...]
Tale procedimento, instaurato su ricorso del Pubblico Ministero, è volto a Per_1 valutare la persistenza delle condizioni di affidamento eterofamiliare, la capacità genitoriale della madre e l'eventuale reinserimento del minore nel nucleo familiare di origine. In ragione della competenza funzionale e della natura delle misure richieste, le determinazioni economiche connesse alla collocazione del minore e alla ripartizione degli oneri di mantenimento devono essere assunte in modo coordinato con le misure di protezione e sostegno già disposte, al fine di garantire la coerenza dell'assetto complessivo e il superiore interesse del minore. Ne consegue che il presente giudizio può limitarsi alla revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alla madre, mentre ogni ulteriore statuizione, inclusa la regolamentazione delle modalità di versamento e l'eventuale rimodulazione dell'importo, dovrà essere adottata dal Tribunale per i Minorenni nell'ambito del pagina 6 di 8 procedimento in corso, in applicazione del principio di concentrazione e di specialità della competenza.
6. Quanto alle spese il Collegio ritiene che non possa provvedersi in questa sede alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la presente pronuncia ha natura parziale e non definisce integralmente il giudizio, nel quale restano ancora da decidere le domande riconvenzionali. In applicazione del principio di cui all'art. 92 c.p.c., la liquidazione delle spese deve essere rinviata alla sentenza definitiva, quando sarà possibile valutare la soccombenza complessiva delle parti.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Firenze, definitivamente pronunciando in via parziale sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
- revoca l'obbligo, posto a carico del ricorrente con decreto del 20.09.2023, di corrispondere alla madre la somma mensile di € 200,00 a titolo di CP_1 mantenimento del figlio minore nato il [...]; Persona_1
- rimette ogni ulteriore decisione, in ordine alla responsabilità genitoriale e al mantenimento del minore al Tribunale per i Minorenni di Firenze, presso il quale pende il procedimento RG n. 736/2024;
- rimette in istruttoria il presente procedimento come da separata ordinanza;
- rimette la regolamentazione delle spese di lite alla decisione definitiva.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. RG 9578/2025 promosso da: rappresentato e difeso dall'avv. Laura Manfulli Parte_1
Ricorrente
Contro rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Pisanu CP_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 17.12.2025 come segue:
pagina 1 di 8 per il ricorrente, “si riporta agli atti difensivi”, ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito modificare il capo 3) del decreto del 20.09.2023 RG 16079/2022 nella parte in cui impone al ricorrente di versare la somma di € 200,00 mensili, a titolo di mantenimento del figlio minore nelle mani della madre autorizzando il padre Persona_1 CP_1 ad aprire un libretto postale a nome del figlio e a versare la suddetta somma sul predetto libretto, ivi compresi gli arretrati a decorrere dal febbraio 2024” per la resistente, “si riporta agli atti di causa e insiste per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate, per l'ammissione delle istanze probatorie, per l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta” ovvero “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: In via preliminare e nel merito: A. dichiarare NULLA la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in quanto effettuata presso la resistente anziché presso il suo legale, già incardinato ( vedasi lettera di richiesta mantenimento e risposta della collega Manfulli. all.
13) B. accertato e dichiarato lo status di di padre legittimo del minore Parte_1
, accertata la violazione del decreto del 20/09/2023 che condanna il resistente al Per_1 mantenimento del figlio minore nella misura di e 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, tutto l'assegno unico e la retta dell'asilo, accertato, altresì, l'affidamento
SUPER ESCLUSIVO del minore alla madre dichiarato nel Per_1 CP_1 medesimo decreto, accertato, altresì, lo stato di disoccupazione in cui versava fino CP_1 al mese di luglio 2025 ( dich. Redditi o mod.unico 2024 all 11). Accertato e dichiarato che
l'affido etero familiare temporaneo di è finalizzato a reinserire il bambino alla Per_1 sua famiglia costituita dalla madre che lavora solo dal mese di maggio CP_1
2025 come titolare della gestione di un bar presso la Piscina Comunale di Lastra a Signa e che avrà bisogno, in qualità di unico genitore affidatario super esclusivo esercente la potestà genitoriale e presente nella vita di , dell'assegno di mantenimento per Per_1 garantire al figlio una casa, una educazione, una crescita e uno stile di vita decoroso,
RIGETTARE tutte le richieste attore in quanto inammissibili e/o improcedibili nonché infondate e per l'effetto confermare le previsioni di mantenimento di cui al citato decreto del 20/09/2023, con obbligo di corresponsione del mantenimento e conseguente condanna dell'attore a corrisponderlo , come ivi descritto, dal mese di SETTEMBRE 2023; In via
pagina 2 di 8 riconvenzionale: C. accertare e dichiarare la responsabilità del ricorrente nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali , endofamiliari, esistenziali, subiti dal minore , come documentati e descritti in narrazione e presumibili dalla sua Per_1 dichiarazione di non voler in alcun modo prendere parte alla vita del figlio, come mai ne ha preso parte, e per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento della somma complessiva che sarà ritenuta di giustizia, in favore della madre affidataria super esclusiva, in qualità di tutore del minore, che avrà cura di versare su un conto corrente intestato al figlio minore;
d. accertare e dichiarare, altresì, i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla resistente i primi a causa della mancata contribuzione al mantenimento di da parte del resistente sin dalla nascita, e dalla conseguente Per_1 impossibilità per di reperire un'occupazione retribuita oltreché di godere di un CP_1 miglior tenore di vita, i secondi a causa del totale stato di abbandono in cui l'ha lasciata a crescere , educare, assistere, amare il loro bambino, contribuendo con tutte queste omissioni, meglio descritte in atto, a far si che sia stata costretta a richiedere aiuto CP_1 ai Servizi Sociali, sia sta mandata in una casa di accoglienza per lei inadeguata con il bambino, abbia dovuto richiedere e subire l'affidamento del suo bambino ad una famiglia affidataria esterna, con tutta la sofferenza che può derivarne ad una madre. Per l'effetto condannare il Sig. a pagare alla resistente : 1) I danni patrimoniale per Parte_1 la mancata contribuzione al mantenimento dalla nascita di sino ad ora, che si Pt_1 quantificano in € 4000,00 fino al provvedimento del 20/09/2023- oltre la sua parte di assegno unico- , già decurtati i 1000 euro versati in tutto sporadicamente da e Pt_1 documentati, oltre 200,00 euro mensili, la sua metà di assegno unico e il 50% delle spese straordinarie dal 20/09/2023 fino ad oggi, come da decreto RG 16079/2022 del 20/09/2023
2) I Danni NON patrimoniali come ben dettagliati e giustificati, rimettendosi ad una valutazione secondo l'equità del Giudice per la loro quantificazione. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge e rimborso del contributo unificato”.
FATTO E DIRITTO
1. ha adito il Tribunale di Firenze per ottenere la modifica delle Parte_1 condizioni di mantenimento del figlio minore nato il [...], già Persona_1
pagina 3 di 8 stabilite con decreto del 20.09.2023 nell'ambito del procedimento RG 16079/2022, che aveva disposto l'affidamento super esclusivo del minore alla madre aveva CP_1 previsto incontri protetti tra padre e figlio e imposto al ricorrente di corrispondere alla madre, per il mantenimento del minore, la somma di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Il ricorrente ha esposto che, successivamente a tale provvedimento, il
Tribunale per i Minorenni di Firenze, su ricorso del Pubblico Ministero ex artt. 330 e 333
c.c., ha accertato la grave inadeguatezza genitoriale della madre e della nonna materna, ha disposto quindi il collocamento del minore, a partire dal febbraio 2024, in affidamento etero familiare presso una famiglia individuata dal Centro Affidi, ha sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori ed ha nominato un curatore speciale. Alla luce di tali circostanze, il ricorrente ha dedotto il venir meno dei presupposti per il versamento del mantenimento nelle mani della madre, non essendo più quest'ultima tenuta a sostenere le spese di accudimento del minore, e ha chiesto che il contributo economico, che è rimasto in capo al padre, sia destinato direttamente al figlio mediante apertura di un libretto postale intestato al minore, sul quale versare la somma mensile di € 200,00, comprensiva degli arretrati a decorrere dal febbraio 2024, e che l'assegno unico attualmente percepito dalla madre venga versato sul medesimo libretto. Ha precisato che il procedimento minorile è avviato a concludersi, per quanto riguarda la posizione del ricorrente, con la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale, alla quale lo stesso non si è opposto, dopo aver comunque accertato la propria paternità tramite esame del DNA.
2. si è costituita nel giudizio con comparsa contenente domanda CP_1 riconvenzionale, eccependo la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza perché effettuata presso la sua residenza anziché presso il difensore.
Ha contestato le allegazioni del ricorrente, sottolineando la sua totale inadempienza all'obbligo di mantenimento previsto dal decreto del 20.09.2023 e affermando che tale obbligo non verrebbe meno per effetto dell'affidamento etero familiare, in assenza di un provvedimento modificativo. Ha, quindi, imputato al ricorrente una condotta di disinteresse e abbandono verso il figlio, con conseguente danno per il minore e per la madre. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle somme dovute per il mantenimento dalla nascita sino al provvedimento del 2023, decurtate degli importi pagina 4 di 8 sporadicamente versati, per un totale di circa € 4.000,00 oltre alla quota di assegno unico non corrisposta, nonché al pagamento delle somme dovute dal settembre 2023 ad oggi secondo il decreto citato. Ha inoltre domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal minore, qualificati come danno endofamiliare e da privazione del rapporto parentale, per la totale e volontaria assenza del padre dalla vita del figlio, nonché dei danni patrimoniali e esistenziali subiti dalla resistente per la mancata contribuzione economica e per lo stato di abbandono in cui sarebbe stata lasciata, con conseguente necessità di ricorrere all'affido eterofamiliare, rimettendo la quantificazione al giudice anche mediante CTU, con condanna alle spese di lite.
3. All'udienza del 17.12.2025 sono comparse le parti con i rispettivi difensori. Il Giudice ha tentato la conciliazione, senza esito. Il ricorrente, interrogato, ha dichiarato di essere disoccupato, di frequentare un corso di formazione iniziato a luglio e di vivere con i genitori, confermando di non percepire l'assegno unico né di aver corrisposto il mantenimento, e di aver visto il figlio l'ultima volta nell'aprile 2023, ribadendo le conclusioni del ricorso. La resistente ha dichiarato di lavorare come titolare di un bar dal maggio 2025, senza stipendio fisso, di abitare con la madre e i fratelli in casa in affitto, di percepire l'assegno unico di € 230,00 mensili e di vedere il minore una volta a settimana, con previsione di incontri più frequenti dal gennaio 2026, confermando le difese svolte dal proprio legale. L'avv. Manfulli si è riportata agli atti, sostenendo che, fino a nuovo provvedimento che restituisca il minore alla madre, non sussiste il presupposto giuridico per il versamento del mantenimento nelle mani della resistente, mentre l'avv. Pisanu ha insistito per il rigetto delle domande attoree, per l'accoglimento della domanda riconvenzionale e delle istanze istruttorie, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'affidamento eterofamiliare non farebbe cessare l'obbligo di contribuzione verso la madre.
Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
4. Il Collegio preliminarmente ritiene la notifica alla resistente ritualmente espletata dal ricorrente presso la medesima resistente e non presso il difensore di quest'ultima in quanto il ricorso in esame ha introdotto un nuovo giudizio tra le parti.
Il Tribunale ritiene che il ricorso debba essere accolto nei limiti di seguito precisati. È circostanza pacifica, come emerge dalle relazioni dei Servizi Sociali e dalle dichiarazioni pagina 5 di 8 rese in udienza, che il minore a decorrere dal febbraio 2024, è stato Persona_1 collocato in affidamento eterofamiliare presso una famiglia individuata dal Centro Affidi, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale della madre la CP_1 quale non convive né si occupa stabilmente del figlio, potendo incontrarlo solo in giorni ed orari predeterminati. Tale situazione, incontestata dalle parti, determina il venir meno del presupposto giuridico sul quale si fondava l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla madre la somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento, disposto dal decreto del
Tribunale di Firenze del 20.09.2023. Come noto, i provvedimenti giurisdizionali in materia di affidamento e mantenimento dei figli minori sono emessi rebus sic stantibus, ossia in relazione alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione, e sono suscettibili di modifica ove intervengano circostanze sopravvenute idonee a mutare l'assetto di interessi precedentemente definito. Nel caso di specie, la collocazione del minore in affidamento eterofamiliare e la conseguente limitazione della responsabilità genitoriale della madre integrano una modifica sostanziale delle condizioni originarie, tale da rendere ingiustificata la prosecuzione del versamento dell'assegno nelle mani della resistente, la quale non sostiene più le spese di mantenimento del figlio.
5. Quanto alle ulteriori determinazioni, anche di natura economica, il Collegio ritiene che le stesse debbano essere rimesse al Tribunale per i Minorenni di Firenze, presso il quale pende il procedimento rubricato al n. 736/2024 R.G., avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti ex artt. 330 e ss. c.c. e 473-bis c.p.c. nell'interesse del minore
[...]
Tale procedimento, instaurato su ricorso del Pubblico Ministero, è volto a Per_1 valutare la persistenza delle condizioni di affidamento eterofamiliare, la capacità genitoriale della madre e l'eventuale reinserimento del minore nel nucleo familiare di origine. In ragione della competenza funzionale e della natura delle misure richieste, le determinazioni economiche connesse alla collocazione del minore e alla ripartizione degli oneri di mantenimento devono essere assunte in modo coordinato con le misure di protezione e sostegno già disposte, al fine di garantire la coerenza dell'assetto complessivo e il superiore interesse del minore. Ne consegue che il presente giudizio può limitarsi alla revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alla madre, mentre ogni ulteriore statuizione, inclusa la regolamentazione delle modalità di versamento e l'eventuale rimodulazione dell'importo, dovrà essere adottata dal Tribunale per i Minorenni nell'ambito del pagina 6 di 8 procedimento in corso, in applicazione del principio di concentrazione e di specialità della competenza.
6. Quanto alle spese il Collegio ritiene che non possa provvedersi in questa sede alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la presente pronuncia ha natura parziale e non definisce integralmente il giudizio, nel quale restano ancora da decidere le domande riconvenzionali. In applicazione del principio di cui all'art. 92 c.p.c., la liquidazione delle spese deve essere rinviata alla sentenza definitiva, quando sarà possibile valutare la soccombenza complessiva delle parti.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Firenze, definitivamente pronunciando in via parziale sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
- revoca l'obbligo, posto a carico del ricorrente con decreto del 20.09.2023, di corrispondere alla madre la somma mensile di € 200,00 a titolo di CP_1 mantenimento del figlio minore nato il [...]; Persona_1
- rimette ogni ulteriore decisione, in ordine alla responsabilità genitoriale e al mantenimento del minore al Tribunale per i Minorenni di Firenze, presso il quale pende il procedimento RG n. 736/2024;
- rimette in istruttoria il presente procedimento come da separata ordinanza;
- rimette la regolamentazione delle spese di lite alla decisione definitiva.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
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