Articolo 3 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 2Articolo 4
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1 gennaio 1973
Art. 3. (Finanziamento)

L'ENASARCO realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:
a) contributi dovuti dai proponenti e dagli agenti e dai rappresentanti di commercio accreditati sui singoli conti personali;
b) interessi attivi e altri redditi patrimoniali;
c) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalita';
d) somme dovute a qualsiasi titolo all'Ente.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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